Sentenza 23 giugno 2004
Massime • 2
L'obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza; invece, qualora adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta.
In caso di ricorso per manifesta illogicità della motivazione, il giudice di legittimità può esaminare la sentenza di primo grado al fine di valutare se il giudice di appello abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni ivi esposte, in quanto la motivazione del secondo giudice, soprattutto qualora la difformità investa l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, deve indicare le specifiche ragioni dell'invalidazione di quelle che sorreggono la sentenza impugnata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2004, n. 32970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32970 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 23/06/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 998
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 004115/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA AR N. IL 02/06/1944;
2) IG OR N. IL 26/03/1926;
3) FA SS N. IL 21/12/1954;
avverso sentenza del 28/10/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per le parti civili, l'Avv. Maurizia Sacchi, che ha concluso come da memorie, chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Vittorio Micucci, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25.9.2002 il Tribunale di Ancona - sezione distaccata di Osimo - assolveva SA AR, Sindaco del Comune di Offagna, IG AD, Sindaco del detto Comune fino all'anno 1995, FA IM, responsabile dell'Ufficio tecnico del detto Comune, e IG SA, quale imprenditore edile, dal reato di omicidio colposo in persona del minore ZI MO (artt. 41 e 589 c.p.), fatto avvenuto il 9.6.1997, perché il fatto non costituisce reato.
Il fatto che aveva originato il procedimento penale è il seguente:
ZI MO, di anni sette, in data 4.6.1997, mentre percorreva in bicicletta con alcuni amici la via Martin Luther King di Offagna, per cause ritenute "sconosciute" dal giudice di primo grado, usciva fuori dalla sede stradale, precipitando nella sottostante scarpata, ed urtando il capo contro una recinzione metallica ivi infissa, e riportava lesioni gravissime che ne causavano il decesso dopo cinque giorni.
Dal capo di imputazione risulta contestato a IG SA di avere proceduto alla lottizzazione delle aree finitime alla strada negli anni 1970 e seguenti, costruendo la strada senza sistemare le relative scarpate, ed agli altri imputati di avere omesso di accertare la effettiva gravità del pericolo e di disporre la collocazione di un idoneo riparo ovvero di esigere che il riparo fosse apposto dalla ditta lottizzante l'area, nonostante le richieste di intervento loro avanzate dai cittadini residenti in [...].
Il Tribunale, ritenuto il reato de quo omissivo improprio, ovvero commissivo mediante omissione, assumeva l'inesistenza di una norma che imponesse agli enti territoriali di provvedere alla recinzione della strada, e quindi di un obbligo giuridico alla costruzione della recinzione.
Il giudice di primo grado esaminava, quindi, se nella fattispecie si potesse configurare l'ipotesi della "insidia" o del "trabocchetto", valutato che non è stata contestata la carente manutenzione del bene, ma la omessa costruzione della recinzione, e riteneva la mancanza dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, essendo lo strapiombo completamente avvistabile ed immediatamente visibile, per cui la mera presenza della scarpata non poteva essere addebitata a colpa dei responsabili della pubblica amministrazione. Ad colorandum il Tribunale specificava che la situazione dei luoghi era ben nota agli abitanti della via dove si è verificato l'incidente.
In conclusione, il Tribunale riteneva la mancanza di responsabilità degli imputati, essendo discrezionale la scelta delle modalità di costruzione della strada ed anche delle cautele da apporre secondo le specifiche e concrete esigenze, in modo comunque che l'opera non costituisca una "insidia", circostanza nella specie da escludere. Proposto appello dal P.M. e dalla parte civile ZI SA, genitore del bambino deceduto, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 28.10.2003, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava tutti gli imputati colpevoli del reato a loro ascritto, e li condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno, oltre statuizioni accessorie, tra cui il risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
La Corte riteneva la situazione di pericolo, in quanto il margine laterale della carreggiata era costituito da uno stretto ciglio erboso oltre il quale si apriva uno strapiombo verticale al termine del quale era infissa una recinzione metallica di proprietà privata. Riteneva, quindi, tale situazione "pericolosissima", non chiaramente percepibile, e certamente non evitabile da un qualsiasi utente, per cui, indipendentemente dall'esistenza di una specifica norma sia il costruttore che l'ente territoriale, in base al principio del neminem laedere, avevano l'obbligo, in base a generali principi di diligenza e prudenza, di adottare le cautele idonee ed efficaci, nella specie da individuarsi in protezioni e recinzioni atte ad evitare cadute nella scarpata.
Infine, la Corte operava il giudizio controfattuale ritenendo che la presenza delle opere protettive avrebbe impedito che il piccolo ZI fosse precipitato nella scarpata, così verificandosi l'evento letale.
SA AR, IG AD e FA IM, a mezzo del loro difensore, con unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello per i seguenti motivi:
1) Insufficienza e mancanza della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte territoriale ha ritenuto l'insidia o il trabocchetto come "mera affermazione di principio", omettendo di precisare concretamente i requisiti della non visibilità e della non prevedibilità. Inoltre, in motivazione il pericolo era stato ritenuto non nella strada, ma nella scarpata. Infine, il ricorrente ha censurato l'espressione "pericolosissima" attribuita dal giudice di appello alla strada, ed ha rilevato che il piccolo ZI MO era precipitato nella scarpata per una caduta accidentale, e non per un'insidia posta sulla sede stradale, per cui non vi è nesso causale tra la situazione stradale e la caduta, e quindi l'evento luttuoso verificatosi.
2) Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art 2043 c.c.. Premesso che non è stata accertata la causa della caduta, da ritenersi comunque accidentale o causata da terzi, e non da difetti della sede stradale, il ricorrente ha contestato la sussistenza della situazione di pericolo, in quanto si trattava di situazione avvistabile, prevedibile e quindi evitabile con la normale prudenza, come era risultato dal sopralluogo e da prove testimoniali. Trattandosi di reato omissivo improprio la Corte territoriale avrebbe dovuto indicare l'obbligo di impedire l'evento e la norma violata dagli amministratori, e non rifarsi ad una generica violazione del principio del neminem laedere, che riguarda un potere discrezionale della P.A., e che non è violato in assenza di una insidia o un trabocchetto.
Infine, il ricorrente ha sostenuto che il giudice di appello doveva accertare l'assunzione da parte della P.A. di un obbligo del principio generale della protezione della pubblica incolumità, che comunque non si può estendere alla previsione di garantire la salvaguardia di ogni singolo cittadino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Si osserva preliminarmente che i due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente, in quanto, pur intitolati il primo come "insufficienza e mancanza della motivazione" ed il secondo come "inosservanza ed erronea applicazione di legge", devono essere valutati unitariamente per decidere se la riforma della sentenza di primo grado sia immune da vizi logici ed adeguatamente motivata in base ai principi che regolano la responsabilità dei pubblici amministratori per incidenti verificatisi in luoghi dei quali siano proprietari o quanto meno gestori di fatto. Si osserva, in primo luogo che, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 27.6.1995 n. 8009; Cass. 16.12.1994 n. 1381; Cass.
9.6.1994 n. 9425; Cass.
9.2.1990 n. 4333),
in relazione al vizio di legittimità previsto dall'art. 606, lett. e), c.p.p., il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata.
Infatti, l'alternatività della spiegazione di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un iter logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche.
Nel caso di contrasto (come nella specie, totale) tra due decisioni di merito in ordine allo stesso fatto, e cioè tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice di secondo grado deve analizzare congruamente ed analiticamente le argomentazioni della sentenza appellata, e spiegare perché ritenga che le ragioni ivi addotte non siano condivisibili, ed altro sia il ragionamento in direzione della verità.
Il giudice di legittimità, in tale situazione di contrasto da parte dei giudici di merito, ben può esaminare la sentenza di primo grado e valutare se il secondo giudice, nel sostituire il proprio modo di vedere a quello risultante dalla sentenza appellata, abbia tenuto nel debito conto, sia pure per disattenderle, le argomentazioni esposte da quest'ultima; la valutazione del giudice di secondo grado, soprattutto se la difformità concerne l'affermazione o l'esclusione della responsabilità dell'imputato, non può essere infatti superficiale o arbitraria e tale invece si rivelerebbe qualora disattendesse in modo irragionevole o se omettesse di prendere in esame i contrari argomenti del primo giudice.
Ciò viene rilevato non tanto per una assoluta mancanza di motivazione della sentenza di appello, difetto che nella specie non si ravvisa con tale gravità, ma quanto piuttosto per la circostanza che il giudice di primo grado, nel pervenire all'assoluzione degli imputati, aveva dato dimostrazione di avere ben individuato la questione di diritto in base alla quale ritenere o meno la responsabilità dei pubblici amministratori, dando anche conto della situazione di fatto dalla quale faceva scaturire il giudizio di visibilità e prevedibilità del pericolo per l'utente della strada. La sentenza di appello, al contrario, attribuisce ai tre ricorrenti una condotta colpevole penalmente rilevante per violazione del principio del neminem laedere, e ritenendo la presenza di una situazione di pericolo, per assenza di protezione o recinzione alla strada, ma senza porsi il problema se tale situazione configurasse o meno anche la "insidia" o il "trabocchetto", argomento sul quale si dilunga il giudice di primo grado, con precisi riferimenti in fatto. Al contrario, non può ritenersi esauriente, perché non specifica, - e soprattutto in presenza di un incidente non chiaramente ricostruito nella fase iniziale della caduta della bicicletta (lo dice espressamente la sentenza del Tribunale, e trascura l'argomento il giudice di appello) - la motivazione della Corte di Appello che, sul punto, dopo una descrizione dei luoghi estremamente sommaria (già sopra descritta, con l'indicazione di un ciglio erboso ed una sottostante scarpata), si limita ad affermare che "le caratteristiche oggettive del luogo determinano una situazione pericolosissima non chiaramente percepibile e certamente non evitabile da un qualsiasi utente che per qualche evenienza della circolazione sia indotto o costretto ad oltrepassare l'orlo del precipizio".
Il giudice di primo grado aveva invece rilevato che "la insidia invero nella fattispecie consisterebbe nella stessa presenza e conformazione della strada e nella mera esistenza della scarpata a suo confine, senza alcuna modificazione dovuta ad incuria o eventi sopravvenuti" e che lo "strapiombo rimane perfettamente percepibile, completamente avvistabile tenendo la marcia in qualsiasi mezzeria ideale della detta via pubblica, comunemente e completamente evitabile anche da chi non conoscesse i luoghi, atteso che il limitare della sede stradale e le modalità della sua fine ed estensione è cosa immediatamente visibile in considerazione proprio del vuoto laterale dovuto all'assenza di manufatti ed al terreno in declivio. Ne consegue che chiunque transiti a piedi o con veicoli lungo la via King è in grado normalmente di rendersi conto della presenza della scarpata laterale al margine della carreggiata in quel punto non più fiancheggiato da costruzioni, ed è quindi in grado di evitare ogni pericolo".
Tale valutazione del giudice di primo grado non è ovviamente vincolante per quello di appello, ma la modifica integrale della sentenza, fino allora sorretta dalla presunzione di conformità a giustizia, deve essere motivata in modo da rendere comprensibile la ritenuta diversa ed alternativa decisione, non limitandosi ad una declaratoria, insufficiente, di situazione "pericolosissima", soprattutto in presenza di una interpretazione in diritto compiuta dal Tribunale in adesione all'orientamento giurisprudenziale di legittimità.
Su quest'ultimo punto va rilevato che è stato condivisibilmente ritenuto che "l'obbligo per il proprietario della strada, sia pubblica che privata, quando sul suolo privato si attui un traffico indiscriminato e privo di controllo, sostanzialmente aperto al pubblico, di eliminare la fonte di pericolo ed anche di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o trabocchetto per gli utenti sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza. Tutte le volte in cui, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a chi conduce un autoveicolo e più in generale a chi usi una strada pubblica, la situazione di disagevole transito sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta" (Cass.
7.11.2000 n. 12826; conformi Cass., 18.11.1997 n. 478; Cass. 23.2.1988 n. 2546). Pertanto, in assenza di una norma vincolante per la pubblica amministrazione, l'obbligo di eliminare una fonte di pericolo su una pubblica strada sorge solo nell'ipotesi in cui tale situazione presenti le caratteristiche della "insidia" o del "trabocchetto" per gli utenti, e cioè il pericolo sia inevitabile con l'uso della normale diligenza, mentre, sussistendo la possibilità di avvistamento del pericolo, e quindi della evitabilità, colpevole dell'incidente sarà solo la persona che non avrà adottato le cautele nella guida del veicolo, sia esso autoveicolo o altro, come nella specie, ovvero anche circolando a piedi.
Tale interpretazione giurisprudenziale ha, inoltre, il conforto della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 156 del 29.4.1999, che, pur riferendosi alla fattispecie civilistica di cui all'art. 2043 c.c., ha ritenuto che "la nozione di insidia stradale viene a configurarsi come una sorta di figura sintomatica di colpa, elaborata dall'esperienza giurisprudenziale, mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio, secondo un criterio di semplificazione analitica della fattispecie generatrice della responsabilità in esame. Se e in quanto il danneggiato provi l'insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione, salvo che questa, a sua volta, provi di non aver potuto rimuovere - adottando le misure idonee - codesta situazione di pericolo, i cui elementi costitutivi il giudice ha comunque il compito di individuare in modo specifico (fra l'altro specificando gli standards di diligenza connessi alla visibilità e prevedibilità nonché all'evitabilità del pericolo stesso, in relazione all'uso della strada), onde accertare in definitiva se ricorrano, a stregua delle peculiarità del caso, le condizioni richieste dall'art.. 2043 c.c.". Ne consegue che, a norma dell'art. 623 lett. c) c.p.p., la sentenza di secondo grado va annullata con rinvio alla più vicina Corte di Appello di Perugia, la quale, nel decidere, potrà confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma adottando il principio di diritto appena espresso per configurare o meno la responsabilità penale dei pubblici amministratori, e motivando in modo congruo e logico sulle circostanze di fatto che consentono di ritenere o di escludere la sussistenza di una "insidia" o di un "trabocchetto". Va escluso l'effetto estensivo della decisione di rinvio all'imputato non ricorrente IG SA, trattandosi di posizione solo in minima parte coincidente con quella dei ricorrenti e in larga misura del tutto autonoma, rispondendo del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione all'art. 41 c.p., e cioè con condotta colposa autonoma, ed essendo addebitato solo a lui di avere eseguito la lottizzazione della aree confinanti con la strada omettendo di sistemare le relative scarpate in modo da non costituire pericolo per la incolumità di terzi, e per avere costruito un muro di contenimento senza conveniente sistemazione del terreno circostante in modo da impedire la formazione di un dislivello di m. 2,65 tra il piano stradale ed il terreno sottostante (sul punto va ricordato che il piccolo ZI MO è morto in conseguenza dell'urto del capo contro una recinzione metallica infissa nel terreno sottostante).
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di SA AR, IG AD, e FA SS, e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004