Sentenza 9 marzo 1998
Massime • 1
Le norme riguardanti la presentazione o spedizione dell'impugnazione prevedono, a pena di inammissibilità, forme particolari, atte a garantire non solo la ricezione, ma anche e soprattutto l'autenticità e la provenienza, per cui è inammissibile il gravame proposto a mezzo di telefax, poiché tale strumento tecnico, la cui utilizzazione non è prevista dalle norme in tema di impugnazione, non è comunque idoneo a garantirne la provenienza. (Fattispecie in tema di istanza di riesame ex art. 309, comma 4, cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 9.3.1998
1. Dott. Luigi SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Luigi SCELFO " N. 883
3. " Eugenio AMARI " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo CORTESE " N. 40395/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DA TO, nato a [...] l'[...] avverso l'ordinanza 24.6.97 del Tribunale di Lecce - erroneamente datata 14.5.97 - che rigettava la richiesta di riesame dell'ordinanza 30.5.97 del GIP presso lo stesso Tribunale dispositiva nei confronti di esso DA della misura cautelare della custodia in carcere. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Antonio Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso, osserva in Fatto e diritto
Con i motivi addotti a sostegno del ricorso il ricorrente difensore deduce una serie di vizi inficiatisi l'ordinanza impugnata e contesta, inoltre, le valutazioni ed i giudizi espressi dal Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di cui ai capi a) (art. 416 bis, comma 1^, 2^, 3^ 4^ e 5^, c.p.), b) (artt. 110-112 n. 1 e 2, 61 n. 6 e 7, 81, 644 e 644 bis c.p., art. 7 DL 152/91) e c) (artt. 110-112 n. 1 e 2, 61 n.
2, 6 e 7, 81 - 629, c. 1^ e 2^, in riferimento all'art. 628, c. 3^ n. 1 e 3 c.p., 7 DL 152/91) e alla ricorrenza delle esigenze cautelari. In particolare, denuncia:
1) l'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, in quanto il Tribunale del riesame, trovandosi di fronte al relativo ricorso depositato il 7.6.97, chiese la trasmissione degli atti al giudice procedente soltanto in data 16.6.97, venendo quindi meno al requisito dell'immediatezza prescritto dall'art. 309, 5^ comma, c.p.p.;
2) violazione dell'art. 125, 3^ comma, c.p.p. per assoluto difetto di motivazione sul modus operandi del GIP il quale il quale, solo dopo circa un anno di indagini da parte del P.M., aveva emesso il provvedimento restrittivo senza che fossero emersi a carico del DA elementi diversi da quelle iniziali, del tutto inconsistenti, e senza che sussistessero esigenze cautelari le quali, anzi, erano state oggetto di contestazioni, alle quali nessuna risposta era stata data;
3) assoluta insussistenza dei "gravi indizi" che il Tribunale aveva ravvisato soltanto nel contenuto di intercettazioni telefoniche genericamente indicate, senza specificare - nonostante le contestazioni in proposito - le ragioni della loro riferibilità all'indagato e del significato loro attribuito.
Rileva la Corte che la richiesta di riesame, come risulta anche dal contenuti dell'impugnata ordinanza, fu fatto pervenire nella cancelleria del Tribunale di Lecce tramite fax, tanto che sulla stessa fu apposta l'annotazione "depositato in cancelleria a mezzo fax, oggi 7.6.97".
Ora, in tali circostanze e indiscutibile che nel caso si fosse in presenza di un atto di impugnazione del tutto invalido, in quanto - e su ciò è conforme la più recente giurisprudenza di questa Corte - le norme riguardanti la presentazione o spedizione dell'impugnazione, prevedono, a pena di inammissibilità, forme particolari, atte a garantire non solo la ricezione, ma anche e soprattutto l'autenticità e la provenienza, per cui è inammissibile il gravame, ivi compresa la istanza di riesame ex art. 309/4^ co. c.p.p., proposto a mezzo di telefax, poiché tale strumento tecnico, la cui utilizzazione non è prevista dalle norme in tema di presentazione o spedizione dell'impugnazione, se garantisce la ricezione dell'atto, non è comunque idoneo a garantirne la provenienza.
L'istanza di riesame in questione, di conseguenza, era certamente inammissibile, e tale va dichiarata trattandosi di inammissibilità genetica, originaria, di una impugnazione da ritenersi "tanquam non esset", in quanto solo apparente.
A tanto, ovviamente, consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
A questo punto diventa ultroneo porsi il problema della immediatezza della richiesta richiamata sub 1), posto che la pregressa inammissibilità, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare, rende superflua qualsiasi pronuncia sul punto. Il ricorso in esame, per quanto sopra esposto, va perciò dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. c.p.p., dichiara l'inammissibilità della richiesta di riesame e, per l'effetto, annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza. Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento di riesame e del presente procedimento e a versare la somma di L. 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1998