Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 22567 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22567 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PAPAZZO ROSARIA presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. PAPAZZO ROSARIA presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/12/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI l'8/01/1996 (atto n. 3, P. I, sez. Q, anno 1996).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate l'11/10/1997 e il 09/05/2001, Per_1 Per_2
maggiorenni e che solo era economicamente indipendente. Per_1
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
Il sig. effettuerà il cambio di residenza entro e non oltre il 28/02/2025; CP_1
Il padre, a partire dal mese di Gennaio del 2025 concorrerà al mantenimento della figlia
con l'importo mensile di € 200,00 (duecento/00), e corrisponderà alla sig.ra Per_2 Parte_1
un assegno di mantenimento pari ad Euro 300,00 (trecento/00) da corrispondersi entro il
[...]
giorno 28 di ogni mese, oltre aggiornamento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
Per ciò che concerne le spese straordinarie, per la cui individuazione le parti espressamente rimandano al “protocollo di intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia” del 25/10/2019 in uso presso l'intestato Tribunale, previamente concordate (mediche non mutuabili, scolastiche ed extrascolastiche, per sport, per vacanze, etc, etc.) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
I coniugi, con la firma del presente ricorso, riconoscono e si danno atto di aver provveduto a dividere bonariamente gli oggetti personali e tutto quanto altro di bene mobile di proprietà comune, per cui quello che oggi ciascun coniuge possiede deve intendersi di sua proprietà;
I coniugi dichiarano espressamente di aver già regolato – reciprocamente – le proprie pretese/posizioni anche relativamente gli arredi e le suppellettili della residenza coniugale e si prestano sin d'ora reciproco consenso all'autorizzazione al rilascio del passaporto al figlio minore
e per il rilascio in favore di ognuno di essi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle
2 porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, P. I, sez. Q, anno
1996);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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