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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 1176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.vol. 1176/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REZZADORE Parte_1 C.F._1 IA AZ e dell'avv. ALBERTAZZI ALESSANDRA ( ) VIA SANTO C.F._2
STEFANO 103 40125 BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso il difensore avv. REZZADORE IA AZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REZZADORE Parte_2 C.F._3
IA AZ e dell'avv. ALBERTAZZI ALESSANDRA ( ) VIA SANTO C.F._2
STEFANO 103 40125 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso il difensore avv. REZZADORE IA AZ
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sig.ri e hanno contratto matrimonio civile il 29.06.2002 in LA Parte_1 Parte_2
(Reggio Emilia) (atto n.15, P.1 anno 2002) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla unione, precedente al matrimonio, erano nate, il 23.11.1999, le due figlie gemelle Per_1 ed;
le figlie -ora maggiorenni- risiedono entrambe con la madre nell'abitazione familiare sita in Per_2
SA IO in Persiceto (Bo), Via Vecchia di Crevalcore n. 2/a. La figlia (conseguita la Laurea Per_2 in Infermieristica) attualmente lavora;
la figlia frequenta il Corso di Laurea in Giurisprudenza Per_1 presso l'Università di Bologna, ed è prossima a conseguire il diploma di laurea;
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1459/2024 pubblicata in data 16/05/24 (RG N. 6851/2023) del Tribunale di Bologna, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e e con tale provvedimento il Parte_1 Parte_2 sig. ha trasferito alla sig.ra il diritto di abitazione sulla casa di proprietà comune indivisa Pt_2 Parte_1 sopra descritta;
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modifiche;
essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
con le note di trattazione sfitta depositate per l'udienza del 3.6.2025 hanno confermato le condizioni concordate e ribadito di non volersi riconciliare;
le condizioni concordate sono conformi a legge a frutto di libero accordo e vanno qui pertanto integralmente recepite anche in punto di spese legali, trattandosi appunto di libero accordo su diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 29.06.2002 in LA (Reggio Emilia) (atto n.15, P.1 anno 2002), ed ordinare al Comune di
LA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1.la signora continuerà a vivere con le figlie maggiorenni ed Parte_1 Per_1 Per_2 nell'abitazione già familiare sita in SA IO in Persiceto (Bologna) via Vecchia di Crevalcore 2/a, sulla quale la sig.ra è già titolare di diritto di abitazione costituito in sede di separazione. Parte_1
2. i coniugi confermano che tutti i mobili, arredi, suppellettili presenti e conservati nell'abitazione coniugale, restino di proprietà esclusiva della signora Parte_1
3. a conferma della propria volontà e degli accordi con la moglie circa la continuità di utilizzo della casa già familiare da parte della signora il signor dichiara altresì di aver Parte_1 Parte_2 disposto, con altri atti da lui già sottoscritti, affinché in caso di suo decesso, la quota attualmente in sua proprietà della casa già familiare con correlative pertinenze passi in proprietà mortis causa alle loro figlie ed Per_1 Persona_3
4. entrambi i coniugi continueranno a provvedere al pagamento delle rate di mutuo stipulato per l'acquisto della casa già familiare, come finora avvenuto e fino all'estinzione del debito contratto con
Banca di Imola S.p.A., debito garantito da ipoteca iscritta sull'immobile medesimo.
5. il signor corrisponderà alla moglie, mensilmente, a titolo di assegno di Parte_2 mantenimento/assegno divorzile la somma di euro 500,00 al netto delle imposte prodotte da tale reddito. Tale importo sarà rivalutato ogni anno come stabilito in separazione in proporzione dall'aumento del costo della vita quali risultante dagli indici Istat dell'anno precedente. La corresponsione dell'importo mensile avverrà mediante accredito sul conto corrente acceso presso Banca di Imola S.p.A. in SA IO in Persiceto IBAN [...]CC0340651117. Gli importi che dovranno essere corrisposti dalla signora per il pagamento delle imposte prodotte dal Parte_1 reddito corrispondente all'assegno di mantenimento/divorzile verranno anticipate dal signor Parte_2 alla moglie mediante accredito sul medesimo conto corrente.
[...]
Per accordo dei coniugi, l'assegno di mantenimento/divorzile non verrà più corrisposto dal signor alla moglie dal mese successivo a quello di scadenza dell'ultima rata mensile del mutuo. Parte_2
6. il signor continuerà a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, Parte_2 Per_1 non ancora autosufficiente ma prossima alla laurea, con le somme e con le modalità stabilite nel pagina 2 di 3 provvedimento di separazione come segue:
a) corrispondendo alla signora la somma di euro 400 mensili quale contributo al Parte_1 mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni mese rivalutate ogni anno come stabilito Per_1 nella sentenza di separazione in proporzione dell'aumento del costo della vita quale risultante dagli indici Istat dell'anno precedente;
b) corrispondendo mensilmente e direttamente alla figlia la somma di euro 100,00, Per_1
c) sostenendo e/o rimborsando alla figlia o alla madre (se anticipataria) tutte le spese sostenute Per_1 per tasse universitarie, libri, corsi di studio da frequentarsi in Italia o all'estero, spese per cure o visite mediche in genere non coperte dal Servizio SAitario Nazionale, nonché spese che si rivelassero urgenti e/o opportune per la salute della figlia (dentistiche, oculistiche, etc.); Per_1
d) su accordo delle parti le spese relative alle vetture utilizzate dalle figlie ed i relativi accessori non saranno più sostenute dal sig. Pt_2
e)il contributo alle spese per le vacanze della figlia verrà concordato direttamente dalla stessa Per_1 con ciascun genitore.
La figlia è maggiorenne, lavora ed è economicamente autosufficiente,pertanto l'obbligo di Per_2 concorso al di lei mantenimento da parte dei genitori è cessato.
7. In considerazione dell'attività svolta dal signor e tenuto conto del fatto che lo stesso è Parte_2
Amministratore e proprietario al 50% delle quote della società 2T s.r.l., i coniugi confermano che la signora potrà continuare a fruire per usi domestici propri e delle figlie seco conviventi, Parte_1 dei prodotti commercializzati dalla società 2T s.r.l., senza corrispondere il prezzo dei prodotti stessi. Il signor provvederà a pagare alla 2T s.r.l. gli importi delle fatture che verranno emesse a Parte_2 suo carico a fronte del ritiro dei prodotti effettuati dalla signora Parte_1
8. le parti concordano che la signora potrà continuare ad utilizzare l'autovettura Parte_1
Stelvio targata FM320HL di proprietà di 2T s.r.l. senza sostenere le spese di assicurazione e manutenzione della stessa.
9. Le parti danno atto di aver regolato i rapporti di carattere patrimoniale e di non avere nulla reciprocamente a pretendere salvo quanto concordato ed indicato nelle pattuizioni sopra esposte.
10. Le spese legali giudiziali e stragiudiziali del presente procedimento per scioglimento del matrimonio verranno sostenute in toto dal signor Parte_2
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.vol. 1176/2025 avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. REZZADORE Parte_1 C.F._1 IA AZ e dell'avv. ALBERTAZZI ALESSANDRA ( ) VIA SANTO C.F._2
STEFANO 103 40125 BOLOGNA elettivamente domiciliato in VIA SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso il difensore avv. REZZADORE IA AZ (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REZZADORE Parte_2 C.F._3
IA AZ e dell'avv. ALBERTAZZI ALESSANDRA ( ) VIA SANTO C.F._2
STEFANO 103 40125 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA SIEPELUNGA 45 BOLOGNA presso il difensore avv. REZZADORE IA AZ
ricorrenti con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I Sig.ri e hanno contratto matrimonio civile il 29.06.2002 in LA Parte_1 Parte_2
(Reggio Emilia) (atto n.15, P.1 anno 2002) scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla unione, precedente al matrimonio, erano nate, il 23.11.1999, le due figlie gemelle Per_1 ed;
le figlie -ora maggiorenni- risiedono entrambe con la madre nell'abitazione familiare sita in Per_2
SA IO in Persiceto (Bo), Via Vecchia di Crevalcore n. 2/a. La figlia (conseguita la Laurea Per_2 in Infermieristica) attualmente lavora;
la figlia frequenta il Corso di Laurea in Giurisprudenza Per_1 presso l'Università di Bologna, ed è prossima a conseguire il diploma di laurea;
pagina 1 di 3 Con sentenza n. 1459/2024 pubblicata in data 16/05/24 (RG N. 6851/2023) del Tribunale di Bologna, è stata dichiarata la separazione dei coniugi e e con tale provvedimento il Parte_1 Parte_2 sig. ha trasferito alla sig.ra il diritto di abitazione sulla casa di proprietà comune indivisa Pt_2 Parte_1 sopra descritta;
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n.
898 e successive modifiche;
essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
con le note di trattazione sfitta depositate per l'udienza del 3.6.2025 hanno confermato le condizioni concordate e ribadito di non volersi riconciliare;
le condizioni concordate sono conformi a legge a frutto di libero accordo e vanno qui pertanto integralmente recepite anche in punto di spese legali, trattandosi appunto di libero accordo su diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 29.06.2002 in LA (Reggio Emilia) (atto n.15, P.1 anno 2002), ed ordinare al Comune di
LA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che per accordo fra le parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1.la signora continuerà a vivere con le figlie maggiorenni ed Parte_1 Per_1 Per_2 nell'abitazione già familiare sita in SA IO in Persiceto (Bologna) via Vecchia di Crevalcore 2/a, sulla quale la sig.ra è già titolare di diritto di abitazione costituito in sede di separazione. Parte_1
2. i coniugi confermano che tutti i mobili, arredi, suppellettili presenti e conservati nell'abitazione coniugale, restino di proprietà esclusiva della signora Parte_1
3. a conferma della propria volontà e degli accordi con la moglie circa la continuità di utilizzo della casa già familiare da parte della signora il signor dichiara altresì di aver Parte_1 Parte_2 disposto, con altri atti da lui già sottoscritti, affinché in caso di suo decesso, la quota attualmente in sua proprietà della casa già familiare con correlative pertinenze passi in proprietà mortis causa alle loro figlie ed Per_1 Persona_3
4. entrambi i coniugi continueranno a provvedere al pagamento delle rate di mutuo stipulato per l'acquisto della casa già familiare, come finora avvenuto e fino all'estinzione del debito contratto con
Banca di Imola S.p.A., debito garantito da ipoteca iscritta sull'immobile medesimo.
5. il signor corrisponderà alla moglie, mensilmente, a titolo di assegno di Parte_2 mantenimento/assegno divorzile la somma di euro 500,00 al netto delle imposte prodotte da tale reddito. Tale importo sarà rivalutato ogni anno come stabilito in separazione in proporzione dall'aumento del costo della vita quali risultante dagli indici Istat dell'anno precedente. La corresponsione dell'importo mensile avverrà mediante accredito sul conto corrente acceso presso Banca di Imola S.p.A. in SA IO in Persiceto IBAN [...]CC0340651117. Gli importi che dovranno essere corrisposti dalla signora per il pagamento delle imposte prodotte dal Parte_1 reddito corrispondente all'assegno di mantenimento/divorzile verranno anticipate dal signor Parte_2 alla moglie mediante accredito sul medesimo conto corrente.
[...]
Per accordo dei coniugi, l'assegno di mantenimento/divorzile non verrà più corrisposto dal signor alla moglie dal mese successivo a quello di scadenza dell'ultima rata mensile del mutuo. Parte_2
6. il signor continuerà a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne, Parte_2 Per_1 non ancora autosufficiente ma prossima alla laurea, con le somme e con le modalità stabilite nel pagina 2 di 3 provvedimento di separazione come segue:
a) corrispondendo alla signora la somma di euro 400 mensili quale contributo al Parte_1 mantenimento della figlia entro il giorno 10 di ogni mese rivalutate ogni anno come stabilito Per_1 nella sentenza di separazione in proporzione dell'aumento del costo della vita quale risultante dagli indici Istat dell'anno precedente;
b) corrispondendo mensilmente e direttamente alla figlia la somma di euro 100,00, Per_1
c) sostenendo e/o rimborsando alla figlia o alla madre (se anticipataria) tutte le spese sostenute Per_1 per tasse universitarie, libri, corsi di studio da frequentarsi in Italia o all'estero, spese per cure o visite mediche in genere non coperte dal Servizio SAitario Nazionale, nonché spese che si rivelassero urgenti e/o opportune per la salute della figlia (dentistiche, oculistiche, etc.); Per_1
d) su accordo delle parti le spese relative alle vetture utilizzate dalle figlie ed i relativi accessori non saranno più sostenute dal sig. Pt_2
e)il contributo alle spese per le vacanze della figlia verrà concordato direttamente dalla stessa Per_1 con ciascun genitore.
La figlia è maggiorenne, lavora ed è economicamente autosufficiente,pertanto l'obbligo di Per_2 concorso al di lei mantenimento da parte dei genitori è cessato.
7. In considerazione dell'attività svolta dal signor e tenuto conto del fatto che lo stesso è Parte_2
Amministratore e proprietario al 50% delle quote della società 2T s.r.l., i coniugi confermano che la signora potrà continuare a fruire per usi domestici propri e delle figlie seco conviventi, Parte_1 dei prodotti commercializzati dalla società 2T s.r.l., senza corrispondere il prezzo dei prodotti stessi. Il signor provvederà a pagare alla 2T s.r.l. gli importi delle fatture che verranno emesse a Parte_2 suo carico a fronte del ritiro dei prodotti effettuati dalla signora Parte_1
8. le parti concordano che la signora potrà continuare ad utilizzare l'autovettura Parte_1
Stelvio targata FM320HL di proprietà di 2T s.r.l. senza sostenere le spese di assicurazione e manutenzione della stessa.
9. Le parti danno atto di aver regolato i rapporti di carattere patrimoniale e di non avere nulla reciprocamente a pretendere salvo quanto concordato ed indicato nelle pattuizioni sopra esposte.
10. Le spese legali giudiziali e stragiudiziali del presente procedimento per scioglimento del matrimonio verranno sostenute in toto dal signor Parte_2
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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