Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 2
In tema di circostanza attenuante per stato d'ira (art. 62 n. 2 cod. pen.), la provocazione, oltre che istantanea, può essere lenta protraendosi nel tempo senza mai raggiungere quella intensità di stimolazione da produrre nel perseguitato una "conflagrazione reattiva", ma determinando tuttavia in questi una "accumulazione" degli stimoli psichici cui è stato esposto, destinata ad esplodere, all'occasione, nel comportamento violento reattivo all'altrui fatto ingiusto.
È inammissibile l'impugnazione proposta mediante telefax, in quanto tale forma non rientra tra quelle tassativamente previste dalle norme in materia di impugnazione e non è comunque idonea a garantire l'autenticità e la provenienza dell'atto. (Fattispecie in tema di appello cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 6285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6285 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 17.02.1999
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 203
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 46898/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
C. APP. di ROMA
nei confronti di: LI CH N.IL 23.02.1932
2) LI CH n. il 23.02.1932
avverso sentenza del 15.10.1998 C. ASS. APP. di ROMA
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO
Udito il Pubblico ministero in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli
che ha concluso per il rigetto di entrambe i ricorsi
Udito il difensore Avv. Giuseppe GIANZI, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'accoglimento di quello proposto dalla difesa
Svolgimento del processo.
Con sentenza del 15-10-1998 la Corte di Assise di Appello di Roma riformava parzialmente la condanna ad anni nove e mesi sei di reclusione ed alla misura di sicurezza di tre anni di casa di cura e custodia, irrogata dalla Corte di Assise della stessa città a LI Michele per l'uccisione della figlia AR ER.
Il delitto era maturato in particolari condizioni, in quanto la vittima sin dall'età di sedici anni era affetta da psicosi maniaco depressiva, per cui aveva frequenti episodi di eccitamento nel corso dei quali diveniva aggressiva, soffriva di insonnia, aveva allucinazioni, rifiutava di nutrirsi e distruggeva oggetti in casa, cadendo poi in profonda depressione.
Tale infermità era resistente alle terapie farmacologiche, peraltro non assunte regolarmente, ed era aggravata dall'uso saltuario di eroina che aveva portato AR ER, pochi giorni prima dell'omicidio, a tentare un furto con scasso;
tratta in arresto in Ostia era stata dopo poco rilasciata, mentre era rimasta sotto sequestro la sua auto.
Questa drammatica situazione era vissuta con grande angoscia dal padre, la cui personalità rigida, ansiosa, estremamente efficiente, abituata a tenere sotto controllo tutto ciò che concerneva le figlie, contrastava con quella di AR ER, che non sopportava ingerenze nella sua vita e malvolentieri aveva assunto un impiego presso gli Uffici della Motorizzazione di Bologna, dietro insistenza del genitore.
Nei giorni precedenti il delitto l'inferma aveva raggiunto il culmine della sua agitazione nervosa, tanto che la madre era stata costretta a chiudersi in camera per paura di gesti aggressivi nei propri confronti: aveva inoltre rifiutato di recarsi dallo specialista presso cui era in cura, anzi pretendeva di essere accompagnata ad Ostia per riprendere l'auto, con la quale intendeva tornare a Bologna, nonostante il padre le facesse notare che non era in condizioni di guidare da sola per quattrocento chilometri. Per questo motivo si era sviluppata tra i due una violenta lite, nel corso della quale AR ER con uno spintone aveva mandato per terra la madre, dopo di che l'imputato aveva perso il controllo e, recatosi in giardino, aveva preso un revolver, che aveva ivi nascosto, ed aveva sparato alla figlia un colpo alla nuca, a distanza ravvicinata, provocandone la morte immediata: poco dopo aveva telefonato ai Carabinieri accusandosi dell'omicidio. La Corte di Assise aveva concesso al LI le attenuanti generiche e, sulla scorta delle conclusioni del consulente psichiatra della difesa, la diminuente del vizio parziale di mente: a seguito di impugnazione dell'imputato, il giudice di secondo grado gli riconosceva anche la provocazione per il comportamento aggressivo della vittima nei confronti della madre e per la reiterazione nel tempo di fatti ingiusti nei suoi confronti e, conseguentemente, riduceva la pena ad anni sei e mesi quattro.
Escludeva inoltre la misura di sicurezza, ritenendo che il delitto fosse dovuto a delle circostanze irripetibili e che, venuto meno il fattore scatenante del rapporto conflittuale con la figlia, non vi fosse alcuna probabilità che il LI commettesse nuovi reati, sicché mancava il presupposto della pericolosità sociale e non appariva necessario alcun riesame.
Avverso la suddetta decisione ha proposto rituale ricorso in Cassazione il Procuratore Generale, rilevando come il comportamento della vittima, affetta da grave infermità psichica, non possa costituire il fatto "obiettivamente ingiusto", richiesto dall'ari 62 n. 2 c.p. per la configurazione della concessa attenuante, e come la motivazione appaia carente in ordine al nesso causale tra fatto scatenante e delitto ed inoltre ricolleghi agli stessi elementi, già valutati dal primo giudice per riconoscere il vizio parziale di mente, anche la provocazione, con una evidente violazione del principio di specialità.
Anche il difensore dell'imputato ha impugnato le sentenza, eccependo la violazione dell'art. 133 c.p., in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri in tale norma dettati per la determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta al minimo edittale, in considerazione delle varie attenuanti concesse. Motivi della decisione.
Entrambi i ricorsi appaiono infondati e devono essere rigettati. Il Procuratore Generale infatti ha eccepito che, essendo la giovane AR ER gravemente malata psichicamente, lo spintone dato alla madre non potrebbe essere considerato un fatto "obiettivamente ingiusto", richiesto dall'art. 62 n. 2 c.p. Tale tesi non può essere condivisa in quanto la prevalente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il "fatto ingiusto" può essere costituito da ogni genere di comportamento, intenzionale o colposo, legittimo o illegittimo, purché idoneo a scatenare la reazione altrui, presupponendo esclusivamente la volontarietà dell'atto, sicché viene meno solo quando la reazione iraconda risulti determinata da un fatto del tutto accidentale, perché in tal caso manca l'indispensabile nesso di causalità giuridica tra i due fatti
Nell'impugnazione del Procuratore Generale si contesta inoltre che la sentenza impugnata utilizzerebbe gli stessi elementi, in base ai quali il primo giudice aveva riconosciuto al LI il vizio parziale di mente, per concedergli l'attenuante della provocazione, con una palese carenza di motivazione ed una violazione del criterio di specialità.
Anche questa doglianza deve essere disattesa, in quanto i due giudici di merito compiono delle valutazioni completamente differenti, poiché la ridotta imputabilità viene ricollegata alle osservazioni di carattere medico legale, formulate dal consulente psichiatra della difesa, che ha ritenuto che l'imputato, a causa di una visione del futuro del tutto pessimistica e della convinzione di aver fallito nella sua funzione di padre, "avesse sviluppato una forma di depressione maggiore e che, in conseguenza, al momento del fatto, permanendo integra la capacità di intendere, la capacità di volere fosse grandemente scemata."
La provocazione invece viene ricollegata all'efficacia scatenante, che ebbe sulla psiche dell'imputato lo spintone dato dalla figlia alla madre, ponendo correttamente tale specifico comportamento violento relazione allo "stato di animo di sgomento, di ira, di angoscia a fronte di un dramma familiare che si protraeva ormai da circa un ventennio."
Per stabilire l'adeguatezza tra reazione e fatto ingiusto altrui, non può invero essere valutato soltanto l'ultimo episodio aggressivo a cui l'agente ha reagito, ma deve considerarsi tutta l'eventuale serie di atti similari ripetuti nel corso del tempo, idonei a potenziare per accumulo la carica afflittiva di ingiusta lesione dei diritti dell'offeso e tali da incidere sul rapporto offesa - reazione.
Questa Corte ha, infatti, enunciato ripetutamente che "in tema di circostanza attenuante per stato d'ira (art. 62 n. 2 cod. pen.), la provocazione, oltre che istantanea, può essere lenta protraendosi nel tempo senza mai raggiungere quella intensità di stimolazione da produrre nel perseguitato una "conflagrazione reattiva" ma determinando tuttavia in questi una "accumulazione" deg stimoli psichici cui è stato esposto, destinata ad esplodere, all'occasione, nel comportamento violento reattivo all'altrui fatto ingiusto". (Sez. I, 13-5-1993 n. 4965, Guzzi, RV. 194.561) Del pari infondata si presenta l'impugnazione, presentata dal difensore dell'imputato, con cui è stata eccepita la violazione dell'art. 133 c.p., in quanto la Corte territoriale non si sarebbe attenuta a tale norma nello stabilire la pena e non l'avrebbe contenuta nel minimo edittale nonostante concorressero varie attenuanti.
La sentenza impugnata invece, nel confermare la pena irrogata in primo grado, ha evidenziato come essa non si discosti di molto dai minimi edittali, sicché tale motivazione deve essere considerata sufficiente (vedi Cass. Sez. I, 10-3-1997 n. 1059, Gagliano, RV. 207.050; conf. Sez. I, 14-2-1997 n. 1092, Bonfiglio, non massimata). Al rigetto del ricorso del LI consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente LI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1999