Sentenza 27 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di modalità di proposizione delle impugnazioni, attesa l'applicabilità anche al P.M. delle regole dettate dall'art. 583 cod. proc. pen., deve escludersi l'ammissibilità dell'atto di impugnazione trasmesso dallo stesso P.M. a mezzo "fax", non rientrando tale modalità di trasmissione tra quelle consentite dalla suddetta disposizione normativa, la quale prevede soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/10/2004, n. 47959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47959 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 27/10/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 1427
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 013037/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL SS N. IL 11/03/1935;
2) IO GI N. IL 24/02/1961;
3) LE IN N. IL 26/08/1965;
avverso SENTENZA del 17/12/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per NN, chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al beneficio della non menzione che vorrà la Corte concedere e, per l'effetto .... (Illeggibile) anche al IS;
il rigetto nel resto del ricorso dello NN;
il rigetto dei ricorsi di IS e di TE CA.
Uditi i difensori Avv. Ferrante Luigi per NN e Trofino Filippo per IS, concludano chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 2/7/2002 il Tribunale di Napoli ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste NN SA, IS PE e LE CA dal reato loro in concorso ascritto di corruzione per atti contrari ai doveri inerenti alle funzioni di guardie carcerarie svolte dai primi due, nonché dal reato di lesioni ascritto al primo, dal reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ascritto al secondo e dal reato di minaccia ascritto al terzo imputato. La pronuncia assolutoria ha trovato giustificazione sulla ritenuta inidoneità del quadro probatorio all'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai gravi reati loro rispettivamente ascritti e, soprattutto, sulla inaffidabilità della principale fonte di accusa, rappresentata dal teste BO TO, il quale, ristretto nel carcere di Poggioreale, aveva riferito nel corso del processo, in modo non costante e controverso, fatti e comportamenti svoltisi all'interno di quella Casa Circondariale.
Avverso tale sentenza assolutoria ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città e, in parziale accoglimento del gravame, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 17/12/2003, ha deciso di pronunciare declaratoria di improcedibilità per difetto di querela in ordine ai reati di lesioni e di minaccia e, per converso, di affermare la responsabilità degli imputati in ordine ai residui reati di corruzione e di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, rispettivamente loro ascritti, condannandoli ciascuno alla pena ritenuta di giustizia. Ciascuno degli imputati ha, per mezzo del difensore, proposto separatamente ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di merito, deducendo i seguenti motivi. LE CA, in primo luogo, ha, lamentandone il mancato esame in sentenza, riproposto l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello del P.M., perché l'originale di esso era stato depositato nella cancelleria del giudice di primo grado oltre il termine stabilito dall'art. 585 c.p.p.; in secondo luogo, si è doluto che il giudizio di colpevolezza fosse stato fondato non già su indizi gravi, precisi e concordanti, ma su mere congetture e senza enunciazione delle ragioni per le quali non erano state ritenute attendibili le prove contrarie offerte dalla difesa. NN SA e, per suo conto, IS PE hanno, con argomentazioni analoghe, lamentato l'illogicità della motivazione sul tema fondamentale della credibilità del teste accusatore, ritenuto interessato ad accusare per ottenere vantaggi e benefici durante la detenzione, fonte inattendibile sia per la sua contorta personalità di soggetto sotto osservazione presso l'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, in quanto ritenuto affetto da disturbo della personalità di tipo impulsivo, sia per le diverse contraddizioni contenute nelle sue dichiarazioni, alle quali, alla fine, si sarebbero adagiati i giudici di secondo grado, sposando acriticamente e non senza vizi di logicità la tesi del P.M. appellante.
Per la natura pregiudiziale e assorbente rispetto ad ogni altra censura, è preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello del P.M., proposta dalla difesa del LE in sede di conclusioni della discussione finale del dibattimento di secondo grado, cui aveva dato avvio il solo appello della pubblica accusa, eccezione, tuttavia, inspiegabilmente non commentata dai giudici di secondo grado neppure con un minimo accenno in sentenza, nonostante fosse evidente la sua prospettazione come eventuale causa dirimente del gravame.
L'eccezione è fondata, posto che effettivamente il P.M. ha depositato l'originale dell'appello presso la Cancelleria del giudice a quo in data 2/10/2002, cioè il giorno successivo a quello (utile, perché giorno feriale) di scadenza del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 585 c.p.p., tenuto conto che la data di decorrenza di quel termine era quello di scadenza del quindicesimo giorno dalla lettura all'udienza del 2/7/2002 della sentenza di primo grado, questa essendo stata depositata il 15/7/2002. Nè può orientare in senso contrario il fatto che il medesimo P.M. abbia ritenuto di comunicare alla stessa Cancelleria, a mezzo fax, copia dell'atto di appello il giorno 1/10/2002, quello stesso cioè di scadenza del termine per impugnare, anticipando l'intenzione di trasmettere per le vie rituali l'originale dell'atto di appello il giorno dopo a quello di scadenza. Ciò, perché simile modalità di proposizione dell'impugnazione è in netto contrasto con i principi giuridici affermati dalla consolidta giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, attesa l'applicabilità anche al pubblico ministero delle regole dettate dall'art. 583 c.p.p., deve escludersi l'ammissibilità dell'atto di impugnazione trasmesso dallo stesso pubblico ministero a mezzo "fax", non rientrando tale modalità di trasmissione tra quelle consentite dalla suddetta disposizione normativa, la quale prevede soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma. Dall'accoglimento dell'eccezione deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di LE CA che l'ha sollevata e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti degli altri ricorrenti NN e IS, a cagione dell'inammissibilità dell'appello del P.M..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LE CA e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di NN SA e IS PE, per inammissibilità dell'appello del P.M..
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004