Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 5 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. AN Sodani è comparso l'avv. Andrea Vecchiotti in sostituzione dell'avv. Valerio Santagata per parte attrice. Nessuno è comparso per la parte contumace.
L'Avv. Vecchiotti, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. AN Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2565 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. e P.IVA: ), (C.F.: Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F.: ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 a pr . Valeri a Muzio Clementi n. 51, che li rappresenta e li difende in in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(C.F.: ); Controparte_1 C.F._3 CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1 [...] e convenivano in giudizio Pt_2 Parte_3 Controparte_1 ed no 2019 avevano conferito
[...] all'avvocato al fine di promuovere “innanzi la Magistratura Controparte_1 Controparte_ Civile, i segu c./ per il recupero dei crediti CP_3
Controparte_ Controparte_ il recupero dei crediti vantati dalla pari ad € 1.459,77; c) c./
Controparte_ Expert Flowers a.r.l., per il recupe vantati dalla €
Controparte_ 6.344,94; d) c./ per il recupero dei crediti vantati Controparte_5Controparte_ Controparte_ dalla € , per CP_6 Controparte_7Controparte_ Controparte_ [. il recupero dei crediti vantati dalla pari ad €12.222.36; f) c./
Controparte_
per il recupero dei crediti va pari ad € 5.2 CP_8 CP_2 c./ per il recupero dei crediti vantati dalla pari ad €
[...] CP_9 Controparte_2 Controparte_
,50 c./ , per il rec iti vantati Controparte_10 dalla pari ad € 1.106,50; i) 09. c./ AN ER, per Controparte_2 Controparte_2 Controparte_ l'opp cuzione nei confronti della r un valore di € 14.376,84; Controparte_ j) c./ per il recupero dei crediti vantati dalla Controparte_11 CP_2
.4 c./ per il recupero de
[...] Parte_1 Controparte_12 CP_1 ti dalla p ,50 , Parte_1 Parte_1 Controparte_14
per il recupero dei crediti vantati dalla pari ad € 2.165,39; m)
[...] Parte_1 Pt_1 CP_1 c./ in per il recuper vantati dalla
[...] CP_16 Parte_1 ad € 500,00; n) c./ , per il recupero dei crediti vantati Parte_1 Controparte_10 dalla .5 ./ per il recupero Parte_1 Parte_1 Controparte_17 dei crediti vantati dalla pari ad € 1.122,09”; -che a fronte delle attività Parte_1 elencate, la società della società aveva provveduto a Pt_1 CP_2 corrispondere al convenuto difensore l'onorario richiesto e pari alla complessiva Controparte_ somma di “€ 10.306,44, di cui € 4.690,00 dalla ed € 5.616,44 dalla Pt_1 ; -che, in particolare, gli attori si erano trovati costretti a revocare i mandati
[...] riti a causa delle difficoltà nell'interfacciarsi con il professionista nonché nel conoscere lo stato delle pratiche e dei procedimenti affidati;
-che solo in seguito alla risoluzione del rapporto professionale avevano verificato presso le sedi giudiziarie competenti per ognuno dei giudizi sopra specificati che alcuna attività professionale veniva posta in essere e dunque prestata in loro favore, in particolare era risultato che: “a. c./ mandato conferito per il procedimento di Controparte_2 CP_3 esecuzione forzata sulla scorta del D.I. nr. 1319/2019 emesso dal Giudice di Pace di Civitavecchia all'esito del proc. nr. 4034/2019 per l'importo di € 859,78 oltre € 272,00 a titolo di spese legali;
per tale procedimento alcuna attività è stata da posta in essere;
(Cfr. All. 1) b. c./ mandato conferito per il Controparte_2 Controparte_4 procedimento di esecuzione forzata sulla scorta del D.I. nr. 16/2020 emesso dal Giudice di Pace di Civitavecchia all'esito del proc. nr. 4035/2019 per l'importo di € 1.459,77 oltre
€ 426,00 a titolo di spese legali;
per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. All. 2). c. c./ Expert Flowers a.r.l: mandato conferito per il Controparte_2 procedimento di esecuzione forzata sulla scorta del D.I. nr. 507/2019 emesso dal Tribunale di Civitavecchia all'esito del proc. nr. 1468/2019 per l'importo di € 6.344,94 oltre € 350,00 a titolo di spese legali;
per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. All. 3). c./ : mandato conferito al fine Controparte_18 Controparte_5 di agire per il recupero del credito fondato su fattura per il complessivo importo di € 1.273,70; per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. All. 4). e. : mandato conferito al fine di agire per il Controparte_2 Controparte_19 recupero del credito fondato su fattura per il complessivo importo di € 12.222,36; per Controparte_ tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. All. 5). f. c./ : mandato conferito per il procedimento di esecuzione forzata sulla scorta del D.I. CP_8
/2019 emesso dal Tribunale di Civitavecchia all'esito del proc. nr. 2697/2019 per l'importo di € 5.271,81 oltre € 540,00 a titolo di spese legali;
per tale procedimento Controparte_ alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. All.6) g. c./ mandato CP_9 conferito al fine di presentare istanza di ammissione al passivo fallimentare;
per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. All.7) h. c./ Controparte_2 : mandato conferito per il recupero del credito;
la società debitrice Controparte_10 a di € 1.106,50 direttamente sul conto corrente a intestato all'Avvocato senza che ad oggi risultino corrisposti detti importi alla società CP_1 effettivamente creditrice;
(Cfr. All. 8). i. c./ AN ER: mandato Controparte_2 conferito al fine di proporre opposizione all'esecuzione presso il Tribunale di Civitavecchia R.G. 791/2020; per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere ed in seguito alla mancata opposizione è stata pignorata la somma di € 14.376,84; (Cfr. All. 9). c./ mandato conferito al fine di Controparte_20 Controparte_11 presentare istanza di ammissione al passivo fallimentare;
per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. All. 10). c./ mandato CP_21 Controparte_12 conferito al fine di agire per il recupero del credito fondato su fattura per il complessivo importo di € 659,50; per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. CP_1 All. 11). c./ , mandato conferito al fine di agire CP_22 Controparte_14 per il r ed mplessivo importo di € 2.165,39; per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. All. 12). CP_23 CP_1 c./ in mandato conferito al fine di agire per il recup CP_16 fo u f mplessivo importo di € 500,00; per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere;
(Cfr. All. 13). c./ : CP_24 Controparte_10 mandato conferito per il recupero del credito. ric di € 2.586,31 direttamente sul conto corrente intestato all'Avvocato senza che CP_1 ad oggi risultino corrisposti detti importi alla società effettivamente c e;
(Cfr. All. 14). o. c./ mandato conferito al fine di agire per il recupero Parte_1 Controparte_17 del cr to l complessivo importo di € 1.122,09; per tale procedimento alcuna attività è stata posta in essere.(Cfr. All. 15)”. Deducevano, ancora, che alla luce di quanto sopra esposto era più che evidente il danno patito dagli odierni attori ed invero l'omesso svolgimento delle attività giudiziaria aveva comportato l'impossibilità per gli stessi di poter recuperare i crediti legittimamente vantati nei confronti delle debitrici;
-che, inoltre, la mancata proposizione dell'opposizione all'esecuzione relativa alla posizione c./ CP_2 AN ER aveva comportato il pignoramento di euro 14.376,84; -che in conclusione il danno subito nel caso di specie era da quantificarsi “rispettivamente in
€ 52.673,26 per i Sigg.ri e quali soci della Parte_2 Parte_3 CP_2 nonché € 12.685,73 per la – per un totale di € 65.358,99 e ciò, si ripete, a Parte_1 causa della descritta negli sionale del convenuto”. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, concludeva nel seguente modo: “”.
2.Nessuno si costituiva in giudizio che rimaneva Controparte_1 contumace.
3.Svolta l'istruttoria a mezzo di prova orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Vale premette che in materia di responsabilità professionale l'orientamento costante della Suprema Corte è nel senso che in tema di responsabilità dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. Civ. n. 25112 del 24/10/2017; Corte di Appello di L'Aquila n. Sent., 25/01/2021; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 13/09/2024) 25/11/2024, n. 30311; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 28/06/2024) 17/09/2024, n. 25023). E pure con riferimento alla perdita di chance si è sostenuto che “la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità d'un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta)” (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/12/2012, n. 22376; Cass. civ. Sez. I Sent., 30/09/2016, n. 19604).
5.Nel caso di specie, la prova documentale fornita dagli attori ha dimostrato il conferimento dell'incarico in favore del difensore con il Controparte_1 pagamento dei compensi. Viceversa, a fronte dell'eccepito inadempimento relativo alla mancata introduzione dei giudizi o dei procedimenti esecutivi, nulla è stato dimostrato dal convenuto di avere correttamente adempiuto sotto tale profilo, rimanendo invece contumace. Ne consegue che va condannato al risarcimento del danno per il prezzo inutilmente corrisposto, quale compenso, al difensore per attività mai espletata.
6.Del pari, è stato dimostrato il danno patito per la mancata riscossione della somma di euro 2.586,31, versata dalla società all'avv. , per conto della CP_10 CP_1 società ma a quest'ultima mai dal dife edesimo che l'ha Parte_1 invece trattenuta indebitamente.
7.Facendo, invece, applicazione dei principi sopra richiamati, non vi è prova del danno connesso al mancato conseguimento dei crediti per l'inerzia nell'avvio dell'attività di recupero od esecutiva da parte del difensore , tenuto conto che non vi è CP_1 deduzione della loro estinzione per prescrizion dunque non possano essere azionati o portati in esecuzione i titoli già conseguiti. Peraltro, per i crediti per i quali difetta il titolo esecutivo, non vi è alcuna deduzione o elemento di prova per la verifica della loro fondatezza e del probabile accoglimento della relativa azione giudiziaria, quand'anche intentata dall'allora difensore. Del pari, per la somma pignorata di euro 14.376,84 deve rilevarsi che l'azione esecutiva subita deriva da un titolo esecutivo del creditore e non vi è deduzione o prova circa la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione quand'anche promossa e avviata dall'allore difensore. Per le medesime ragioni, non vi è prova del nesso causale tra l'attività non compiuta dal difensore e la cessazione dell'attività da parte di CP_2
8.In conclusione, la domanda attorea va parzialmente accolta con condanna di al pagamento della somma di euro 8.202,75 (5.616,44 + Controparte_1 euro 2.586,31) in favore di oltre interessi legali dalla domanda al saldo, Parte_1 nonché al pagamento della s ro 4.690,00 in favore di Parte_2 [...]
oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Pt_3
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della somma accordata agli attori e dell'attività processuale in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domandala attorea e CONDANNA Controparte_1
al pagamento della somma di euro 8.202,75 (5.616,
[...] favore di oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché Parte_1 al pagamento della somma di euro 4.690,00 in favore di e Parte_2 [...]
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Pt_3
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite da Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella somma complessiva di euro 5.786,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compensi oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da distrarsi in favore dell'avv. Valerio Santagata dichiaratosi difensore antistatario.
Si comunichi.
Il giudice
AN Sodani