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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati:
Dott. Flavio Baraschi Presidente Dott. Elisabetta Tarquini Consigliere Dott. Stefania Carlucci Consigliere rel.
nella causa n. 228/2023 R.G.
promossa da
appellante Parte_1
Avv. Laura Buffoni Avv. Piero Fillioley Contro
appellata CP_1
Avv. Giuseppe Quartararo
avente ad oggetto: appello della sentenza del Tribunale di Lucca Sezione Lavoro n. 357/2022 notificata il 03.01.2023; all'udienza del 11.07.2024, previo dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con sentenza n. 357/2022, all'esito di udienza cartolare fissata per la data 01.12.20221, pubblicata il 07.12.2022, il Tribunale di Lucca, ha respinto il ricorso con cui ha chiesto l'accertamento della Parte_1 illegittimità della sospensione della rendita , in godimento, CP_1 disposta da a seguito di reati ipotizzati a carico del beneficiario, CP_1 oggetto di indagine penale (falsificazione di documentazione sanitaria relativa a due infortuni sul lavoro ed altri reati conseguenti) e la condanna al pagamento dei ratei scaduti e non corrisposti, condannandolo al pagamento delle spese di lite a favore di , CP_1
pagina 1 di 10 nell'importo di € 3.000,00. Con la stessa sentenza il Tribunale, superata l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal ricorrente ha accolto la domanda riconvenzionale di e dichiarato che le prestazioni CP_1 previdenziali erogate per i due infortuni sono state erogate a seguito del dolo del ricorrente ed ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di annullamento del provvedimento di costituzione della rendita.
ha appellato la sentenza chiedendo dichiarare il difetto di Parte_1
e/o di competenza del Tribunale, accogliere la propria domanda e condannare l' al pagamento delle somme relative ai CP_1 ratei maturati e non corrisposti, oltre accessori, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda riconvenzionale di , in CP_1 subordine, previa sospensione del giudizio limitatamente alla domanda riconvenzionale in attesa della conclusione del giudizio penale e, previa rinnovazione dell'istruttoria con ammissione della prova orale dedotta, rigettarla nel merito;
in ogni caso ha chiesto la condanna di alla CP_1 refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ha formulato 5 motivi di appello.
si è costituito per eccepire l'inammissibilità dell'appello, sia per CP_1 passaggio in giudicato della sentenza appellata, per tardività dell'impugnazione, sia per violazione dell'art. 434 comma 1 cpc, nonché l'infondatezza nel merito della domanda.
L'eccezione in rito di inammissibilità dell'impugnazione per tardività, svolta dall'appellante, è fondata, poiché la sentenza è stata notificata dall' al difensore, presso il cui studio ha eletto domicilio, CP_1 Pt_1 perfezionata il 03.01.2023 (notifica pec ai sensi della L. n. 53/1994, coma ricevuta telematica di avvenuta consegna in atti), mentre l'appello è stato depositato in cancelleria il 21.04.2023, quando era ormai ampiamente decorso il termine perentorio di 30 giorni di cui agli artt. 325 e 326 cpc.
La Corte ritiene non convincenti la contestazione della eccezione di tardività dell'appello, che l'appellante ha formulato all'udienza dell'11.07.2024 e nelle note autorizzate depositate il 22.10.2024, attraverso le plurime censure sulla effettività e regolarità della notifica, anche per mancata/invalida costituzione nel giudizio di primo grado dell'avv. Giuseppe Quartararo quel procuratore dell' . CP_1
pagina 2 di 10 1.L'assunto del difensore dell'appellante di non avere rinvenuto nella casella di posta elettronica il file della notifica è smentito dalla ricevuta di avvenuta consegna (RAC) relativa alla notifica della sentenza ai sensi della L. n. 53/1994, completa degli allegati prescritti, sentenza e relazione di notificazione, che attesta la provenienza e la destinazione della notifica: "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 della sentenza n.357/2022 emessa dal Tribunale di Lucca Sezione Lavoro nel procedimento R.G. n.328/2018" proveniente da
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è stato consegnato nella Identificativo messaggio: 3F9109E5.003EB786.789B37BC.7496C615.posta-certificata@legalmail.it
“proveniente da" ed indirizzato Email_1
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è casella di destinazione. Identificativo ( cfr. doc. 3 ). CP_1
In tema vige una presu di conoscenza dell'atto, analoga a quella di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. sez. L. ord. n. 4624/2020; Cass. Sez. 1 ord. 30532/2018); a fronte della apparente regolarità della notifica spetta al destinatario muovere specifiche contestazioni e fornirne la prova (Cass. sez. 2 sent. n. 15001/2021). Nel caso in esame l'appellante ha omesso la specifica allegazione (e prova) di eventuali disfunzioni del sistema telematico che avrebbero impedito la ricezione della pec. In applicazione di detti principi è altresì onere dell'interessato rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione, legate all'utilizzo dello strumento telematico, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica. Nel caso in esame è documentato che, su richiesta dell'avv. Serena De Angelis, difensore dell'appellante nel procedimento penale, l'avv. Quartararo difensore dell' ha trasmesso in allegato CP_1 all'avv. Piero Fillioley, con mail del 01.03.2023 (doc. 4 ), la PEC del CP_1
03.01.23 inerente la notifica della sentenza n. 357/2022 effettuata al difensore (già depositata nel processo penale), senza alcun riscontro dell'avv. Fillioley, che omesso qualsiasi segnalazione, con l'effetto del perfezionamento della notifica.
2.La Corte ritiene di disattendere tutte le molteplici eccezioni indirizzate a confutare la validità della costituzione in primo grado dell'avv. Quartararo, quale procuratore dell' che ha effettuato la notifica CP_1 della sentenza.
pagina 3 di 10 Secondo l'appellante l'avv. Quartararo non si sarebbe ritualmente costituito in primo grado l'08.04.2022, in quanto costituitosi nella fase di riassunzione del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione ex art. 295 c.p.c. con memoria sottoscritta digitalmente dal solo avv. Panzani. Ritiene la Corte che sia pienamente ammissibile la costituzione di un ulteriore procuratore in ogni fase del giudizio, anche nella fase di riassunzione. Non rileva che la memoria di costituzione con domanda riconvenzionale, depositata l'08.04.2022, presenti solo la firma digitale dell'avv. Panzani, considerato che dalla memoria emerge che l'avv. Quartararo risulta quale procuratore con l'avv. Panzani, nella memoria cit. è indicato quale rappresentante e difensore dell' , è CP_1 richiamata e ridepositata la procura generale alle liti lo ricomprendono, nell'atto è indicato il suo indirizzo pec di posta certificata ). La circostanza che la firma Email_1 digitale sia nsore, (in quanto uno solo è il difensore che effettua il deposito telematico della memoria), non inficia la validità della costituzione dell'ulteriore procuratore. Né ha incidenza il fatto che al termine della memoria manchi l'indicazione dell'avv. Quartararo, considerato che la sua qualità di ulteriore difensore si ricava con certezza dalla prima pagina. Al pari è irrilevante la censura dell'appellante che la procura speciale alle liti, (in realtà si tratta di una procura generale alle liti), sia un documento pdf privo di sottoscrizione. Deve premettersi che il nominativo dell'avv. Quartararo era già presente nella prima procura depositata all'atto della costituzione in giudizio dell'avv. Panzani, rilasciata dalla dr.ssa nella sua qualità di Controparte_2
Dirigente Generale dell' e di per CP_1 Parte_2
l'Istituto, la cui validità è pacifica e sulla quale non è stata mossa alcuna censura. La procura generale alle liti in discussione è un atto notarile registrato (n. 53445 di repertorio, n. 26576 di raccolta, registrato il 06.11.2020 a Firenze), del Direttore Generale dell' che non doveva CP_1 essere sottoscritto, come preteso dall'appellante, dall'avv. Quartararo, congiuntamente o disgiuntamente con l'avv. Panzani ed è un atto valido (cfr. sulla validità della procura generale alla lite rilasciata dal Dirigente Generale dell Cass. sez. L. sent n. 3445/2004). E' una copia CP_1 fotostatica di un atto pubblico la cui conformità non è stata disconosciuta dalla controparte, odierna appellante (cfr. Cass. Sez. 3 sent. 10501/2006). In ogni caso, l'eccezione è tardiva: il difetto di ius postulandi in capo all'avv. Quartararo non è mai stato contestato dalla controparte nel giudizio di merito, dove la parte ha accettato senza riserve l'attività difensiva svolta (in tema cfr. Cass. Sez. L. ord. n.
pagina 4 di 10 31326/2021), come si evince dal fatto che il difensore dell'odierno appellante ha ampiamente interloquito, all'udienza del 28.04.2022 e nelle note autorizzate, sul contenuto delle note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza, depositate il 21.11.2022 e sottoscritte dal solo avv. Quartararo, senza formulare il rilievo del difetto di ius postulandi dell'avv. Quartararo e senza proporre la censura tra i motivi di appello. In conseguenza, stante la regolarità della costituzione dell'avv. Quartararo, la Corte ritiene infondata l'eccezione dell'appellante che il difetto di qualità di parte processuale in capo a detto difensore sia impeditiva alla decorrenza del termine breve della notifica da lui effettuata.
3.Non ha rilievo l'ulteriore censura dell'appellante relativa alla omessa allegazione alla pec in discussione della procura generale, poiché la notifica della sentenza è stata effettuata dal difensore regolarmente costituito, che non era tenuto ad allegare la procura generale, trattandosi di procura già utilizzata nel giudizio.
4.L'appellante lamenta inoltre che la relata di notifica non contenga l'indicazione univoca di sollecitare la valutazione tecnica del difensore della parte notificata ai fini di una eventuale impugnazione della sentenza ed è inidonea ai fini del decorso del termine breve, ai sensi dell'art. 326 comma 1 c.p.c. L'eccezione è palesemente infondata, considerato che nella relata è indicato “notifico ad ogni effetto di legge l'allegata copia informatica della sentenza n. 357/2022 del Tribunale di Pisa….”, la norma citata non richiede alcuna formula, quella impiegata, ritiene la Corte, assolve allo scopo della previsione, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “soddisfa l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l'opportunità dell'impugnazione, … non avendo rilevanza alcuna, ai fini della decorrenza del detto termine, la volontà della parte che abbia richiesto la notifica (Cass. Sez. 1 sent. n. 14642/2001).
5.La Corte non ritiene accoglibile l'ulteriore censura dell'appellante secondo il quale la notifica della sentenza dovesse essere effettuata dall'avv. nonostante la cessazione del rapporto di lavoro CP_3 dipendente con l' (comunicato con pec il 27.12.2023 a seguito della CP_1 notifica dell'appello da parte dell'avv. Buffoni), irrilevante la richiamata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L. sent n. 4451/1997), poiché, come ampiamente argomentato, la sentenza è stata notificata dall'avv. Quartararo, regolarmente costituito.
6.La Corte ritiene non accoglibili le ulteriori censure avverso pretese anomalie della notifica via pec della sentenza, nessuna delle quali è
pagina 5 di 10 idonea a provare che abbiano impedito la consegna della sentenza appellata e della relata di notifica (attestate dalla RAC) e/o infondate. Secondo l'appellante il doc. 3 prodotto non proverebbe l'avvenuta consegna della pec nella casella dell'avv. Filloley perché il file “msg” non sarebbe munito della firma digitale dell'ente certificatore. La Corte ritiene il fatto irrilevante, è documentale che la notifica sia stata effettuata tramite posta certificata CP_4 Controparte_4 Ema_3
, che ha generato, come richiesto ai fini Email_4 del perfezionamento della notifica, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC). L'appellante lamenta inoltre che dei tre file allegati solo la relazione di notifica sia firmata dall'avv. Quartararo. La Corte ritiene che il rilievo sia infondato, dovendosi considerare che un file è la sentenza in formato digitale (e non poteva recare la firma dell'avv. Quartararo) e l'altro file è la relazione di notificazione in un ulteriore formato (p7m), rispetto al pdf. Ancora l'appellante lamenta che il file della sentenza abbia una firma digitale non valida. Sebbene dalla finestra relativa al pannello di firma che il difensore ha prodotto si evinca che la firma del giudice è indicata come non valida, si tratta di una anomalia che non ha impedito la consegna degli atti notificati (sentenza e relata di notificazione), stante la ricevuta di avvenuta consegna;
risulta comunque che la sentenza ha lo stesso contenuto di quella depositata con l'appello, unico dato rilevante ai fini del perfezionamento della notifica. L'appellante censura il fatto che l'attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica non sia valida perché l'avv. Quartararo non avrebbe dichiarato di avere personalmente estratto il file allegato e dichiarato conforme. La Corte ritiene l'assunto infondato poiché la relata indica, relativamente al file formato pdf ivi precisato, “estratto dal fascicolo informatico del sopraindicato procedimento rubricato nel R.G. n.328/2018 del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro e Previdenza", attestazione del tutto esauriente.
6.L'appellante ha poi ribadito, come evidenziato nell'atto di appello, che la sentenza sarebbe nulla perché il doc. 3 dell' indica che la CP_1 sentenza risulta pubblicata il 01.12.2022, data incompatibile con quella riportata come data della sottoscrizione 06.12.2022. Ritiene la Corte che l'argomento attenga al merito dell'appello, pertanto non sia rilevante ai fini della eccepita tardività dell'appello. In ogni caso il rilievo pare infondato, poiché la sentenza in formato digitale depositata dell' CP_1 reca in ogni pagina, in alto a destra, il numero della sentenza (n. 357/2022), la data di pubblicazione (01.12.2022) e il numero di registro pagina 6 di 10 generale (n. 328/2018), lateralmente a destra la firma digitale del giudice, nell'ultima pagina la data 06.12.2022, dati tutti coincidenti con quelli indicati nella copia della sentenza contenuta nel fascicolo di primo grado cartaceo acquisito. Da questi dati si trae che la data del 06.12.2022 è quella nella quale la sentenza è stata depositata dal Giudice nel fascicolo telematico (alle ore 22:05, come si evince dal fascicolo telematico), la data di pubblicazione del 01.12.2022 è quella (erroneamente) trascritta dalla Cancelleria perché coincidente con la data di udienza, sostituita dalle note di trattazione scritta, mentre la data di effettiva pubblicazione deve intendersi essere il 07.12.2022 (ore 9:07 di invio della comunicazione ai difensori come si evince dal fascicolo telematico, attestante “ottenuta ricezione” da parte di tutti i difensori, con esclusione dell'avv. Panzani, che dal precedente 01.07.2022 aveva cessato il rapporto di dipendenza con l' , come da CP_1 mail dello stesso allo studio legale Buffoni Cardoni, in atti). Rimane da osservare che, nel caso di erronea indicazione della data di deliberazione, ciò che rileva è l'integrità del processo deliberativo del giudice, in quanto svolto sulla base dell'esame degli scritti difensivi depositati, senza pregiudizio del diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. 3 sent. n. 3569/2021), omissione e pregiudizio neppure prospettati con la censura in esame.
7.Infine non è dato comprendere come l'appellante, che ha depositato una copia della sentenza in formato pdf (Doc. A duplicato informatico dichiaratamente estratto dal fascicolo informatico di primo grado, p. 6 appello), priva degli elementi sopra indicati (numero della sentenza n. 357/2022, data di pubblicazione 01.12.2022 e numero di registro generale n. 328/2018, lateralmente la firma digitale del giudice), abbia appreso il numero della sentenza (n. 357/2022), riportato nell'atto di appello depositato il 21.04.2024, dichiaratamente “avverso e per la riforma della Sentenza del Tribunale di Lucca, Sezione Lavoro, Dott.ssa Antonella De Luca, n. 357/2022, del 6.12.2022, depositata in data 7.12.2022, emessa nel giudizio R.G. n. 328/2018 (doc. A), se non dalla avvenuta ricezione della sentenza notificata via pec dall' il CP_1
03.01.2023. 8.Quanto infine all'ultimo argomento introdotto per la prima volta nel cd. preverbale relativo all'udienza del 21.11.2024 ore 8:51 (stessa mattina dell'udienza di discussione), a fronte della eccezione dell , CP_1 la Corte rileva l'inammissibilità dell'atto trattandosi di nota di parte non autorizzata. Secondo l'appellante, poiché nei propri atti di primo grado, l'avv. Filloley avrebbe indicato il proprio indirizzo pec al solo fine di ricevervi le comunicazioni e non per le notificazioni, eleggendo la parte pagina 7 di 10 domicilio fisico presso lo stesso, la notifica all'avvocato costituito sarebbe inidonea a far decorrere il termine breve (è richiamata Cass. Sez. 3 ord. 28532/2024), perché doveva essere effettuata solo al domicilio fisico presso il difensore e non a quello digitale. La Corte ritiene l'eccezione tardiva, in quanto formulata, anche in punto di allegazione, la prima volta al di fuori dell'udienza discussione del 04.07.2024 e delle note autorizzate depositate il 22.10.2024 (entro 30 giorni prima dell'udienza). In ogni caso la Corte ritiene l'eccezione infondata nel merito. In fatto, emerge dagli atti che nel ricorso di primo grado, nella comparsa di costituzione e risposta alla domanda riconvenzionale e nel ricorso in riassunzione, risulta essere “rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Pt_1
Fillioley, c.f. e presso lo studio dello stesso domiciliato C.F._1 in Montigno arbuio, 99, c/o Complesso “La Rondine”, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione nell'ambito del presente giudizio al n. di fax 0585.010106 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata . Email_2
La formulazione è ssa limitazione dell'indirizzo pec del difensore alle sole comunicazioni di cancelleria, (l'indirizzo digitale non è indicato in maniera esplicita “ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria”), né contiene l'espressa esclusione delle notifiche a detto indirizzo (“e con esclusione delle notificazioni”), in modo che fosse chiaro che la domiciliazione digitale fosse circoscritta a dette comunicazioni. Pertanto non è pertinente la richiamata pronuncia di legittimità (Cass. n. 28532/2024), relativa a fattispecie diversa, ove il domicilio digitale dell'indirizzo pec del difensore era stato indicato “ai soli fini della comunicazione di cancelleria e non anche ai fini delle notifiche” e la parte aveva eletto domicilio fisico presso lo studio del legale, diversamente dal caso in esame dove manca detta delimitazione. Risulta quindi corretta la notifica effettuata il 03.01.2023 all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito, ai sensi dell'art. 170 comma 1 c.p.c. ed idonea al decorso dei termini brevi per impugnare la sentenza. In particolare, la Corte ritiene attinente al caso in esame quella giurisprudenza di legittimità, pur intervenuta in fattispecie relativa alla presenza di più difensori, ma estensibile per ratio comune al caso in esame, inerente alla concorrenza delle due opzioni, che ha affermato “In tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e
pagina 8 di 10 un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto. (Cass. sez. L. sent. n. 21579/2024). Una diversa interpretazione, cioè l'esclusione della concorrenza delle due opzioni (notifica all'indirizzo pec del difensore costituito e al domicilio fisico eletto), vanificherebbe la finalità semplificatoria ed acceleratoria perseguita dalla introduzione del domicilio digitale di cui all'art. 16sexies D.L. n. 179/2012. 9.Da ultimo è tardiva e inammissibile l'ulteriore allegazione e produzione effettuata con il cd. preverbale relativo all'udienza del 21.11.2024 ore 8:51 (stessa mattina dell'udienza di discussione), che risulta, peraltro, anche infondata nel merito. E' irrilevante, perché successiva alla notifica della sentenza, la comunicazione del gestore della pec all'avv. Fillioley che il 15.01.2023, che, in assenza di svuotamento del cestino, la casella di posta elettronica si sarebbe bloccata;
al contrario, la regolare ricezione di detta comunicazione all'indirizzo pec in esame, avvenuta l'11.01.2023, esclude qualsiasi malfunzionamento alla data del 03.01.2023. Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminato), dell'attività svolta (tre fasi senza istruttoria), applicati i minimi. Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lucca Sezione Lavoro n. 357/2022 pubblicata il 07.12.2022; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado, liquidate in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cpa;
dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 23.01.2025.
pagina 9 di 10 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
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