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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.5870/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 28.11.2023 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1
Parte_2
(C.F.: ) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. FRACASSO GUIDO MARIA (C.F.: ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._3
ZA, Stradella dei Munari n. 8
attori
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) C.F._4 nato ad [...] l'[...], C.F. , residente a Pozzuolo CodiceFiscale_5 nel Friuli (UD), Via Del Mercato n. 40,
Controparte_2
(C.F.: ) C.F._6 nata a [...] il [...], C.F. , residente a Pozzuolo CodiceFiscale_7 nel Friuli (UD), Via del Mercato n. 40,, convenuti contumaci conclusioni:
1 CONCLUSIONI PER GLI ATTORI
IN VIA PRINCIPALE 1. Accertato e dichiarato che e quali eredi di hanno diritto alla Pt_1 Parte_2 Persona_1 restituzione della somma di € 155.000,00 concessa a mutuo da loro padre al sig. Controparte_1 condannarsi quest'ultimo a restituire agli attori l'intero importo ricevuto, maggiorato degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 co. I c.c. su € 10.000,00 dal 10 Magg. 2016 e su € 103.333,33 dal 2 Sett. 2023 sino alla proposizione del giudizio ed al tasso di mora di cui all'art. 1284 co. IV c.c. sull'intera somma dovuta di
€ 155.000,00 dall'introduzione del giudizio al saldo, fissandosi ove necessario il termine per la restituzione come previsto dall'art. 1817 c.c. IN VIA STRETTAMENTE SUBORDINATA 2. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato e dichiarato che si è arricchito senza giusta causa in danno di della somma € Controparte_1 Persona_1
155.000,00 ricevuta fra il 10 Magg. 2016 ed il 5 Apr. 2018, condannarsi lo stesso a corrispondere agli attori, quali eredi del padre , l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. di importo corrispondente alla Per_1 somma ricevuta, oltre agli interessi al tasso indicato dall'art. 1284 co. I c.c. dalla domanda al saldo. IN OGNI CASO 3. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario spese generali di studio nella misura del 15% ed accessori di legge sui compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale formulati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. con i testimoni ivi indicati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato gli attori , premesso di essere figli ed eredi, così come di deceduto il 31.10.2022, Controparte_2 Persona_1 esponevano che aveva concesso a mutuo a , Persona_1 Controparte_1 marito della figlia , la somma di complessivi € 155.000,00, come risulta dalle CP_2 contabili dei bonifici effettuati da Maggio 2016 ad Aprile 2018, recanti il primo la causale “prestito” e gli altri le causali “prestito infruttifero” (docc. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 - 14). Con raccomandata del 28 Lug. 2023 gli attori avevano chiesto al la CP_1 restituzione delle quote di loro spettanza della somma ricevuta a mutuo, pari ad € 103.333,33, entro il termine di giorni trenta, senza però nulla ricevere , e pertanto ora agivano per ottenere la restituzione della intera somma corrisposta dal padre all'odierno convenuto, a titolo di restituzione dell'importo concesso a mutuo, o, in subordine ai sensi dell'art. 2041 c.c. In ordine alla domanda principale chiedevano la fissazione da parte del giudice del termine di cui all'art.1817, e procedevano alla notifica anche alla sorella ai soli fini della denuntiatio litis. CP_2
Il convenuto ritualmente citato, rimaneva contumace. CP_1
Anche , sorella degli attori, che era stata citata solo per integrazione Controparte_2 del contraddittorio, non si è costituita. Nel corso della fase istruttoria veniva ordinata al convenuto ai sensi dell'art. CP_1
210 cpc l'esibizione degli estratti del conto corrente a lui intestato. Nonostante la regolare notifica dell'ordine di esibizione, nessun documento veniva trasmesso, e nessuno si costituiva per i convenuti sino alla conclusione della lite.
2 Dalle contabili dei bonifici effettuati dal 10 Magg. 2016 al 5 Apr. 2018 da Per_1 in favore di risulta l'accredito dell'importo complessivo di €
[...] CP_1
155.000,00 (docc. 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 - 14).
L'inosservanza del convenuto all'ordine di esibizione consente, ai sensi degli artt.210 e 116 cpc, di ritenere provato che le somme bonificate siano state regolarmente accreditate in suo favore, e che egli abbia potuto riscontrare, dalla causale dei bonifici, che gli stessi avvenivano a titolo di “prestito”.
Infatti ai sensi dell'art. 210 co.IV cpc “se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna ad una pena pecuniaria da euro 500 ad euro 3000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116 co.II cpc.
La ricezione delle somme unitamente alla mancata contestazione della causale dei bonifici consente di ritenere provato che il rapporto intercorso tra il convenuto e il de cuius fosse di mutuo, con obbligo di restituzione. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.) (Cass.Sez. 2 -
, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023 ; Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021
Nella prima disposizione di bonifico del 10 Magg. 2016 di € 10.000,00 nulla veniva indicato in punto interessi, visto che la causale è unicamente “prestito” (doc. 3), mentre in tutte le altre è stato specificato che si tratta di “prestito infruttifero” (docc. 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 - 14). Pertanto per il primo bonifico, di € 10.000,00 è applicabile l'art. 1815 c.c. secondo il quale se le parti non hanno convenuto diversamente il mutuatario deve corrispondere al mutuante gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., quindi gli interessi legali con decorrenza dal 10 Magg. 2016. Invece in relazione alle somme di cui ai successivi bonifici, qualificati dal mutuante come “infruttiferi” gli interessi non possono decorrere dalla domanda, atteso che non era stato pattuito un termine per la restituzione e che la domanda di restituzione di cui alla raccomandata del 28 Lug. 2023 non teneva conto del disposto dell'art. 1817 c.c., con la conseguenza che gli interessi decorreranno solo dal termine che viene ora stabilito per la restituzione,
3 Va inoltre osservato che nella domanda stragiudiziale gli odierni attori avevano chiesto la restituzione solo delle proprie quote, mentre ora agiscono per l'intero. Ciò è consentito atteso che per costante giurisprudenza “i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti” (Cass.Sez. 3 - , Sentenza n. 10585 del 18/04/2024;
Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007 )
Nel caso di specie, peraltro, la sorella coerede ha avuto notizia della lite essendole stato notificato l'atto di citazione, e avrebbe potuto opporsi costituendosi nella causa. In conclusione la domanda merita accoglimento per l'intera somma ma con decorrenza degli interessi, salvo che per il primo bonifico, dal termine che viene stabilito, ai sensi dell'art. 1817 c.c., in mesi tre dalla notificazione della sentenza. Vista la mancata opposizione nulla si dispone circa le spese, atteso che, non essendo stato fissato un termine per la restituzione della somma ricevuta a mutuo, gli attori in ogni caso avrebbero dovuto agire in giudizio ai sensi dell'art. 1817 c.c.
Ai sensi dell'art. 210 co.IV cpc alla mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, senza giustificazione, segue per legge la condanna a pena pecuniaria, che si reputa congruo, vista la mancata opposizione e considerati i rapporti di affinità e parentela tra le parti, irrogare nel minimo di legge ossia euro 500,00.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna a restituire agli attori , nel termine di mesi Controparte_1 tre dalla notificazione della sentenza, la somma di € 155.000,00 concessagli a mutuo dal de cuius , maggiorata degli interessi Persona_1 al tasso previsto dall'art. 1284 co. I c.c. su € 10.000,00 dal 10 Magg. 2016 e al tasso di cui all'art. 1284 co. IV c.c. sull'intera somma dalla scadenza del termine sopra fissato al saldo effettivo;
2) nulla sulle spese di lite in favore degli attori;
3) visto l'art. 210 co.IV cpc condanna al pagamento Controparte_1 della pena pecuniaria di euro 500,00 in favore dell'Erario dello Stato italiano.
Così deciso in ZA il 21.3.2025 Il giudice Dott. Eloisa Pesenti
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