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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2024, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4714/2024
RE BBLICA ITALIANA PV
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Giudice Christian Colombo
Giudice Andrea Gaboardi
letto il ricorso depositato in data 16 aprile 2024; all'esito della udienza in trattazione cartolare del 25 luglio 2024, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
C.F. 1 ; CUI: C.F. 2 ), nato in [...] il ' (C.F. Parte 1
13/12/1989, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PUDDU SARA dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
'in persona del Ministro pro Controparte 1
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici
è legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email 1
RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 Parte 1 ', nato NIGERIA il 13 dicembre 1989, ha impugnato il provvedimento Prot. CAT. A 11/IV Sez./Imm/Nr. Reg. 63/2023, emesso il 25 settembre
2023, notificato il 17 marzo 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale, sulla scorta del parere negativo della Commissione Territoriale.
L'odierno ricorrente ripercorsi il proprio vissuto nel Paese di origine e le motivazioni che l'avevano condotto in Italia, ha allegato di avere lavorato con contratti nel settore dell'agricoltura e della ristorazione sia regolarmente sia irregolarmente. Ha poi rappresentato di avere avviato nel territorio nazionale anche un percorso di integrazione sociale, avendo vissuto per un periodo in accoglienza.
Ha infine evidenziato, attraverso il richiamo a fonti internazionali, la situazione presente nel Paese di origine.
Il CP 1 convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria, ribadendo la correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Collegio, sentito il relatore, osserva che la domanda di protezione speciale è fondata e deve essere accolta.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, co. 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla
1. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine>>. Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, co. 1, Cost. (artt. 19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit.
Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento pendeva alla data dell'11 marzo 2023 (la domanda in fase amministrativa risulta essere stata avanzata il 4 ottobre 2022), e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Come emerge dal parere emesso dalla Commissione Territoriale il ricorrente si trova in Italia dallo anno 2011. Seppure egli abbia svolto attività lavorativa in maniera frammentaria, non si può non affermare un radicamento nel contesto italiano come dimostra anche il percorso sociale intrapreso.
Dal documento attestante il percorso lavoratore rilasciato dal Centro per l'impiego di Basso Ferrarese si evince che nel corso del tempo il ricorrente ha svolto vari e numerosi servizi. Da ultimo è presente un contratto attestante il rapporto di lavoro con S.C. Carpenteria di LL DO a tempo determinato, con decorrenza dal 4 giugno 2024 al 30 settembre 2024, in qualità di operaio. Dalla certificazione unica 2024 emerge, inoltre, che l'uomo nel corso dell'anno 2023 ha percepito redditi da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad euro 5.378,73.
A ciò si aggiunga che in atti sono stati prodotti vari attestati, nonché contratti di tirocinio che stanno ad indicare la fattiva volontà dell'istante di integrarsi in Italia.
Gli elementi citati provano la volontà di realizzare un percorso di effettiva integrazione nel paese di accoglienza, tale che un eventuale suo allontanamento dal territorio nazionale a questo punto verrebbe a determinare una violazione del principio del rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 8 della Convenzione, secondo la quale "Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di vita privata' ai sensi dell'art. 8" (sentenza G.C., Üner v. The
Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59).
In conclusione, la continuità dell'attività lavorativa svolta unitamente al radicamento sul territorio consentono di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita privata, così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU¹. Il richiedente, pertanto, risulta oggi ampiamente inserito nel contesto italiano, in cui è presente ormai da diversi anni e dove ha costruito un nuovo percorso che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato in caso di rimpatrio vieppiù in presenza di un completo sradicamento dal Paese di origine, né
l'Amministrazione resistente ha dedotto la sussistenza di circostanze ostative alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione del fatto che l'accoglimento del ricorso è dipeso da elementi emersi nel corso dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a Parte 1 (C.F. C.F. 1 ; CUI:
C.F. 2 ), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo
19, commi 1.1, 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
spese compensate.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024
Il presidente Est.
Mariarosa Pipponzi
Per 1 Corte EDU Sez. 1, 14/2/2019, ric. n. 57433/15,1 c. Italia.
RE BBLICA ITALIANA PV
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Giudice Christian Colombo
Giudice Andrea Gaboardi
letto il ricorso depositato in data 16 aprile 2024; all'esito della udienza in trattazione cartolare del 25 luglio 2024, pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
C.F. 1 ; CUI: C.F. 2 ), nato in [...] il ' (C.F. Parte 1
13/12/1989, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PUDDU SARA dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine del ricorso
RICORRENTE
e
'in persona del Ministro pro Controparte 1
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici
è legalmente domiciliato in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazione all'indirizzo p.e.c.: Email 1
RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 aprile 2024 Parte 1 ', nato NIGERIA il 13 dicembre 1989, ha impugnato il provvedimento Prot. CAT. A 11/IV Sez./Imm/Nr. Reg. 63/2023, emesso il 25 settembre
2023, notificato il 17 marzo 2024, con il quale era stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale, sulla scorta del parere negativo della Commissione Territoriale.
L'odierno ricorrente ripercorsi il proprio vissuto nel Paese di origine e le motivazioni che l'avevano condotto in Italia, ha allegato di avere lavorato con contratti nel settore dell'agricoltura e della ristorazione sia regolarmente sia irregolarmente. Ha poi rappresentato di avere avviato nel territorio nazionale anche un percorso di integrazione sociale, avendo vissuto per un periodo in accoglienza.
Ha infine evidenziato, attraverso il richiamo a fonti internazionali, la situazione presente nel Paese di origine.
Il CP 1 convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria, ribadendo la correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Il Collegio, sentito il relatore, osserva che la domanda di protezione speciale è fondata e deve essere accolta.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, co. 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, co. 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, co.
6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla
1. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine>>. Questa novella ha conformato il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (art. 2, co. 2, Cost.), e di quelli europei ed internazionali ex art. 117, co. 1, Cost. (artt. 19, parag. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
L'art. 7, co. 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. in l. 5 maggio 2023, n. 50, ha soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, co. 1.1, cit.
Il legislatore ha dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, co. 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che questo procedimento pendeva alla data dell'11 marzo 2023 (la domanda in fase amministrativa risulta essere stata avanzata il 4 ottobre 2022), e che pertanto l'istanza di protezione speciale è da ritenersi formulata anteriormente, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Rimane allora irrilevante in questa sede interrogarsi circa la validità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Come emerge dal parere emesso dalla Commissione Territoriale il ricorrente si trova in Italia dallo anno 2011. Seppure egli abbia svolto attività lavorativa in maniera frammentaria, non si può non affermare un radicamento nel contesto italiano come dimostra anche il percorso sociale intrapreso.
Dal documento attestante il percorso lavoratore rilasciato dal Centro per l'impiego di Basso Ferrarese si evince che nel corso del tempo il ricorrente ha svolto vari e numerosi servizi. Da ultimo è presente un contratto attestante il rapporto di lavoro con S.C. Carpenteria di LL DO a tempo determinato, con decorrenza dal 4 giugno 2024 al 30 settembre 2024, in qualità di operaio. Dalla certificazione unica 2024 emerge, inoltre, che l'uomo nel corso dell'anno 2023 ha percepito redditi da lavoro dipendente con contratto a tempo determinato pari ad euro 5.378,73.
A ciò si aggiunga che in atti sono stati prodotti vari attestati, nonché contratti di tirocinio che stanno ad indicare la fattiva volontà dell'istante di integrarsi in Italia.
Gli elementi citati provano la volontà di realizzare un percorso di effettiva integrazione nel paese di accoglienza, tale che un eventuale suo allontanamento dal territorio nazionale a questo punto verrebbe a determinare una violazione del principio del rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo con riferimento all'art. 8 della Convenzione, secondo la quale "Deve essere accettato che la totalità dei legami sociali tra i migranti stanziali e la comunità in cui vivono costituisce parte del concetto di vita privata' ai sensi dell'art. 8" (sentenza G.C., Üner v. The
Netherlands, 18 ottobre 2006, ric. n. no. 46410/99, § 59).
In conclusione, la continuità dell'attività lavorativa svolta unitamente al radicamento sul territorio consentono di ritenere sussistenti i presupposti della protezione speciale in relazione all'ipotesi della violazione del diritto alla vita privata, così come declinato anche ai sensi dell'art. 8 CEDU¹. Il richiedente, pertanto, risulta oggi ampiamente inserito nel contesto italiano, in cui è presente ormai da diversi anni e dove ha costruito un nuovo percorso che sarebbe irrimediabilmente pregiudicato in caso di rimpatrio vieppiù in presenza di un completo sradicamento dal Paese di origine, né
l'Amministrazione resistente ha dedotto la sussistenza di circostanze ostative alla permanenza del ricorrente sul territorio nazionale.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente ha, quindi, diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione del fatto che l'accoglimento del ricorso è dipeso da elementi emersi nel corso dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a Parte 1 (C.F. C.F. 1 ; CUI:
C.F. 2 ), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo
19, commi 1.1, 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130; dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
spese compensate.
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024
Il presidente Est.
Mariarosa Pipponzi
Per 1 Corte EDU Sez. 1, 14/2/2019, ric. n. 57433/15,1 c. Italia.