Sentenza 7 gennaio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/01/1999, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 E . E N N BBLICA ITALIANA 1 R IO 0 002 3/99 Z 8 A 9 R -1 T IS 1 nal -1 G e E p 4 R a 2 A . tem D L is E 3 l s T 2 a N he E S T ific R d LA COR A o Oggetto m Sausini a u.ve SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12423/96 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Vincenzo FERRO Consigliere Consigliere Cron. 29 Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere Rep. Dott. Laura MILANI Ud. 09/10/98 - Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente OFFICIO COPIE Rilasciata copia studio SE N T ENZA al SIG. IL SOLE 24 ORE L3000 sul ricorso proposto da: per diritti - 7 GEN. 1999 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA, in persona IL CANCELLIERE del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatag in ROMA VIA CICERONE 60, presso e difesa LIRE 1000 l'avvocato R. CASTELLANI, rappresentata CANCELLE dall'avvocato ROBERTO GIROMINI, giusta delega 1 0a margine del ricorso;
ricorrente 9014831 AH478139
contro
ACKENHAUSEN BRIGITTE;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimata UFFICIO COPIE 1998 copia legale avversO la sentenza n. 56/96 della Pretura di LA Richiesta 2379 dal Sig. SPEZIA, Sezione distaccata di SARZANA, depositata il per diritti 18 UTU. 1999 il IL CANCELLIERE 26/03/96; UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studiocopia stud tal Sig. avec udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Salvatore per diritti 13.000 11 18 11 PP. DI PALMA;
IL CANCELLIERE udito per il ricorrente, 1'Avvocato Giromini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 3000 CANCELLER Generale Dott. FrancesCO MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto - che, con quattro distinti processi verbali di accertamento, agenti della Provincia di La Spezia con- testarono а FA VE e IG SE, in proprio e quali legali rappresentanti della S.I.V.A. di VE FA C. S.a.s., la violazione dell'art.21 comma 2 della legge regionale Liguria 21 luglio 1986 n.15 ( Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo ), per aver svolto atti- vità riservata alle agenzie di viaggio senza esser mu- nite della prescritta autorizzazione;
attività consi- stita nell'offerta, sulla base del catalogo della In- ter-Chalet di Freiburg, di un soggiorno presso una pensione di S.Cristina nelle Dolomiti comprensivo di prima colazione;
- che, con ordinanza-ingiunzione n.948 del 2 giu- 2 gno 1994, notificata alla VE, alla SE ed alla Società Siva, il Presidente della Provincia di La Spezia irrogò, per la predetta violazione, la sanzione pecuniaria amministrativa di £.5.010.000; che, avverso tale provvedimento, la VE, la Ac- kenhausen e la Società Siva proposero opposizione di- nanzi al Pretore circondariale di La Spezia-sez.dist. di Sarzana, deducendo l'insussistenza della violazione e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione; 1 che, costituitasi, la Provincia di La Spezia in- stò per il rigetto dell'opposizione; che il Pretore adito, con sentenza n.56 del 26 marzo 1996, in parziale accoglimento dell'opposizione, annullò l'ordinanza-ingiunzione opposta "nella parte in cui condanna IG SE a pagare la somma di £.5.010.000"; che il Pretore ha, in particolare e tra l'altro, osservato: "Secondo quanto affermato dall'agente ac- certatore, 1'impiegata che ebbe ad offrirgli il sog- giorno all'estero, con ciò ponendo in essere la con- dotta sanzionata, era la signora VE FA, da lui successivamente riconosciuta. Le parti opponenti non hanno fornito alcuna prova di segno contrario, cosa che sarebbe stata assai agevole, ove effettivamente autrice della condotta fosse stata persona diversa 3 dalla menzionata ricorrente. Ciò posto deve ritenersi che autrice materiale della condotta sia VE Stefa- nia. Poiché il fatto illecito sanzionato consiste nel- svolgimento di attività la condotta appena descritta autorizzazione, mercé di viaggio in difetto di 1'offerta di viaggi all'estero non vi è alcuna prova in atti che consenta di estendere, sia sul piano og- gettivo che dal punto di vista dell'elemento psicolo- gico, tale responsabilità, a titolo di concorso, alla altra socia della S.I.V.A. s.a.s. Di certo la corre- sponsabilità non può ricondursi alla qualità di socio rivestita da tale persona, pena il degradare della fi- gura del concorso di persone nella fattispecie della c.d. responsabilità per fatto altrui. Pacifica invece appare la responsabilità solidale della società di persone conformemente a quanto disposto dall'art.6 L. N. 689/81"; che, avversO tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la Provincia di La Spezia, deducendo un unico motivo di censura;
che IG SE, benché ritualmente in- timata, non si è costituita. Considerato in diritto che, con l'unico motivo ( con cui deduce: "Violazione e/o erronea applicazione artt. 3 e 23 Legge 4 3 689/81. Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia art.360 n. 5 c.p.c." ), la ricorrente critica la sentenza impugna- 1 sostenendo che la stessa non avrebbe affatto valu- ta, tato se la circostanza che dalla Società Siva fossero stati spediti in ogni dove pieghevoli turistici, privi dei necessari requisiti di legittimità per la distri- buzione al pubblico, integrasse comunque gli estremi della colpevolezza secondo i canoni dell'art.3 della legge n.689 del 1981 anche a carico della legale rap- presentante IG SE;
che il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché siccome la ratio decidendi della sentenza impugnata ( accoglimen- to della opposizione proposta dalla SE si fonda sull'affermazione, secondo cui non vi è alcuna prova che la stessa, quale persona fisica, abbia posto in essere la condotta contestata ed amministrativamen- sanzionata ( offerta del soggiorno a S.Cristina: te supra ) in concorso con FA VE, ricono- cfr. sciuta, invece, quale esclusiva autrice della viola- zione medesima ( cfr., supra, il brano della sentenza testualmente riprodotto ) con il motivo di ricorso non si censura affatto siffatta ratio, ma si indugia soltanto Su una pretesa sussistenza dell'elemento sog- 5 gettivo dell'illecito, che non sarebbe stata rilevata dal Giudice a quo, non tenendosi conto che, com' è OV- vio, ogni questione sull'esistenza dell'elemento sog- n. 689 del gettivo dell'illecito ( art.3 della legge 1981 ) presuppone l'avvenuta integrazione dal Preto- re negata della condotta illegittima da parte della SE;
in secondo luogo, e più in generale, per- ché la ricorrente basa la propria censura sull'erroneo presupposto che la violazione contestata consistesse nello svolgimento di attività di intermediazione turi- stica mediante offerta al pubblico, impersonalmente, di pieghevoli illustrati recanti offerte turistiche, spediti e consegnati attraverso vettori privati ° a mezzo posta;
mentre, come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata ( cfr. supra ), la condotta ille- gittima contestata corrisponde all'offerta, sulla base del catalogo della Inter-Chalet di Freiburg, di un soggiorno presso una pensione di S.Cristina nelle Do- lomiti, comprensivo di prima colazione: consiste, cioè, in uno specifico, singolo episodio, rispetto al quale il più comprensivo comportamento illecito, de- dotto dalla ricorrente, si rivela affatto "nuovo"; presupposti per pronunciare che non sussistono sulle spese.
P.Q.M.
6 .? " Dichiara inammissibile Nullail ricorso. per le spese. Così indeciso Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 9 ottobre 1998. Il rel. ed est. Salvatore Di Palma Il Presidente Michele Cantillo L COLLABORATORE DI CANCELLERIA Domenica PI ND Ha lup Depositato in Concelleria 1999 Roma, 11 LLI CANCELLERIA IL COLLABORATORE BO 89 E 6 . E enale ZION N , 1 8 ISTRA 1-19 p a istem REG -1 4 al s 2 A . D L TE e 3 ifich ESEN 2 T. od R A m 7