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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1406/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 02.08.2021, al n. 1406 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza a verbale n. 612/2021 del Tribunale di Pistoia, emessa e pubblicata in data 01.07.2021, nell'ambito del procedimento n. 3132/2020 R.G., promossa da (P.IVA e c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Sig. (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Letizia Cecconi (c.f. ), ed elettivamente domiciliata nel suo C.F._2 studio, sito in Cecina (LI), Corso Matteotti, n. 77, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P. IVA ), in persona del suo PA P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Nannotti (c.f.
), ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in Pistoia, Piazza C.F._3
Giovanni XXIII n. 3, giusta procura in atti;
APPELLATA
e con l'intervento di
(c.f. ), quale cessionaria del Controparte_2 P.IVA_3 credito della appellata , in persona del suo PA procuratore speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Controparte_3
Nannotti (c.f. ), ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in C.F._3
Pistoia, Piazza Giovanni XXIII n. 3, giusta procura in atti;
INTERVENUTA all'udienza del 20/05/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
I. Con ricorso depositato il 01.07.2020, proponeva, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Pistoia, opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. all'esecuzione immobiliare esperita nei suoi confronti dalla (R.G.E. n. 158/2019) e originata PA dal pignoramento di beni immobili di proprietà della società, siti in Quarrata, volto al recupero del credito precettato, pari a €. 42.715,87, sorto in virtù di contratto di mutuo fondiario.
Sospesa la procedura esecutiva con ordinanza del 28.09.2020, la CP PA
, con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di merito del
[...] suddetto giudizio di opposizione, domandando al giudice adito di: “: I) accertare e dichiarare che la transazione conclusa tra la e la PA CP_4 in data 14/02/2020 non ha avuto ad oggetto il procedimento esecutivo immobiliare n.
[...]
158/2019 R.E. promosso dalla contro la PA CP_4 dinanzi il Tribunale di Pistoia ed attualmente sospeso ex art. 624 cpc;
II)
[...] conseguentemente, rigettare integralmente, perché del tutto infondate, in fatto e in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla nei confronti della Controparte_4 [...]
con ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 cpc depositato il PA
01/07/2020 avverso l'esecuzione immobiliare n. 158 R.E. 2019 e notificato alla
[...]
il 16/09/2020, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla PA medesima;
III) e, sempre conseguentemente, fissare il PA termine per la riassunzione del processo esecutivo immobiliare n. 158/2019 R.E. promosso dalla contro la dinanzi il Tribunale PA Controparte_4 di Pistoia. IV) Vittoria di spese e compensi difensivi e con condanna della convenuta alla restituzione delle spese di lite a suo favore liquidate nel procedimento di opposizione incidentale alla predetta esecuzione individuale, a seguito di loro corresponsione da parte della ”. Controparte_5
L'attrice opposta spiegava che: conveniva l'istituito bancario dinnanzi al Tribunale CP_4 di Siena (R.G. n. 3388/2014) al fine di vedere accertati gli illegittimi addebiti relativi ai rapporti di c/c n. 4346313 n. 65426.45 e n. 2377055, nonché relativi al contratto di mutuo n. 741109656/71 stipulato in data 13.05.1999 a Ministero del Notaio Dott.
[...]
il giudizio si concludeva con sentenza di rigetto provvisoriamente Persona_1 esecutiva n. 345/2018 in virtù della quale la promuoveva esecuzione PA mobiliare (R.G.E. n. 211/2019) per recuperare le spese di lite dovute dalla Dovalue;
la stessa sentenza veniva appellata dalla dinnanzi alla Corte di Appello (R.G. n. CP_6
2457/2018).
Premesso ciò, deduceva la che la transazione stipulata inter partes il PA
14.02.2020 non riguardava anche la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 158/2019, bensì esclusivamente la causa civile di accertamento delle nullità contrattuali e di ripetizione di indebito in fase di gravame e la procedura esecutiva mobiliare azionata con la sentenza di primo grado appellata, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente e dal G.E. in sede inibitoria.
Si costituiva nel giudizio di merito l'opponente rilevando che oggetto della CP_4 transazione fossero i rapporti (conto corrente e contratto di mutuo) e non le liti pendenti, come correttamente affermato anche dal G.E. nell'ordinanza di sospensiva.
Domandava, pertanto, che il tribunale di Pistoia accertasse e dichiarasse che nulla fosse dovuto dalla società in favore della in CP_4 PA ragione dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 14.02.2020 e che, per l'effetto, dichiarasse estinta la procedura esecutiva immobiliare n. 158/2019.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 3132/2020 così provvedeva: “1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che la transazione conclusa tra le parti in data
14.2.2020 non ha avuto ad oggetto il procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n.
158/2019 Tribunale di Pistoia;
2) per l'effetto, respinge l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. promossa da avverso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 158/2019 CP_4
Tribunale di Pistoia;
3) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge”.
II. impugnava la sentenza dinanzi a questa Corte, sulla base dei seguenti CP_4 motivi.
1) “Sul contenuto dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti”
Contestava anzitutto l'appellante l'interpretazione fornita dal Tribunale all'atto di transazione sottoscritto tra le parti.
A tal proposito, specificava che, in virtù dell'accordo:
- la società avrebbe dovuto provvedere al pagamento a saldo e stralcio della somma pari ad € 12.000,00 (mediante il versamento di dodici rate mensili pari ad €
1.000,00) e, contestualmente, rinunciare al giudizio di appello R.G. 2457/2018 promosso ed alle pretese economiche di ripetizione in esso contenute;
- la avrebbe dovuto rinunciare ad ogni ulteriore ragione e pretesa CP relativamente ai rapporti specificati nelle premesse della conciliazione, tra cui era espressamente indicato il contratto di mutuo n. 741109656/71, stipulato in data
13/05/1999 a Ministero del Notaio Dott. Persona_1 Esponeva che l'accordo era volto a definire tutte le pendenze economiche in essere tra le parti e che oggetto della transazione erano i rapporti (conti correnti e mutui) e non le controversie da essi scaturite;
dunque, a fronte del pagamento della l'istituto CP_4 bancario, rinunciando ad ogni maggior credito derivante dai suddetti rapporti, non avrebbe pertanto dovuto ricostituirsi nella procedura immobiliare R.G.E. n. 158/2019 pendente presso il Tribunale di Pistoia sostenendo, impropriamente, che l'accordo transattivo aveva ad oggetto unicamente le spese legali liquidate nella sentenza n. 345/2018.
Premesso ciò, l'appellante lamentava che il giudice di prime cure avesse ritenuto esclusa dall'atto transattivo la procedura esecutiva immobiliare 158/19 R.G. e, più in generale, la volontà di definire ogni contesa riguardate il mutuo del 13.5.1999.
Richiamava, infatti, oltre agli artt. 4 e 5 dell'accordo, l'art. 11, da cui si evinceva testualmente che: “ogni specifica pretesa relativa ai rapporti di conto corrente e al mutuo di cui alla premessa viene definita mediante il pagamento a saldo e stralcio da parte della società ed in favore della della somma pari ad € CP_4 PA
12.000”.
Sottolineava l'appellante che qualora le parti avessero voluto limitare l'accordo transattivo alle sole spese legali liquidate in sentenza, non sarebbe spiegata l'indicazione analitica dei rapporti (conti correnti e mutuo) nel testo della transazione né la convenienza per la società appellante a rinunciare al giudizio di gravame nel quale aveva richiesto la rideterminazione, in suo favore, di detti rapporti.
Criticava, in altre parole, che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'interpretazione sistematica dell'accordo (ex art. 1363 c.c.) e che, pertanto, era giunto ad una conclusione illogica escludendo dalla transazione le ragioni di credito discendenti dal contratto di mutuo del 13.05.1999 esclusivamente in ragione della mancata menzione, all'interno di detto accordo, della rinuncia alla procedura immobiliare pendente presso il
Tribunale di Pistoia.
2) “Sull'omessa indicazione della procedura immobiliare pendente”
A proposito della già citata omessa indicazione della procedura esecutiva immobiliare nell'accordo transattivo, deduceva l'appellante che non aveva alcuna rilevanza poiché oggetto della transazione erano i rapporti (conto corrente e contratto di mutuo) e non le liti pendenti, come correttamente affermato dal G.E. nell'ordinanza con cui era stata sospesa la procedura immobiliare.
Ad ulteriore conferma che l'accordo aveva ad oggetto i rapporti di conto corrente ed il contratto di mutuo, indicati al punto 11 delle premesse, e non le singole liti, sottolineava l'appellante che nel punto 12 le parti dichiaravano la rispettiva titolarità – passiva ed attiva
– di tali rapporti, non essendo stati oggetto di cessione in favore di soggetti terzi. Affermava che la mancata specificazione derivava da una redazione superficiale dell'accordo, peraltro concluso da legali diversi rispetto a quelli costituiti nella procedura esecutiva immobiliare, della quale non erano stati notiziati.
Rilevava che, comunque, non vi era necessità di alcuna espressa rinuncia alla procedura esecutiva nell'accordo in quanto, una volta venuta meno la ragione creditoria su cui detta procedura si fondava – essendosi le parti espressamente accordate relativamente alla rinuncia “ad ogni reciproca pretesa” – era venuta conseguentemente meno anche la legittimazione alla prosecuzione.
Denunciava, pertanto, la mala fede o colpa grave dell'appellata la quale, nonostante avesse espressamente rinunciato “ad ogni ulteriore pretesa relativamente al contratto di mutuo”, una volta ricevuto l'importo concordato e una volta notificatogli la rinuncia al gravame promosso, ha coltivato ugualmente l'azione esecutiva.
III. Si costituiva in giudizio la quale, in via PA preliminare, deduceva quanto segue:
1) Eccezione di difetto di rappresentanza legale e processuale, di nullità della procura ad litem conferita con l'atto di citazione in appello ed inammissibilità del gravame.
Eccepiva la appellata che parte appellante si era costituita in giudizio in persona di CP un legale rappresentante pro tempore, Sig. privo dei poteri di Parte_2 rappresentanza legale e giudiziale.
Ciò, a detta dell'appellata, emergeva da: la visura storica camerale della società, ove, a pagina 3, viene indicato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona del
Sig. quale titolare di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e Parte_2 straordinaria (doc. n. 5), che, difatti, compare in tale veste in tutti gli atti processuali e sostanziali prodotti in causa, fra cui il pignoramento, la transazione, il ricorso in opposizione all'esecuzione, la comparsa di costituzione;
il fascicolo storico camerale della società (doc. n. 6), con ivi allegato lo statuto sociale completo, ove, all'art. 14 di pagina 44,
è confermata la predetta rappresentanza legale della società in capo al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, con facoltà di quest'ultimo di delegare un altro membro del
CdA; le informazioni societarie assunte dal Registro delle Imprese, nell'Archivio ufficiale della CCIAA di Pistoia e Prato (doc. n. 7), ove, a pagina 3, viene ribadito che: "tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di firma spettano al presidente del consiglio di amministrazione Sig. ". Parte_2 Contr Sottolineava che: non era stata prodotta alcuna delega del Presidente del CdA Sig.
a favore dell'altro socio ed amministratore Sig. , Parte_2 Parte_2 che, peraltro, nella nota di preverbale (al penultimo capoverso) depositata il 07/05/2021 nel precedente grado, è stato dichiarato deceduto dal procuratore costituito della CP_4 è stato il Sig. a conferire in data 16/07/2021 la procura ad litem
[...] Parte_2 nel giudizio di secondo grado al procuratore costituitosi, apposta in calce all'atto di citazione in appello;
nella intestazione del predetto atto introduttivo, redatto il
29/07/2021, la è invece legalmente rappresentata dall'altro socio ed Controparte_4 amministratore, Sig. , il quale peraltro non spende detta qualifica. Parte_2
2) Eccezione di res iudicata parziale della sentenza di primo grado.
Ancora in via preliminare, parte appellata rilevava che l'appellante aveva individuato unicamente, come oggetto di impugnazione, il capo di cui alla lettera b) di pagina 3 della parte motiva, il capo di cui alla lettera c) di pagina 4 della parte motiva, una parte del capo di cui alla lettera d) e cioè secondo inciso del terzo capoverso di pagina 5 della parte motiva.
Sottolineava che non aveva invece impugnato il capo di cui da pagina 1 al terzo capoverso compreso di pagina 3 della motivazione, contenente anche il capo di cui alla lettera a), né il capo di cui alla lettera d), di pagine 4 e 5 della parte motiva, ad eccezione del sopradetto secondo inciso del terzo capoverso di pagina 5.
Rilevava, dunque, che tali capi dovevano considerarsi passati in giudicato.
Nel merito, contestava la fondatezza di entrambe le censure di parte CP_8 appellante, sulla scorta dei seguenti motivi.
1) Infondatezza del Primo motivo di appello: “Sul contenuto dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti”.
Affermava, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la transazione stipulata aveva avuto ad oggetto esclusivamente la causa civile di accertamento delle nullità contrattuali e di ripetizione di indebito - in fase di gravame - e la procedura esecutiva mobiliare azionata con la sentenza di primo grado di rigetto ex adverso appellata.
Evidenziava che ciò risultava inequivocabilmente dal testo della transazione, nel quale si faceva espresso riferimento: - alla causa civile R.G. n. 3388/2014 promossa dinanzi il
Tribunale di Siena dalla e dalla Sig.ra nei confronti Controparte_4 Parte_3 della conclusasi con la sentenza n. 345/2018 del 27/03/2018 di rigetto integrale CP delle domande attoree e di condanna al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza a favore della in €. 13.430,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
CP_9
- al successivo giudizio di appello R.G. n. 2457/2018 promosso dalla odierna appellante contro la per impugnare la predetta sentenza di primo grado, poi rinunciato da CP controparte con dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 cpc del 01/02/2020; - alla procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 211/2019 promossa dalla dinanzi il CP
Tribunale di Pistoia sui beni mobili della per il recupero coattivo delle predette CP_4 spese legali liquidate in primo grado con la suddetta sentenza ex adverso gravata. CP Sottolineava l'appellata che tanto dalle “Premesse”, quanto dalla sezione e
Condizioni” dell'accordo emergeva come solo le spese del suindicato giudizio civile ed il relativo procedimento esecutivo mobiliare erano stati oggetto di transazione.
Ad ulteriore dimostrazione che le parti avevano inteso escludere dall'accordo i crediti azionati dalla banca attraverso l'esecuzione immobiliare, sottolineava che le stesse non avevano incluso nella transazione anche altri crediti non derivanti dallo stesso contratto di mutuo (quali: €. 27.876,37 per il finanziamento chirografario n. 741496054/21 al
05/05/2017, €. 39.102,23 per saldo debitore del conto corrente n. 23770 ed €. 14.707,92 Co per n. 12 ri salvo buon fine rimaste insolute).
2) Infondatezza del Secondo motivo di appello: “Sull'omessa indicazione della procedura immobiliare pendente”.
Circa il secondo motivo, parte appellata, rilevando come lo stesso fosse mera ripetizione del primo, ne contestava la fondatezza, deducendo quanto segue:
- in primo luogo, i punti nn. 11 e 12 delle premesse della transazione, volti, rispettivamente, a riportare le conclusioni e le domande giudiziali proposte da controparte nel sopra descritto giudizio di appello n. 2457/2015 R.G. e a precisare che i rapporti allegati in detta causa non erano stati, al dì della conclusione della transazione ("alla data odierna"), oggetto di cessione da parte della banca a favore di terzi, non avevano la valenza indicata dall'appellante. Difatti, al patto n. 9) dei
'Patti e Condizioni', la dichiarava di non avere altro da pretendere e CP_4 domandare sempre in relazione al giudizio di appello n. 2457/2015 R.G., rinunciando conseguentemente "a qualsivoglia pretesa, diritto, domanda, ragione ed azione, in qualsiasi sede giudiziaria (civile, penale, amministrativa) ed extra giudiziaria, in relazione e/o connessione a quanto dedotto nel giudizio connesso e/o attinente alla causa introdotta...". Al contempo, la dichiarava di non avere CP null'altro a pretendere, non in ordine ai rapporti di conto e di mutuo, ma in ordine al giudizio di appello avente per oggetto le domande avversarie relative, a loro volta,
a quattro rapporti bancari intercorsi con la fra i quali il mutuo azionato nelle CP vie esecutive immobiliari. Quindi, non era stata prevista alcuna rinuncia a carico della nemmeno a quella di espropriazione mobiliare, perché era già stata CP sospesa e sarebbe riassunta dalla solo in caso di inadempimento della CP transazione da parte della società debitrice, esecutata, opponente ed odierna appellante;
- non aveva alcun valore neppure il fatto che la si fosse costituita a mezzo di CP un procuratore diverso da quello che l'aveva assistita nella conclusione della transazione, non essendovi, infatti, alcuno scollamento nella sua difesa;
- su ciascuna delle 7 ricevute dei bonifici di €. 1.000,00 eseguiti dall'appellante dal febbraio 2020 all'agosto 2020, accreditati sul conto corrente intestato alla
[...]
, era stata indicata la relativa imputazione “a saldo e PA stralcio” del credito fatto valere dalla Banca nella procedura esecutiva mobiliare promossa contro la società "R.G. 211/2019". CP_4
Sottolineava parte appellata che la propria correttezza e buona fede potevano evincersi dal fatto che la , nel costituirsi nell'esecuzione immobiliare n. 158/2019 R.G.E. in data CP_4
02/01/2020, ossia circa un mese prima della stipula della transazione, non aveva allegato la pendenza di alcuna transazione;
ancora, la , in sede di prima udienza, tenutasi CP_4 in data 16/01/2020, destinata a porre in vendita gli immobili staggiti, a fronte della richiesta della di fissazione della vendita, non osservava alcunchè. Deduceva CP dunque la banca che il contegno processuale della controparte era coerente con l'intento di escludere la predetta procedura esecutiva immobiliare dalla transazione.
A sostegno della propria tesi, richiamava note dottrinali e pronunce giurisprudenziali secondo cui: è la lite l'oggetto della transazione, mentre la situazione giuridica litigiosa costituisce l'oggetto della lite stessa;
la transazione può essere speciale se involge una o più liti o generale se involge tutte le controversie pendenti fra le parti ed in ordine a tutti i rapporti fra le stesse intercorse;
nel caso di specie ricorre l'ipotesi di transazione speciale avente per oggetto unicamente una causa civile di appello promossa dalla parte attrice soccombente in primo grado ed una conseguente procedura di espropriazione mobiliare promossa dalla parte convenuta vittoriosa in primo grado.
Esponeva, infine, di aver promosso dinanzi il Tribunale di Pistoia nei confronti della CP_4 un diverso ed autonomo giudizio n. 693/2021 R.G., chiedendo, in via principale,
[...]
“l'accertamento e la declaratoria che la citata transazione ha avuto ad oggetto le spese liquidate con la sentenza del primo grado di giudizio e della correlata procedura esecutiva mobiliare n. 211/2019 R.E., nonché il giudizio di appello n. 2457/2018 R.G. e che non ha avuto ad oggetto il pignoramento immobiliare e la conseguente procedura esecutiva immobiliare n. 158/2019 R.E. e le ragioni di credito della sopra indicate per CP_9 un totale di €. 124.087,39 […]”. Spiegava che, al fine di evitare un possibile contrasto fra giudicati, la aveva anche chiesto nel primo grado la sospensione del giudizio CP
3132/2020 in attesa dell'esito del giudizio 693/2021, o, in subordine, la loro riunione, richieste alle quali controparte si è opposta e rigettate dal Giudice di prime cure.
Ritenendo giuridicamente errata l'interpretazione avversaria dell'oggetto della transazione, che non poteva identificarsi nei rapporti citati nell'accordo, ma soltanto ed esclusivamente nelle liti che erano insorte in ordine agli stessi e che le parti volevano transigere, la CP concludeva per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. IV. Stante la richiesta ex art 351, comma 3, c.p.c. dell'appellante, in data 18.08.2021, veniva aperto il subprocedimento cautelare 1406-1/2021 nel quale, dapprima, era sospesa l'esecutività della decisione impugnata inaudita altera parte, in seguito, instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 19.10.2021, veniva confermata la sospensione, ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
V. In data 30.11.2021, interveniva in giudizio ex art. 111, comma 3, c.p.c.
[...] quale cessionaria del credito della appellata Controparte_2 [...]
facendo proprie e aderendo a tutte le conclusioni, difese, PA domande, richieste, deduzioni e produzioni proposte dalla creditrice appellata ed insistendo nel loro integrale accoglimento. Contr VI. In data 2.09.2022 depositava la sentenza n. 716/2022 R.G. emessa in data
12.08.2022 con la quale, il Tribunale di Pistoia così definiva il giudizio 693/2021: “in accoglimento della domanda principale attorea, accerta e dichiara che la transazione conclusa inter partes in data 11-14.2.2020 ha avuto ad oggetto le spese legali liquidate con sentenza n. 345/2018 del 27.3.2018 Trib. di Siena per il recupero delle quali è stata azionata procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 211/2019 Trib. di Pistoia a fronte della rinuncia di al giudizio di appello R.G. n. 2457/2018 Corte d'appello di Firenze e non ha CP_4 avuto ad oggetto il pignoramento immobiliare notificato da a nel CP2 CP_4 maggio/giugno 2019 per la somma di euro 42.715,87, la conseguente procedura esecutiva Contr immobiliare R.G.E. n. 158/2019 Trib. di Pistoia e le ragioni di credito di indicate in atto di citazione”.
Con successivo deposito, dimostrava il passaggio in giudicato di siffatta CP_8 sentenza ex art. 327 comma 1 c.p.c., avvenuto in data 01.03.2023.
VII. Con ordinanza del 19.02.2025, a seguito di differimenti dettati da esigenze d'ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 20.05.2025, per la trattazione ex art. 281 sexies c.p.c..
VI. All'udienza del 20.05.2025, parte appellante non compariva, mentre parte appellata concludeva chiedendo la decisione;
all'esito della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Preliminarmente, si rileva che la parte appellata ha sollevato eccezione processuale di difetto di rappresentanza legale e processuale della deducendo che la società CP_4 appellante si è costituita in giudizio, "in persona del suo legale rappresentante pro tempore
Sig. (Cod. Fisc. )”, soggetto in realtà privo Parte_2 CodiceFiscale_4 dei poteri di legale rappresentanza legale e giudiziale che di contro erano attribuiti a
Parte_2 Con riferimento a tale rilievo va osservato che risulta pacifica la qualità di legale rappresentante della società in capo a il quale risulta essere proprio Parte_2 il soggetto che ha conferito la procura alle liti all'avvocato difensore della parte appellante.
Ne consegue che l'indicazione del nominativo di quale parte Pt_2 Parte_2 legale rappresentante appare riconducibile verosimilmente a un mero errore materiale, peraltro emendato già dalla memoria del 30/6/22, e come tale non idoneo a incidere sull'effettiva titolarità della legittimazione attiva, esercitata in concreto dal rappresentante effettivo della società.
In ogni caso, la questione resterebbe assorbita dalla valutazione in ordine alla ricorrenza del bis in idem.
In tal senso si rileva che, così come evidenziato da parte appellata in corso di causa, la medesima questione oggetto dell'odierno giudizio è già stata oggetto di accertamento nella sentenza n. 716/2022 emessa il 12/08/2022 dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Lucia Leoncini, pubblicata e comunicata in data
13/08/2022, nella causa n. 693/2021 R.G. promossa dalla PA
dinanzi il Tribunale di Pistoia nei confronti della La predetta sentenza
[...] CP_4 ha statuito quanto segue: “1) in accoglimento della domanda principale attorea, accerta e dichiara che la transazione conclusa inter partes in data 11-14.2.2020 ha avuto ad oggetto le spese legali liquidate con sentenza n. 345/2018 del 27.3.2018 Trib. di Siena per il recupero delle quali è stata azionata procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 211/2019 Trib. di Pistoia a fronte della rinuncia di al giudizio di appello R.G. n. 2457/2018 Corte CP_4
d'appello di Firenze e non ha avuto ad oggetto il pignoramento immobiliare notificato da
a nel maggio/giugno 2019 per la somma di euro 42.715,87, la CP2 CP_4 conseguente procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 158/2019 Trib. Di Pistoia e le ragioni Contr di credito di indicate in atto di citazione”.
E' evidente che tale decisione, non impugnata, ha acquistato efficacia di giudicato esterno e impedisce la prosecuzione dell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 2909 c.c., in applicazione del principio del ne bis in idem, che vieta di decidere una seconda volta su una questione già definitivamente risolta. Sul punto risulta infatti consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame della stessa questione.
Né sul punto rileva che il giudicato esterno della sentenza supra menzionata sia intervenuto successivamente all'esperimento dell'appello oggetto del presente giudizio (in merito v. Cass. 6123/81 “La preclusione nascente da precedente giudicato, traducendosi in un ostacolo a che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già riconosciuto o negato, va riscontrata con riferimento al momento della decisione e, quindi, sussiste anche nel caso in cui il giudicato stesso si sia formato in un momento successivo a quello dell'instaurazione del nuovo giudizio od a quello dell'invocazione della sua autorità, ma anteriore alla decisione”)
In ossequio al principio della ragione più liquida, la cui operatività è particolarmente accentuata nei procedimenti decisi con rito semplificato ex art. 281-sexies c.p.c., la causa può dunque essere decisa prescindendo dall'esame di questioni ulteriori: ne consegue che il presente appello va disatteso per sopravvenuto giudicato, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, per il presente grado sulla base dei parametri minimi (in ragione della preclusione data dall'esistenza del bis in idem) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello) e ridotta la fase decisionale (trattandosi di decisione ex art. 281sexies cpc).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 PA
, con l'intervento di quale
[...] Controparte_2 cessionaria rigetta l'appello;
condanna la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1 liquida per il primo grado in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e per il secondo grado in euro 4.340,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 4/06/2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 02.08.2021, al n. 1406 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza a verbale n. 612/2021 del Tribunale di Pistoia, emessa e pubblicata in data 01.07.2021, nell'ambito del procedimento n. 3132/2020 R.G., promossa da (P.IVA e c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore Sig. (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._1 dall'Avv. Letizia Cecconi (c.f. ), ed elettivamente domiciliata nel suo C.F._2 studio, sito in Cecina (LI), Corso Matteotti, n. 77, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P. IVA ), in persona del suo PA P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Nannotti (c.f.
), ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in Pistoia, Piazza C.F._3
Giovanni XXIII n. 3, giusta procura in atti;
APPELLATA
e con l'intervento di
(c.f. ), quale cessionaria del Controparte_2 P.IVA_3 credito della appellata , in persona del suo PA procuratore speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Controparte_3
Nannotti (c.f. ), ed elettivamente domiciliata nel suo studio, sito in C.F._3
Pistoia, Piazza Giovanni XXIII n. 3, giusta procura in atti;
INTERVENUTA all'udienza del 20/05/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
I. Con ricorso depositato il 01.07.2020, proponeva, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Pistoia, opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. all'esecuzione immobiliare esperita nei suoi confronti dalla (R.G.E. n. 158/2019) e originata PA dal pignoramento di beni immobili di proprietà della società, siti in Quarrata, volto al recupero del credito precettato, pari a €. 42.715,87, sorto in virtù di contratto di mutuo fondiario.
Sospesa la procedura esecutiva con ordinanza del 28.09.2020, la CP PA
, con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di merito del
[...] suddetto giudizio di opposizione, domandando al giudice adito di: “: I) accertare e dichiarare che la transazione conclusa tra la e la PA CP_4 in data 14/02/2020 non ha avuto ad oggetto il procedimento esecutivo immobiliare n.
[...]
158/2019 R.E. promosso dalla contro la PA CP_4 dinanzi il Tribunale di Pistoia ed attualmente sospeso ex art. 624 cpc;
II)
[...] conseguentemente, rigettare integralmente, perché del tutto infondate, in fatto e in diritto, le azioni e le domande tutte proposte dalla nei confronti della Controparte_4 [...]
con ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 cpc depositato il PA
01/07/2020 avverso l'esecuzione immobiliare n. 158 R.E. 2019 e notificato alla
[...]
il 16/09/2020, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla PA medesima;
III) e, sempre conseguentemente, fissare il PA termine per la riassunzione del processo esecutivo immobiliare n. 158/2019 R.E. promosso dalla contro la dinanzi il Tribunale PA Controparte_4 di Pistoia. IV) Vittoria di spese e compensi difensivi e con condanna della convenuta alla restituzione delle spese di lite a suo favore liquidate nel procedimento di opposizione incidentale alla predetta esecuzione individuale, a seguito di loro corresponsione da parte della ”. Controparte_5
L'attrice opposta spiegava che: conveniva l'istituito bancario dinnanzi al Tribunale CP_4 di Siena (R.G. n. 3388/2014) al fine di vedere accertati gli illegittimi addebiti relativi ai rapporti di c/c n. 4346313 n. 65426.45 e n. 2377055, nonché relativi al contratto di mutuo n. 741109656/71 stipulato in data 13.05.1999 a Ministero del Notaio Dott.
[...]
il giudizio si concludeva con sentenza di rigetto provvisoriamente Persona_1 esecutiva n. 345/2018 in virtù della quale la promuoveva esecuzione PA mobiliare (R.G.E. n. 211/2019) per recuperare le spese di lite dovute dalla Dovalue;
la stessa sentenza veniva appellata dalla dinnanzi alla Corte di Appello (R.G. n. CP_6
2457/2018).
Premesso ciò, deduceva la che la transazione stipulata inter partes il PA
14.02.2020 non riguardava anche la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 158/2019, bensì esclusivamente la causa civile di accertamento delle nullità contrattuali e di ripetizione di indebito in fase di gravame e la procedura esecutiva mobiliare azionata con la sentenza di primo grado appellata, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente e dal G.E. in sede inibitoria.
Si costituiva nel giudizio di merito l'opponente rilevando che oggetto della CP_4 transazione fossero i rapporti (conto corrente e contratto di mutuo) e non le liti pendenti, come correttamente affermato anche dal G.E. nell'ordinanza di sospensiva.
Domandava, pertanto, che il tribunale di Pistoia accertasse e dichiarasse che nulla fosse dovuto dalla società in favore della in CP_4 PA ragione dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 14.02.2020 e che, per l'effetto, dichiarasse estinta la procedura esecutiva immobiliare n. 158/2019.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 3132/2020 così provvedeva: “1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che la transazione conclusa tra le parti in data
14.2.2020 non ha avuto ad oggetto il procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n.
158/2019 Tribunale di Pistoia;
2) per l'effetto, respinge l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. promossa da avverso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 158/2019 CP_4
Tribunale di Pistoia;
3) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge”.
II. impugnava la sentenza dinanzi a questa Corte, sulla base dei seguenti CP_4 motivi.
1) “Sul contenuto dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti”
Contestava anzitutto l'appellante l'interpretazione fornita dal Tribunale all'atto di transazione sottoscritto tra le parti.
A tal proposito, specificava che, in virtù dell'accordo:
- la società avrebbe dovuto provvedere al pagamento a saldo e stralcio della somma pari ad € 12.000,00 (mediante il versamento di dodici rate mensili pari ad €
1.000,00) e, contestualmente, rinunciare al giudizio di appello R.G. 2457/2018 promosso ed alle pretese economiche di ripetizione in esso contenute;
- la avrebbe dovuto rinunciare ad ogni ulteriore ragione e pretesa CP relativamente ai rapporti specificati nelle premesse della conciliazione, tra cui era espressamente indicato il contratto di mutuo n. 741109656/71, stipulato in data
13/05/1999 a Ministero del Notaio Dott. Persona_1 Esponeva che l'accordo era volto a definire tutte le pendenze economiche in essere tra le parti e che oggetto della transazione erano i rapporti (conti correnti e mutui) e non le controversie da essi scaturite;
dunque, a fronte del pagamento della l'istituto CP_4 bancario, rinunciando ad ogni maggior credito derivante dai suddetti rapporti, non avrebbe pertanto dovuto ricostituirsi nella procedura immobiliare R.G.E. n. 158/2019 pendente presso il Tribunale di Pistoia sostenendo, impropriamente, che l'accordo transattivo aveva ad oggetto unicamente le spese legali liquidate nella sentenza n. 345/2018.
Premesso ciò, l'appellante lamentava che il giudice di prime cure avesse ritenuto esclusa dall'atto transattivo la procedura esecutiva immobiliare 158/19 R.G. e, più in generale, la volontà di definire ogni contesa riguardate il mutuo del 13.5.1999.
Richiamava, infatti, oltre agli artt. 4 e 5 dell'accordo, l'art. 11, da cui si evinceva testualmente che: “ogni specifica pretesa relativa ai rapporti di conto corrente e al mutuo di cui alla premessa viene definita mediante il pagamento a saldo e stralcio da parte della società ed in favore della della somma pari ad € CP_4 PA
12.000”.
Sottolineava l'appellante che qualora le parti avessero voluto limitare l'accordo transattivo alle sole spese legali liquidate in sentenza, non sarebbe spiegata l'indicazione analitica dei rapporti (conti correnti e mutuo) nel testo della transazione né la convenienza per la società appellante a rinunciare al giudizio di gravame nel quale aveva richiesto la rideterminazione, in suo favore, di detti rapporti.
Criticava, in altre parole, che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'interpretazione sistematica dell'accordo (ex art. 1363 c.c.) e che, pertanto, era giunto ad una conclusione illogica escludendo dalla transazione le ragioni di credito discendenti dal contratto di mutuo del 13.05.1999 esclusivamente in ragione della mancata menzione, all'interno di detto accordo, della rinuncia alla procedura immobiliare pendente presso il
Tribunale di Pistoia.
2) “Sull'omessa indicazione della procedura immobiliare pendente”
A proposito della già citata omessa indicazione della procedura esecutiva immobiliare nell'accordo transattivo, deduceva l'appellante che non aveva alcuna rilevanza poiché oggetto della transazione erano i rapporti (conto corrente e contratto di mutuo) e non le liti pendenti, come correttamente affermato dal G.E. nell'ordinanza con cui era stata sospesa la procedura immobiliare.
Ad ulteriore conferma che l'accordo aveva ad oggetto i rapporti di conto corrente ed il contratto di mutuo, indicati al punto 11 delle premesse, e non le singole liti, sottolineava l'appellante che nel punto 12 le parti dichiaravano la rispettiva titolarità – passiva ed attiva
– di tali rapporti, non essendo stati oggetto di cessione in favore di soggetti terzi. Affermava che la mancata specificazione derivava da una redazione superficiale dell'accordo, peraltro concluso da legali diversi rispetto a quelli costituiti nella procedura esecutiva immobiliare, della quale non erano stati notiziati.
Rilevava che, comunque, non vi era necessità di alcuna espressa rinuncia alla procedura esecutiva nell'accordo in quanto, una volta venuta meno la ragione creditoria su cui detta procedura si fondava – essendosi le parti espressamente accordate relativamente alla rinuncia “ad ogni reciproca pretesa” – era venuta conseguentemente meno anche la legittimazione alla prosecuzione.
Denunciava, pertanto, la mala fede o colpa grave dell'appellata la quale, nonostante avesse espressamente rinunciato “ad ogni ulteriore pretesa relativamente al contratto di mutuo”, una volta ricevuto l'importo concordato e una volta notificatogli la rinuncia al gravame promosso, ha coltivato ugualmente l'azione esecutiva.
III. Si costituiva in giudizio la quale, in via PA preliminare, deduceva quanto segue:
1) Eccezione di difetto di rappresentanza legale e processuale, di nullità della procura ad litem conferita con l'atto di citazione in appello ed inammissibilità del gravame.
Eccepiva la appellata che parte appellante si era costituita in giudizio in persona di CP un legale rappresentante pro tempore, Sig. privo dei poteri di Parte_2 rappresentanza legale e giudiziale.
Ciò, a detta dell'appellata, emergeva da: la visura storica camerale della società, ove, a pagina 3, viene indicato il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona del
Sig. quale titolare di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e Parte_2 straordinaria (doc. n. 5), che, difatti, compare in tale veste in tutti gli atti processuali e sostanziali prodotti in causa, fra cui il pignoramento, la transazione, il ricorso in opposizione all'esecuzione, la comparsa di costituzione;
il fascicolo storico camerale della società (doc. n. 6), con ivi allegato lo statuto sociale completo, ove, all'art. 14 di pagina 44,
è confermata la predetta rappresentanza legale della società in capo al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, con facoltà di quest'ultimo di delegare un altro membro del
CdA; le informazioni societarie assunte dal Registro delle Imprese, nell'Archivio ufficiale della CCIAA di Pistoia e Prato (doc. n. 7), ove, a pagina 3, viene ribadito che: "tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di firma spettano al presidente del consiglio di amministrazione Sig. ". Parte_2 Contr Sottolineava che: non era stata prodotta alcuna delega del Presidente del CdA Sig.
a favore dell'altro socio ed amministratore Sig. , Parte_2 Parte_2 che, peraltro, nella nota di preverbale (al penultimo capoverso) depositata il 07/05/2021 nel precedente grado, è stato dichiarato deceduto dal procuratore costituito della CP_4 è stato il Sig. a conferire in data 16/07/2021 la procura ad litem
[...] Parte_2 nel giudizio di secondo grado al procuratore costituitosi, apposta in calce all'atto di citazione in appello;
nella intestazione del predetto atto introduttivo, redatto il
29/07/2021, la è invece legalmente rappresentata dall'altro socio ed Controparte_4 amministratore, Sig. , il quale peraltro non spende detta qualifica. Parte_2
2) Eccezione di res iudicata parziale della sentenza di primo grado.
Ancora in via preliminare, parte appellata rilevava che l'appellante aveva individuato unicamente, come oggetto di impugnazione, il capo di cui alla lettera b) di pagina 3 della parte motiva, il capo di cui alla lettera c) di pagina 4 della parte motiva, una parte del capo di cui alla lettera d) e cioè secondo inciso del terzo capoverso di pagina 5 della parte motiva.
Sottolineava che non aveva invece impugnato il capo di cui da pagina 1 al terzo capoverso compreso di pagina 3 della motivazione, contenente anche il capo di cui alla lettera a), né il capo di cui alla lettera d), di pagine 4 e 5 della parte motiva, ad eccezione del sopradetto secondo inciso del terzo capoverso di pagina 5.
Rilevava, dunque, che tali capi dovevano considerarsi passati in giudicato.
Nel merito, contestava la fondatezza di entrambe le censure di parte CP_8 appellante, sulla scorta dei seguenti motivi.
1) Infondatezza del Primo motivo di appello: “Sul contenuto dell'accordo transattivo sottoscritto tra le parti”.
Affermava, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la transazione stipulata aveva avuto ad oggetto esclusivamente la causa civile di accertamento delle nullità contrattuali e di ripetizione di indebito - in fase di gravame - e la procedura esecutiva mobiliare azionata con la sentenza di primo grado di rigetto ex adverso appellata.
Evidenziava che ciò risultava inequivocabilmente dal testo della transazione, nel quale si faceva espresso riferimento: - alla causa civile R.G. n. 3388/2014 promossa dinanzi il
Tribunale di Siena dalla e dalla Sig.ra nei confronti Controparte_4 Parte_3 della conclusasi con la sentenza n. 345/2018 del 27/03/2018 di rigetto integrale CP delle domande attoree e di condanna al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza a favore della in €. 13.430,00 per onorari, oltre accessori come per legge;
CP_9
- al successivo giudizio di appello R.G. n. 2457/2018 promosso dalla odierna appellante contro la per impugnare la predetta sentenza di primo grado, poi rinunciato da CP controparte con dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 cpc del 01/02/2020; - alla procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 211/2019 promossa dalla dinanzi il CP
Tribunale di Pistoia sui beni mobili della per il recupero coattivo delle predette CP_4 spese legali liquidate in primo grado con la suddetta sentenza ex adverso gravata. CP Sottolineava l'appellata che tanto dalle “Premesse”, quanto dalla sezione e
Condizioni” dell'accordo emergeva come solo le spese del suindicato giudizio civile ed il relativo procedimento esecutivo mobiliare erano stati oggetto di transazione.
Ad ulteriore dimostrazione che le parti avevano inteso escludere dall'accordo i crediti azionati dalla banca attraverso l'esecuzione immobiliare, sottolineava che le stesse non avevano incluso nella transazione anche altri crediti non derivanti dallo stesso contratto di mutuo (quali: €. 27.876,37 per il finanziamento chirografario n. 741496054/21 al
05/05/2017, €. 39.102,23 per saldo debitore del conto corrente n. 23770 ed €. 14.707,92 Co per n. 12 ri salvo buon fine rimaste insolute).
2) Infondatezza del Secondo motivo di appello: “Sull'omessa indicazione della procedura immobiliare pendente”.
Circa il secondo motivo, parte appellata, rilevando come lo stesso fosse mera ripetizione del primo, ne contestava la fondatezza, deducendo quanto segue:
- in primo luogo, i punti nn. 11 e 12 delle premesse della transazione, volti, rispettivamente, a riportare le conclusioni e le domande giudiziali proposte da controparte nel sopra descritto giudizio di appello n. 2457/2015 R.G. e a precisare che i rapporti allegati in detta causa non erano stati, al dì della conclusione della transazione ("alla data odierna"), oggetto di cessione da parte della banca a favore di terzi, non avevano la valenza indicata dall'appellante. Difatti, al patto n. 9) dei
'Patti e Condizioni', la dichiarava di non avere altro da pretendere e CP_4 domandare sempre in relazione al giudizio di appello n. 2457/2015 R.G., rinunciando conseguentemente "a qualsivoglia pretesa, diritto, domanda, ragione ed azione, in qualsiasi sede giudiziaria (civile, penale, amministrativa) ed extra giudiziaria, in relazione e/o connessione a quanto dedotto nel giudizio connesso e/o attinente alla causa introdotta...". Al contempo, la dichiarava di non avere CP null'altro a pretendere, non in ordine ai rapporti di conto e di mutuo, ma in ordine al giudizio di appello avente per oggetto le domande avversarie relative, a loro volta,
a quattro rapporti bancari intercorsi con la fra i quali il mutuo azionato nelle CP vie esecutive immobiliari. Quindi, non era stata prevista alcuna rinuncia a carico della nemmeno a quella di espropriazione mobiliare, perché era già stata CP sospesa e sarebbe riassunta dalla solo in caso di inadempimento della CP transazione da parte della società debitrice, esecutata, opponente ed odierna appellante;
- non aveva alcun valore neppure il fatto che la si fosse costituita a mezzo di CP un procuratore diverso da quello che l'aveva assistita nella conclusione della transazione, non essendovi, infatti, alcuno scollamento nella sua difesa;
- su ciascuna delle 7 ricevute dei bonifici di €. 1.000,00 eseguiti dall'appellante dal febbraio 2020 all'agosto 2020, accreditati sul conto corrente intestato alla
[...]
, era stata indicata la relativa imputazione “a saldo e PA stralcio” del credito fatto valere dalla Banca nella procedura esecutiva mobiliare promossa contro la società "R.G. 211/2019". CP_4
Sottolineava parte appellata che la propria correttezza e buona fede potevano evincersi dal fatto che la , nel costituirsi nell'esecuzione immobiliare n. 158/2019 R.G.E. in data CP_4
02/01/2020, ossia circa un mese prima della stipula della transazione, non aveva allegato la pendenza di alcuna transazione;
ancora, la , in sede di prima udienza, tenutasi CP_4 in data 16/01/2020, destinata a porre in vendita gli immobili staggiti, a fronte della richiesta della di fissazione della vendita, non osservava alcunchè. Deduceva CP dunque la banca che il contegno processuale della controparte era coerente con l'intento di escludere la predetta procedura esecutiva immobiliare dalla transazione.
A sostegno della propria tesi, richiamava note dottrinali e pronunce giurisprudenziali secondo cui: è la lite l'oggetto della transazione, mentre la situazione giuridica litigiosa costituisce l'oggetto della lite stessa;
la transazione può essere speciale se involge una o più liti o generale se involge tutte le controversie pendenti fra le parti ed in ordine a tutti i rapporti fra le stesse intercorse;
nel caso di specie ricorre l'ipotesi di transazione speciale avente per oggetto unicamente una causa civile di appello promossa dalla parte attrice soccombente in primo grado ed una conseguente procedura di espropriazione mobiliare promossa dalla parte convenuta vittoriosa in primo grado.
Esponeva, infine, di aver promosso dinanzi il Tribunale di Pistoia nei confronti della CP_4 un diverso ed autonomo giudizio n. 693/2021 R.G., chiedendo, in via principale,
[...]
“l'accertamento e la declaratoria che la citata transazione ha avuto ad oggetto le spese liquidate con la sentenza del primo grado di giudizio e della correlata procedura esecutiva mobiliare n. 211/2019 R.E., nonché il giudizio di appello n. 2457/2018 R.G. e che non ha avuto ad oggetto il pignoramento immobiliare e la conseguente procedura esecutiva immobiliare n. 158/2019 R.E. e le ragioni di credito della sopra indicate per CP_9 un totale di €. 124.087,39 […]”. Spiegava che, al fine di evitare un possibile contrasto fra giudicati, la aveva anche chiesto nel primo grado la sospensione del giudizio CP
3132/2020 in attesa dell'esito del giudizio 693/2021, o, in subordine, la loro riunione, richieste alle quali controparte si è opposta e rigettate dal Giudice di prime cure.
Ritenendo giuridicamente errata l'interpretazione avversaria dell'oggetto della transazione, che non poteva identificarsi nei rapporti citati nell'accordo, ma soltanto ed esclusivamente nelle liti che erano insorte in ordine agli stessi e che le parti volevano transigere, la CP concludeva per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. IV. Stante la richiesta ex art 351, comma 3, c.p.c. dell'appellante, in data 18.08.2021, veniva aperto il subprocedimento cautelare 1406-1/2021 nel quale, dapprima, era sospesa l'esecutività della decisione impugnata inaudita altera parte, in seguito, instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza del 19.10.2021, veniva confermata la sospensione, ritenendo integrati i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
V. In data 30.11.2021, interveniva in giudizio ex art. 111, comma 3, c.p.c.
[...] quale cessionaria del credito della appellata Controparte_2 [...]
facendo proprie e aderendo a tutte le conclusioni, difese, PA domande, richieste, deduzioni e produzioni proposte dalla creditrice appellata ed insistendo nel loro integrale accoglimento. Contr VI. In data 2.09.2022 depositava la sentenza n. 716/2022 R.G. emessa in data
12.08.2022 con la quale, il Tribunale di Pistoia così definiva il giudizio 693/2021: “in accoglimento della domanda principale attorea, accerta e dichiara che la transazione conclusa inter partes in data 11-14.2.2020 ha avuto ad oggetto le spese legali liquidate con sentenza n. 345/2018 del 27.3.2018 Trib. di Siena per il recupero delle quali è stata azionata procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 211/2019 Trib. di Pistoia a fronte della rinuncia di al giudizio di appello R.G. n. 2457/2018 Corte d'appello di Firenze e non ha CP_4 avuto ad oggetto il pignoramento immobiliare notificato da a nel CP2 CP_4 maggio/giugno 2019 per la somma di euro 42.715,87, la conseguente procedura esecutiva Contr immobiliare R.G.E. n. 158/2019 Trib. di Pistoia e le ragioni di credito di indicate in atto di citazione”.
Con successivo deposito, dimostrava il passaggio in giudicato di siffatta CP_8 sentenza ex art. 327 comma 1 c.p.c., avvenuto in data 01.03.2023.
VII. Con ordinanza del 19.02.2025, a seguito di differimenti dettati da esigenze d'ufficio, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 20.05.2025, per la trattazione ex art. 281 sexies c.p.c..
VI. All'udienza del 20.05.2025, parte appellante non compariva, mentre parte appellata concludeva chiedendo la decisione;
all'esito della camera di consiglio, la causa era decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Preliminarmente, si rileva che la parte appellata ha sollevato eccezione processuale di difetto di rappresentanza legale e processuale della deducendo che la società CP_4 appellante si è costituita in giudizio, "in persona del suo legale rappresentante pro tempore
Sig. (Cod. Fisc. )”, soggetto in realtà privo Parte_2 CodiceFiscale_4 dei poteri di legale rappresentanza legale e giudiziale che di contro erano attribuiti a
Parte_2 Con riferimento a tale rilievo va osservato che risulta pacifica la qualità di legale rappresentante della società in capo a il quale risulta essere proprio Parte_2 il soggetto che ha conferito la procura alle liti all'avvocato difensore della parte appellante.
Ne consegue che l'indicazione del nominativo di quale parte Pt_2 Parte_2 legale rappresentante appare riconducibile verosimilmente a un mero errore materiale, peraltro emendato già dalla memoria del 30/6/22, e come tale non idoneo a incidere sull'effettiva titolarità della legittimazione attiva, esercitata in concreto dal rappresentante effettivo della società.
In ogni caso, la questione resterebbe assorbita dalla valutazione in ordine alla ricorrenza del bis in idem.
In tal senso si rileva che, così come evidenziato da parte appellata in corso di causa, la medesima questione oggetto dell'odierno giudizio è già stata oggetto di accertamento nella sentenza n. 716/2022 emessa il 12/08/2022 dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Lucia Leoncini, pubblicata e comunicata in data
13/08/2022, nella causa n. 693/2021 R.G. promossa dalla PA
dinanzi il Tribunale di Pistoia nei confronti della La predetta sentenza
[...] CP_4 ha statuito quanto segue: “1) in accoglimento della domanda principale attorea, accerta e dichiara che la transazione conclusa inter partes in data 11-14.2.2020 ha avuto ad oggetto le spese legali liquidate con sentenza n. 345/2018 del 27.3.2018 Trib. di Siena per il recupero delle quali è stata azionata procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n. 211/2019 Trib. di Pistoia a fronte della rinuncia di al giudizio di appello R.G. n. 2457/2018 Corte CP_4
d'appello di Firenze e non ha avuto ad oggetto il pignoramento immobiliare notificato da
a nel maggio/giugno 2019 per la somma di euro 42.715,87, la CP2 CP_4 conseguente procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 158/2019 Trib. Di Pistoia e le ragioni Contr di credito di indicate in atto di citazione”.
E' evidente che tale decisione, non impugnata, ha acquistato efficacia di giudicato esterno e impedisce la prosecuzione dell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 2909 c.c., in applicazione del principio del ne bis in idem, che vieta di decidere una seconda volta su una questione già definitivamente risolta. Sul punto risulta infatti consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame della stessa questione.
Né sul punto rileva che il giudicato esterno della sentenza supra menzionata sia intervenuto successivamente all'esperimento dell'appello oggetto del presente giudizio (in merito v. Cass. 6123/81 “La preclusione nascente da precedente giudicato, traducendosi in un ostacolo a che il giudice possa nuovamente pronunciare su un bene della vita già riconosciuto o negato, va riscontrata con riferimento al momento della decisione e, quindi, sussiste anche nel caso in cui il giudicato stesso si sia formato in un momento successivo a quello dell'instaurazione del nuovo giudizio od a quello dell'invocazione della sua autorità, ma anteriore alla decisione”)
In ossequio al principio della ragione più liquida, la cui operatività è particolarmente accentuata nei procedimenti decisi con rito semplificato ex art. 281-sexies c.p.c., la causa può dunque essere decisa prescindendo dall'esame di questioni ulteriori: ne consegue che il presente appello va disatteso per sopravvenuto giudicato, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, per il presente grado sulla base dei parametri minimi (in ragione della preclusione data dall'esistenza del bis in idem) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello) e ridotta la fase decisionale (trattandosi di decisione ex art. 281sexies cpc).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 PA
, con l'intervento di quale
[...] Controparte_2 cessionaria rigetta l'appello;
condanna la al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che Parte_1 liquida per il primo grado in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e per il secondo grado in euro 4.340,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge;
dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 4/06/2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.