Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
L'obbligo per il proprietario della strada, sia pubblica che privata quando sul suolo privato si attui un traffico indiscriminato e privo di controllo, sostanzialmente aperto al pubblico, di eliminare la fonte di pericolo ed anche di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza. Tutte le volte in cui, invece, adottando la normale diligenza che si richiede a chi conduce un autoveicolo e più in generale a chi usi una strada pubblica, la situazione di disagevole transito sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2000, n. 12826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12826 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MAURO D. LOSAPIO Presidente del 07/11/2000
1. Dott. MARIANO BATTISTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. SALVATORE BOGNANNI Consigliere N. 1944
3. Dott. RUGGIERO GALBIATI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO SEPE Consigliere N. 22448/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) CI AN nato in [...] il [...]
2) AR RA nato in [...] il [...]. a v v e r s o la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 2 marzo 2000. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi. Udita la relazione fatta dal presidente.
Udita la requisitoria del pubblico ministero, Dr. Gianfranco Ciani, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore delle parti civili che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
La Corte rileva.
1. Il 27 luglio 1993 in Force Scolastica Giuseppina Misto, guidando su strada sterrata e accidentata (denominata Circonvallazione Nord) l'autovettura Fiat UNO, sulla quale prendeva posto anche Mercedes Elisa Sales, nell'affrontare una curva stretta sinistrorsa perse il controllo del mezzo uscendo fuori strada:
entrambe le occupanti l'automezzo riportarono lesioni personali per rispondere della causazione delle quali, a seguito di querela, furono chiamati in giudizio gli odierni ricorrenti, quali geometri dell'Ufficio tecnico comunale (il primo da poco cessato dalla funzione, il secondo da poco assunto al posto del primo) nonché VI AL, quale sindaco del comune.
A tutti venne imputato di non avere adeguatamente manotenuto la strada, mantenendola sgombra da ostacoli, di non averla protetta con opportuni ripari e similmente.
2. Con la sentenza impugnata il AL fu assolto con formula piena avendo il giudice ritenuto che il sindaco, data la posizione apicale nell'ambito dell'amministrazione comunale, non avesse doveri quanto alla manutenzione della strada;
gli altri due prevenuti furono giudicati colpevoli, l'uno per non essersi attivato al tempo in cui aveva le funzioni, l'altro per non averlo fatto successivamente e sino al momento dell'incidente. Entrambi furono condannati anche al risarcimento del danno subito dalle due donne nella misura del 50%, avendo il giudicante ritenuto che l'altra metà fosse da imputate a colpa della conducente dell'autovettura.
3. Con il ricorso per cassazione, il CI denunzia: (a) erronea valutazione circa la responsabilità dell'evento, il quale si sarebbe verificato per l'esclusiva colpa della conducente dell'autovettura che aveva proceduto a velocità eccessiva e inadeguata non tenendo conto delle caratteristiche della strada da lei peraltro ben conosciuta perché spesso frequentata per recarsi in chiesa;
poiché la condizione della strada era ben nota, aggiunge il deducente, non sussisteva alcuna insidia. Cervellotica, inoltre, sarebbe la determinazione nella misura del 50% del risarcimento del danno, (b) assenza del nesso di causalità tra omissione ed evento: la conducente del veicolo perse il controllo a causa della velocità nell'affrontare una curva stretta sinistrorsa sicché la condizione della strada non avrebbe influito, eziologicamente, sul verificarsi dell'infortunio; (c) errata individuazione dei responsabili: il CI aveva cessato dal servizio da qualche mese, sicché non poteva essere ritenuto responsabile di omissione di cautele che egli ne' al momento del fatto ne' immediatamente prima avrebbe potuto adottare non avendo funzioni e poteri.
Il AR denunzia: (a) travisamento del fatto, mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
(b) violazione dell'art. 40 cpv. c.p. in relazione agli artt. 590 C.P., 14, 38, 39 C.S.; (c)
violazione degli artt. 129, 530 E 533 c.p.p.. Il deducente evidenzia, a sostegno del ricorso, che il OL aveva assunto le funzioni di geometra comunale da poco tempo (circa un mese e mezzo) essendo stato assunto in precariato e in prova;
egli non aveva poteri dispostivi nè mezzi finanziari a disposizione sicché non aveva alcuna effettiva possibilità di intervenire per ovviare ad eventuali inconvenienti cui la strada potesse dar luogo. Nei confronti del ricorrente, secondo il deducente, non poteva essere individuata una posizione di garanzia proprio perché non aveva poteri di intervento. Inoltre, in sede di merito sarebbe emerso che la strada era nel possesso della Provincia che da tempo stava eseguendo lavori di sistemazione. Infine, sempre secondo il ricorrente OL, la responsabilità dell'accaduto andava addebitata alla conducente l'autoveicolo che procedeva a velocità eccessiva e inadeguata alle condizioni della strada, per come ella stessa aveva ammesso in quanto temeva di arrivare in ritardo per la Messa. Anche il giudizio di quotazione del danno risulterebbe oltre che privo di sostegno motivazionale, anche non corretto.
4. Osserva il Collegio che appare preliminare e, per come si vedrà, assorbente l'esame dei motivi di ricorso attinenti il rapporto tra la situazione di fatto, vale a dire la condizione della strada, e la condotta della conducente dell'autoveicolo. Invero, secondo l'accertamento di merito, quest'ultima avrebbe perso il controllo dell'autoveicolo per il concorrente operare di due cause sinergiche al verificarsi dell'evento: la inadeguata (per eccesso) velocità dell'autoveicolo, riconducibile alla condotta della Misto, e la condizione di difettosa manutenzione in cui versava la strada, riconducibile alla condotta dei geometri comunali. Sempre secondo l'accertamento di merito la strada non era stata ricoperta di manto bituminoso, erano in corso lavori di riatto e non era stata munita di securvia o altro tipo di barriera idonea ad impedire l'uscita di strada degli autoveicoli e il precipitare nella zona latistante a dislivello.
Sennonché tutto ciò, per quanto vero - costituendo accertamento di merito in questa sede non rivalutabile -, non può essere ritenuto, sotto il profilo della causalità psicologica, circostanza idonea ad esonerare, sia pure parzialmente, il conducente dell'autoveicolo, poiché si tratta di circostanze tutte preesistenti, conoscibili (e, per il vero, pare, conosciute) dall'utente della strada, il quale aveva il dovere di tenerne conto e di adeguare la velocità del mezzo alle specifiche caratteristiche del manto stradale, all'andamento del tracciato, alla presenza latistante di eventuali dirupi e similmente. La strada, tale quale era al momento del fatto, e precedentemente, non presentava, per quello che il giudice del merito ha accertato, (e caratteristiche proprie dell'insidia, del trabocchetto;
cioè, una condizione di precarietà non conoscibile, di difficile percezione, tale da sorprendere il normale, prudente, conducente sino al punto da fargli perdere il controllo del mezzo.
5. Invero, l'obbligo per l'ente proprietario della strada, sia esso un soggetto pubblico come anche un soggetto privato, quando sul suolo privato si attui un traffico indiscriminato e privo di controllo - sostanzialmente aperto al pubblico -, di eliminare la fonte di pericolo ed anche di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un'insidia o un trabocchetto per gli utenti sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l'uso della normale diligenza (cfr., Sez. IV, 18 novembre 1997, Trufini, CED Cass. n. 210635). Tutte le volte in cui, invece, adottando la normale diligenza, che si richiede a chi conduce un autoveicolo e, più in generale, a chi usi una strada pubblica, la situazione di disagevole transito sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato quella diligenza che plurime disposizione del codice della strada impongono agli utenti.
Nel caso di specie, peraltro, è stato accertato che l'uscita di strada dell'autoveicolo ebbe diretta causa proprio nella eccessiva, comunque non adeguata velocità cui era stato spinto nell'affrontare una curva stretta sinistrorsa. La condizione del manto stradale, la mancanza di ripari e simili, si pongono, quindi, come causa indiretta dell'evento la quale non rileva nel diritto penale, ove il rapporto di causalità tra condotta ed evento deve essere diretto, oltre che efficiente.
6. Gli imputati, quindi, non possono essere ritenuti autori o coautori dell'evento lesivo riferibile esclusivamente alla condotta dell'automobilista.
Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto, nei termini in cui è stato addebitato ai prevenuti, non sussiste.
P.T.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p. A N N U L L A
senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2000