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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2024, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 6133/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta dai SIg.ri Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin ConSIliera
dott.ssa Francesca Falla Trella ConSIliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli
N. 637/2018, pubblicata in data 30.04.2018, proposto con atto notificato in data
13.09.2018, da: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Elena Mascelli (C.F. n. ), con cui elettivamente C.F._2
domicilia, come da procura alle liti in atti.
Appellante
Contro
(C.F. n. ), (C.F. n. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. n. ( , C.F._4 NT C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Capogna (C.F. n. ), con C.F._6
cui elettivamente domiciliano come da procura alle liti in atti
Appellate
1 All'udienza cartolare del 12.10.2023, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-L'avv. ha impugnato la sentenza di primo grado, che ha dichiarato Parte_1
inammissibile la richiesta di pagamento dei compensi – siccome da lui proposta con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., poi mutato in rito ordinario di cognizione,
con fissazione dell'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. – piuttosto che con il medesimo rito sommario, ma per come richiamato dall'art. 14 del D. L.vo 150/2011,
indicato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, applicabile anche in caso di contestazione dell'an debeatur.
L'appellante con l'atto di appello qui in esame, alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria della presente decisione, ha esposto motivi, in sintesi,
individuabili come segue: A) Erroneità e contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata, derivante dall'errata e contraddittoria applicazione della L.
794/1942 e dell'art. 14 del Dlgs n. 150/2011, ed ancora dall'inopinata interpretazione
del Giudice di prime cure della sentenza Cassazione SS.UU. n. 4485/2018.
Il primo giudice ha trascurato che l'odierno appellante ha introdotto la domanda di primo grado con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c., giusto quanto stabilito nel Dlgs. N.
150/2011, in ragione della semplificazione dei riti civili, e a modifica della materia di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato disciplinata dagli artt. 28,29,30 della L.
794/1942. E “difatti, successivamente all'ordinanza del 24.09.2015 emessa a scioglimento della riserva assunta dal Giudice di prime cure all'udienza del 17.09.2015,
nella quale egli fissava l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., stante le contestazioni di controparte anche sulla legittimità del ricorso oltrechè sul quantum e sull'an, l'odierno appellante faceva espresso riferimento,
2 già nel primo scritto difensivo e nei successivi (memorie ex art. 183 c.p.c. n.1, comparsa conclusionale), e nei verbali di udienza, alla normativa di cui all'art. 28 L. 794/1942,
così come modificata dal Dlgs. N. 150/2011”; tal che del tutto incomprensibile ed errata deve ritenersi la successiva declaratoria di inammissibilità della domanda perché non proposta nelle forme di cui al testo normativo da ultimo citato.
B) “Non solo il ricorrente (oggi appellante) ha sempre ribadito la scelta del rito speciale in tutti i suoi atti difensivi, ma v'è di più che anche a seguito della sentenza della
Cassazione SS.UU. n. 4485/2018, è specificamente previsto all'art. 4 del D.Lgs 150/2011
che l'eventuale mutamento di rito non pregiudica l'erronea scelta fatta e che chi agisce,
potrà avvalersi dei termini processuali e delle decadenze previste nel rito modificato;
insomma, alla stregua di ciò si comprende bene la portata del pregiudizio arrecato al ricorrente con la sentenza oggi appellata”.
C) Ancora ha testualmente dedotto l'appellante: “…..è indubbio che con il provvedimento interinale il G.I. abbia disposto il mutamento del rito e dato avvio, in presenza di contestazioni e difese delle convenute, alla trattazione della causa (termini e deposito delle memorie ex art. 183 VI° C. c.p.c.) e poi alla fase istruttoria (interrogatorio formale del ricorrente), ingenerando giustamente il fondato convincimento nel ricorrente della giustezza del rito prescelto, o quantomeno dello spirito “conservatore e salvifico”
del provvedimento interinale”; quindi, ha rassegnato le seguenti richieste: “1) in totale riforma dell'appellata sentenza, preliminarmente, dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, giusti i motivi in premessa e stante il combinato disposto dell'art. 28 L. 794/1942 ed art. 14 Dlgs. 150/2011; 2) nel merito, accertata la fondatezza delle pretese creditorie, accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare , e al pagamento in Controparte_1 NT Controparte_2
favore dell'Avv. , a titolo di omesso pagamento professionale, Parte_1
3 singolarmente o solidalmente delle seguenti somme: a) euro 23.077,22 da dividere tra le tre appellate (prospetti 1,2,3,4 e prospetti 6B e 7 di cui al ricorso introduttivo del primo giudizio); b) euro 5.274,68 da dividere tra la SI.ra e NT _2
(prospetto 5A di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado); c) euro
[...]
4.726,78 a carico della SI.ra (prospetti 6,8, 8B di cui al ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado); d) nonché tutte le spese occorse ed occorrende medio tempore comprese quelle relative al giudizio di primo grado ivi comprese il contributo unificato e la marca forfettaria che si quantificano forfettariamente in euro
720,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
§2.1-Si sono costituite le parti appellate e hanno contestato ogni avverso dedotto, nel merito segnalando: a) riguardo ad alcune delle parcelle redatte, la prescrizione ex art. 2956-2957 c.c. del diritto fatto valere dall'avv. appellante, essendosi concluse la maggior parte delle attività da remunerare in epoca ben anteriore al triennio, rispetto alla richiesta di pagamento che ci occupa, anche considerando le richieste stragiudiziali che l'hanno preceduta e, in ogni caso, essendo già intervenuto il relativo pagamento;
b) riguardo ad altre, la non debenza delle somme poiché relative ad attività mai compiute e comunque rispetto alle quali nemmeno vi è prova del conferimento del dedotto incarico professionale;
c) la fantasiosità e non decifrabilità dei criteri applicati per la determinazione dei chiesti compensi in ragione della presumibile epoca di svolgimento delle attività professionali da compensare;
pertanto hanno concluso, insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
§2.2-La corte all'udienza cartolare in epigrafe indicata, per la quale è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione, previa
4 concessione dei termini di gg. 60 più gg. 20 per il deposito di note conclusionali e repliche.
§3-Va subito chiarito che i rilievi posti a fondamento del primo motivo difettano di decisività, poiché non inducono all'accoglimento dell'appello che ci occupa, per non avere la parte istante in nessun modo illustrato, prima ancora che provato, le attività in relazione alle quali pretende di essere remunerato, ciò nonostante le eccezioni delle appellate di cui sopra si è detto.
Venendo ai singoli motivi di appello, le censure frapposte alla declaratoria di inammissibilità della domanda in primo grado proposta, per la gran parte, non colgono nel segno, in quanto trascurano un preliminare fondamentale dato, sfuggito al primo giudice ed anche alla parte appellante: i compensi richiesti non attengono solo ad attività
professionale svolta dall'avvocato istante in relazione a patrocinio prestato nell'ambito di giudizi civili, ma anche in sede stragiudiziale, sia penale che civile. Il che già è sufficiente ad escludere l'applicabilità del rito indicato come necessario dal primo giudice (cfr. Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4665 del 14/02/2022: “In tema di compensi dovuti dal
cliente al proprio difensore per attività stragiudiziale non correlata ad attività giudiziale,
il provvedimento di liquidazione è adottato con le forme del rito sommario ex art. 702 bis
e ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, con la conseguenza
che lo stesso sarà appellabile e non ricorribile in Cassazione”).
Deve poi osservarsi che il professionista istante si è profuso nell'illustrare sotto tutti i punti di vista l'errore giuridico in cui è incorso il primo giudice nel pervenire alla censurata pronuncia di inammissibilità, del tutto trascurando di illustrare, per l'auspicata ipotesi di condivisione di tale primo rilievo, le ragioni giuridiche che dovrebbero indurre questo collegio a ritenere fondata la sua pretesa nel merito. Ciò nonostante, la compiuta contestazione della parte appellata della sua pretesa sotto vari profili: per intervenuta
5 prescrizione triennale ex art. 2956 c.c., per mancanza di prova dell'effettivo conferimento del dedotto incarico professionale e delle attività in esecuzione dello stesso effettivamente compiute, per la mancata allegazione dei dati oggettivi attraverso cui verificare la corretta applicazione dei criteri tabellari utilizzati dall'avv. per la quantificazione dei Pt_1
chiesti compensi.
Rilievi questi ultimi che non possono che essere condivisi da questo collegio, dovendosi rilevare la completa mancanza – prima ancor che della prova dell'attività professionale di cui si pretende la remunerazione – di compiuta allegazione assertiva, sia in ordine alla descrizione della concreta attività professionale svolta in favore di ciascuna delle tre appellate sia in ordine alla prova del suo effettivo svolgimento, sulla scorta di regolare mandato e procura alle liti, ove svolte in giudizio. Prove queste da fornire necessariamente documentalmente, non potendo ipotizzarsi altrimenti, considerata la natura della dedotta attività professionale.
Appare perciò il caso rammentare i principi cardine che presiedono il riparto dell'onere probatorio, cui non sfugge neppure la causa in esame, e chiarire che: chi agisce in giudizio per far valere un diritto, che deve provarne il fondamento (cfr. art. 1218 c.c., in relazione all'art. 2697 c.c.); sicché, proprio l'appellante avrebbe dovuto dare puntuale riscontro di tutte le attività espletate nel corso del lungo rapporto intrattenuto con le appellate, da lui stesso indicate come assistite sia in ambito sia giudiziario che stragiudiziale, sia penale che civile;
solo così potendo verificarsi anche la correttezza delle tariffe applicate e degli importi richiesti.
Di contro, l'istante in tutto l'atto di appello si è lungamente profuso nell'illustrare le ragioni dell'ammissibilità della domanda, limitandosi poi nelle conclusioni a chiedere la liquidazione dei compensi di avvocato secondo quanto indicato nei prospetti contraddistinti dai nn. da 1 a 8, ciascuno costituente mera parcella, con enunciazione di
6 una causale e di cifre in danaro da corrispondere, senza nessuna ulteriore specificazione,
così, in buona sostanza, pretendendo dal giudice adito di indagare e catalogarle le eterogenee attività compiute e di ricercare autonomamente, ove allegata in atti, la relativa prova.
Ora va anche chiarito che tale deficit assertivo – prima ancora che probatorio – assume particolare incidenza in grado di appello, essendo approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, quello secondo cui, l'appellante è
tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda,
deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez.
un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013, più di recente, n. 40606/2021; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012). Ciò
comporta che egli ha anche il dovere di produrre la documentazione necessaria per
supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello,
poiché è sempre onere dell'appellante provvedere ad una compiuta individuazione,
anche materiale, degli elementi e dei documenti che intende sottoporre al giudice del
gravame, che, altrimenti, non è tenuto a ricercarli autonomamente (cfr. Cass. sez. un.
n. 3033 del 2013).
Dal punto di vista della concreta prova offerta, infatti, va ulteriormente chiarito che i
'prospetti' (unici documenti richiamati nelle conclusioni dell'atto di appello innanzi testualmente riportate) possono essere considerati mere parcelle o elencazione dei compensi pretesi, riferibili alle causali nelle stesse indicate, lasciando inalterata l'assenza di qualsivoglia descrizione e prova delle attività che in concreto sono state svolte e hanno
7 legittimato l'istante alla determinazione dei compensi nella misura indicata. Nemmeno
essendo descritte e provate le ragioni che hanno indotto alla formulazione della pretesa nei confronti di tutte e tre le appellate o, invece, di alcuna di esse nonché secondo quali parametri tariffari e in ragione di quale documentata concreta attività l'istante sia pervenuto alla richiesta stessa;
ché, anzi, per la gran parte delle attività che in qualche modo l'istante ha inteso provare (cfr. prima pagina dell'atto di intervento in procedura
Org_ esecutiva, atto di precetto , ricorso per riduzione di ipoteca) nemmeno vi è – a monte
– la prova del conferimento dell'incarico di patrocinio legale.
Le considerazioni sin qui esposte sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore rilievo ed eccezione e impongono il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte appellante e liquidate come da dispositivo, in misura prossima ai minimi tariffari vigenti,
data la scarsa complessità delle questioni dibattute e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente svoltasi. Inoltre, la causa risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n° 228
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di
Giustizia, che contempla, in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore delle
8 appellate e liquida le stesse in €. 3500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%.
- Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di conSIlio del 21.03.2024
Il presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta dai SIg.ri Magistrati:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin ConSIliera
dott.ssa Francesca Falla Trella ConSIliera
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli
N. 637/2018, pubblicata in data 30.04.2018, proposto con atto notificato in data
13.09.2018, da: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Elena Mascelli (C.F. n. ), con cui elettivamente C.F._2
domicilia, come da procura alle liti in atti.
Appellante
Contro
(C.F. n. ), (C.F. n. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (C.F. n. ( , C.F._4 NT C.F._5
rappresentate e difese dall'avv. Fabrizio Capogna (C.F. n. ), con C.F._6
cui elettivamente domiciliano come da procura alle liti in atti
Appellate
1 All'udienza cartolare del 12.10.2023, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-L'avv. ha impugnato la sentenza di primo grado, che ha dichiarato Parte_1
inammissibile la richiesta di pagamento dei compensi – siccome da lui proposta con ricorso ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., poi mutato in rito ordinario di cognizione,
con fissazione dell'udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. – piuttosto che con il medesimo rito sommario, ma per come richiamato dall'art. 14 del D. L.vo 150/2011,
indicato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, applicabile anche in caso di contestazione dell'an debeatur.
L'appellante con l'atto di appello qui in esame, alla cui integrale lettura si rinvia, quale parte espressa e necessaria della presente decisione, ha esposto motivi, in sintesi,
individuabili come segue: A) Erroneità e contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata, derivante dall'errata e contraddittoria applicazione della L.
794/1942 e dell'art. 14 del Dlgs n. 150/2011, ed ancora dall'inopinata interpretazione
del Giudice di prime cure della sentenza Cassazione SS.UU. n. 4485/2018.
Il primo giudice ha trascurato che l'odierno appellante ha introdotto la domanda di primo grado con ricorso ex art. 702 bis e segg. c.p.c., giusto quanto stabilito nel Dlgs. N.
150/2011, in ragione della semplificazione dei riti civili, e a modifica della materia di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato disciplinata dagli artt. 28,29,30 della L.
794/1942. E “difatti, successivamente all'ordinanza del 24.09.2015 emessa a scioglimento della riserva assunta dal Giudice di prime cure all'udienza del 17.09.2015,
nella quale egli fissava l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., stante le contestazioni di controparte anche sulla legittimità del ricorso oltrechè sul quantum e sull'an, l'odierno appellante faceva espresso riferimento,
2 già nel primo scritto difensivo e nei successivi (memorie ex art. 183 c.p.c. n.1, comparsa conclusionale), e nei verbali di udienza, alla normativa di cui all'art. 28 L. 794/1942,
così come modificata dal Dlgs. N. 150/2011”; tal che del tutto incomprensibile ed errata deve ritenersi la successiva declaratoria di inammissibilità della domanda perché non proposta nelle forme di cui al testo normativo da ultimo citato.
B) “Non solo il ricorrente (oggi appellante) ha sempre ribadito la scelta del rito speciale in tutti i suoi atti difensivi, ma v'è di più che anche a seguito della sentenza della
Cassazione SS.UU. n. 4485/2018, è specificamente previsto all'art. 4 del D.Lgs 150/2011
che l'eventuale mutamento di rito non pregiudica l'erronea scelta fatta e che chi agisce,
potrà avvalersi dei termini processuali e delle decadenze previste nel rito modificato;
insomma, alla stregua di ciò si comprende bene la portata del pregiudizio arrecato al ricorrente con la sentenza oggi appellata”.
C) Ancora ha testualmente dedotto l'appellante: “…..è indubbio che con il provvedimento interinale il G.I. abbia disposto il mutamento del rito e dato avvio, in presenza di contestazioni e difese delle convenute, alla trattazione della causa (termini e deposito delle memorie ex art. 183 VI° C. c.p.c.) e poi alla fase istruttoria (interrogatorio formale del ricorrente), ingenerando giustamente il fondato convincimento nel ricorrente della giustezza del rito prescelto, o quantomeno dello spirito “conservatore e salvifico”
del provvedimento interinale”; quindi, ha rassegnato le seguenti richieste: “1) in totale riforma dell'appellata sentenza, preliminarmente, dichiarare l'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, giusti i motivi in premessa e stante il combinato disposto dell'art. 28 L. 794/1942 ed art. 14 Dlgs. 150/2011; 2) nel merito, accertata la fondatezza delle pretese creditorie, accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare , e al pagamento in Controparte_1 NT Controparte_2
favore dell'Avv. , a titolo di omesso pagamento professionale, Parte_1
3 singolarmente o solidalmente delle seguenti somme: a) euro 23.077,22 da dividere tra le tre appellate (prospetti 1,2,3,4 e prospetti 6B e 7 di cui al ricorso introduttivo del primo giudizio); b) euro 5.274,68 da dividere tra la SI.ra e NT _2
(prospetto 5A di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado); c) euro
[...]
4.726,78 a carico della SI.ra (prospetti 6,8, 8B di cui al ricorso Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado); d) nonché tutte le spese occorse ed occorrende medio tempore comprese quelle relative al giudizio di primo grado ivi comprese il contributo unificato e la marca forfettaria che si quantificano forfettariamente in euro
720,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
§2.1-Si sono costituite le parti appellate e hanno contestato ogni avverso dedotto, nel merito segnalando: a) riguardo ad alcune delle parcelle redatte, la prescrizione ex art. 2956-2957 c.c. del diritto fatto valere dall'avv. appellante, essendosi concluse la maggior parte delle attività da remunerare in epoca ben anteriore al triennio, rispetto alla richiesta di pagamento che ci occupa, anche considerando le richieste stragiudiziali che l'hanno preceduta e, in ogni caso, essendo già intervenuto il relativo pagamento;
b) riguardo ad altre, la non debenza delle somme poiché relative ad attività mai compiute e comunque rispetto alle quali nemmeno vi è prova del conferimento del dedotto incarico professionale;
c) la fantasiosità e non decifrabilità dei criteri applicati per la determinazione dei chiesti compensi in ragione della presumibile epoca di svolgimento delle attività professionali da compensare;
pertanto hanno concluso, insistendo per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
§2.2-La corte all'udienza cartolare in epigrafe indicata, per la quale è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha riservato la causa in decisione, previa
4 concessione dei termini di gg. 60 più gg. 20 per il deposito di note conclusionali e repliche.
§3-Va subito chiarito che i rilievi posti a fondamento del primo motivo difettano di decisività, poiché non inducono all'accoglimento dell'appello che ci occupa, per non avere la parte istante in nessun modo illustrato, prima ancora che provato, le attività in relazione alle quali pretende di essere remunerato, ciò nonostante le eccezioni delle appellate di cui sopra si è detto.
Venendo ai singoli motivi di appello, le censure frapposte alla declaratoria di inammissibilità della domanda in primo grado proposta, per la gran parte, non colgono nel segno, in quanto trascurano un preliminare fondamentale dato, sfuggito al primo giudice ed anche alla parte appellante: i compensi richiesti non attengono solo ad attività
professionale svolta dall'avvocato istante in relazione a patrocinio prestato nell'ambito di giudizi civili, ma anche in sede stragiudiziale, sia penale che civile. Il che già è sufficiente ad escludere l'applicabilità del rito indicato come necessario dal primo giudice (cfr. Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4665 del 14/02/2022: “In tema di compensi dovuti dal
cliente al proprio difensore per attività stragiudiziale non correlata ad attività giudiziale,
il provvedimento di liquidazione è adottato con le forme del rito sommario ex art. 702 bis
e ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, con la conseguenza
che lo stesso sarà appellabile e non ricorribile in Cassazione”).
Deve poi osservarsi che il professionista istante si è profuso nell'illustrare sotto tutti i punti di vista l'errore giuridico in cui è incorso il primo giudice nel pervenire alla censurata pronuncia di inammissibilità, del tutto trascurando di illustrare, per l'auspicata ipotesi di condivisione di tale primo rilievo, le ragioni giuridiche che dovrebbero indurre questo collegio a ritenere fondata la sua pretesa nel merito. Ciò nonostante, la compiuta contestazione della parte appellata della sua pretesa sotto vari profili: per intervenuta
5 prescrizione triennale ex art. 2956 c.c., per mancanza di prova dell'effettivo conferimento del dedotto incarico professionale e delle attività in esecuzione dello stesso effettivamente compiute, per la mancata allegazione dei dati oggettivi attraverso cui verificare la corretta applicazione dei criteri tabellari utilizzati dall'avv. per la quantificazione dei Pt_1
chiesti compensi.
Rilievi questi ultimi che non possono che essere condivisi da questo collegio, dovendosi rilevare la completa mancanza – prima ancor che della prova dell'attività professionale di cui si pretende la remunerazione – di compiuta allegazione assertiva, sia in ordine alla descrizione della concreta attività professionale svolta in favore di ciascuna delle tre appellate sia in ordine alla prova del suo effettivo svolgimento, sulla scorta di regolare mandato e procura alle liti, ove svolte in giudizio. Prove queste da fornire necessariamente documentalmente, non potendo ipotizzarsi altrimenti, considerata la natura della dedotta attività professionale.
Appare perciò il caso rammentare i principi cardine che presiedono il riparto dell'onere probatorio, cui non sfugge neppure la causa in esame, e chiarire che: chi agisce in giudizio per far valere un diritto, che deve provarne il fondamento (cfr. art. 1218 c.c., in relazione all'art. 2697 c.c.); sicché, proprio l'appellante avrebbe dovuto dare puntuale riscontro di tutte le attività espletate nel corso del lungo rapporto intrattenuto con le appellate, da lui stesso indicate come assistite sia in ambito sia giudiziario che stragiudiziale, sia penale che civile;
solo così potendo verificarsi anche la correttezza delle tariffe applicate e degli importi richiesti.
Di contro, l'istante in tutto l'atto di appello si è lungamente profuso nell'illustrare le ragioni dell'ammissibilità della domanda, limitandosi poi nelle conclusioni a chiedere la liquidazione dei compensi di avvocato secondo quanto indicato nei prospetti contraddistinti dai nn. da 1 a 8, ciascuno costituente mera parcella, con enunciazione di
6 una causale e di cifre in danaro da corrispondere, senza nessuna ulteriore specificazione,
così, in buona sostanza, pretendendo dal giudice adito di indagare e catalogarle le eterogenee attività compiute e di ricercare autonomamente, ove allegata in atti, la relativa prova.
Ora va anche chiarito che tale deficit assertivo – prima ancora che probatorio – assume particolare incidenza in grado di appello, essendo approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, quello secondo cui, l'appellante è
tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata revisio e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda,
deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice, onde superare la presunzione di legittimità che assiste la sentenza di primo grado (Cass. sez.
un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013, più di recente, n. 40606/2021; sulla presunzione di legittimità della sentenza di primo grado, Cass. sez. un. n. 10027 del 2012). Ciò
comporta che egli ha anche il dovere di produrre la documentazione necessaria per
supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello,
poiché è sempre onere dell'appellante provvedere ad una compiuta individuazione,
anche materiale, degli elementi e dei documenti che intende sottoporre al giudice del
gravame, che, altrimenti, non è tenuto a ricercarli autonomamente (cfr. Cass. sez. un.
n. 3033 del 2013).
Dal punto di vista della concreta prova offerta, infatti, va ulteriormente chiarito che i
'prospetti' (unici documenti richiamati nelle conclusioni dell'atto di appello innanzi testualmente riportate) possono essere considerati mere parcelle o elencazione dei compensi pretesi, riferibili alle causali nelle stesse indicate, lasciando inalterata l'assenza di qualsivoglia descrizione e prova delle attività che in concreto sono state svolte e hanno
7 legittimato l'istante alla determinazione dei compensi nella misura indicata. Nemmeno
essendo descritte e provate le ragioni che hanno indotto alla formulazione della pretesa nei confronti di tutte e tre le appellate o, invece, di alcuna di esse nonché secondo quali parametri tariffari e in ragione di quale documentata concreta attività l'istante sia pervenuto alla richiesta stessa;
ché, anzi, per la gran parte delle attività che in qualche modo l'istante ha inteso provare (cfr. prima pagina dell'atto di intervento in procedura
Org_ esecutiva, atto di precetto , ricorso per riduzione di ipoteca) nemmeno vi è – a monte
– la prova del conferimento dell'incarico di patrocinio legale.
Le considerazioni sin qui esposte sono assorbenti rispetto ad ogni ulteriore rilievo ed eccezione e impongono il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte appellante e liquidate come da dispositivo, in misura prossima ai minimi tariffari vigenti,
data la scarsa complessità delle questioni dibattute e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non effettivamente svoltasi. Inoltre, la causa risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n° 228
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di
Giustizia, che contempla, in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore delle
8 appellate e liquida le stesse in €. 3500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario nella misura del 15%.
- Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di conSIlio del 21.03.2024
Il presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
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