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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: indebito soggettivo - indebito oggettivo rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia Novaro, Parte_1
presso il cui studio sito in Savona, Corso Italia 20/1, è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellante -
- contro –
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Farrauto CP_1
e PA AR, presso il cui studio sito in Savona, Corso XX
Settembre 13/1, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti;
- Appellata –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“In parziale riforma della sentenza n° 391/24 del Tribunale di Savona
resa inter partes nel giudizio RG° 2579/22
In via Preliminare: dato atto che parte appellata aveva formulato in primo grado istanza di verificazione, ma non l'ha poi riproposta
1 espressamente dinanzi alla intestata Corte ex art. 346 c.p.c.; che
la sentenza è stata impugnata parzialmente e quindi si è formato un
parziale giudicato interno;
previo accoglimento della eccezione di
inammissibilità e/o tardività della istanza di verifica delle
sottoscrizioni, istanza che, ammesso e non concesso fosse
ammissibile e tempestiva, è da ritenersi rinunciata manifestando la
volontà parte appellata di non coltivare alcuna istanza di
verificazione instando per la precisazione delle conclusioni con le
note 31-10-24; previo accoglimento della eccezione che non poteva
essere effettuata la CTU grafologica su documenti non prodotti dalle
parti né potevano essere compiute operazioni peritali su fotocopie
e non su originali ancorché la Corte abbia autorizzato la consulente
ad avvalersene (osservazioni al CTU del 25 marzo 2025); che, pertanto
non poteva essere disposta la CTU grafologica che pertanto è da
considerarsi nulla;
Nel merito: previo accertamento delle somme ricevute da per le causali di cui alle premesse, al CP_1
netto dei parziali rimborsi, previa ammissione delle prove dedotte
e deducende, dichiarare tenuta e condannare la signora , CP_1
inadempiente agli accordi intercorsi con al CP_2
pagamento in favore del della somma pari ad euro 50.457,00 - Pt_1
o quella diversa maggiore o minore risultante in corso di giudizio
- anche a titolo risarcitorio, con decorrenza degli interessi dai
singoli pagamenti o comunque dalla domanda al saldo (interessi dalla
domanda ex art. 1284 comma 4 dalla domanda), oltre alla rivalutazione
monetaria.
In ogni caso, ed in via subordinata, previo accertamento delle somme
ricevute dalla convenuta per le causali di cui alla narrativa in
premessa, dichiarare ed accertare che non aveva e non CP_1
ha alcun titolo a ricevere e/o trattenere le somme di cui alle
2 causali in premessa e per l'effetto dichiararla tenuta e condannarla
a restituire a la somma pari ad euro 50.3457,00 - o CP_2
quella diversa maggiore o minore risultante in corso di giudizio,
con decorrenza degli interessi dai singoli pagamenti o comunque dalla
domanda al saldo (interessi dalla domanda ex art. 1284 comma 4 dalla
domanda), oltre alla rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge salva
la disciplina applicabile in conseguenza dell'ammissione al PSS per
parte attrice”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni diversa istanza e/o domanda, previa ammissione degli incombenti istruttori richiesti e/o ritenuti opportuni,
in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. per contrarietà agli artt. CP_2
342 e 348 bis c.p.c. come riformati dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012
convertito dalla L. n. 134/2012;
in via principale, respingere l'appello presentato dal sig. CP_2
in quanto inammissibile e/o infondato sia in fatto che in
[...]
diritto per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 391/2024 resa dal Tribunale di Savona. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ed al rimborso delle spese del CTU e della CTP anche in considerazione delle conclusioni della perizia espletata”.
IN FATTO E DIRITTO
3 1. Con atto di citazione del 27/10/2022, conveniva Parte_1
in giudizio nanti il Tribunale di Savona al fine di CP_1
ottenere la sua condanna alla restituzione dell'importo di euro
66.360, oltre interessi moratori, illegittimamente trattenuto in violazione di precedente accordo fiduciario.
L'attore deduceva che:
- tra il febbraio ed il marzo 2018, nella sua qualità di erede del figlio deceduto a causa di un sinistro stradale, aveva ricevuto dall'assicurazione del veicolo coinvolto la complessiva somma di euro 230.000 a titolo di risarcimento del danno;
- con la quale coltivava un'affettuosa amicizia, CP_1
avendo conoscenza di sue pregresse esposizioni debitorie verso terzi, gli aveva prospettato l'opportunità di una “spalmatura” delle somme ottenute su diversi conti correnti non direttamente lui riconducibili, con l'impegno dell'intestatario fittizio a restituire a lui o a terzi indicati, la somma a semplice richiesta, secondo lo schema del negozio fiduciario;
- erano stati aperti presso la filiale di Savona, ove era già Pt_2
operativo quello dello stesso (n. 4844), un conto corrente Pt_1
intestato alla di lui madre sig.ra (n.4891) e uno Persona_1
alla sig.ra (n. 4908) sul quale, tramite vari giroconti, erano Per_2
stati complessivamente trasferiti euro 207.000;
- nel settembre 2018, dopo aver restituito soli euro 140.640, in aperta violazione degli impegni fiduciariamente assunti, la sig.ra aveva provveduto alla chiusura del proprio conto corrente CP_1
trattenendo indebitamente per sé la somma di euro 66.360 e rendendosi irreperibile.
Il sig. era pertanto stato costretto ad agire in giudizio per Pt_1
ottenere il risarcimento del danno conseguente all'altrui
4 inadempimento del contratto fiduciario cui si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado, CP_1
contestando tutte le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto, e chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta eccepiva che:
- era stato lo stesso , con il quale aveva in passato avuto Pt_1
una relazione sentimentale, a richiedere l'apertura di un conto cointestato al fine di sottrarre ai creditori gli importi risarcitori ricevuti;
- seppur più volte invitata a utilizzare le somme giacenti per proprie spese, ella aveva effettuato prelievi e/o pagamenti personali per soli euro 1.126, nonché emesso un assegno di euro
29.500 per l'acquisto di un'autovettura Volkswagen T-ROC, sempre su insistenza dell'attore desideroso di ricompensarla per la disponibilità dimostrata;
- dall'esame degli estratti conto bancari emergeva che ella aveva provveduto a restituire all'attore o alla di lui madre euro 143.640,
ma dalle ricevute delle operazioni effettuate allo sportello si ricavava altresì che tutte le movimentazioni in uscita per bonifici o prelievi erano sempre state ordinate, in virtù della delega ad operare ricevuta, dallo stesso sig. , il quale aveva altresì Pt_1
emesso assegni ed effettuato prelievi bancomat.
In conclusione, la convenuta negava la debenza di qualsiasi importo restitutorio, avendo titolo a trattenere la somma di euro 30.626
quale obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
3.Con sentenza n. 391 del 14/5/2024 , il Tribunale di Savona: in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava Pt_3
alla restituzione a dell'importo di euro
[...] Parte_1
5 3.189,47, oltre interessi legali dalla data della domanda
(3.11.2022) al saldo, compensando le spese di giudizio.
Il Giudicante dava anzitutto atto essere circostanza pacifica che in forza di preventivo accordo tra le parti, nel febbraio 2018, la sig.ra provvedeva ad apertura di conto corrente n. 4908, CP_1
alimentato esclusivamente con provviste del sig. , Pt_1
impegnandosi alla successiva restituzione delle somme ricevute mediante trasferimento sul conto intestato all'attore o alla di lui madre . Per_1
Stabiliva che l'operazione negoziale realizzata dovesse essere ricondotta alla figura del negozio fiduciario, negozio in forza del quale qualora il fiduciante dimostri l'inadempimento del fiduciario ha azione per chiedere il risarcimento del danno.
Il Tribunale esaminava quindi la documentazione bancaria depositata,
accertando che gli importi versati dai conti correnti del Pt_1
e/o della alla erano complessivamente pari ad euro Per_1 Per_2
207.000, quelli ritrasferiti loro ad euro 143.640.
Riguardo la determinazione del quantum da restituirsi, decretava che alla differenza tra i due suddetti importi pari ad euro 63.360,
andavano decurtati quelli utilizzati dallo stesso sig. in Pt_1
forza della delega ricevuta, tramite prelievi bancomat o emissione di assegni per complessivi euro 11.713,53, nonché a mezzo di prelievi allo sportello per complessivi euro 18.957, come dimostrato dalla documentazione “ad uso interno” sottoscritta dall'attore e prodotta dalla convenuta. Documentazione che il giudicante reputava utilizzabile, risultando il disconoscimento delle sottoscrizioni inammissibile in quanto effettuato senza indicazione specifica degli aspetti differenziali tra copie e originali e, in ogni caso, tardivo perché non intervenuto nella prima difesa successiva.
6 Al residuo importo di euro 32.689,47 (63.360 – 30.670,53) andava ulteriormente detratto quello di euro 29.500 di cui all'assegno emesso dalla sig.ra per l'acquisto di un'autovettura, Per_2
trattandosi di valida donazione di modico valore in quanto, come emerso dalla testimonianza del concessionario assunta, l'operazione era avvenuta per manifesta volontà del sig. e l'entità della Pt_1
stessa non risultava eccessiva rispetto al valore del bene ed alle condizioni economiche del donante, tenuto altresì conto dei rapporti in essere tra le parti.
In conclusione, alla luce delle osservazioni svolte, il giudicante riteneva che la domanda proposta da parte attrice potesse essere accolta solo per la minor somma di euro 3.189,47, la cui restituzione non era stata dimostrata.
4. Avverso tale sentenza, in data 17/6/2024, Parte_1
proponeva appello, formulando quattro motivi di appello.
Il come primo motivo di appello lamentava anzitutto la Pt_1
violazione degli artt. 157, 214 e 112 c.p.c. in ordine al
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione bancaria inerente le operazioni allo sportello lui attribuite.
Secondo il il giudicante aveva errato nel ritenere tale Pt_1
disconoscimento inammissibile, in quanto, diversamente dall'eccezione di cui all'art. 214 c.p.c., quella di non conformità
all'originale del documento prodotto in copia ex art. 2719 c.c. non richiede l'indicazione specifica degli elementi che la sorreggono.
La parte contro cui la scrittura era prodotta poteva quindi limitarsi a disconoscere la sottoscrizione ed era onere dell'altra che vuole avvalersene chiederne la verificazione.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe potuto dichiarare la tardività
del disconoscimento trattandosi, per costante giurisprudenza, di
7 eccezione non rilevabile di ufficio, ovvero rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento in quanto unica ad aver interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della sua provenienza.
Nel secondo motivo di appello l'appellante denunciava la violazione delle norme in materia di donazione di modico valore, nonché degli artt. 2033 e 2697 c.c., in riferimento all'assegno di euro 29.500
emesso dall'appellata sul conto corrente lei intestato ed alimentato con provviste del sig. . Pt_1
Secondo questi, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie come negozio fiduciario ed accertato la mancata restituzione al fiduciante del suddetto importo, il giudice di prime cure aveva errato nel ritenerla giustificata quale donazione di modico valore anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. A tal proposito, rileva il sig. che nella propria valutazione il Pt_1
Tribunale aveva omesso di considerare vari elementi idonei ad escludere qualunque effetto liberatorio, e precisamente:
-che nel proprio patrimonio, oltre all'importo di euro 230.000,
figuravano anche alcuni debiti contratti nel corso degli anni;
-che egli non aveva mai goduto di floride condizioni economiche, non avendo mai svolto attività particolarmente redditizie;
- che,come emerso all'esito delle prove orali, la manifestava CP_1
incertezze nell'accettare un importo che lei stessa considerava di non modico valore.
In definitiva l'appellante, ribadendo la mancata prova dell'esistenza di un valido titolo alternativo che giustifichi il trattenimento della somma di euro 29.500, chiede la condanna dell'appellata alla restituzione della stessa.
8 Con il terzo motivo di appello il lamenta altresì l'errata Pt_1
ricomprensione da parte del giudicante tra le somme debitamente restituite degli importi di euro 1.000 in data 16.4.18 e ulteriori euro 1.000 in data 11.5.18, entrambi a mezzo di assegni bancari rispettivamente intestati a tale e Parte_4 Parte_5
Infine con il quarto motivo di appello l'appellante eccepisce la non osservanza dell'art. 1284 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.
avendo l'impugnata sentenza riconosciuto solo la debenza degli interessi legali sulla somma da restituire (euro 3.189,47), seppur fin dall'atto di citazione in primo grado fosse stata richiesta la dazione degli interessi moratori dal giorno della domanda a quello del saldo.
In conclusione, sulla base dei motivi esposti, l'appellante, previa ammissione delle prove dedotte, chiede la condanna dell'appellata al pagamento anche a titolo risarcitorio per inadempimento di accordo fiduciario ovvero alla restituzione della somma di euro 50.457, oltre interessi dai singoli pagamenti o comunque dalla domanda al saldo,
oltre rivalutazione monetaria.
5.Si costituiva in giudizio eccependo CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello avversario per contrarietà agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza in fatto e in diritto dell'impugnazione nel merito, di cui chiedeva il rigetto, unitamente alla conferma della sentenza appellata, con vittoria delle spese di lite.
Secondo l'appellata il disconoscimento era stato in primis
dichiarato inammissibile, in quanto effettuato senza indicazione specifica degli aspetti differenziali delle copie rispetto agli originali e solo ad abundantiam tardivo. Conseguentemente, il motivo avversario inerente l'irrilevabilità d'ufficio della tardività del
9 disconoscimento sarebbe irrilevante poiché non supererebbe comunque il vaglio della inammissibilità.
A tal proposito, la evidenzia che il aveva dapprima CP_1 Pt_1
disconosciuto la conformità all'originale della copia della documentazione bancaria depositata e poi disconosciuto la sottoscrizione lui attribuibile. Posto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'art. 2719 c.c. è applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e che nel silenzio normativo su termini e modi di proposizione entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., è evidente che il disconoscimento della propria sottoscrizione sarebbe dovuto avvenire in modo formale ed inequivoco.
Non avendo il provveduto in tal senso, ne derivava che i Pt_1
documenti dovevano considerarsi validamente acquisiti agli atti e non più contestabili, senza necessità di giudizio incidentale di verificazione. Giudizio per cui l'appellata ricorda di aver comunque proposto istanza nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado.
Quanto al secondo motivo di appello, la rappresentava che la CP_1
manifestazione di volontà del sig. a utilizzare le somme Pt_1
giacenti sul conto corrente intestatole dovrebbe essere inquadrata nell'ambito delle obbligazioni naturali, per le quali non è ammessa restituzione, salvo se eseguite da incapace. La sussistenza dell'obbligazione naturale e/o dell'atto di liberalità sarebbe confermata, oltre che dalle disposizioni testimoniali assunte in primo grado, altresì dalle trascrizioni di alcuni messaggi inviatile dal sig. dalle quali si evince la volontà di donare e Pt_1
10 soprattutto la dichiarazione liberatoria del fiduciante che avrebbe da sempre considerato in comune il conto intestato alla fiduciaria
(cfr. doc. 24 fasc. primo grado).
Riguardo poi il riconoscimento del modico valore della liberalità,
l'appellata sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata era ampiamente argomentata e immune da vizi logici in quanto frutto di una comparazione tra:
-l'importo complessivo ricevuto a titolo risarcitorio dal sig.
ed il valore della liberalità; Pt_1
-il pregresso rapporto affettivo tra le parti;
(iii) la circostanza che con la propria disponibilità all'operazione fiduciaria la CP_1
aveva consentito al s di proteggere il risarcimento ricevuto Pt_1
da pretese creditorie di terzi.
L'appellata evidenziava ancora come la terza doglianza inerente l'errata ricomprensione tra le somme debitamente restituite dei due assegni di euro 1.000 cadauno non risulterebbe in alcun modo argomentata, né indicherebbe alcuna violazione di legge.
Infine , con riferimento al mancato riconoscimento degli interessi moratori, a dir dell'appellata l'operatività dell'art. 1284, comma
4, c.c. sarebbe esclusa nel caso di specie, in quanto la norma facendo riferimento agli interessi convenzionali presuppone l'esistenza di un contratto sottostante, mentre la domanda proposta dal sig. sarebbe di condanna a un'obbligazione restitutoria Pt_1
derivante da ripetizione di indebito.
In definitiva, la , previa ammissione delle istanze CP_1
istruttorie, insta affinché la Corte adita respinga l'inammissibile ed infondato appello avversario, confermando la sentenza impugnata.
11 Era svolta una consulenza tecnica di ufficio grafica che verificava l'autografia delle sottoscrizioni apposte sui documenti bancari prodotti a nome . Parte_1
6.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
Collegio all'udienza del 16/10/2025 e successivamente decisa in
Camera di consiglio.
7. Nel presente procedimento non è oggetto di discussione tra le parti la riconduzione della fattispecie (apertura di conto corrente n. 4908 presso la filiale di Savona intestato alla sig.ra Parte_6
, alimentato con provviste del sig. munito di delega CP_1 Pt_1
ad operare) nell'ambito del contratto fiduciario.
Le questioni di fondo da dirimere sono essenzialmente due:
-stabilire se le operazioni bancarie per euro 30.670,53 effettuate sul conto corrente intestato all'appellata (fiduciaria) siano riconducibili all'appellante (fiduciante);
-valutare se l'utilizzo per l'acquisto di un'autovettura della somma di euro 29.500 da parte dell'appellata tramite assegno emesso sul conto corrente alimentato dall'appellante integri donazione di modico valore.
8.Il primo motivo di appello è infondato.
Per poter affrontare la prima questione, occorre brevemente soffermarsi sul rapporto tra gli artt. 157, 214 e 112 c.p.c. e 2719
c.c., rapporto che l'appellante lamenta non rispettato dalla pronuncia impugnata in punto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti bancari prodotti dall'appellata.
In estrema sintesi si ricorda che l'art. 157 c.p.c. distingue tra eccezioni in senso stretto, rimesse alla disponibilità della parte
12 nel cui interesse sono previste, ed eccezioni in senso lato,
rilevabili anche dal giudice ex officio. L'art. 214 c.p.c. regola modalità, termini e conseguenze del disconoscimento o mancato disconoscimento di scrittura privata, mentre il 2719 c.c. prescrive l'onere del disconoscimento di conformità all'originale delle copie fotografiche. Nel silenzio normativo circa modi e tempi di proposizione, si ritiene che anche in tale ipotesi debba farsi riferimento a quanto prescritto per la scrittura privata, con la conseguenza che anche il disconoscimento della copia debba avvenire in modo chiaro e specifico, non risultando a tal fine sufficiente una contestazione generica o implicita (v. sul punto Cass. n.
28096/2009, Cass. n. 2374/2014 e Cass. n. 40750/2021 che richiede la contestazione avvenga mediante evidenziazione degli «aspetti
differenziali» tra copia e originale).
In entrambe le ipotesi le conseguenze del tempestivo e valido disconoscimento sono analoghe: l'inutilizzabilità probatoria del documento. Per avvalersene la parte che lo ha prodotto è infatti tenuta a proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Si
precisa che l'onere di eccepire l'eventuale inammissibilità o tardività del disconoscimento è rimessa alla disponibilità della parte nel cui interesse l'eccezione è prevista e non è rilevabile di ufficio (cfr. Cass. 23636/2019; Cass. n. 9994/2003 e Cass. n.
1300/2002).
Nel caso in esame, il ha inizialmente disconosciuto la Pt_1
conformità all'originale della copia della documentazione bancaria depositata e successivamente disconosciuto le sottoscrizioni lui attribuibili. Tale disconoscimento, è stato dal giudice di prime cure correttamente reputato inammissibile in quanto effettuato senza indicazione specifica degli «aspetti differenziali» delle copie
13 rispetto agli originali (v. sentenza p. 12). Lo stesso è stato inoltre giudicato in ogni caso tardivo, non essendo avvenuto nella prima difesa utile o udienza successiva (in data 3.3.2023), ma solo con la prima memoria istruttoria (datata 3.4.2023 – v. sentenza pag.
13). Tale tardività tuttavia, per costante giurisprudenza, non poteva essere rilevata ex officio, trattandosi di un'eccezione processuale in senso stretto rimessa alla disponibilità della parte con interesse ad avvalersi del documento prodotto.
Ciò posto occorre in ogni caso considerare che ha proposto CP_1
istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata nel precedente giudizio, poi riproposta nella comparsa di costituzione in appello,
mediante espressa richiesta di ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado.
Questa Corte ha dunque disposto consulenza tecnica grafologica allo scopo di verificare l'autografia o apocrifia delle sottoscrizioni presenti sulla documentazione bancaria prodotta a nome
[...]
. Pt_1
Il perito ha comparato n. 28 firme apposte su documenti bancari
(bonifici e operazioni su conto corrente n. 4908 intestato alla
, con delega a operare a favore del sig. ), disponibili CP_1 Pt_1
in parte in originale e in parte in fotocopia di buona qualità, con le sottoscrizioni apposte in originale dal sig. su Pt_1
manoscritti, un saggio grafico rilasciato in corso di causa ed altri documenti di provenienza certa. Ad esito dell'esame comparativo tra le firme autografe e le firme in verifica, eseguito mediante uso di diverse metodologie di analisi, oltre a emergere che «tutte le
sottoscrizioni [risultano] con certezza opera grafica di un medesimo
14 soggetto scrivente» (v. CTU p. 69), è risultata una «evidente
corrispondenza grafica tra le stesse» (v. CTU, p. 80).
La perizia tecnico-grafica risulta puntualmente svolta ed ampiamente motivata;
il Collegio non vede dunque ragioni per discostarsi dalle conclusioni ivi contenute che reputa corrette, oltre che coerenti.
Appurata l'autenticità delle firme a nome presenti Parte_1
sulla documentazione bancaria prodotta dall'appellata che attesta chiaramente l'effettuazione da parte dell'appellante di operazioni sul conto corrente n. 4908 fiduciariamente intestato all'appellata mediante prelievi bancomat o emissione di assegni per complessivi euro 11.713,53, nonché di prelievi allo sportello per complessivi euro 18.957, la domanda restitutoria del sig. quanto alla Pt_1
somma di euro 30.670,53 non può essere accolta. Sul punto va dunque confermata la sentenza impugnata.
9. E' invece fondato il secondo motivo di appello.
Quanto alla lamentela circa l'inquadramento dell'utilizzo della somma di euro 29.500 tramite assegno emesso dall'appellata sul conto corrente lei intestato ed alimentato con provviste del quale Pt_1
donazione di modico valore il Collegio non condivide la sentenza impugnata.
In proposito, è opportuno ricordare che l'art. 783 c.c. al fine di valutare la modicità del valore di una donazione identifica due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne forma oggetto e quello soggettivo, espresso al secondo comma, in forza del quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.
Tra i due criteri si ritiene non esista un rapporto di gradazione per cui anche se si esclude la modicità del valore da un punto di vista oggettivo, non per questo va esclusa la natura manuale se si
15 appura che l'atto di liberalità non incide significativamente sul patrimonio del donante (cfr. Cass. n. 3858/2020).
Trattasi di valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr. Cass. n.
7913/2001).
Nella fattispecie concreta, facendo riferimento alla condizione economica del donante e in particolare alla differenza tra l'importo utilizzato per l'acquisto dell'autovettura (euro 29.500) e quello ricevuto dal sig. a titolo risarcitorio (euro 230.000), Pt_1
unitamente alla considerazione del pregresso rapporto affettivo intercorrente tra le parti e delle ragioni sottese all'accordo fiduciario, il Tribunale ha ritenuto valida la donazione anche in assenza dell'utilizzo dei requisiti formali normalmente richiesti
(v. sentenza p. 15).
Tale giudizio non pare tuttavia al Collegio condivisibile. Per
escludere la qualificazione dell'atto come donazione manuale sembra sufficiente soffermarsi sul suo oggetto. Il tipo di bene donato,
ovvero l'oggetto dell'attribuzione, un bene mobile registrato e nella specie un'autovettura Volkswagen T-ROC mal si concilia con il requisito della modicità.
Passando poi a valutare l'atto dal punto di vista soggettivo, può
ragionevolmente affermarsi che seppur la liberalità non abbia esaurito il patrimonio del donante, la stessa risulta comunque di entità tale da incidere significativamente su di esso. Dagli atti di causa non emerge infatti né che il disponga di un ingente Pt_1
patrimonio, né che goda di condizioni economiche particolarmente floride. L'appellata donataria non ha dunque assolto il proprio onere probatorio circa la modicità del valore.
16 Pertanto, a fronte del riesame dei fatti dedotti e dei documenti allegati dalle parti, ritiene il Collegio di modificare l'accertamento operato dal giudice di prime cure che ha erroneamente individuato nella somma di euro 29.500 utilizzata dalla per CP_1
l'acquisto di un'autovettura una donazione di modico valore.
Conseguentemente tale somma dovrà dall'appellata essere restituita al . Pt_1
10.Il terzo motivo di appello è infondato .
L'appellante lamenta la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.
limitandosi ad eccepire l'erronea ricomprensione tra le somme asseritamente restituitegli dalla degli importi di euro 1.000 CP_1
(in data 16.4.18) e di ulteriori euro 1.000 (in data 11.5.18),
entrambi a mezzo di assegni bancari intestati a tale Parte_4
e . Parte_5
Il espone tale critica, senza però offrire argomentazioni a Pt_1
sostegno, senza esplicitare specifiche censure alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, in definitiva senza motivare la doglianza che si esaurisce in un'affermazione apodittica.
In assenza di motivazioni a supporto risulta impossibile valutare la fondatezza nel merito del motivo di gravame che non può pertanto essere accolto.
11.Fondato risulta invece il quarto motivo.
Con il quarto motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 1284 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale
riconosciuto la debenza dei soli interessi legali dal giorno della domanda seppur il sig. fin dall'atto introduttivo in primo Pt_1
grado avesse richiesto la dazione degli interessi moratori.
Dall'esame del contenuto della citazione emerge chiaramente che il sig. agiva per la condanna della sig.ra al pagamento Pt_1 CP_1
17 della somma di euro 66.360 a titolo di inadempimento all'accordo fiduciario stipulato tra le parti. Trattandosi dunque di un contratto, o meglio del suo mancato adempimento, è evidente che il ha titolo per chiedere e ottenere il riconoscimento degli Pt_1
interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal giorno della domanda a quello del saldo.
Il parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 391/2024 giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti data la reciproca soccombenza;
le spese di CTU devono essere ripartite tra le stesse nella misura del 50 %.)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_7
contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 391 del 14/5/2024,
[...]
in causa R.G. 2579/2022, respinta ogni contraria o diversa istanza accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna CP_1
a restituire a la somma di 32.689,47 Euro
[...] Parte_7
oltre interessi ex art. 1284,4° comma c.c. dalla domanda al saldo.
Spese dei due gradi compensate e spese della consulenza tecnica di
ufficio divisa al 50%..
Genova, lì 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini -Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: indebito soggettivo - indebito oggettivo rappresentato e difeso dall'avv. Lucrezia Novaro, Parte_1
presso il cui studio sito in Savona, Corso Italia 20/1, è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellante -
- contro –
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Farrauto CP_1
e PA AR, presso il cui studio sito in Savona, Corso XX
Settembre 13/1, è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti;
- Appellata –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“In parziale riforma della sentenza n° 391/24 del Tribunale di Savona
resa inter partes nel giudizio RG° 2579/22
In via Preliminare: dato atto che parte appellata aveva formulato in primo grado istanza di verificazione, ma non l'ha poi riproposta
1 espressamente dinanzi alla intestata Corte ex art. 346 c.p.c.; che
la sentenza è stata impugnata parzialmente e quindi si è formato un
parziale giudicato interno;
previo accoglimento della eccezione di
inammissibilità e/o tardività della istanza di verifica delle
sottoscrizioni, istanza che, ammesso e non concesso fosse
ammissibile e tempestiva, è da ritenersi rinunciata manifestando la
volontà parte appellata di non coltivare alcuna istanza di
verificazione instando per la precisazione delle conclusioni con le
note 31-10-24; previo accoglimento della eccezione che non poteva
essere effettuata la CTU grafologica su documenti non prodotti dalle
parti né potevano essere compiute operazioni peritali su fotocopie
e non su originali ancorché la Corte abbia autorizzato la consulente
ad avvalersene (osservazioni al CTU del 25 marzo 2025); che, pertanto
non poteva essere disposta la CTU grafologica che pertanto è da
considerarsi nulla;
Nel merito: previo accertamento delle somme ricevute da per le causali di cui alle premesse, al CP_1
netto dei parziali rimborsi, previa ammissione delle prove dedotte
e deducende, dichiarare tenuta e condannare la signora , CP_1
inadempiente agli accordi intercorsi con al CP_2
pagamento in favore del della somma pari ad euro 50.457,00 - Pt_1
o quella diversa maggiore o minore risultante in corso di giudizio
- anche a titolo risarcitorio, con decorrenza degli interessi dai
singoli pagamenti o comunque dalla domanda al saldo (interessi dalla
domanda ex art. 1284 comma 4 dalla domanda), oltre alla rivalutazione
monetaria.
In ogni caso, ed in via subordinata, previo accertamento delle somme
ricevute dalla convenuta per le causali di cui alla narrativa in
premessa, dichiarare ed accertare che non aveva e non CP_1
ha alcun titolo a ricevere e/o trattenere le somme di cui alle
2 causali in premessa e per l'effetto dichiararla tenuta e condannarla
a restituire a la somma pari ad euro 50.3457,00 - o CP_2
quella diversa maggiore o minore risultante in corso di giudizio,
con decorrenza degli interessi dai singoli pagamenti o comunque dalla
domanda al saldo (interessi dalla domanda ex art. 1284 comma 4 dalla
domanda), oltre alla rivalutazione monetaria.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge salva
la disciplina applicabile in conseguenza dell'ammissione al PSS per
parte attrice”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, respinta e disattesa ogni diversa istanza e/o domanda, previa ammissione degli incombenti istruttori richiesti e/o ritenuti opportuni,
in via preliminare, dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig. per contrarietà agli artt. CP_2
342 e 348 bis c.p.c. come riformati dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012
convertito dalla L. n. 134/2012;
in via principale, respingere l'appello presentato dal sig. CP_2
in quanto inammissibile e/o infondato sia in fatto che in
[...]
diritto per tutte le motivazioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 391/2024 resa dal Tribunale di Savona. Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, e condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ed al rimborso delle spese del CTU e della CTP anche in considerazione delle conclusioni della perizia espletata”.
IN FATTO E DIRITTO
3 1. Con atto di citazione del 27/10/2022, conveniva Parte_1
in giudizio nanti il Tribunale di Savona al fine di CP_1
ottenere la sua condanna alla restituzione dell'importo di euro
66.360, oltre interessi moratori, illegittimamente trattenuto in violazione di precedente accordo fiduciario.
L'attore deduceva che:
- tra il febbraio ed il marzo 2018, nella sua qualità di erede del figlio deceduto a causa di un sinistro stradale, aveva ricevuto dall'assicurazione del veicolo coinvolto la complessiva somma di euro 230.000 a titolo di risarcimento del danno;
- con la quale coltivava un'affettuosa amicizia, CP_1
avendo conoscenza di sue pregresse esposizioni debitorie verso terzi, gli aveva prospettato l'opportunità di una “spalmatura” delle somme ottenute su diversi conti correnti non direttamente lui riconducibili, con l'impegno dell'intestatario fittizio a restituire a lui o a terzi indicati, la somma a semplice richiesta, secondo lo schema del negozio fiduciario;
- erano stati aperti presso la filiale di Savona, ove era già Pt_2
operativo quello dello stesso (n. 4844), un conto corrente Pt_1
intestato alla di lui madre sig.ra (n.4891) e uno Persona_1
alla sig.ra (n. 4908) sul quale, tramite vari giroconti, erano Per_2
stati complessivamente trasferiti euro 207.000;
- nel settembre 2018, dopo aver restituito soli euro 140.640, in aperta violazione degli impegni fiduciariamente assunti, la sig.ra aveva provveduto alla chiusura del proprio conto corrente CP_1
trattenendo indebitamente per sé la somma di euro 66.360 e rendendosi irreperibile.
Il sig. era pertanto stato costretto ad agire in giudizio per Pt_1
ottenere il risarcimento del danno conseguente all'altrui
4 inadempimento del contratto fiduciario cui si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado, CP_1
contestando tutte le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto, e chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta eccepiva che:
- era stato lo stesso , con il quale aveva in passato avuto Pt_1
una relazione sentimentale, a richiedere l'apertura di un conto cointestato al fine di sottrarre ai creditori gli importi risarcitori ricevuti;
- seppur più volte invitata a utilizzare le somme giacenti per proprie spese, ella aveva effettuato prelievi e/o pagamenti personali per soli euro 1.126, nonché emesso un assegno di euro
29.500 per l'acquisto di un'autovettura Volkswagen T-ROC, sempre su insistenza dell'attore desideroso di ricompensarla per la disponibilità dimostrata;
- dall'esame degli estratti conto bancari emergeva che ella aveva provveduto a restituire all'attore o alla di lui madre euro 143.640,
ma dalle ricevute delle operazioni effettuate allo sportello si ricavava altresì che tutte le movimentazioni in uscita per bonifici o prelievi erano sempre state ordinate, in virtù della delega ad operare ricevuta, dallo stesso sig. , il quale aveva altresì Pt_1
emesso assegni ed effettuato prelievi bancomat.
In conclusione, la convenuta negava la debenza di qualsiasi importo restitutorio, avendo titolo a trattenere la somma di euro 30.626
quale obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
3.Con sentenza n. 391 del 14/5/2024 , il Tribunale di Savona: in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava Pt_3
alla restituzione a dell'importo di euro
[...] Parte_1
5 3.189,47, oltre interessi legali dalla data della domanda
(3.11.2022) al saldo, compensando le spese di giudizio.
Il Giudicante dava anzitutto atto essere circostanza pacifica che in forza di preventivo accordo tra le parti, nel febbraio 2018, la sig.ra provvedeva ad apertura di conto corrente n. 4908, CP_1
alimentato esclusivamente con provviste del sig. , Pt_1
impegnandosi alla successiva restituzione delle somme ricevute mediante trasferimento sul conto intestato all'attore o alla di lui madre . Per_1
Stabiliva che l'operazione negoziale realizzata dovesse essere ricondotta alla figura del negozio fiduciario, negozio in forza del quale qualora il fiduciante dimostri l'inadempimento del fiduciario ha azione per chiedere il risarcimento del danno.
Il Tribunale esaminava quindi la documentazione bancaria depositata,
accertando che gli importi versati dai conti correnti del Pt_1
e/o della alla erano complessivamente pari ad euro Per_1 Per_2
207.000, quelli ritrasferiti loro ad euro 143.640.
Riguardo la determinazione del quantum da restituirsi, decretava che alla differenza tra i due suddetti importi pari ad euro 63.360,
andavano decurtati quelli utilizzati dallo stesso sig. in Pt_1
forza della delega ricevuta, tramite prelievi bancomat o emissione di assegni per complessivi euro 11.713,53, nonché a mezzo di prelievi allo sportello per complessivi euro 18.957, come dimostrato dalla documentazione “ad uso interno” sottoscritta dall'attore e prodotta dalla convenuta. Documentazione che il giudicante reputava utilizzabile, risultando il disconoscimento delle sottoscrizioni inammissibile in quanto effettuato senza indicazione specifica degli aspetti differenziali tra copie e originali e, in ogni caso, tardivo perché non intervenuto nella prima difesa successiva.
6 Al residuo importo di euro 32.689,47 (63.360 – 30.670,53) andava ulteriormente detratto quello di euro 29.500 di cui all'assegno emesso dalla sig.ra per l'acquisto di un'autovettura, Per_2
trattandosi di valida donazione di modico valore in quanto, come emerso dalla testimonianza del concessionario assunta, l'operazione era avvenuta per manifesta volontà del sig. e l'entità della Pt_1
stessa non risultava eccessiva rispetto al valore del bene ed alle condizioni economiche del donante, tenuto altresì conto dei rapporti in essere tra le parti.
In conclusione, alla luce delle osservazioni svolte, il giudicante riteneva che la domanda proposta da parte attrice potesse essere accolta solo per la minor somma di euro 3.189,47, la cui restituzione non era stata dimostrata.
4. Avverso tale sentenza, in data 17/6/2024, Parte_1
proponeva appello, formulando quattro motivi di appello.
Il come primo motivo di appello lamentava anzitutto la Pt_1
violazione degli artt. 157, 214 e 112 c.p.c. in ordine al
disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla documentazione bancaria inerente le operazioni allo sportello lui attribuite.
Secondo il il giudicante aveva errato nel ritenere tale Pt_1
disconoscimento inammissibile, in quanto, diversamente dall'eccezione di cui all'art. 214 c.p.c., quella di non conformità
all'originale del documento prodotto in copia ex art. 2719 c.c. non richiede l'indicazione specifica degli elementi che la sorreggono.
La parte contro cui la scrittura era prodotta poteva quindi limitarsi a disconoscere la sottoscrizione ed era onere dell'altra che vuole avvalersene chiederne la verificazione.
Il Tribunale, inoltre, non avrebbe potuto dichiarare la tardività
del disconoscimento trattandosi, per costante giurisprudenza, di
7 eccezione non rilevabile di ufficio, ovvero rimessa alla disponibilità della parte che ha prodotto il documento in quanto unica ad aver interesse a valutare l'utilità di un accertamento positivo della sua provenienza.
Nel secondo motivo di appello l'appellante denunciava la violazione delle norme in materia di donazione di modico valore, nonché degli artt. 2033 e 2697 c.c., in riferimento all'assegno di euro 29.500
emesso dall'appellata sul conto corrente lei intestato ed alimentato con provviste del sig. . Pt_1
Secondo questi, dopo aver correttamente inquadrato la fattispecie come negozio fiduciario ed accertato la mancata restituzione al fiduciante del suddetto importo, il giudice di prime cure aveva errato nel ritenerla giustificata quale donazione di modico valore anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. A tal proposito, rileva il sig. che nella propria valutazione il Pt_1
Tribunale aveva omesso di considerare vari elementi idonei ad escludere qualunque effetto liberatorio, e precisamente:
-che nel proprio patrimonio, oltre all'importo di euro 230.000,
figuravano anche alcuni debiti contratti nel corso degli anni;
-che egli non aveva mai goduto di floride condizioni economiche, non avendo mai svolto attività particolarmente redditizie;
- che,come emerso all'esito delle prove orali, la manifestava CP_1
incertezze nell'accettare un importo che lei stessa considerava di non modico valore.
In definitiva l'appellante, ribadendo la mancata prova dell'esistenza di un valido titolo alternativo che giustifichi il trattenimento della somma di euro 29.500, chiede la condanna dell'appellata alla restituzione della stessa.
8 Con il terzo motivo di appello il lamenta altresì l'errata Pt_1
ricomprensione da parte del giudicante tra le somme debitamente restituite degli importi di euro 1.000 in data 16.4.18 e ulteriori euro 1.000 in data 11.5.18, entrambi a mezzo di assegni bancari rispettivamente intestati a tale e Parte_4 Parte_5
Infine con il quarto motivo di appello l'appellante eccepisce la non osservanza dell'art. 1284 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c.
avendo l'impugnata sentenza riconosciuto solo la debenza degli interessi legali sulla somma da restituire (euro 3.189,47), seppur fin dall'atto di citazione in primo grado fosse stata richiesta la dazione degli interessi moratori dal giorno della domanda a quello del saldo.
In conclusione, sulla base dei motivi esposti, l'appellante, previa ammissione delle prove dedotte, chiede la condanna dell'appellata al pagamento anche a titolo risarcitorio per inadempimento di accordo fiduciario ovvero alla restituzione della somma di euro 50.457, oltre interessi dai singoli pagamenti o comunque dalla domanda al saldo,
oltre rivalutazione monetaria.
5.Si costituiva in giudizio eccependo CP_1
l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello avversario per contrarietà agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché l'infondatezza in fatto e in diritto dell'impugnazione nel merito, di cui chiedeva il rigetto, unitamente alla conferma della sentenza appellata, con vittoria delle spese di lite.
Secondo l'appellata il disconoscimento era stato in primis
dichiarato inammissibile, in quanto effettuato senza indicazione specifica degli aspetti differenziali delle copie rispetto agli originali e solo ad abundantiam tardivo. Conseguentemente, il motivo avversario inerente l'irrilevabilità d'ufficio della tardività del
9 disconoscimento sarebbe irrilevante poiché non supererebbe comunque il vaglio della inammissibilità.
A tal proposito, la evidenzia che il aveva dapprima CP_1 Pt_1
disconosciuto la conformità all'originale della copia della documentazione bancaria depositata e poi disconosciuto la sottoscrizione lui attribuibile. Posto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'art. 2719 c.c. è applicabile tanto all'ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e che nel silenzio normativo su termini e modi di proposizione entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., è evidente che il disconoscimento della propria sottoscrizione sarebbe dovuto avvenire in modo formale ed inequivoco.
Non avendo il provveduto in tal senso, ne derivava che i Pt_1
documenti dovevano considerarsi validamente acquisiti agli atti e non più contestabili, senza necessità di giudizio incidentale di verificazione. Giudizio per cui l'appellata ricorda di aver comunque proposto istanza nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata in primo grado.
Quanto al secondo motivo di appello, la rappresentava che la CP_1
manifestazione di volontà del sig. a utilizzare le somme Pt_1
giacenti sul conto corrente intestatole dovrebbe essere inquadrata nell'ambito delle obbligazioni naturali, per le quali non è ammessa restituzione, salvo se eseguite da incapace. La sussistenza dell'obbligazione naturale e/o dell'atto di liberalità sarebbe confermata, oltre che dalle disposizioni testimoniali assunte in primo grado, altresì dalle trascrizioni di alcuni messaggi inviatile dal sig. dalle quali si evince la volontà di donare e Pt_1
10 soprattutto la dichiarazione liberatoria del fiduciante che avrebbe da sempre considerato in comune il conto intestato alla fiduciaria
(cfr. doc. 24 fasc. primo grado).
Riguardo poi il riconoscimento del modico valore della liberalità,
l'appellata sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata era ampiamente argomentata e immune da vizi logici in quanto frutto di una comparazione tra:
-l'importo complessivo ricevuto a titolo risarcitorio dal sig.
ed il valore della liberalità; Pt_1
-il pregresso rapporto affettivo tra le parti;
(iii) la circostanza che con la propria disponibilità all'operazione fiduciaria la CP_1
aveva consentito al s di proteggere il risarcimento ricevuto Pt_1
da pretese creditorie di terzi.
L'appellata evidenziava ancora come la terza doglianza inerente l'errata ricomprensione tra le somme debitamente restituite dei due assegni di euro 1.000 cadauno non risulterebbe in alcun modo argomentata, né indicherebbe alcuna violazione di legge.
Infine , con riferimento al mancato riconoscimento degli interessi moratori, a dir dell'appellata l'operatività dell'art. 1284, comma
4, c.c. sarebbe esclusa nel caso di specie, in quanto la norma facendo riferimento agli interessi convenzionali presuppone l'esistenza di un contratto sottostante, mentre la domanda proposta dal sig. sarebbe di condanna a un'obbligazione restitutoria Pt_1
derivante da ripetizione di indebito.
In definitiva, la , previa ammissione delle istanze CP_1
istruttorie, insta affinché la Corte adita respinga l'inammissibile ed infondato appello avversario, confermando la sentenza impugnata.
11 Era svolta una consulenza tecnica di ufficio grafica che verificava l'autografia delle sottoscrizioni apposte sui documenti bancari prodotti a nome . Parte_1
6.Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al
Collegio all'udienza del 16/10/2025 e successivamente decisa in
Camera di consiglio.
7. Nel presente procedimento non è oggetto di discussione tra le parti la riconduzione della fattispecie (apertura di conto corrente n. 4908 presso la filiale di Savona intestato alla sig.ra Parte_6
, alimentato con provviste del sig. munito di delega CP_1 Pt_1
ad operare) nell'ambito del contratto fiduciario.
Le questioni di fondo da dirimere sono essenzialmente due:
-stabilire se le operazioni bancarie per euro 30.670,53 effettuate sul conto corrente intestato all'appellata (fiduciaria) siano riconducibili all'appellante (fiduciante);
-valutare se l'utilizzo per l'acquisto di un'autovettura della somma di euro 29.500 da parte dell'appellata tramite assegno emesso sul conto corrente alimentato dall'appellante integri donazione di modico valore.
8.Il primo motivo di appello è infondato.
Per poter affrontare la prima questione, occorre brevemente soffermarsi sul rapporto tra gli artt. 157, 214 e 112 c.p.c. e 2719
c.c., rapporto che l'appellante lamenta non rispettato dalla pronuncia impugnata in punto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui documenti bancari prodotti dall'appellata.
In estrema sintesi si ricorda che l'art. 157 c.p.c. distingue tra eccezioni in senso stretto, rimesse alla disponibilità della parte
12 nel cui interesse sono previste, ed eccezioni in senso lato,
rilevabili anche dal giudice ex officio. L'art. 214 c.p.c. regola modalità, termini e conseguenze del disconoscimento o mancato disconoscimento di scrittura privata, mentre il 2719 c.c. prescrive l'onere del disconoscimento di conformità all'originale delle copie fotografiche. Nel silenzio normativo circa modi e tempi di proposizione, si ritiene che anche in tale ipotesi debba farsi riferimento a quanto prescritto per la scrittura privata, con la conseguenza che anche il disconoscimento della copia debba avvenire in modo chiaro e specifico, non risultando a tal fine sufficiente una contestazione generica o implicita (v. sul punto Cass. n.
28096/2009, Cass. n. 2374/2014 e Cass. n. 40750/2021 che richiede la contestazione avvenga mediante evidenziazione degli «aspetti
differenziali» tra copia e originale).
In entrambe le ipotesi le conseguenze del tempestivo e valido disconoscimento sono analoghe: l'inutilizzabilità probatoria del documento. Per avvalersene la parte che lo ha prodotto è infatti tenuta a proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. Si
precisa che l'onere di eccepire l'eventuale inammissibilità o tardività del disconoscimento è rimessa alla disponibilità della parte nel cui interesse l'eccezione è prevista e non è rilevabile di ufficio (cfr. Cass. 23636/2019; Cass. n. 9994/2003 e Cass. n.
1300/2002).
Nel caso in esame, il ha inizialmente disconosciuto la Pt_1
conformità all'originale della copia della documentazione bancaria depositata e successivamente disconosciuto le sottoscrizioni lui attribuibili. Tale disconoscimento, è stato dal giudice di prime cure correttamente reputato inammissibile in quanto effettuato senza indicazione specifica degli «aspetti differenziali» delle copie
13 rispetto agli originali (v. sentenza p. 12). Lo stesso è stato inoltre giudicato in ogni caso tardivo, non essendo avvenuto nella prima difesa utile o udienza successiva (in data 3.3.2023), ma solo con la prima memoria istruttoria (datata 3.4.2023 – v. sentenza pag.
13). Tale tardività tuttavia, per costante giurisprudenza, non poteva essere rilevata ex officio, trattandosi di un'eccezione processuale in senso stretto rimessa alla disponibilità della parte con interesse ad avvalersi del documento prodotto.
Ciò posto occorre in ogni caso considerare che ha proposto CP_1
istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. depositata nel precedente giudizio, poi riproposta nella comparsa di costituzione in appello,
mediante espressa richiesta di ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado.
Questa Corte ha dunque disposto consulenza tecnica grafologica allo scopo di verificare l'autografia o apocrifia delle sottoscrizioni presenti sulla documentazione bancaria prodotta a nome
[...]
. Pt_1
Il perito ha comparato n. 28 firme apposte su documenti bancari
(bonifici e operazioni su conto corrente n. 4908 intestato alla
, con delega a operare a favore del sig. ), disponibili CP_1 Pt_1
in parte in originale e in parte in fotocopia di buona qualità, con le sottoscrizioni apposte in originale dal sig. su Pt_1
manoscritti, un saggio grafico rilasciato in corso di causa ed altri documenti di provenienza certa. Ad esito dell'esame comparativo tra le firme autografe e le firme in verifica, eseguito mediante uso di diverse metodologie di analisi, oltre a emergere che «tutte le
sottoscrizioni [risultano] con certezza opera grafica di un medesimo
14 soggetto scrivente» (v. CTU p. 69), è risultata una «evidente
corrispondenza grafica tra le stesse» (v. CTU, p. 80).
La perizia tecnico-grafica risulta puntualmente svolta ed ampiamente motivata;
il Collegio non vede dunque ragioni per discostarsi dalle conclusioni ivi contenute che reputa corrette, oltre che coerenti.
Appurata l'autenticità delle firme a nome presenti Parte_1
sulla documentazione bancaria prodotta dall'appellata che attesta chiaramente l'effettuazione da parte dell'appellante di operazioni sul conto corrente n. 4908 fiduciariamente intestato all'appellata mediante prelievi bancomat o emissione di assegni per complessivi euro 11.713,53, nonché di prelievi allo sportello per complessivi euro 18.957, la domanda restitutoria del sig. quanto alla Pt_1
somma di euro 30.670,53 non può essere accolta. Sul punto va dunque confermata la sentenza impugnata.
9. E' invece fondato il secondo motivo di appello.
Quanto alla lamentela circa l'inquadramento dell'utilizzo della somma di euro 29.500 tramite assegno emesso dall'appellata sul conto corrente lei intestato ed alimentato con provviste del quale Pt_1
donazione di modico valore il Collegio non condivide la sentenza impugnata.
In proposito, è opportuno ricordare che l'art. 783 c.c. al fine di valutare la modicità del valore di una donazione identifica due criteri: quello oggettivo, correlato al valore del bene che ne forma oggetto e quello soggettivo, espresso al secondo comma, in forza del quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante.
Tra i due criteri si ritiene non esista un rapporto di gradazione per cui anche se si esclude la modicità del valore da un punto di vista oggettivo, non per questo va esclusa la natura manuale se si
15 appura che l'atto di liberalità non incide significativamente sul patrimonio del donante (cfr. Cass. n. 3858/2020).
Trattasi di valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr. Cass. n.
7913/2001).
Nella fattispecie concreta, facendo riferimento alla condizione economica del donante e in particolare alla differenza tra l'importo utilizzato per l'acquisto dell'autovettura (euro 29.500) e quello ricevuto dal sig. a titolo risarcitorio (euro 230.000), Pt_1
unitamente alla considerazione del pregresso rapporto affettivo intercorrente tra le parti e delle ragioni sottese all'accordo fiduciario, il Tribunale ha ritenuto valida la donazione anche in assenza dell'utilizzo dei requisiti formali normalmente richiesti
(v. sentenza p. 15).
Tale giudizio non pare tuttavia al Collegio condivisibile. Per
escludere la qualificazione dell'atto come donazione manuale sembra sufficiente soffermarsi sul suo oggetto. Il tipo di bene donato,
ovvero l'oggetto dell'attribuzione, un bene mobile registrato e nella specie un'autovettura Volkswagen T-ROC mal si concilia con il requisito della modicità.
Passando poi a valutare l'atto dal punto di vista soggettivo, può
ragionevolmente affermarsi che seppur la liberalità non abbia esaurito il patrimonio del donante, la stessa risulta comunque di entità tale da incidere significativamente su di esso. Dagli atti di causa non emerge infatti né che il disponga di un ingente Pt_1
patrimonio, né che goda di condizioni economiche particolarmente floride. L'appellata donataria non ha dunque assolto il proprio onere probatorio circa la modicità del valore.
16 Pertanto, a fronte del riesame dei fatti dedotti e dei documenti allegati dalle parti, ritiene il Collegio di modificare l'accertamento operato dal giudice di prime cure che ha erroneamente individuato nella somma di euro 29.500 utilizzata dalla per CP_1
l'acquisto di un'autovettura una donazione di modico valore.
Conseguentemente tale somma dovrà dall'appellata essere restituita al . Pt_1
10.Il terzo motivo di appello è infondato .
L'appellante lamenta la violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.
limitandosi ad eccepire l'erronea ricomprensione tra le somme asseritamente restituitegli dalla degli importi di euro 1.000 CP_1
(in data 16.4.18) e di ulteriori euro 1.000 (in data 11.5.18),
entrambi a mezzo di assegni bancari intestati a tale Parte_4
e . Parte_5
Il espone tale critica, senza però offrire argomentazioni a Pt_1
sostegno, senza esplicitare specifiche censure alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, in definitiva senza motivare la doglianza che si esaurisce in un'affermazione apodittica.
In assenza di motivazioni a supporto risulta impossibile valutare la fondatezza nel merito del motivo di gravame che non può pertanto essere accolto.
11.Fondato risulta invece il quarto motivo.
Con il quarto motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 1284 c.c. in relazione all'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale
riconosciuto la debenza dei soli interessi legali dal giorno della domanda seppur il sig. fin dall'atto introduttivo in primo Pt_1
grado avesse richiesto la dazione degli interessi moratori.
Dall'esame del contenuto della citazione emerge chiaramente che il sig. agiva per la condanna della sig.ra al pagamento Pt_1 CP_1
17 della somma di euro 66.360 a titolo di inadempimento all'accordo fiduciario stipulato tra le parti. Trattandosi dunque di un contratto, o meglio del suo mancato adempimento, è evidente che il ha titolo per chiedere e ottenere il riconoscimento degli Pt_1
interessi ex art. 1284, c. 4, c.c. dal giorno della domanda a quello del saldo.
Il parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 391/2024 giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti data la reciproca soccombenza;
le spese di CTU devono essere ripartite tra le stesse nella misura del 50 %.)
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_7
contro la sentenza del Tribunale di Savona n. 391 del 14/5/2024,
[...]
in causa R.G. 2579/2022, respinta ogni contraria o diversa istanza accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna CP_1
a restituire a la somma di 32.689,47 Euro
[...] Parte_7
oltre interessi ex art. 1284,4° comma c.c. dalla domanda al saldo.
Spese dei due gradi compensate e spese della consulenza tecnica di
ufficio divisa al 50%..
Genova, lì 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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