Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 144
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Altro
    Annullamento atto di contestazione per abrogazione sanzione

    La Corte dichiara la cessazione totale della materia del contendere con riguardo al giudizio d'impugnazione dell'atto di contestazione n. T6XCOTE01097-2012, in quanto già oggetto di integrale annullamento in autotutela.

  • Altro
    Annullamento atto di contestazione per vizio procedurale

    La Corte dichiara la cessazione totale della materia del contendere con riguardo al giudizio d'impugnazione dell'atto di contestazione n. T6XCOTE01097-2012, in quanto già oggetto di integrale annullamento in autotutela.

  • Altro
    Riduzione sanzione per dichiarazione infedele

    La Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo all'impugnazione dell'avviso di accertamento n. T6X07TE03058/2012, essendo già intervenuto provvedimento di autotutela parziale che ha rideterminato le sanzioni nella minore misura introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015. La Corte ritiene valido l'avviso di accertamento, nei limiti della rideterminazione sanzionatoria operata in autotutela dall'Ufficio.

  • Rigettato
    Applicabilità della nuova normativa sanzionatoria

    La Corte respinge la richiesta di applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, in quanto è normativamente sancita l'irretroattività di tale novella legislativa per le violazioni compiute prima del 1° settembre 2024.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024

    La Corte ritiene la questione di illegittimità costituzionale infondata, condividendo la decisione della CGT di secondo grado del Lazio, in quanto il principio del favor rei non trova copertura costituzionale e il legislatore ha ampia discrezionalità di stabilire le sanzioni tributarie più adeguate.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    La Corte compensa le spese dell'intero giudizio, compreso quello di riassunzione, stante la parziale soccombenza di entrambe le parti e ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni in relazione a giurisprudenziali di merito contrastanti e modifiche legislative recenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 144
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 144
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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