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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigliere delegato dal Presidente, dr.ssa M. Assunta Niccoli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 660 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Avv. RENATO LAMBERTI
difesa da se stesso
OPPONENTE
E
Controparte_1
1
[...] non costituito
OPPOSTO
avente ad oggetto: Opposizione ex artt. 170 DPR n. 115/2002, 15 Dlgvo
n. 15/2011, 281 decies cpc avverso il provvedimento del 19-
23/04/2024, comunicato il 28/05/2024, con il quale la Corte di Appello penale di Salerno ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi a carico dello Stato proposta dall'avv. Lamberti quale difensore d'ufficio di CP_2
sulle conclusioni rassegnate dalla difesa della opponente all'udienza del
13/03/2025, all'esito della discussione orale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Consigliere delegato dal Presidente,
letti gli atti;
rilevato che, col provvedimento oggetto della presente opposizione, la
Corte di Appello penale ha rigettato l'istanza proposta dall'avv. Renato
Lamberti, diretta ad ottenere la liquidazione a carico dello Stato dei compensi per l'attività svolta quale difensore d'ufficio di CP_2
nel processo penale RGA n. 1703/2022 – RGNR n. 4770/2017 dinanzi alla medesima Corte, per la ragione che l'impugnazione era stata dichiarata inammissibile;
2 vista l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 TU spese di giustizia-
15 dLgvo n. 150/2011 dall'avv. Renato Lamberti, che ha chiesto la revoca del provvedimento e la liquidazione delle competenze relative al giudizio di appello deducendo l'erroneità del decreto di rigetto per avere la Corte di Appello penale fatto erronea applicazione delle norme in materia;
dato atto che l'Avvocatura dello Stato non si è costituita nonostante regolare notifica dell'atto di opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione del 13/03/2025;
ritenuta la fondatezza dell'opposizione giacché, per principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudicante aderisce, “nel processo penale non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l'art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero
(cfr. Cass. (ord.) 12.12.2019, n. 32764; Cass. (ord.) 4.5.2022, n. 14085;
Cass. (ord.) 17.11.2022, n. 33920; Cass. (ord.) 16.3.2023, n. 7614)”;
ritenuto pertanto che l'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, implicitamente richiamato dal giudice penale, a tenore del quale "il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”, è una norma che riguarda
3 esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio, al quale si applicano le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali;
rilevato, ai fini della liquidazione del compenso in favore dell'opponente,
che nel procedimento penale RGA n. 1703/2022 – RGNR n. 4770/2017 dinanzi alla Corte di Appello l'avv. Lamberti ha espletato l'incarico difensivo dall'atto introduttivo sino alla sentenza;
che, al fine di ottenere il pagamento nei confronti del ha CP_2
chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Salerno il decreto n.
2003/2023, R.G. 4598/2023, notificato il 06/11/23, con cui gli ha ingiunto di pagare la somma di € 1.384,00 per sorta, oltre € 300,00 per onorario della procedura monitoria, nonché rimborso 15% L.P., IVA e
CPA; che il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è stato munito di esecutorietà il 10/01/24;
che il 05/02/24 l'avv. Lamberti ha notificato atto di precetto al CP_2
per la somma totale di € 2.295,12;
che in data 06/03/24 da parte dell' della Corte di Appello di CP_3
Salerno è stato esperito pignoramento mobiliare in danno del sig.
con esito infruttuoso/negativo; CP_2
4 che pertanto sussistono in favore del professionista le condizioni per ottenere la liquidazione dei compensi a carico dello Stato, che provvederà successivamente a recuperarli nei confronti del debitore;
che a tal fine, applicando, come chiesto dall'opponente, i parametri del
DM n. 55/2014 nella misura minima, possono essere liquidati per la fase di studio € 225,00, per la fase introduttiva € 450,00 e per la fase decisionale € 709,00, e così complessivi € 1.384,00, da maggiorare del
15% per spese generali, iva e cap;
che spettano altresì all'opponente il rimborso dei compensi liquidati in decreto ingiuntivo ( € 300,00 oltre accessori) e dei compensi per il precetto e la fase esecutiva non andata a buon fine ( € 235,00);
che può quindi riconoscersi la somma nella misura richiesta di €
2.295,12 da maggiorare del rimborso del 15% per spese generali, oltre iva (22%) e cap (4%);
che, quanto alle spese del presente procedimento, va tenuto conto che il valore della controversia è contenuto nello scaglione da € 1.101,01 a
€ 5.200,00; che le fasi trattate sono quelle di studio, introduttiva e decisionale;
che il compenso va contenuto nei valori minimi e ridotto del 50% ai sensi dell'art. 130 DPR n. 115/2002;
che, pertanto, spetta all'opponente a titolo di compenso per il presente procedimento la definitiva somma di € 481,00 oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Il Consigliere delegato dal Presidente della Seconda Sezione Civile della
Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando
5 sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 15 dLgvo n. 150/2011 dall'avv. RANATO LAMBERTI nei confronti del Controparte_1
con ricorso depositato il 10/064/2024 avverso il
[...]
provvedimento della Corte di Appello penale del 19-23/04/2024, comunicato il 28/05/2024, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto in favore dell'avv. CP_4
Renato LAMBERTI per l'attività svolta come difensore d'ufficio dell'appellante dinanzi alla Corte d'Appello penale di CP_2
Salerno nel giudizio n.1703/2022 RGA e per la fase di recupero del credito, a titolo di compenso, la somma complessiva di € 2.295,12 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, Iva e cap;
2. in favore dell'avv.Lamberti, a titolo di compenso per il CP_4
presente procedimento, € 481,00 oltre oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, Iva e cap;
3. PONE il pagamento a carico dello Stato.
Salerno, 17 aprile 2025
Il Consigliere delegato dal Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli
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