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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6052 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 15.01.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Itri (Lt) Parte_1 CodiceFiscale_1
alla Piazza Umberto I n. 20, presso lo studio dell'avv. Concetta Carfagna che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva chiedendo che la causa venisse riservata in decisione senza termini.
Il P.M. in data 17.01.2025 apponeva il proprio visto nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 la sig.ra deduceva che: - in data 21.10.2014 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Qualiano (Na) con il sig. e che dalla loro unione Controparte_1
non erano nati figli;
- con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L.
1 162/2014 del 30.10.2022 veniva omologata dalla Procura di Napoli il 21.12.2022 la separazione personale dei coniugi (procedimento nr. 1039/22 Reg. N.A).
Pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza formulare istanze di statuizioni accessorie.
All'esito dell'udienza di comparizione del 15.01.2025, tenutasi con modalità da remoto ex art. 127 bis c.p.c., il Giudice Delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, dichiarava la contumacia del sig. e non Controparte_1
emetteva alcun provvedimento temporaneo ed urgente data la mancata formulazione di istanze di statuizioni accessorie e l'assenza di figli;
quindi ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisone ex art. 473 22 bis ult. comma c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione a mezzo di negoziazione assistita omologata dalla Procura di Napoli il 21.11.2022, procedimento nr. 1039/2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla stipulazione della convezione di negoziazione assistita (30.10.2022), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla
L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla statuisce atteso che alcuna istanza è stata formulata da parte ricorrente né dal resistente rimasto contumace che i coniugi non hanno avuto figlie.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 21.10.2014 in Qualiano (Na), tra , nata a [...] Parte_1
Limits (EE) il 14.02.1965, e , nato a [...] il [...] (Atto Controparte_1
n. 29, parte I, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 2014);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Qualiano (Na) per la trascrizione, l'annotazione e
2 le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6052 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 15.01.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Itri (Lt) Parte_1 CodiceFiscale_1
alla Piazza Umberto I n. 20, presso lo studio dell'avv. Concetta Carfagna che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 15.01.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva chiedendo che la causa venisse riservata in decisione senza termini.
Il P.M. in data 17.01.2025 apponeva il proprio visto nulla opponendo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 la sig.ra deduceva che: - in data 21.10.2014 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Qualiano (Na) con il sig. e che dalla loro unione Controparte_1
non erano nati figli;
- con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.l. 132/2014 conv. in L.
1 162/2014 del 30.10.2022 veniva omologata dalla Procura di Napoli il 21.12.2022 la separazione personale dei coniugi (procedimento nr. 1039/22 Reg. N.A).
Pertanto, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio senza formulare istanze di statuizioni accessorie.
All'esito dell'udienza di comparizione del 15.01.2025, tenutasi con modalità da remoto ex art. 127 bis c.p.c., il Giudice Delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, dichiarava la contumacia del sig. e non Controparte_1
emetteva alcun provvedimento temporaneo ed urgente data la mancata formulazione di istanze di statuizioni accessorie e l'assenza di figli;
quindi ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio per la decisone ex art. 473 22 bis ult. comma c.p.c..
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
Ciò premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione a mezzo di negoziazione assistita omologata dalla Procura di Napoli il 21.11.2022, procedimento nr. 1039/2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla stipulazione della convezione di negoziazione assistita (30.10.2022), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla
L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio nulla statuisce atteso che alcuna istanza è stata formulata da parte ricorrente né dal resistente rimasto contumace che i coniugi non hanno avuto figlie.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 21.10.2014 in Qualiano (Na), tra , nata a [...] Parte_1
Limits (EE) il 14.02.1965, e , nato a [...] il [...] (Atto Controparte_1
n. 29, parte I, S. A, Atti di Matrimonio dell'anno 2014);
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Qualiano (Na) per la trascrizione, l'annotazione e
2 le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
C) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.01.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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