CASS
Sentenza 3 marzo 2022
Sentenza 3 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2022, n. 7609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7609 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Treviso, nel procedimento a carico di RA AR, nato in [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 13/05/2021 del Tribunale di Treviso, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'avv. Letizia Quintiliani, per l'imputato, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Treviso ha respinto l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del 15 marzo 2021 con cui il GIP, nel procedimento
contro
RA AR e altri, aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo in via diretta e per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7609 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 12/11/2021 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Treviso ricostruisce in fatto che dagli accertamenti della Guardia di finanza era emerso che la NA VI S.r.l., di cui RA AR era stato legale rappresentante e amministratore unico dal 27 febbraio 2016 al 3 maggio 2019, aveva emesso nel suddetto periodo delle fatture a società specificamente individuate, indicando come causale per lo più "lavori svolti" presso clienti o "consulenze". Per l'esecuzione delle prestazioni aveva esposto costi portati dalle fatture emesse dalla Cooperativa di Logistica scarl, dall'Alba Service e Logistica SH BH, dalla Gemini VI S.r.l., dalla Multiservice e Logistic soc. coop., di cui ai capi d'imputazione 1, 2 e 3, per i quali era stata chiesta la misura cautelare reale. Precisa che era altresì emerso che le fatture emesse da NA erano costituite da forniture di manodopera, effettuate da società non dotate delle autorizzazioni necessarie ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 276 del 2003. I dipendenti erano a completa disposizione delle imprese clienti, eseguendo ordini e direttive che provenivano direttamente da queste. Sostiene che la NA fungeva da schermo tra le società che avevano alle proprie dipendenze i lavoratori e le società che li impiegavano. Aggiunge che le fatture emesse dalla NA erano oggettivamente inesistenti, quanto alla tipologia di prestazione indicata — non appalto ma vera e propria fornitura di lavoratori dipendenti che avrebbero dovuto essere assunti dalle società clienti -, e soggettivamente, quanto al soggetto emittente, poiché la prestazione di manodopera era stata in realtà effettuata dalle società fornitrici di NA. Secondo l'Accusa, le fatture ricevute dalla NA da parte delle società fornitrici erano soggettivamente inesistenti, perché la prestazione di manodopera che non avrebbe potuto essere effettuata da nessuna delle società indicate, era stata compiuta dalle società fornitrici direttamente nei confronti delle società clienti. In tal modo, la NA aveva realizzato un concreto risparmio d'imposta, incassando dalle società clienti il corrispettivo per le fatture emesse e abbassando il proprio imponibile con l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società fornitrici. Tutte le società, sia la NA che le fornitrici, erano evasori totali, quanto meno di IVA, a conferma del meccanismo fraudolento sotteso alle operazioni descritte. Precisa che, dopo la commissione dei reati, la NA aveva cambiato nome in Blitz Bank, sede legale, da Treviso a Milano, e amministratore, nominando tale ER LI, classe 1939. Dopo tale premessa di fatto, il Pubblico ministero ricorrente presenta due censure. Con la prima deduce la violazione di legge con riferimento all'esclusione dell'inesistenza oggettiva, perché le fatture descrivevano prestazioni mai effettuate. Con la seconda denuncia la violazione di legge con riferimento all'esclusione dell'inesistenza soggettiva e insiste sull'interposizione fittizia della NA. 2 Contesta la decisione nella parte in cui aveva ritenuto neutro il dato delle discrasie riscontrate in fattura. 3. La difesa dell'imputato espone che al suo assistito erano stati ascritti i reati degli art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 nonché 18, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, relativo allo svolgimento di attività d'intermediazione non autorizzata;
che il GIP del Tribunale di Treviso aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, perché le prove non erano sufficienti a far ritenere il fumus: non era chiara la modalità con cui era avvenuta l'interposizione illecita della NA né era chiara la denunciata irregolarità delle fatture;
i dipendenti avevano dichiarato di aver preso ordini dai rispettivi superiori e non dalla NA;
il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello, osservando che le prestazioni consistenti nell'esecuzione di determinati lavori esistevano effettivamente, mentre era controversa la loro qualificazione giuridica come appalto di servizi o mera fornitura di manodopera, ciò nondimeno, la NA aveva effettivamente svolto attività d'intermediazione e non erano stati ipotizzati sistemi di restituzione delle somme pagate a titolo d'imposta, per cui il sistema d'intermediazione non appariva finalizzato nel complesso a realizzare un'evasione dell'IVA. In merito alle censure svolte, osserva che il Pubblico ministero, dietro l'apparenza della violazione di legge, lamentava invece un vizio della motivazione. Quanto ai contratti di appalto, precisa che, nel periodo 2016-2017, la NA aveva contratti con la Flag, la Mediterranea Ship Yard, la Metal, la Saldatec, la Seven Gold, la Work Holding, la Yachtsald, la Interporto Padova, come indicate nei capi d'imputazione 4) e 5), mentre l'esecuzione materiale delle prestazioni era stata affidata in subappalto alle società indicate nei capi d'imputazione 1), 2) e 3). Le ditte impiegate nell'appalto operavano con i propri dipendenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Secondo il Tribunale del riesame, non vi sarebbe inesistenza oggettiva, perché le prestazioni sarebbero state effettivamente eseguite. L'argomento non è coerente, poiché non è irrilevante che l'oggetto della fattura sia l'appalto di servizi o la mera fornitura di manodopera, trattandosi di due tipologie contrattuali diverse (Cass., Sez. L, n. 15292 del 2018), con conseguenze diverse in caso di illecito (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 27866 del 05/06/2015, Rovere, Rv. 264200-01) Sempre secondo il Tribunale, non vi sarebbe inesistenza soggettiva perché il fatto che i lavoratori non abbiano avuto contatti con la società intermediaria non prova che questa si sia interposta solo fittiziamente e non abbia svolto la funzione 3 di unica e stabile "agenzia di reperimento dei lavoratori" per conto delle società utilizzatrici. In particolare, non era stato accertato un sistema di restituzione delle somme pagate a titolo d'imposta nei rapporti tra le varie società coinvolte. Anche tali considerazioni non sono coerenti con il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La circostanza che i lavoratori non fossero al corrente dell'intermediazione era un importante elemento in favore dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e d'altra parte il pagamento dei lavoratori non rileva ai fini del reato (Cass., Sez. 3, n. 25540 del 20/03/2013, De Momi, Rv. 256424-01). Più in generale, è pacifico in giurisprudenza che in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Cass., Sez. 3, n. 24307 del 19/01/2017, Cortella, Rv. 269986 - 01 e più recentemente Cass., Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 2020, Bracco, Rv. 279859, in mot.). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per nuovo giudizio sul punto con rinvio al Tribunale di Treviso
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso Così deciso, il 12 novembre 2021
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'avv. Letizia Quintiliani, per l'imputato, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Treviso ha respinto l'appello del Pubblico ministero avverso il provvedimento del 15 marzo 2021 con cui il GIP, nel procedimento
contro
RA AR e altri, aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo in via diretta e per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 7609 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 12/11/2021 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Treviso ricostruisce in fatto che dagli accertamenti della Guardia di finanza era emerso che la NA VI S.r.l., di cui RA AR era stato legale rappresentante e amministratore unico dal 27 febbraio 2016 al 3 maggio 2019, aveva emesso nel suddetto periodo delle fatture a società specificamente individuate, indicando come causale per lo più "lavori svolti" presso clienti o "consulenze". Per l'esecuzione delle prestazioni aveva esposto costi portati dalle fatture emesse dalla Cooperativa di Logistica scarl, dall'Alba Service e Logistica SH BH, dalla Gemini VI S.r.l., dalla Multiservice e Logistic soc. coop., di cui ai capi d'imputazione 1, 2 e 3, per i quali era stata chiesta la misura cautelare reale. Precisa che era altresì emerso che le fatture emesse da NA erano costituite da forniture di manodopera, effettuate da società non dotate delle autorizzazioni necessarie ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 276 del 2003. I dipendenti erano a completa disposizione delle imprese clienti, eseguendo ordini e direttive che provenivano direttamente da queste. Sostiene che la NA fungeva da schermo tra le società che avevano alle proprie dipendenze i lavoratori e le società che li impiegavano. Aggiunge che le fatture emesse dalla NA erano oggettivamente inesistenti, quanto alla tipologia di prestazione indicata — non appalto ma vera e propria fornitura di lavoratori dipendenti che avrebbero dovuto essere assunti dalle società clienti -, e soggettivamente, quanto al soggetto emittente, poiché la prestazione di manodopera era stata in realtà effettuata dalle società fornitrici di NA. Secondo l'Accusa, le fatture ricevute dalla NA da parte delle società fornitrici erano soggettivamente inesistenti, perché la prestazione di manodopera che non avrebbe potuto essere effettuata da nessuna delle società indicate, era stata compiuta dalle società fornitrici direttamente nei confronti delle società clienti. In tal modo, la NA aveva realizzato un concreto risparmio d'imposta, incassando dalle società clienti il corrispettivo per le fatture emesse e abbassando il proprio imponibile con l'utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società fornitrici. Tutte le società, sia la NA che le fornitrici, erano evasori totali, quanto meno di IVA, a conferma del meccanismo fraudolento sotteso alle operazioni descritte. Precisa che, dopo la commissione dei reati, la NA aveva cambiato nome in Blitz Bank, sede legale, da Treviso a Milano, e amministratore, nominando tale ER LI, classe 1939. Dopo tale premessa di fatto, il Pubblico ministero ricorrente presenta due censure. Con la prima deduce la violazione di legge con riferimento all'esclusione dell'inesistenza oggettiva, perché le fatture descrivevano prestazioni mai effettuate. Con la seconda denuncia la violazione di legge con riferimento all'esclusione dell'inesistenza soggettiva e insiste sull'interposizione fittizia della NA. 2 Contesta la decisione nella parte in cui aveva ritenuto neutro il dato delle discrasie riscontrate in fattura. 3. La difesa dell'imputato espone che al suo assistito erano stati ascritti i reati degli art. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 nonché 18, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, relativo allo svolgimento di attività d'intermediazione non autorizzata;
che il GIP del Tribunale di Treviso aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo, perché le prove non erano sufficienti a far ritenere il fumus: non era chiara la modalità con cui era avvenuta l'interposizione illecita della NA né era chiara la denunciata irregolarità delle fatture;
i dipendenti avevano dichiarato di aver preso ordini dai rispettivi superiori e non dalla NA;
il Tribunale del riesame aveva respinto l'appello, osservando che le prestazioni consistenti nell'esecuzione di determinati lavori esistevano effettivamente, mentre era controversa la loro qualificazione giuridica come appalto di servizi o mera fornitura di manodopera, ciò nondimeno, la NA aveva effettivamente svolto attività d'intermediazione e non erano stati ipotizzati sistemi di restituzione delle somme pagate a titolo d'imposta, per cui il sistema d'intermediazione non appariva finalizzato nel complesso a realizzare un'evasione dell'IVA. In merito alle censure svolte, osserva che il Pubblico ministero, dietro l'apparenza della violazione di legge, lamentava invece un vizio della motivazione. Quanto ai contratti di appalto, precisa che, nel periodo 2016-2017, la NA aveva contratti con la Flag, la Mediterranea Ship Yard, la Metal, la Saldatec, la Seven Gold, la Work Holding, la Yachtsald, la Interporto Padova, come indicate nei capi d'imputazione 4) e 5), mentre l'esecuzione materiale delle prestazioni era stata affidata in subappalto alle società indicate nei capi d'imputazione 1), 2) e 3). Le ditte impiegate nell'appalto operavano con i propri dipendenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Secondo il Tribunale del riesame, non vi sarebbe inesistenza oggettiva, perché le prestazioni sarebbero state effettivamente eseguite. L'argomento non è coerente, poiché non è irrilevante che l'oggetto della fattura sia l'appalto di servizi o la mera fornitura di manodopera, trattandosi di due tipologie contrattuali diverse (Cass., Sez. L, n. 15292 del 2018), con conseguenze diverse in caso di illecito (si veda tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 27866 del 05/06/2015, Rovere, Rv. 264200-01) Sempre secondo il Tribunale, non vi sarebbe inesistenza soggettiva perché il fatto che i lavoratori non abbiano avuto contatti con la società intermediaria non prova che questa si sia interposta solo fittiziamente e non abbia svolto la funzione 3 di unica e stabile "agenzia di reperimento dei lavoratori" per conto delle società utilizzatrici. In particolare, non era stato accertato un sistema di restituzione delle somme pagate a titolo d'imposta nei rapporti tra le varie società coinvolte. Anche tali considerazioni non sono coerenti con il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La circostanza che i lavoratori non fossero al corrente dell'intermediazione era un importante elemento in favore dell'inesistenza soggettiva delle operazioni e d'altra parte il pagamento dei lavoratori non rileva ai fini del reato (Cass., Sez. 3, n. 25540 del 20/03/2013, De Momi, Rv. 256424-01). Più in generale, è pacifico in giurisprudenza che in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Cass., Sez. 3, n. 24307 del 19/01/2017, Cortella, Rv. 269986 - 01 e più recentemente Cass., Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 2020, Bracco, Rv. 279859, in mot.). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata per nuovo giudizio sul punto con rinvio al Tribunale di Treviso
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso Così deciso, il 12 novembre 2021