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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36/2022
All'udienza del 16/07/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l' avv GHITTONI BARBARA in sostituzione dell'avv. NANNIZZI SILVIA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Ghittoni chiede il rinnovo della ctu. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.36 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'Avv. Genovali Carla ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Nannizzi
resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.01.2022 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni: “affinché, previa ammissione di CTU medico-legale, accerti e dichiari che il ricorrente è affetto da ernia discale in lombodiscoartrosi, contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dalla quale consegue inabilità permanente al lavoro nella misura del 12% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per
l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto CP_1 forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chiede ammettersi prova per testi sui capitoli da 1 a 4 indicando i Signori Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e nonché CTU medico-legale, indicando sin d'ora quale CT di parte la Dott.ssa ”
[...] Persona_1 Persona_2
In particolare, il ricorrente rappresenta di aver contratto, in conseguenza delle attività lavorative svolte
1 (dal 1998 al 2018 attività di muratore sia come artigiano che come dipendente, e dal 2018 all'attualità del ricorso attività di magazziniere/autista alle dipendenze di varie aziende edili), la malattia professionale in forma di ernia discale in lombodiscoartrosi per la quale la domanda di riconoscimento all' presentata in CP_1 data 13/07/2018 è stata respinta l' 8/11/2018 così come il ricorso proposto in data 24/01/2019 è stato respinto in data 27/01/2021. CP_ L' costituitasi tempestivamente negava la fondatezza della pretesa attorea contestando sia lo svolgimento delle mansioni così come indicate nel ricorso (rilevando che dall'estratto contributivo risultano periodi di inattività nonché di cassa integrazione), sia che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata e che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata.
Sottolineava altresì che trattasi di patologia multifattoriale e si rimetteva alla relazione del proprio C.T.P. dott.ssa chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. Per_3
Venivano, quindi, escussi i testi i quali hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente. Si
è quindi proceduto a espletare ctu medica volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il CTU, dott. , all'esito dell'esame della documentazione in atti e della visita del ricorrente ha Persona_4 concluso affermando che: “sulla scorta della documentazione esaminata e di quanto riferito dall'interessato, possiamo ben sostenere che il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa è stato esposto ai rischi sopra elencati, dal momento che (come rilevato anche attraverso le prove testimoniali) quotidianamente sollevava e spostava sensibili quantità di gravi, i quali venivano movimentati manualmente, senza efficaci mezzi meccanici di ausilio, talora con l'assunzione di posture incongrue.
Da segnalare che la nuova tabella delle malattie professionali nell'industria prevede il riconoscimento come malattia professionale della “ernia discale del tratto lombare” per le “lavorazioni svolte in maniera abituale e sistematica con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse sul corpo intero;
macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. Lavorazioni di movimentazione manualwe dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”.
2 In sintesi, ritengo che la tipologia lavorativa del ricorrente e la durata complessiva dell'esercizio (oltre 25 anni) svolti dall'assicurato siano suggestivi di come la patologia del tratto lombare denunciata dal IL (“ernia discale in lombodiscoartrosi”) sia da inquadrare come malattia professionale.
Circa la valutazione del danno biologico permanente, ritengo che per la patologia vertebrale da cui è affetto il ricorrente possa essere preso quale punto di riferimento la voce tabellare n. 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”), cui viene suggerita una valutazione fino ad un massimo del 25%”.
Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestico-clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del
6% (sei per cento) risulti congrua ed aderente al caso di specie.”
L'espletata consulenza tecnica ha consentito, pertanto, di appurare che per la patologia di cui la parte ricorrente lamenta essere afflitta, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005
n° 753), vi è il nesso eziologico con l'attività lavorativa e che, quindi, il ricorrente risulti affetto dalla malattia professionale di ernia discale in lombodiscoartrosi che, a parere del C.T.U., determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
3
Giova evidenziare come i CTP non hanno mosso alcun rilievo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente al lavoro CP_1
e danno biologico nella misura del 6%, a decorrere dalla domanda amministrativa (non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/14 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avendo riguardo all'aumento per i collegamenti ipertestuali. CP_ Le spese di C.T.U, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza CP_1 come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3506,10 oltre iva e cpa, in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 luglio 2025 Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36/2022
All'udienza del 16/07/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l' avv GHITTONI BARBARA in sostituzione dell'avv. NANNIZZI SILVIA
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Ghittoni chiede il rinnovo della ctu. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.36 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36/2022 promossa da:
Parte_1 rappr. dall'Avv. Genovali Carla ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Nannizzi
resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.01.2022 la parte ricorrente chiedeva al Giudice del Lavoro di voler accogliere le seguenti conclusioni: “affinché, previa ammissione di CTU medico-legale, accerti e dichiari che il ricorrente è affetto da ernia discale in lombodiscoartrosi, contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dalla quale consegue inabilità permanente al lavoro nella misura del 12% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per
l'effetto condanni l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto CP_1 forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Chiede ammettersi prova per testi sui capitoli da 1 a 4 indicando i Signori Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e nonché CTU medico-legale, indicando sin d'ora quale CT di parte la Dott.ssa ”
[...] Persona_1 Persona_2
In particolare, il ricorrente rappresenta di aver contratto, in conseguenza delle attività lavorative svolte
1 (dal 1998 al 2018 attività di muratore sia come artigiano che come dipendente, e dal 2018 all'attualità del ricorso attività di magazziniere/autista alle dipendenze di varie aziende edili), la malattia professionale in forma di ernia discale in lombodiscoartrosi per la quale la domanda di riconoscimento all' presentata in CP_1 data 13/07/2018 è stata respinta l' 8/11/2018 così come il ricorso proposto in data 24/01/2019 è stato respinto in data 27/01/2021. CP_ L' costituitasi tempestivamente negava la fondatezza della pretesa attorea contestando sia lo svolgimento delle mansioni così come indicate nel ricorso (rilevando che dall'estratto contributivo risultano periodi di inattività nonché di cassa integrazione), sia che l'attività svolta dal ricorrente abbia comportato esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata e che vi sia nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata.
Sottolineava altresì che trattasi di patologia multifattoriale e si rimetteva alla relazione del proprio C.T.P. dott.ssa chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. Per_3
Venivano, quindi, escussi i testi i quali hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente. Si
è quindi proceduto a espletare ctu medica volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emerse all'esito dell'istruttoria.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il CTU, dott. , all'esito dell'esame della documentazione in atti e della visita del ricorrente ha Persona_4 concluso affermando che: “sulla scorta della documentazione esaminata e di quanto riferito dall'interessato, possiamo ben sostenere che il ricorrente nel corso della sua attività lavorativa è stato esposto ai rischi sopra elencati, dal momento che (come rilevato anche attraverso le prove testimoniali) quotidianamente sollevava e spostava sensibili quantità di gravi, i quali venivano movimentati manualmente, senza efficaci mezzi meccanici di ausilio, talora con l'assunzione di posture incongrue.
Da segnalare che la nuova tabella delle malattie professionali nell'industria prevede il riconoscimento come malattia professionale della “ernia discale del tratto lombare” per le “lavorazioni svolte in maniera abituale e sistematica con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse sul corpo intero;
macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura. Lavorazioni di movimentazione manualwe dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci”.
2 In sintesi, ritengo che la tipologia lavorativa del ricorrente e la durata complessiva dell'esercizio (oltre 25 anni) svolti dall'assicurato siano suggestivi di come la patologia del tratto lombare denunciata dal IL (“ernia discale in lombodiscoartrosi”) sia da inquadrare come malattia professionale.
Circa la valutazione del danno biologico permanente, ritengo che per la patologia vertebrale da cui è affetto il ricorrente possa essere preso quale punto di riferimento la voce tabellare n. 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”), cui viene suggerita una valutazione fino ad un massimo del 25%”.
Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestico-clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del
6% (sei per cento) risulti congrua ed aderente al caso di specie.”
L'espletata consulenza tecnica ha consentito, pertanto, di appurare che per la patologia di cui la parte ricorrente lamenta essere afflitta, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005
n° 753), vi è il nesso eziologico con l'attività lavorativa e che, quindi, il ricorrente risulti affetto dalla malattia professionale di ernia discale in lombodiscoartrosi che, a parere del C.T.U., determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
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Giova evidenziare come i CTP non hanno mosso alcun rilievo.
Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente al lavoro CP_1
e danno biologico nella misura del 6%, a decorrere dalla domanda amministrativa (non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/14 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avendo riguardo all'aumento per i collegamenti ipertestuali. CP_ Le spese di C.T.U, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 6% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l' al pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza CP_1 come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3506,10 oltre iva e cpa, in CP_1 favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
CP_
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 16 luglio 2025 Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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