Sentenza 7 novembre 2001
Massime • 1
In tema di modalità di proposizione delle impugnazioni, attesa l'applicabilità anche al pubblico ministero delle regole dettate dall'art.583 c.p.p., deve escludersi l'ammissibilità dell'atto di impugnazione trasmesso dallo stesso pubblico ministero a mezzo "fax", non rientrando tale modalità di trasmissione tra quelle consentite dalla suddetta disposizione normativa, la quale prevede soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2001, n. 45711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45711 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 07/11/2001
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere N. 6144
3. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO rel. est. Consigliere N. 027625/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILAnei confronti di:
1) IO SC DO N. IL 04/08/1965
avverso ORDINANZA del 05/07/2001 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO La Corte
Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal p.m. avverso ordinanza di revoca della custodia cautelare in carcere già applicata a AI CA in quanto trasmesso alla cancelleria del tribunale mediante messaggio telefax e, dunque, in forma diversa da quella tassativamente prevista dalla legge;
visto il ricorso con cui il p.m. deduce l'ammissibilità della trasmissione a mezzo telefax del ricorso della parte pubblica, non essendo per questa richiesti requisiti di autenticità della sottoscrizione, anche in relazione ai "sistemi di annotazione dell'utenza e dell'ufficio di trasmissione propri degli attuali telefax in uso", che non lascerebbero alcuna incertezza al riguardo;
ritenuta l'infondatezza della doglianza, uniche alternative alla presentazione dell'appello nella cancelleria del tribunale competente a conoscere del gravame (ex art. 309, co. 4, richiamato dall'art.310, co. 2, c.p.p.) essendo, per il p.m., quelle - previste dall'art.583 c.p.p. - di spedizione dell'atto mediante raccomandata o di proposizione dell'appello con telegramma (v. Cass., sez. 4^, 1.6.2000, Rosati, Ced Cass., rv. 217128);
rilevato che le forme stabilite dalla legge in tema di impugnazioni sono da intendersi come tassative e non suscettibili di equipollenti, stante la sanzione dell'inammissibilità in via generale prevista per il caso di loro inosservanza (v. art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2001