Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 110/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Laura Di Lauro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 110/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.ta in Monfalcone, alla via Parte_1 C.F._1
Marchesini n. 3, presso lo studio dell'Avv. MARIN DAVIDE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- APPELLANTE
E
(c.f.: , in persona del Prefetto p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ed elett.te dom.ta in Trieste, alla PIAZZA
DALMAZIA n. 3,
- APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 202/2023. CP_1
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'appellante il 21.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2024, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
202/2023, con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione proposta avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 28470 dell'8.06.2023, emessa dalla Prefettura di , per la CP_1 violazione dell'art. 1 L. 386/1990, che sanziona l'emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario.
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L'appellante ha, dunque, chiesto, in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 202/2023, CP_1
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione, con condanna della al pagamento delle Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita, nel presente giudizio, la , per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, la Controparte_1
quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'appello, per violazione del divieto di nova in appello, e, in ogni caso, il rigetto nel merito, con conferma della sentenza di primo grado.
In particolare, l'Avvocatura dello Stato ha contestato che, nel giudizio di primo grado, l'odierna appellante avesse contestato la sottoscrizione dell'assegno, avendo unicamente dedotto l'impossibilità, per un soggetto privo di rappresentanza legale di una società, a firmarne i relativi assegni.
Ciò posto, il motivo d'appello è, infondato e va, pertanto, rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Si rileva, nel caso di specie, che, nel ricorso di primo grado, l'odierna appellante aveva incentrato le proprie difese sul vizio di omessa notifica degli estremi della violazione nel termine di cui all'art.
8-bis, comma 3, L. 386/1990, deducendo, altresì, che “la IG.ra non ha mai apposto la firma Pt_1 sull'assegno de quo, posto che all'epoca dell'emissione dello stesso (24.08.2022) non era più legale rappresentante della , come, peraltro, reiterato all'udienza del 10.11.2023. CP_2
Si ritiene che le espressioni utilizzate non consentano, in maniera inequivoca, di ritenere che l'odierna appellante, nel corso del giudizio di primo grado, abbia operato un valido disconoscimento della propria sottoscrizione, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco, pertanto, è inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (cfr.
Cassazione civile sez. II, 05/09/2023, n.25832). Deve, dunque, ritenersi tardivo il disconoscimento della sottoscrizione contenuto nell'atto introduttivo del giudizio di appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione fino ad € 1.100,00), tenuto conto del tenore delle difese e dell'attività effettivamente svolta dai difensori.
pagina 2 di 3 L'appellante va, altresì, condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conferma della sentenza di Giudice di Pace di n. 202/2023; CP_1
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, in favore dell'appellata, liquidate in € 462,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al
15%.
3) condanna parte appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Gorizia, il 27/05/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Laura Di Lauro)
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