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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/07/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 1503/2020 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CURATOLO CARMINE
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CETRARO CP_1 P.IVA_2
AMERIGO
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. N. 271/2020 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo all'esito del giudizio N. 156/2020 R.G. depositata in data 21.10.2020.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Società proponeva Parte_2 appello avverso la sentenza N. 271/2020 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo all'esito del giudizio N. 156/2020 R.G. depositata in data 21.10.2020, e notificata all'appellante in data 10.11.2020 per sentire dichiarare illegittima la dichiarazione di contumacia della
[...]
e, per l'effetto, dichiarare nullo il relativo procedimento e la sentenza, il tutto con Parte_2 vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno del gravame deduceva;
la violazione degli artt. 101 e 291 c.p.c., risultando omessa la notifica dell'atto di citazione con conseguente nullità del procedimento svoltosi in primo grado, dell'ordinanza dichiarativa della contumacia della convenuta, nonché della sentenza che ha definito il grado di giudizio;
la violazione dell'art. 11, Legge n. 53 del 1994 essendo assente la dichiarazione di conformità degli atti notificati a mezzo posta elettronica certificati, comprovanti l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione alla parte convenuta.
Tanto premesso instava per venisse dichiarata illegittima la dichiarazione di contumacia della nel giudizio avente n. 156/2020 R.G. celebratosi innanzi al Giudice di Parte_2
Pace di Belvedere Marittimo, nullo il relativo procedimento e la Sentenza emessa all'esito.
Si costituiva in giudizio l'appellata che instava per il rigetto del gravame siccome infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Innanzitutto va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.; ne deriva che ad avviso del tribunale si ritiene assorbenti, ai fini del decidere, il solo motivo inerente la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Ciò posto, riguardo al primo motivo di gravame deve rilevarsi che la notificazione con modalità telematica, ai sensi della legge n. 53/94 art.
3-bis, si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi e la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
Ed ancora ai sensi dell'art. 16-ter D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 “ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis , 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo
16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia“;il pubblico elenco di cui all'articolo 6-bis del d.lgs. 82/2005 coincide con l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, quello di cui all'articolo 16 del D.L. 185/2008.
Ciò posto parte appellata ha prodotto (cfr. fascicolo primo grado pag. 8) copia della ricevuta di accettazione della notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 all'indirizzo alla quale veniva allegata. Email_1
Pertanto il procedimento notificatorio deve ritenersi espletato secondo la normativa vigente e la relativa prova è fornita dagli allegati presenti nel fascicolo di primo grado dell'odierna appellata - il messaggio pec di invio della notifica, l'atto introduttivo notificato e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, indirizzo pec, al quale è stato inviato l'atto introduttivo, ricavato dagli elenchi
INI PEC di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis.
Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, violazione dell'art. 11 della Legge n. 53/94, ai sensi della quale qualora la notifica PEC riguardi una copia informatica, il difensore deve attestarne la conformità nella relata di notifica dando una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità e inserendo il relativo nome del file, dagli atti allegati al fascicolo di primo grado di parte appellata si evince la presenza dell'attestazione di conformità.
In ogni caso, come eccepito dall'appellata, afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che
“la mancata indicazione del nome del file costituisce solo una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell'articolo 11 della Legge 53/1994” (Cass. n.
14369/2018).
Alla luce di tali argomentazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza N. 271/2020 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo all'esito del giudizio N. 156/2020 R.G. depositata in data
21.10.2020;
2. CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado del giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Paola, 16.7.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 1503/2020 discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CURATOLO CARMINE
Appellante
E
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CETRARO CP_1 P.IVA_2
AMERIGO
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. N. 271/2020 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo all'esito del giudizio N. 156/2020 R.G. depositata in data 21.10.2020.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la Società proponeva Parte_2 appello avverso la sentenza N. 271/2020 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo all'esito del giudizio N. 156/2020 R.G. depositata in data 21.10.2020, e notificata all'appellante in data 10.11.2020 per sentire dichiarare illegittima la dichiarazione di contumacia della
[...]
e, per l'effetto, dichiarare nullo il relativo procedimento e la sentenza, il tutto con Parte_2 vittoria di spese e competenze del giudizio.
A sostegno del gravame deduceva;
la violazione degli artt. 101 e 291 c.p.c., risultando omessa la notifica dell'atto di citazione con conseguente nullità del procedimento svoltosi in primo grado, dell'ordinanza dichiarativa della contumacia della convenuta, nonché della sentenza che ha definito il grado di giudizio;
la violazione dell'art. 11, Legge n. 53 del 1994 essendo assente la dichiarazione di conformità degli atti notificati a mezzo posta elettronica certificati, comprovanti l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione alla parte convenuta.
Tanto premesso instava per venisse dichiarata illegittima la dichiarazione di contumacia della nel giudizio avente n. 156/2020 R.G. celebratosi innanzi al Giudice di Parte_2
Pace di Belvedere Marittimo, nullo il relativo procedimento e la Sentenza emessa all'esito.
Si costituiva in giudizio l'appellata che instava per il rigetto del gravame siccome infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza appellata e vittoria di spese e competenze del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso della quale veniva acquisita documentazione veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Innanzitutto va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.; ne deriva che ad avviso del tribunale si ritiene assorbenti, ai fini del decidere, il solo motivo inerente la nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado.
Ciò posto, riguardo al primo motivo di gravame deve rilevarsi che la notificazione con modalità telematica, ai sensi della legge n. 53/94 art.
3-bis, si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi e la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile.
Ed ancora ai sensi dell'art. 16-ter D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 “ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis , 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo
16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia“;il pubblico elenco di cui all'articolo 6-bis del d.lgs. 82/2005 coincide con l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, quello di cui all'articolo 16 del D.L. 185/2008.
Ciò posto parte appellata ha prodotto (cfr. fascicolo primo grado pag. 8) copia della ricevuta di accettazione della notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 all'indirizzo alla quale veniva allegata. Email_1
Pertanto il procedimento notificatorio deve ritenersi espletato secondo la normativa vigente e la relativa prova è fornita dagli allegati presenti nel fascicolo di primo grado dell'odierna appellata - il messaggio pec di invio della notifica, l'atto introduttivo notificato e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, indirizzo pec, al quale è stato inviato l'atto introduttivo, ricavato dagli elenchi
INI PEC di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis.
Per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, violazione dell'art. 11 della Legge n. 53/94, ai sensi della quale qualora la notifica PEC riguardi una copia informatica, il difensore deve attestarne la conformità nella relata di notifica dando una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità e inserendo il relativo nome del file, dagli atti allegati al fascicolo di primo grado di parte appellata si evince la presenza dell'attestazione di conformità.
In ogni caso, come eccepito dall'appellata, afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità che
“la mancata indicazione del nome del file costituisce solo una irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell'articolo 11 della Legge 53/1994” (Cass. n.
14369/2018).
Alla luce di tali argomentazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza N. 271/2020 emessa dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo all'esito del giudizio N. 156/2020 R.G. depositata in data
21.10.2020;
2. CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado del giudizio che si liquidano in € 852,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Paola, 16.7.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli