TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22861 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. BATTAGLIA MONICA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. BATTAGLIA MONICA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/12/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Portici il 04/02/2019, che dall'unione coniugale erano nati i figli ( nata a [...] il [...]) e ( nato Persona_1 Persona_2
a Massa di Somma il 13.09.2021) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1 –i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente, in particolare il sig. trasferirà la residenza a Pt_1
casa della madre in via Traversa Longobardi, 11 B, almeno fino a nuova collocazione mentre la sig.ra continuerà a vivere insieme ai minori in via San Cristofaro viale Controparte_1
Leone , 8 Portici;
2 –i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento presso la madre nella casa coniugale che resterà condotta dalla madre e dai figli;
3-la madre terrà i minori dal Lunedi pomeriggio al Venerdì mattina notti incluse mentre il sig. Pt_1
preleverà i minori al momento dell'uscita da scuola del Venerdì pomeriggio e li terrà
[...]
presso la sua abitazione notti incluse fino al momento di accompagnarli a scuola il Lunedì mattina;
4 –per il mantenimento della moglie è stabilita la somma di 100 euro, per i figli €
250.00 ciascuno da pagarsi entro il 5 di ogni mese;
5 –le spese mediche straordinarie nonché le spese scolastiche sportive per i minori sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore,
l'attività sportiva verrà scelta di comune accordo tra i coniugi tenuto contro delle inclinazioni e delle preferenza palesate dai minori;
6-La sig.ra dichiara che l'importo dell'assegno CP_1 unico ammonta ad € 400,00accreditati sul libretto postale intestato alla stessa, aperto presso l'Ufficio postale di Portici via Diaz;
7–le parti concordano che il marito può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, al di fuori di quanto stabilito nel punto 3, con preavviso telefonico alla madre di 24 ore, per rispettare le esigenze scolastiche ed organizzative delle attività dei figli;
8–i figli possono telefonare e/o mantenere un contatto internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento e il costo del cellulare dovrà essere pagato da entrambi i genitori nella misura del50%ciascuno; 9–LE VACANZE DI NATALE: saranno suddivise, ad anni alterni, a far data dal prossimo Natale, come segue: la vigilia di Natale con un genitore(a partire dalla madre)e il 25 e
26 Dicembre con l'altro genitore (nel caso di specie con il padre), il 31 Gennaio con un genitore
(a partire dalla madre) e il 1 Gennaio con l'altro genitore (nel nostro caso il padre) ; 10-LE
VACANZE DI PASQUA: già dalle imminenti festività i minori trascorreranno la domenica di
Pasqua con un genitore (a partire dalla madre) ed il lunedì in Albis con l'altro genitore (nel caso di specie il padre), tale ordine verrà invertito ogni anno;
11–LE VACANZE ESTIVE DEI FIGLI possono essere concordate di comune accordo fra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto ed in linea generale i primi 15 giorni del mese di Agosto con un genitore ed i successivi 15 con
2 l'altro genitore ad anni alterni. Per l'anno in corso i minori trascorreranno i primi 15 con la madre. In ragione dell'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti ma resta inteso che, entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti. Viene concordato che entro la data del 30 maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro. Se i minori frequenteranno campi estivi, i costi e l'impegno saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%ciascuno; 12-LA FESTIVITÀ del 25 Aprile, del 1 Maggio, del 2 Giugno, del 1
Novembre e dell'8 Dicembre, i minori le trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, a cominciare dalla madre;
13–LA FESTA DEL PAPÀ i minori la trascorreranno, dal momento dell'uscita da scuola (se la stessa cade in un giorno feriale) e fino alle ore 21,00, con il padre che si occuperà di riaccompagnare i minori presso la loro abitazione;
14-LA FESTA DELLA
MAMMA i minori la trascorreranno con la madre, pertanto il padre li condurrà in mattinata presso l'abitazione della madre (atteso che tale festività ricade sempre di domenica); 15-IL
GIORNO DEL COMPLEANNO DEI GENITORI, i minori lo trascorreranno in compagnia del festeggiato e fino alle ore 21; 16-IL COMPLEANNO DEI MINORI, quando possibile i minori trascorreranno tale giorno in compagnia di entrambi i genitori o, in subordine a seconda del desiderio del minore;
17-i genitori sono d'accordo che i figli seguano la religione Cattolica;
18-i genitori possono selezionare individualmente le persone (baby sitter) che si prenderanno cura dei figli nell'ipotesi di loro impossibilità nei giorni di loro competenza (lavoro, emergenze sanitarie..etc ) 19-i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio; 20–i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
21–chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Portici, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
3 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.7 ,parte I s., reg. Atti Matrimonio anno 2019); CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
4