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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 111/2025 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 22.01.2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]
e da
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
in via Principe Umberto n. 325, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Giacalone, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 16.04.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a TO (Tunisia) in data 21.03.2021, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria, anno 2021, parte II, numero 63, Serie C;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Vittoria, 31.05.2022); Per_1
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 16.04.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 22.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. il figlio è affidato ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà;
3. i coniugi individuano quale residenza abituale per il proprio figlio, l'abitazione a Vittoria (Rg) nella via Principe Umberto nr. 325;
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse del figlio;
5. il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana dalle ore 19,00 alle ore 21:00; due fine settimana al mese dalle ore 17:00 del sabato sino alle ore
20:00 della domenica alternati ad una domenica ed un sabato per l'intera giornata di ogni mese dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00; durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi da concordare ogni anno entro giugno;
avere con sé il figlio in occasione di eventi straordinari e speciali nell'ambito familiare. I genitori possono derogare di comune accordo il predetto programma esposto concedendo giorni ed orari al padre per l'esercizio del diritto di visita in ragione delle loro esigenze reciproche e sulla base di espressi accordi consensuali all'occorrenza;
6. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
7. il sig. verserà in favore della madre la somma mensile di euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) a titolo di contributo di mantenimento per il minore da Persona_2 rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT, e che la predetta somma sia versata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra-scolastiche;
8. i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio;
9. ciascuno dei genitori concede l'assenso all'espatrio del figlio in Tunisia per motivi di vacanza e visita ai familiari;
10. ciascuno dei coniugi è libero di fissare la propria residenza liberamente nel territorio nazionale ed all'estero;
11. i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che le condizioni di separazione concordate nell'interesse del figlio e inerenti ai rapporti economici tra le parti, non contrastano con gli interessi di quest'ultimo e appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a TO (Tunisia) in data 21.03.2021, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria, anno 2021, parte II, numero 63, Serie C
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 111/2025 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 22.01.2025, da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...]
e da
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
in via Principe Umberto n. 325, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Giacalone, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 16.04.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a TO (Tunisia) in data 21.03.2021, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria, anno 2021, parte II, numero 63, Serie C;
che dall'unione coniugale è nato il figlio (Vittoria, 31.05.2022); Per_1
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 16.04.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 22.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. il figlio è affidato ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che il minore dimostrerà;
3. i coniugi individuano quale residenza abituale per il proprio figlio, l'abitazione a Vittoria (Rg) nella via Principe Umberto nr. 325;
4. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse del figlio;
5. il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio il lunedì ed il mercoledì di ogni settimana dalle ore 19,00 alle ore 21:00; due fine settimana al mese dalle ore 17:00 del sabato sino alle ore
20:00 della domenica alternati ad una domenica ed un sabato per l'intera giornata di ogni mese dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00; durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi da concordare ogni anno entro giugno;
avere con sé il figlio in occasione di eventi straordinari e speciali nell'ambito familiare. I genitori possono derogare di comune accordo il predetto programma esposto concedendo giorni ed orari al padre per l'esercizio del diritto di visita in ragione delle loro esigenze reciproche e sulla base di espressi accordi consensuali all'occorrenza;
6. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi;
7. il sig. verserà in favore della madre la somma mensile di euro 400,00 Parte_1
(quattrocento/00) a titolo di contributo di mantenimento per il minore da Persona_2 rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT, e che la predetta somma sia versata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore del figlio, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche ed extra-scolastiche;
8. i coniugi contribuiranno inoltre in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio;
9. ciascuno dei genitori concede l'assenso all'espatrio del figlio in Tunisia per motivi di vacanza e visita ai familiari;
10. ciascuno dei coniugi è libero di fissare la propria residenza liberamente nel territorio nazionale ed all'estero;
11. i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.;
che le condizioni di separazione concordate nell'interesse del figlio e inerenti ai rapporti economici tra le parti, non contrastano con gli interessi di quest'ultimo e appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile a TO (Tunisia) in data 21.03.2021, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria, anno 2021, parte II, numero 63, Serie C
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
spese al definitivo;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti