Art. 24. (Destinazione del contributo e di cui
alla legge 2 marzo 1954, n. 19)
Con la stessa decorrenza fissata dall'articolo 20 il contributo di cui all' articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19 , e' soppresso. Le quote gia' accreditate non sono piu' rimborsabili.
alla legge 2 marzo 1954, n. 19)
Con la stessa decorrenza fissata dall'articolo 20 il contributo di cui all' articolo 4 della legge 2 marzo 1954, n. 19 , e' soppresso. Le quote gia' accreditate non sono piu' rimborsabili.