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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/02/2024, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo e allegata in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Antonio Montano, con domicilio eletto presso il suo studio, in
Lamezia Terme (CZ), alla Via Enrico Toti;
- Parte Opponente -
E
( C.F./P.I. e per essa proposta da in Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ( C.F./P.I. Parte_3
) , quale mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata nella P.IVA_2
firma per atto del Notaio di Pordenone del 21.09.2016- di Persona_1 Controparte_2
(C.F./P.I. - quest'ultima a propria volta, mandataria con
[...] P.IVA_3 rappresentanza di , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Controparte_1
Santangelo , giusta procura speciale del 06.02.2017 atto Notar nonché Persona_2 dall'Avv. Maria Francesca Scandale , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Catanzaro, alla Via Buccarelli n. 49, giusta procura in atti;
- parte Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 113/2018, Parte_1
emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 17-19.02.2018 e regolarmente notificato il
26.02.2018 da che gli aveva ingiunto il pagamento di € 19.098,31 oltre CP_1
interessi, spese di procedura e compensi.
Le somme dovute dal , in qualità di coobbligato, erano da imputarsi a seguito Parte_1
di cessione di crediti di cui era titolare la che aveva acquistato Controparte_3 CP_1
a seguito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge 30.4.1999 n.
130 perfezionatasi in data 17.11.2014 con efficacia dal 31.10.2014 come da pubblicazione in G.U. n. 138 del 22.11.2014.
Parte opponente eccepiva: carenza di legittimazione attiva e/o difetto di rappresentanza;
decadenza del diritto della finanziaria/cessionaria dei crediti ad agire contro il fideiussore, con conseguente liberazione di quest'ultimo; contestazione del quantum debeatur.
Tanto premesso concludeva come in atti.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta che impugnava e Controparte_1
contestava le sollevate eccezioni e ne chiedeva il rigetto;
nel merito chiedeva previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione infondata in fatto e diritto.
Concludeva come in atti.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
assegnati i termini per il tentativo di mediazione obbligatoria;
assegnato il presente fascicolo a questo giudice in virtù del Decr. Pres. n. 115/12; dopo vari rinvii interlocutori, fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo, è stata successivamente introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'opposizione è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto infondata.
2 Va premesso in punto di diritto che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ciò perché la prova può essere integrata. Tra
i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui è stata data adeguata notizia di cessione;
d) le dichiarazioni confessorie del cedente. La Corte di Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purchè risultino soddisfatte due distinti criteri: il primo, a carattere sostanziale e che risulti provata la cessione e il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
Nel caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì “ dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”, pertanto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di blocco ex art. 58 D. lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
Passando al caso di specie, in atti non risulta individuato il credito oggetto di cessione (cfr stralcio Gazzetta Ufficiale in atti) anche se però si fa riferimento a tutti i crediti pecuniari ancora esistenti di cui è titolare e che la stessa ha acquistato in Italia. Controparte_3
Risulta però in atti documentato che in data 09.02.2012 la concedeva al Controparte_4
sig. , in qualità di obbligato principale, e , in Parte_4 Parte_1
qualità di coobbligato, un finanziamento per un importo di € 21.150,57 da rimborsarsi mediante n. 84 rate mensili da € 342,29 ciascuna;
che il debito veniva adempiuto parzialmente;
che della cessione del credito in favore alla ne veniva data Controparte_3
comunicazione con raccomandata del 18.12.2012 e successiva con racc. a/r del 27.10.2016 ricevuta dal medesimo opponente;
che la era divenuta titolare del credito CP_1 vantato dalla all'esito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa in Controparte_3
data 17.11.2014 per come pubblicata sulla G.U. n. 138 del 22.11.2014; che con procura atto Notar del 01.12.2014 la conferiva alla società Persona_1 CP_1
procura al recupero dei crediti di cui la era Controparte_2 CP_1 diventata titolare a seguito dell'operazione suindicata;
che la Controparte_2
3 mediante atto Notar del 09.12.2014 aveva conferito procura alla Persona_1 [...]
subdelegandole tutte le attività di recupero dei crediti di cui era titolare la Parte_2 CP_1
.
[...]
Va osservato, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Dall'istruttoria la parte opposta ha provato il titolo posto alla base della pretesa creditoria mediante il deposito dei documenti contenuti nel fascicolo di parte (cfr. allegati) , le relative procure, il contratto di cessione, la lettera racc. a/r inviata al condebitore, la lista movimenti, la perizia di parte a firma del Dott. la proposta transattiva Persona_3
avanzata dallo stesso in data 30.01.2023, mentre l'opponente non ha Parte_1
dato prova di fatti modificativi, impeditivo o estintivi della pretesa creditoria in quanto non ha inteso neanche pagare a saldo e stralcio la somma di € 10.000,00 che aveva proposto in data 30.1.2013.
Le contestazioni generiche mosse dalla parte opponente, in assenza di prove documentali tendenti a scongiurare la posizione della creditrice, vanno disattese.
Anche l'eccezione in punto di quantum debeatur tendente a contestare gli importi pattuiti appare sfornita di qualsivoglia prova documentale.
Al contrario, parte opposta ha provato mediante il deposito in atti di una perizia di parte la legittimità delle somme richieste.
Per le suesposte ragioni, la domanda di opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM 147/2022 valori minimi (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n.
668/2018, pendente tra contro in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
e per essa, in persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione Parte_2
disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 113/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 17-19.02.2018;
b) condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opposta che liquida in € 2.540,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Lamezia Terme, 16.02.2024.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Leone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 668 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale conferita su supporto cartaceo e allegata in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Antonio Montano, con domicilio eletto presso il suo studio, in
Lamezia Terme (CZ), alla Via Enrico Toti;
- Parte Opponente -
E
( C.F./P.I. e per essa proposta da in Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. ( C.F./P.I. Parte_3
) , quale mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata nella P.IVA_2
firma per atto del Notaio di Pordenone del 21.09.2016- di Persona_1 Controparte_2
(C.F./P.I. - quest'ultima a propria volta, mandataria con
[...] P.IVA_3 rappresentanza di , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista Controparte_1
Santangelo , giusta procura speciale del 06.02.2017 atto Notar nonché Persona_2 dall'Avv. Maria Francesca Scandale , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Catanzaro, alla Via Buccarelli n. 49, giusta procura in atti;
- parte Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 113/2018, Parte_1
emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 17-19.02.2018 e regolarmente notificato il
26.02.2018 da che gli aveva ingiunto il pagamento di € 19.098,31 oltre CP_1
interessi, spese di procedura e compensi.
Le somme dovute dal , in qualità di coobbligato, erano da imputarsi a seguito Parte_1
di cessione di crediti di cui era titolare la che aveva acquistato Controparte_3 CP_1
a seguito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge 30.4.1999 n.
130 perfezionatasi in data 17.11.2014 con efficacia dal 31.10.2014 come da pubblicazione in G.U. n. 138 del 22.11.2014.
Parte opponente eccepiva: carenza di legittimazione attiva e/o difetto di rappresentanza;
decadenza del diritto della finanziaria/cessionaria dei crediti ad agire contro il fideiussore, con conseguente liberazione di quest'ultimo; contestazione del quantum debeatur.
Tanto premesso concludeva come in atti.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta che impugnava e Controparte_1
contestava le sollevate eccezioni e ne chiedeva il rigetto;
nel merito chiedeva previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione infondata in fatto e diritto.
Concludeva come in atti.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
assegnati i termini per il tentativo di mediazione obbligatoria;
assegnato il presente fascicolo a questo giudice in virtù del Decr. Pres. n. 115/12; dopo vari rinvii interlocutori, fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
trattenuta la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo, è stata successivamente introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'opposizione è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in quanto infondata.
2 Va premesso in punto di diritto che la prova della cessione del credito può essere data anche dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ciò perché la prova può essere integrata. Tra
i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, in particolare: a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui è stata data adeguata notizia di cessione;
d) le dichiarazioni confessorie del cedente. La Corte di Cassazione ha ritenuto efficace la cessione, purchè risultino soddisfatte due distinti criteri: il primo, a carattere sostanziale e che risulti provata la cessione e il secondo, a carattere temporale, è che la cessione si sia perfezionata prima dell'intimazione proposta nei confronti del debitore ceduto.
Nel caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, non è sufficiente provare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione, ma occorre altresì “ dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale”, pertanto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di blocco ex art. 58 D. lgs n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.
Passando al caso di specie, in atti non risulta individuato il credito oggetto di cessione (cfr stralcio Gazzetta Ufficiale in atti) anche se però si fa riferimento a tutti i crediti pecuniari ancora esistenti di cui è titolare e che la stessa ha acquistato in Italia. Controparte_3
Risulta però in atti documentato che in data 09.02.2012 la concedeva al Controparte_4
sig. , in qualità di obbligato principale, e , in Parte_4 Parte_1
qualità di coobbligato, un finanziamento per un importo di € 21.150,57 da rimborsarsi mediante n. 84 rate mensili da € 342,29 ciascuna;
che il debito veniva adempiuto parzialmente;
che della cessione del credito in favore alla ne veniva data Controparte_3
comunicazione con raccomandata del 18.12.2012 e successiva con racc. a/r del 27.10.2016 ricevuta dal medesimo opponente;
che la era divenuta titolare del credito CP_1 vantato dalla all'esito di un'operazione di cartolarizzazione conclusa in Controparte_3
data 17.11.2014 per come pubblicata sulla G.U. n. 138 del 22.11.2014; che con procura atto Notar del 01.12.2014 la conferiva alla società Persona_1 CP_1
procura al recupero dei crediti di cui la era Controparte_2 CP_1 diventata titolare a seguito dell'operazione suindicata;
che la Controparte_2
3 mediante atto Notar del 09.12.2014 aveva conferito procura alla Persona_1 [...]
subdelegandole tutte le attività di recupero dei crediti di cui era titolare la Parte_2 CP_1
.
[...]
Va osservato, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Dall'istruttoria la parte opposta ha provato il titolo posto alla base della pretesa creditoria mediante il deposito dei documenti contenuti nel fascicolo di parte (cfr. allegati) , le relative procure, il contratto di cessione, la lettera racc. a/r inviata al condebitore, la lista movimenti, la perizia di parte a firma del Dott. la proposta transattiva Persona_3
avanzata dallo stesso in data 30.01.2023, mentre l'opponente non ha Parte_1
dato prova di fatti modificativi, impeditivo o estintivi della pretesa creditoria in quanto non ha inteso neanche pagare a saldo e stralcio la somma di € 10.000,00 che aveva proposto in data 30.1.2013.
Le contestazioni generiche mosse dalla parte opponente, in assenza di prove documentali tendenti a scongiurare la posizione della creditrice, vanno disattese.
Anche l'eccezione in punto di quantum debeatur tendente a contestare gli importi pattuiti appare sfornita di qualsivoglia prova documentale.
Al contrario, parte opposta ha provato mediante il deposito in atti di una perizia di parte la legittimità delle somme richieste.
Per le suesposte ragioni, la domanda di opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al DM 147/2022 valori minimi (fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n.
668/2018, pendente tra contro in persona del l.r.p.t. Parte_1 Controparte_1
e per essa, in persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione Parte_2
disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 113/2018 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il 17-19.02.2018;
b) condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte opposta che liquida in € 2.540,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Lamezia Terme, 16.02.2024.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Leone
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