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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 667/2021 R. G., vertente tra
(A. D. E. R.) – già Parte_1 Parte_2
– Agente per la Riscossione per la Provincia di Messina, cui A. D. E. R. è subentrata ex lege –,
[...]
in persona del responsabile pro tempore nella qualità di procuratore in servizio presso la Direzione
Regionale della Sicilia, c. f. e P. IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Mauro P.IVA_1
(con PEC indicata), domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Messina, via G. Macrì n. 6, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Patti, via C. Battisti n. 11, presso lo studio dell'avv. Alba La Macchia
(con PEC indicata) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente alla memoria di costituzione in giudizio depositata in data 26 novembre 2023,
APPELLATA
e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, Presidente del C. d. A. , c. f.: , Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Nicola
Puccio (con PEC indicata) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 APPELLATA
e contro in persona del Controparte_4
pro-tempore, CP_5
APPELLATO contumace e contro
, in persona del Prefetto pro-tempore, Controparte_6
APPELLATA contumace
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 136/2021 emessa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale Patti in materia di opposizione all'esecuzione mediante ruolo.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI:
Per l'appellante: “precisa le conclusioni, integralmente riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti di causa, e chiede che la causa venga assunta in decisione con l'integrale accoglimento delle richieste spiegate nell'atto di appello, e la vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
Per l'appellata “insiste nei Controparte_2 propri atti e chiede che la causa venga posta in decisione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 15 settembre 2021 quanto a Controparte_1 ed all' nonché
[...] Controparte_2
notificato al il 16 Controparte_4
settembre 2021 ed alla il 21 settembre 2021, la Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p. t. – cui in corso di causa è subentrata la Parte_2
(A. D. E. R.) ai sensi dell'art. 76 del d. l. n. 73/2021, Parte_3
convertito con modificazioni della legge n. 106/2021 -, ha proposto appello davanti a questa Corte, nei confronti dei predetti convenuti, avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha accolto l'opposizione proposta da avverso tre estratti di Controparte_1
ruolo relativi ad altrettante cartelle di pagamento (segnatamente la n. 2952000001378959 000 emessa dal per € 5.489,53, a Controparte_4
titolo di sanzione amministrativa relativa all'anno 1999; la n. 2952006009491050 000 avente ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite dall' nell'anno 1999 per € 6.132,28 CP_2
e la n. 29520010046042066 000 avente quale causale violazione del codice della strada nell'anno
2 1999 per € 68,85) per un importo complessivo di € 11.690,66 (al netto di sanzioni ed interessi), per l'effetto dichiarandone l'illegittimità per intervenuta prescrizione del credito, ed ha condannato le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata sotto vari profili ed ha chiesto in via principale, in riforma della stessa, il rigetto del ricorso proposto dalla;
in via gradata, in caso di CP_1
soccombenza anche parziale, che fosse ritenuta la responsabilità esclusiva e/o concorrente e/o solidale dell' del Controparte_2 [...]
, e/o della . Controparte_7 Controparte_6
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 19 gennaio 2022 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha contestato uno per uno i Controparte_1
motivi, chiedendone il rigetto in quanto infondato nel merito, ove non dichiarato preliminarmente inammissibile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24 giugno 2022 si è costituita l' - nei cui confronti era stata Controparte_2 disposta (ed effettuata) la rinnovazione della notifica dell'appello con ordinanza resa dalla Corte all'udienza del 21 gennaio 2022 -, la quale ha chiesto l'accoglimento dell'appello ed il conseguente rigetto del ricorso proposto dalla . CP_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Benché ritualmente citati, non si sono costituiti la ed il Controparte_6 [...]
essendone stata dichiarata la Controparte_4 contumacia all'udienza del 1° luglio 2022.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2023, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., è stato disposto un differimento, a causa del carico di ruolo, all'udienza del 18 marzo 2024.
In detta udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ai sensi del citato articolo, stanti le note di trattazione scritta depositate da parte appellante e dall'appellata A. G. E. A., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle more, con comparsa depositata il 26 novembre 2023, si è Controparte_1
costituita con un nuovo difensore, avendo il precedente rinunciato al mandato.
3 MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellata
[...] all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state Controparte_1
presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza
“cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Ciò posto, si rileva d'ufficio l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto (sul rilievo officioso, in ogni stato e grado del processo, dell'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta oltre il termine di decadenza, non sanabile per effetto della costituzione di parte appellata, si veda da ultimo Cass. Civ. n. 7634/2022; in senso conforme Cass. Civ. nn. 11666/2015; 23907/2009), dovendosi puntualizzare subito che non è dovuta, nella specie, la sollecitazione del dibattito delle parti sulla questione rilevata d'ufficio trattandosi di tematica in rito relativa a requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, in conformità all'indirizzo interpretativo invalso nella giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui: “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea
- ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (così Cass. Civ. S. U. n. 30883/2024; conformi Cass. Civ nn. 32527/2022; 7356/2022;
11738/2018; 15019/2016).
Tanto premesso, risulta per tabulas che la sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, è stata depositata in data 17 febbraio 2021 e non è stata notificata ai sensi dell'art. 285 c. p. c., cosicché il termine per l'appello applicabile nella specie è quello cd. lungo di cui all'art. 327 c. p. c. nel testo risultante dalla novella della legge n. 69/2009, essendo il presente giudizio stato instaurato in epoca successiva alla data del 4 luglio 2009 (di entrata in vigore della legge medesima), dunque il termine semestrale decorrente, appunto, dal 17 febbraio 2021.
Ciò posto, occorre evidenziare che, se di norma nel computo del termine predetto va incluso anche quello di sospensione feriale (dall'1 al 31 agosto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 742/1969,
4 come sostituito dalla legge n. 162/2014), nel caso in esame, invece, detto periodo di sospensione feriale non può includersi - aggiungendosi ad esso - nel calcolo del termine semestrale trattandosi, quella in oggetto, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. cosi come indicato in ricorso dalla e, soprattutto, come espressamente qualificata dal primo Giudice nella sentenza CP_1
gravata.
Come è noto, alle opposizioni esecutive non si applica la norma dell'art. 1, comma 1, sopra citata, secondo il disposto dell'art. 3 della stessa legge che rimanda all'elencazione prevista nell'art. 92 del
R. D. n. 12/1941, la quale contempla espressamente, tra gli altri procedimenti non soggetti alla sospensione nel periodo feriale, le cause di opposizione all'esecuzione.
Ciò posto, mette conto evidenziare che, secondo insegnamento granitico del Giudice nomofilattico,
l'identificazione del regime dell'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, ivi comprese le norme relative al computo dei termini per impugnare, deve essere fatta in base al principio dell'apparenza con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, vieppiù quando, com'è avvenuto nella specie (si rimanda in particolare alle pagg.
2-4 della parte motiva della sentenza, dove diffusamente, quanto condivisibilmente, il Tribunale ha argomentato sulla qualificazione dell'azione proposta dalla alla stregua di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c.), quel decidente abbia CP_1
qualificato specificamente ed esplicitamente, nella propria sentenza, l'azione sottoposta al proprio esame (si vedano tra le tante in tal senso, da ultimo, Cass. Civ. n. 38587/2021 e la n. 11780/2020, particolarmente eloquente quanto al caso di specie, avendo affermato testualmente che: “ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile”; in senso conforme si vedano anche Cass. Civ. nn. 171/2012; 4942/2010; 18356/2005; analogamente v. S. U. Civ. n. 4617/2011).
L'appello avrebbe dovuto essere proposto perciò, nella specie, entro il termine di decadenza del 17 agosto 2021, mentre – come si è detto – è stato spiegato con atto di citazione spedito per la notifica il
15 settembre 2021 quanto a ed all' (salva poi, per Controparte_1 CP_2 quest'ultima, la rinnovazione della notifica disposta dalla Corte), nonché notificato al
[...]
il 16 settembre 2021 ed alla Controparte_4
5 di il 21 settembre 2021, dunque evidentemente ben oltre la decorrenza CP_6 CP_6
del predetto termine semestrale (calcolato senza computare la sospensione feriale dei termini per le ragioni sin qui esposte).
Ne discende che, in via preclusiva di ogni altra questione, l'appello va dichiarato inammissibile siccome proposto oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327 c. p. c..
Le spese seguono la regola della soccombenza (valevole anche per pronunce in rito. Cfr., tra le altre,
Cass. Civ. n. 10911/2001) e vanno poste a carico di parte appellante in favore dell'appellata liquidandole in base alle tariffe di cui al D. M. n. 147/2022, avuto Controparte_1
riguardo al valore del disputatum (Cass. Civ. n. 12227/2015; n. 536/2011) – scaglione da € 5.201 a €
26.000 - ed applicando i parametri tariffari minimi tenuto, stante la bassa difficoltà delle questioni dibattute e considerato anche il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello, nella misura di €
2.540,00 per onorario - di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase di trattazione (v. sul punto Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 851,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Si reputa equo dichiarare interamente compensate le spese del presente grado tra l'appellante e l'
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., visto che quest'ultima ha aderito sostanzialmente CP_2 all'appello.
Nulla sulle spese nei confronti dei restanti appellati, contumaci nel presente grado.
A termini dell'art. 13 del T. U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Deve precisarsi tuttavia che, secondo quanto chiarito da ultimi dal Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del MINISTERO della Giustizia con nota del 9 febbraio 2024 0030145.U (indirizzata, tra
6 gli altri, al Presidente di questa Corte), pur in presenza della declaratoria anzidetta, non vi è titolo di recupero a carico della concessionaria A. D. E. R. soccombente, essendo essa, come tale, esplicitamente esonerata dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D. P. R. 602/1973.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già) – Agente per la per la Provincia di Parte_2 Parte_2
Messina, in persona del legale rappresentante p. t., ora Parte_1
(A. D. E. R.) (ex lege subentrata alla prima), in persona del responsabile pro
[...]
tempore nella qualità di procuratore in servizio presso la Direzione Regionale della Sicilia, con atto di citazione spedito per la notifica il 15 settembre 2021 quanto a ed Controparte_1 all' in persona del legale Controparte_2
rappresentante p. t., nonché notificato al Controparte_4
in persona del Ministro p. t., il 16 settembre 2021 ed alla
[...]
, in persona del Prefetto p. t., il 21 settembre 2021, avverso la sentenza Controparte_6
n. 136/2021 emessa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale Patti, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna l' (già Controparte_8 [...]
– Agente per la Riscossione per la Provincia di Messina), in persona del Parte_2
responsabile pro tempore nella qualità di procuratore in servizio presso la Direzione Regionale della , al rimborso delle spese del presente grado in favore di Pt_2 Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.540,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore avv. Alba La Macchia dichiaratosi anticipatario;
• dichiara interamente compensate le spese del presente grado tra l'appellante e l'
[...]
in persona del legale rappresentante p. t.; Controparte_2
• nulla sulle spese nei confronti del Controparte_4
in persona del Ministro p. t., ed alla , in persona del
[...] Controparte_6
Prefetto p. t.;
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D. P. R. n. 115 del 30 maggio 2002 (e s. m. i.) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, fermo restando quanto precisato in parte motiva circa l'esonero della concessionaria A. D. E. R. soccombente dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D. P. R. 602/1973.
7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 7 febbraio 2025
Si dà atto della collaborazione del dr. Francesco Micali, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile, alla redazione della presente sentenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
8
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 667/2021 R. G., vertente tra
(A. D. E. R.) – già Parte_1 Parte_2
– Agente per la Riscossione per la Provincia di Messina, cui A. D. E. R. è subentrata ex lege –,
[...]
in persona del responsabile pro tempore nella qualità di procuratore in servizio presso la Direzione
Regionale della Sicilia, c. f. e P. IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Marco Di Mauro P.IVA_1
(con PEC indicata), domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Messina, via G. Macrì n. 6, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
nata a [...] il [...], c. f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Patti, via C. Battisti n. 11, presso lo studio dell'avv. Alba La Macchia
(con PEC indicata) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata digitalmente alla memoria di costituzione in giudizio depositata in data 26 novembre 2023,
APPELLATA
e contro in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, Presidente del C. d. A. , c. f.: , Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 13, presso lo studio dell'avv. Nicola
Puccio (con PEC indicata) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
1 APPELLATA
e contro in persona del Controparte_4
pro-tempore, CP_5
APPELLATO contumace e contro
, in persona del Prefetto pro-tempore, Controparte_6
APPELLATA contumace
********
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 136/2021 emessa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale Patti in materia di opposizione all'esecuzione mediante ruolo.
**************
CONCLUSIONI delle PARTI:
Per l'appellante: “precisa le conclusioni, integralmente riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti di causa, e chiede che la causa venga assunta in decisione con l'integrale accoglimento delle richieste spiegate nell'atto di appello, e la vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
Per l'appellata “insiste nei Controparte_2 propri atti e chiede che la causa venga posta in decisione”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notifica il 15 settembre 2021 quanto a Controparte_1 ed all' nonché
[...] Controparte_2
notificato al il 16 Controparte_4
settembre 2021 ed alla il 21 settembre 2021, la Controparte_6 [...]
in persona del legale rappresentante p. t. – cui in corso di causa è subentrata la Parte_2
(A. D. E. R.) ai sensi dell'art. 76 del d. l. n. 73/2021, Parte_3
convertito con modificazioni della legge n. 106/2021 -, ha proposto appello davanti a questa Corte, nei confronti dei predetti convenuti, avverso la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha accolto l'opposizione proposta da avverso tre estratti di Controparte_1
ruolo relativi ad altrettante cartelle di pagamento (segnatamente la n. 2952000001378959 000 emessa dal per € 5.489,53, a Controparte_4
titolo di sanzione amministrativa relativa all'anno 1999; la n. 2952006009491050 000 avente ad oggetto il recupero di somme indebitamente percepite dall' nell'anno 1999 per € 6.132,28 CP_2
e la n. 29520010046042066 000 avente quale causale violazione del codice della strada nell'anno
2 1999 per € 68,85) per un importo complessivo di € 11.690,66 (al netto di sanzioni ed interessi), per l'effetto dichiarandone l'illegittimità per intervenuta prescrizione del credito, ed ha condannato le parti convenute, in solido tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente (liquidate come in dispositivo).
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata sotto vari profili ed ha chiesto in via principale, in riforma della stessa, il rigetto del ricorso proposto dalla;
in via gradata, in caso di CP_1
soccombenza anche parziale, che fosse ritenuta la responsabilità esclusiva e/o concorrente e/o solidale dell' del Controparte_2 [...]
, e/o della . Controparte_7 Controparte_6
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 19 gennaio 2022 si è costituita resistendo all'appello, di cui ha contestato uno per uno i Controparte_1
motivi, chiedendone il rigetto in quanto infondato nel merito, ove non dichiarato preliminarmente inammissibile.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 24 giugno 2022 si è costituita l' - nei cui confronti era stata Controparte_2 disposta (ed effettuata) la rinnovazione della notifica dell'appello con ordinanza resa dalla Corte all'udienza del 21 gennaio 2022 -, la quale ha chiesto l'accoglimento dell'appello ed il conseguente rigetto del ricorso proposto dalla . CP_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Benché ritualmente citati, non si sono costituiti la ed il Controparte_6 [...]
essendone stata dichiarata la Controparte_4 contumacia all'udienza del 1° luglio 2022.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 novembre 2023, nella quale, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., è stato disposto un differimento, a causa del carico di ruolo, all'udienza del 18 marzo 2024.
In detta udienza, svoltasi parimenti in modalità cartolare ai sensi del citato articolo, stanti le note di trattazione scritta depositate da parte appellante e dall'appellata A. G. E. A., la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nelle more, con comparsa depositata il 26 novembre 2023, si è Controparte_1
costituita con un nuovo difensore, avendo il precedente rinunciato al mandato.
3 MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione della parte appellata
[...] all'udienza “cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state Controparte_1
presentate note di trattazione scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza
“cartolare”, secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Ciò posto, si rileva d'ufficio l'inammissibilità dell'appello poiché tardivamente proposto (sul rilievo officioso, in ogni stato e grado del processo, dell'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta oltre il termine di decadenza, non sanabile per effetto della costituzione di parte appellata, si veda da ultimo Cass. Civ. n. 7634/2022; in senso conforme Cass. Civ. nn. 11666/2015; 23907/2009), dovendosi puntualizzare subito che non è dovuta, nella specie, la sollecitazione del dibattito delle parti sulla questione rilevata d'ufficio trattandosi di tematica in rito relativa a requisiti di ammissibilità dell'impugnazione, in conformità all'indirizzo interpretativo invalso nella giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui: “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea
- ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (così Cass. Civ. S. U. n. 30883/2024; conformi Cass. Civ nn. 32527/2022; 7356/2022;
11738/2018; 15019/2016).
Tanto premesso, risulta per tabulas che la sentenza di primo grado, oggetto di impugnazione, è stata depositata in data 17 febbraio 2021 e non è stata notificata ai sensi dell'art. 285 c. p. c., cosicché il termine per l'appello applicabile nella specie è quello cd. lungo di cui all'art. 327 c. p. c. nel testo risultante dalla novella della legge n. 69/2009, essendo il presente giudizio stato instaurato in epoca successiva alla data del 4 luglio 2009 (di entrata in vigore della legge medesima), dunque il termine semestrale decorrente, appunto, dal 17 febbraio 2021.
Ciò posto, occorre evidenziare che, se di norma nel computo del termine predetto va incluso anche quello di sospensione feriale (dall'1 al 31 agosto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge 742/1969,
4 come sostituito dalla legge n. 162/2014), nel caso in esame, invece, detto periodo di sospensione feriale non può includersi - aggiungendosi ad esso - nel calcolo del termine semestrale trattandosi, quella in oggetto, di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. cosi come indicato in ricorso dalla e, soprattutto, come espressamente qualificata dal primo Giudice nella sentenza CP_1
gravata.
Come è noto, alle opposizioni esecutive non si applica la norma dell'art. 1, comma 1, sopra citata, secondo il disposto dell'art. 3 della stessa legge che rimanda all'elencazione prevista nell'art. 92 del
R. D. n. 12/1941, la quale contempla espressamente, tra gli altri procedimenti non soggetti alla sospensione nel periodo feriale, le cause di opposizione all'esecuzione.
Ciò posto, mette conto evidenziare che, secondo insegnamento granitico del Giudice nomofilattico,
l'identificazione del regime dell'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, ivi comprese le norme relative al computo dei termini per impugnare, deve essere fatta in base al principio dell'apparenza con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, vieppiù quando, com'è avvenuto nella specie (si rimanda in particolare alle pagg.
2-4 della parte motiva della sentenza, dove diffusamente, quanto condivisibilmente, il Tribunale ha argomentato sulla qualificazione dell'azione proposta dalla alla stregua di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c.), quel decidente abbia CP_1
qualificato specificamente ed esplicitamente, nella propria sentenza, l'azione sottoposta al proprio esame (si vedano tra le tante in tal senso, da ultimo, Cass. Civ. n. 38587/2021 e la n. 11780/2020, particolarmente eloquente quanto al caso di specie, avendo affermato testualmente che: “ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile”; in senso conforme si vedano anche Cass. Civ. nn. 171/2012; 4942/2010; 18356/2005; analogamente v. S. U. Civ. n. 4617/2011).
L'appello avrebbe dovuto essere proposto perciò, nella specie, entro il termine di decadenza del 17 agosto 2021, mentre – come si è detto – è stato spiegato con atto di citazione spedito per la notifica il
15 settembre 2021 quanto a ed all' (salva poi, per Controparte_1 CP_2 quest'ultima, la rinnovazione della notifica disposta dalla Corte), nonché notificato al
[...]
il 16 settembre 2021 ed alla Controparte_4
5 di il 21 settembre 2021, dunque evidentemente ben oltre la decorrenza CP_6 CP_6
del predetto termine semestrale (calcolato senza computare la sospensione feriale dei termini per le ragioni sin qui esposte).
Ne discende che, in via preclusiva di ogni altra questione, l'appello va dichiarato inammissibile siccome proposto oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 327 c. p. c..
Le spese seguono la regola della soccombenza (valevole anche per pronunce in rito. Cfr., tra le altre,
Cass. Civ. n. 10911/2001) e vanno poste a carico di parte appellante in favore dell'appellata liquidandole in base alle tariffe di cui al D. M. n. 147/2022, avuto Controparte_1
riguardo al valore del disputatum (Cass. Civ. n. 12227/2015; n. 536/2011) – scaglione da € 5.201 a €
26.000 - ed applicando i parametri tariffari minimi tenuto, stante la bassa difficoltà delle questioni dibattute e considerato anche il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello, nella misura di €
2.540,00 per onorario - di cui € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 840,00 per la fase di trattazione (v. sul punto Cass. Civ. n. 8561/2023) e € 851,00 per la fase decisionale -, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Si reputa equo dichiarare interamente compensate le spese del presente grado tra l'appellante e l'
[...]
in persona del legale rappresentante p. t., visto che quest'ultima ha aderito sostanzialmente CP_2 all'appello.
Nulla sulle spese nei confronti dei restanti appellati, contumaci nel presente grado.
A termini dell'art. 13 del T. U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Deve precisarsi tuttavia che, secondo quanto chiarito da ultimi dal Dipartimento per gli Affari di
Giustizia del MINISTERO della Giustizia con nota del 9 febbraio 2024 0030145.U (indirizzata, tra
6 gli altri, al Presidente di questa Corte), pur in presenza della declaratoria anzidetta, non vi è titolo di recupero a carico della concessionaria A. D. E. R. soccombente, essendo essa, come tale, esplicitamente esonerata dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D. P. R. 602/1973.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già) – Agente per la per la Provincia di Parte_2 Parte_2
Messina, in persona del legale rappresentante p. t., ora Parte_1
(A. D. E. R.) (ex lege subentrata alla prima), in persona del responsabile pro
[...]
tempore nella qualità di procuratore in servizio presso la Direzione Regionale della Sicilia, con atto di citazione spedito per la notifica il 15 settembre 2021 quanto a ed Controparte_1 all' in persona del legale Controparte_2
rappresentante p. t., nonché notificato al Controparte_4
in persona del Ministro p. t., il 16 settembre 2021 ed alla
[...]
, in persona del Prefetto p. t., il 21 settembre 2021, avverso la sentenza Controparte_6
n. 136/2021 emessa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale Patti, così provvede:
• dichiara inammissibile l'appello;
• condanna l' (già Controparte_8 [...]
– Agente per la Riscossione per la Provincia di Messina), in persona del Parte_2
responsabile pro tempore nella qualità di procuratore in servizio presso la Direzione Regionale della , al rimborso delle spese del presente grado in favore di Pt_2 Controparte_1 liquidate in complessivi € 2.540,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta), con distrazione in favore del difensore avv. Alba La Macchia dichiaratosi anticipatario;
• dichiara interamente compensate le spese del presente grado tra l'appellante e l'
[...]
in persona del legale rappresentante p. t.; Controparte_2
• nulla sulle spese nei confronti del Controparte_4
in persona del Ministro p. t., ed alla , in persona del
[...] Controparte_6
Prefetto p. t.;
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D. P. R. n. 115 del 30 maggio 2002 (e s. m. i.) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, fermo restando quanto precisato in parte motiva circa l'esonero della concessionaria A. D. E. R. soccombente dal recupero ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D. P. R. 602/1973.
7 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio il 7 febbraio 2025
Si dà atto della collaborazione del dr. Francesco Micali, funzionario dell'ufficio del processo addetto alla prima sezione civile, alla redazione della presente sentenza.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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