Sentenza 24 agosto 1964
Massime • 1
Sono di Competenza della Sezione specializzata per le controversie agrarie tutte le cause in cui dall'attore o dal convenuto sia dedotta la esistenza di un contratto agrario (affitto, mezzadria, Colonia parziaria, compartecipazione) e sia invocata la proroga legale e cio sia nella ipotesi in cui si discuta della esistenza, validita ed opponibilita del contratto agrario assoggettabile a proroga, dedotta da una delle parti in causa sia in quella in cui venga in discussione la stessa qualificazione giuridica del rapporto come contratto agrario soggetto al detto vincolo. A temperare il rigore di tale principio si e peraltro precisato che il giudice adito in Sede ordinaria puo legittimamente affermare il proprio potere di cognizione e pronunciare sul merito allorquando la eccezione si riveli 'prima facie' formulata fraudolentemente a mero scopo dilatorio o appaia subito manifestamente infondata, si da escludere senz'altro la esistenza stessa di ogni possibile controversia in ordine all'applicabilita delle Disposizioni vincolistiche sui contratti agrari. ( Conf 761/64).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/1964, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 24 agosto 1964 |
Testo completo
Sono di Competenza della Sezione specializzata per le controversie agrarie tutte le cause in cui dall'attore o dal convenuto sia dedotta la esistenza di un contratto agrario (affitto, mezzadria, Colonia parziaria, compartecipazione) e sia invocata la proroga legale e cio sia nella ipotesi in cui si discuta della esistenza, validita ed opponibilita del contratto agrario assoggettabile a proroga, dedotta da una delle parti in causa sia in quella in cui venga in discussione la stessa qualificazione giuridica del rapporto come contratto agrario soggetto al detto vincolo. A temperare il rigore di tale principio si e peraltro precisato che il giudice adito in Sede ordinaria puo legittimamente affermare il proprio potere di cognizione e pronunciare sul merito allorquando la eccezione si riveli 'prima facie' formulata fraudolentemente a mero scopo dilatorio o appaia subito manifestamente infondata, si da escludere senz'altro la esistenza stessa di ogni possibile controversia in ordine all'applicabilita delle Disposizioni vincolistiche sui contratti agrari. ( Conf 761/64).*