Articolo 3 della Legge 20 aprile 1952, n. 524
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 giugno 1952
Art. 3.
Nel ruolo organico del personale del Corpo del genio civile di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282 , ratificato dalla legge 19 dicembre 1950, n. 1052 , e' elevato a sei il numero dei posti di presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed e' ridotto da 250 a 247 il numero dei posti degli ingegneri (gruppo A, grado 10°).
Entrata in vigore il 11 giugno 1952