Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 883
CASS
Sentenza 9 marzo 1998

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Le norme riguardanti la presentazione o spedizione dell'impugnazione prevedono, a pena di inammissibilità, forme particolari, atte a garantire non solo la ricezione, ma anche e soprattutto l'autenticità e la provenienza, per cui è inammissibile il gravame proposto a mezzo di telefax, poiché tale strumento tecnico, la cui utilizzazione non è prevista dalle norme in tema di impugnazione, non è comunque idoneo a garantirne la provenienza. (Fattispecie in tema di istanza di riesame ex art. 309, comma 4, cod. proc. pen.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/1998, n. 883
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 883
    Data del deposito : 9 marzo 1998

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