Sentenza 9 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 5556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5556 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DALL'IMPOSTA DI DA OGNI ALTRA TASSA 055 5 6/03 BOLLO, DI REGISTRON OME DEL PO (Art. 19 L QA E7§ U PREM DI SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO -Presidente R.G.N. 17606/00 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Cron.12272 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Jd.28/11/02 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: NA EL IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso l'avvocato GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato ROMANO COLARUSSO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA GALLITELLI MARINO, 60, presso l'avvocato SEBASTIANO VIA FABIO MASSIMO MASTROBUONO, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO MASTROBUONO, giusta mandato а margine del controricorso;
2002 controricorrente 2199 -1- avverso la sentenza n. 136/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di TARANTO, depositata il 04/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con autonomi ricorsi, depositati presso il Tribunale di Taranto, rispettivamente, in data 2-12-1992 e 23-12-1992, MI GE PI e LL MA chiedevano, dopo aver contratto matrimonio in data 20-2-1990, pronunciarsi separazione giudiziale, con addebito all'altro coniuge, e con i consequenziali provvedimenti. L'adito Tribunale, con sentenza in data 1-2-1999, dichiarava detta separazione per obiettiva impossibilità della continuazione della convivenza coniugale, poiché intollerabile, e rigettava la richiesta di assegno di mantenimento per la moglie, ponendo a carico del LL l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile del complessivo importo di £ 1.200.000 in favore dei tre figli (LE nata il [...], RA nata l'[...] ed ND nato il [...]), in ragione di £ 400,000 per ciascun figlio, assegnando, infine, alla MI la casa coniugale. Proponeva impugnazione la MI, sostenendo la contraddittorietà della motivazione del Tribunale che, dopo aver rilevato l'attività imprenditoriale del LL, aveva aumentato l'assegno in questione di sole £ 100.000 per figlio rispetto a quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori, e la Corte d'Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, con la decisione in esame, la rigettava, confermando quanto statuito in primo grado;
affermava, in particolare, la Corte territoriale che le esigenze economiche dei figli non potevano ritenersi accresciute rispetto al momento della decisione di primo grado, che la MI era economicamente autosufficiente e che il reddito del LL risultava in diminuzione. Ricorre per cassazione, con un unico articolato motivo, la MI;
resiste con controricorso il LL. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 155 c.c., in relazione agli artt. 147 e 148 c.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere i giudici di secondo grado determinato l'assegno mensile in questione sulla base di una corretta valutazione delle fonti di reddito dell'obbligato. Il ricorso merila accoglimento. L'impugnata decisione, infatti, non tiene conto che la vertenza in esame attiene alla liquidazione definitiva dell'assegno di mantenimento in questione, non opera una corretta comparazione fra le situazioni economiche e reddituali delle parti in causa e, infine, risulta illogica nella motivazione riguardo al punto in cui rileva per il LL "una certa contrazione dei redditi". Censurabile è, pertanto, la sentenza della Corte di Lecce perché individua erronearmente il thema decidendum nella modifica dei provvedimenti presidenziali in sede di separazione dei coniugi e non fornisce un'adeguata spiegazione, con logiche e sufficienti argomentazioni, della pronuncia in oggetto: in particolare, non è individuabile la ratio decidendi di quest'ultima riguardo all'asserita “autosufficienza economica della MI” ed alla palese diminuzione dei guadagni del LL. Su tali punti la motivazione è insufficiente ed illogica. insufficiente perché non evidenzia una soddisfacente e analitica comparazione dei redditi delle parti in causa, al fine di identificare la parte economicamente più debole, ed illogica laddove, pur riconoscendo "la circostanza dell'acquisto di un appartamentino da parte del LL in data 13-5-1999, a soli tre mesi della prima pronuncia”, giunge ad affermare che ciò "non può ritenersi il frutto di un improvviso aumento del reddito dello stesso, ma molto più ragionevolmente deve ascriversi a capacità economica pregressa". È evidente, in proposito, l'erronea "svalutazione di un dato economico, oggettivamente indiscutibile quale quello di un acquisto immobiliare, sulla base di un'incomprensibile ragionamento fondato su risparmi antecedenti alla sentenza del Tribunale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce. In Roma, il 28-11-2002 B ardh Il Presidente L'estensore ہروردی CORTE SUPREMA DI CORAZIONE Prima S tone Crite Depositato in Cemcatoria 9 APR. 2003. il IL CANCEL WERE IL CANCELLIERZ Lociaries Maricalep ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n.74)