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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/12/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1595/2017 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GI DE ES
ATTORE contro
(C.F ) con l'Avv. GIANNI Controparte_1 P.IVA_1
SOLINAS CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 2.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore esponendo che:
• in data 21.1.2015 e in data 23.1.2015 ha eseguito due ordini di acquisto di titoli della CA OP LLUR e del Lazio, rispettivamente per euro 3.056,46 e per euro 39.749,66, per il tramite della banca convenuta (quale intermediario) ed utilizzando il canale telematico (cfr.
1 doc. n. 1);
• tali titoli hanno perso completamente il loro valore a causa delle note vicende che hanno colpito la CA OP LLUR e del Lazio;
• tali ordini di investimento sarebbero nulli in assenza di forma scritta del contratto- quadro prevista ad substantiam dall'articolo 23 TUF;
• in ogni caso la convenuta avrebbe violato gli obblighi informativi posti a carico LLintermediario e, in particolare gli articoli 21, 28 e 29 del regolamento Consob 11522/1988, con conseguente configurabilità di un'ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento;
• avrebbe dunque diritto al risarcimento dei danni per il corrispondente importo investito;
, costituendosi in giudizio a mezzo del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ha instato per il rigetto delle domande attoree, deducendo in particolare che:
• il contratto quadro è stato stipulato per iscritto, così come quello accessorio relativo all'attivazione dei servizi via internet, su espressa richiesta della stessa attrice, non potendosi pertanto nella specie ravvisare alcuna nullità contrattuale;
• l'attrice era ben consapevole degli acquisti posti in essere e del grado di rischio degli investimenti ordinati, come risultante dal modulo sull'adeguatezza del profilo finanziario sottoscritto dalla cliente in data 10.02.2012, documento che aveva evidenziato un profilo di rischio definito “dinamico”, nonché dagli specifici prospetti informativi relativi ai singoli ordini di investimento via via effettuati on- line e dalle relative dichiarazioni di presa visione, avendo perciò posto in essere operazioni adeguate al proprio profilo di investitore, anche in considerazione LL esperienza specifica in materia, avendo infatti già in precedenza effettuato operazioni di acquisto di titoli azionari e obbligazionari e in fondi di investimento ed altresì continuato ad effettuare operazioni di tale tipo anche successivamente all'acquisto dei titoli per cui è causa;
• in ogni caso, non vi sarebbe alcuna prova dei danni lamentati dall'attrice, né del nesso causale con l'inadempimento posto a carico
2 della convenuta, del tutto generiche essendo le allegazioni attoree sul punto.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate dall' attrice.
All'udienza del 2.7.2025 le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, per le causali tutte dedotte nella narrativa del presente atto: In via istruttoria: ammettere la prova testimoniale e l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. Nel merito: • accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento degli ordini di acquisto e/o contratti di investimento indicati in atti (doc. 1 e 2), e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore l'importo investito e le spese sostenute per l'investimento, pari ad euro 42.806,12, nonché a risarcire allo stesso attore il danno dal medesimo subito consistente nel lucro cessante, pari al valore medio dei rendimenti degli strumenti finanziari presenti nel paniere di riferimento – consistente in un paniere di titoli aventi caratteristiche simili a quello oggetto del contratto - nel periodo in cui le parti sono state legate dal contratto di investimento, lucro cessante da determinarsi in corso di causa;
• in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto e/o contratti di investimento indicati in atti (doc. 1 e 2) per inadempimento della CA, e, per l'effetto, condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore l'importo investito e le spese sostenute per l'investimento, per euro 42.806,12, nonché a risarcire allo stesso attore il danno dal medesimo subito consistente nel lucro cessante, pari al valore medio dei rendimenti degli strumenti finanziari presenti nel paniere di riferimento – consistente in un paniere di titoli aventi caratteristiche simili a quello oggetto del contratto - nel periodo in cui le parti sono state legate dai contratti di investimento, lucro cessante da determinarsi in corso di causa;
• condannare comunque la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per i motivi dedotti in atti, patrimoniali e non patrimoniali e comunque di ogni
3 tipo e natura, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque in quella ritenuta equa e di giustizia, somma che si indica fin d'ora in euro 50.000,00 con minimo di euro 42.806,12, od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la violazione, da parte della CA, LLobbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., e, per l'effetto, condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore l'importo investito e le spese sostenute per gli investimenti (doc.1 e doc.2), con detrazione di quelle ricevute, nonché a risarcire allo stesso attore il danno dal medesimo subito consistente nel lucro cessante, pari al valore medio dei rendimenti degli strumenti finanziari presenti nel paniere di riferimento – consistente in un paniere di titoli aventi caratteristiche simili a quello oggetto dei contratti - nel periodo in cui le parti sono state legate dal contratto di investimento, lucro cessante da determinarsi in corso di causa. Vinte le spese, oneri accessori inclusi.
Per parte convenuta, come da note conclusive del 31.12.2024 e, dunque:
“In via principale: - rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa, comunque, tutte le domande avanzate dalla signora Parte_1 in quanto infondate in fatto e diritto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità con conseguente obbligo da parte della banca di restituire gli importi di cui agli acquisti, dichiarare
– in conseguenza di tale nullità – l'obbligo in capo all'Attore di restituire i titoli acquistati oggetto di dichiarazione di nullità o, ove già venduti, il controvalore ricavata dalla vendita degli stessi al momento della vendita o il valore attuale dei titoli ove maggiore;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risoluzione e/o di risarcimento del danno e, comunque, di ogni domanda avversaria, determinare il danno tenendo conto del ricavato derivante dalla vendita dei titoli nonché di quanto ricavato da cedole, dividendi ed altri accrediti, dando ingresso anche eventualmente ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta opportuna sulla base dei criteri che verranno individuati dal Tribunale, quale sia l'effettivo lucro conseguito dall'Attrice mediante gli investimenti oggetto di contestazione, con necessario confronto tra tale risultato e quello che il cliente avrebbero ricavato lasciando le disponibilità nel conto corrente. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
4 Tanto premesso, giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che nel presente giudizio l'attrice ha in primo luogo chiesto dichiararsi la nullità, e/o l'annullamento degli ordini di acquisto effettuati e, in via subordinata, la risoluzione degli ordini di acquisto per inadempimento della banca o, comunque, condannarsi la banca al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo e natura, nella misura che emergerà in corso di causa o in quella comunque ritenuta equa e di giustizia.
In particolare, a fondamento delle suindicate domande, l'attrice ha lamentato in primo luogo la mancanza del contratto quadro, la cui forma scritta è prevista a pena di nullità dall'articolo 23 TUF.
Come noto, infatti, la predetta disposizione prevede che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la CA d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
L'assunto è infondato in quanto smentito dalla documentazione in atti.
Ed infatti la banca ha prodotto il contratto- quadro del 11.05.2011 che disciplina in modo specifico i servizi di investimento in strumenti finanziari offerti dalla banca, la cui sottoscrizione, da parte LLattrice, non ha costituito oggetto di contestazione.
Ed in particolare, il suddetto contratto, denominato “contratto di prestazione servizi di investimento persone fisiche” (cfr. doc. n. 3), è comprensivo delle condizioni generali del servizio, delle specifiche informazioni sulla banca (cap. 1), dei servizi finanziari offerti e del rischio di investimenti in strumenti finanziari (cap. 2), nonchè della salvaguardia degli strumenti finanziari (cap.3).
Ed inoltre, è documentalmente provato che la stessa attrice ha concluso per iscritto, sempre in data 11.05.2011, anche il contratto accessorio relativo
5 all'attivazione del servizio internet per effettuare ordini di acquisto direttamente on-line, completo di tutte le condizioni giuridiche ed economiche del servizio e del relativo documento di sintesi, anch'esso regolarmente sottoscritto dalla stessa (cfr. doc. n. 4).
Alcuna nullità è pertanto nella specie ravvisabile a tale titolo in relazione agli ordini di acquisto per cui è causa, quale effetto riflesso LLasserita nullità del contratto quadro di cui, giova ribadire, la convenuta ha fornito prova scritta.
Né la forma scritta a pena di nullità per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento si riferisce ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite LLintermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (cfr. Cass.18122/2020, cfr. Cass. n.23489 del 26/08/2021, ordinanza n. 21993 del 12/07/2022).
Ciò premesso e venendo alle ulteriori domande, l'attrice ha poi lamentato l'inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi informativi cui la stessa è tenuta ai sensi degli artt. 21, 28 e 29 del D.lgs. n. 58 (TUF) e del regolamento Consob n. 11522/1998.
Orbene, devesi innanzitutto evidenziare che -come enunciato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. nr. 26724/2007)- la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.
6 Ed infatti, la violazione delle norme di condotta richiamate dalla stessa attrice (artt. 21, 23 e ss. D.lgs 58/98 e artt. 28 e 29 Reg. Consob 11522/98), può determinare, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, la risoluzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria, o anche dei singoli contratti esecutivi degli ordini di acquisto in relazione alla singola operazione contestata secondo la giurisprudenza di legittimità più recente rispetto al più tradizionale orientamento che ammetteva invece la possibilità di risoluzione del solo contratto quadro rispetto al quale le successive operazioni si ponevano come momenti attuativi, ancorché di natura negoziale, ovvero a responsabilità precontrattuale o contrattuale, come si è già detto.
Passando dunque alle domande attoree, ritiene il Tribunale che non ne sussistano i presupposti.
L'attrice ha dedotto l'inadempimento della banca convenuta, la quale avrebbe dovuto informarla della non adeguatezza LLinvestimento, con la conseguenza che essa sarebbe responsabile del danno cagionato ai sensi LLart. 21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati ex art. 1 lett. r di
“comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”) e lett. b (che impone di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) del T.U.F.
In attuazione delle succitate norme di legge di cui all'art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., il Regolamento CONSOB n. 11522/1998 ha previsto l'obbligo dei soggetti abilitati di “chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio” e di consegnargli “il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (art. 28, 1° comma); il 2° comma stabilisce, altresì, che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento
o disinvestimento”.
Il successivo art. 29 dispone poi che “gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non
7 adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”(1° comma).
Se è dunque vero che, a tal fine, “gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati” (2° comma) è anche vero che la non adeguatezza LLoperazione deve essere comunque segnalata dagli intermediari, i quali devono fornire all'investitore chiare informazioni anche delle “ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e solo “qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione … possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto” (art. 29, 3° comma).
Ciò che può mutare è soltanto il quomodo LLassolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all'impiego del denaro in valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore.
Questo essendo il quadro normativo e tenuto conto che, ai sensi del succitato art. 23, 6° comma, del T.U.F., spetta all'intermediario l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, si osserva in primo luogo che nel caso in esame risulta depositato in atti da parte della convenuta, oltre al già citato contratto quadro, comprensivo delle informazioni sui rischi generali (cap. 2 cit.), anche l'analisi del profilo della cliente in data 10.2.2012 (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta).
Emerge in particolare, dalla lettura del suddetto documento, del quale l'attrice si è assunta la paternità con la relativa sottoscrizione che non ha costituito oggetto di contestazione, che la stessa ha dichiarato (avendo siglato le apposite caselle dattiloscritte):
- di avere una conoscenza di base delle caratteristiche e dei rischi di prodotti finanziari semplici e strutturati il cui rendimento dipenda in modo facilmente comprensibile dai principali indici finanziari o tassi di cambio (FTSE MIB, DOW JONES, EURO7DOLLARO, PETROLIO) e non dipenda invece in modo anche complesso dall'andamento di indici
8 finanziari poco conosciuti ed anche più complessi e dei fonti Hedge;
- di non avere conoscenze specifiche in ambito finanziario e di aggiornarsi saltuariamente sul punto;
- di avere come obiettivo quello della crescita rilevante dei propri investimenti e di essere favorevole all'assunzione di un rischio rilevante in un orizzonte temporale di lungo periodo, accettando oscillazioni rilevanti del valore complessivo degli investimenti, dipendente dall'evoluzione dei mercati finanziari;
- di avere una situazione economica stabile o in crescita;
- di avere una capacità di risparmio importante (orientativamente più del 10% del reddito complessivo;
- di riconoscersi nel profilo finanziario identificato in base alle suddette informazioni come “dinamico”.
Orbene, essendo l'attrice orientata verso investimenti che potessero assicurare una crescita rilevante dei propri investimenti, assumendosi anche un rischio rilevante in base all'oscillazione dei mercati finanziari ed avendo effettuato direttamente tramite il canale on- line gli investimenti stessi, non appaiono sussistenti elementi per poter ritenere che gli stessi fossero inadeguati ovvero che il risparmiatore non sia stato informato sulle conseguenze delle operazioni.
Peraltro, non può non evidenziarsi che - dagli estratti conto titoli prodotto dalla convenuta- risulta che l'attrice, oltre agli ordini per cui è causa, ha acquistato nel tempo anche altri numerosi strumenti finanziari azionari e obbligazionari e ciò sia in epoca antecedente che in epoca coeva e successiva all'acquisto dei due titoli per cui è causa, come si evince dagli estratti conto relativi all'anno 2013 e, successivamente, agli anni 2015-2017 (cfr. doc 6 e 7 di parte convenuta-
In considerazione di ciò, non può dunque ritenersi che all'attrice non siano state fornite adeguate informazioni sull'acquisto dei titoli oggetto di causa, in quanto già in possesso di tutte le informazioni la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.
Quanto, poi, alle particolari modalità di acquisto dei singoli ordini di
9 investimento on-line (che come si è già detto non necessitano di forma scritta ad substantiam), contrariamente all'assunto difensivo LLattrice la banca convenuta ha fornito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, specifiche allegazioni in ordine alle modalità di esecuzione del servizio, avendo in particolare indicato che il sistema è costruito in modo da effettuare, prima di ogni singola operazione, l'analisi della relativa adeguatezza, come si evince dalla stampa internet in atti contenente la tracciatura LLoperatività della cliente nelle date di acquisto dei titoli in contestazione, del 21.01.2015 e del 23.01.2015 (cfr. doc n 8).
Ed in particolare, esplicando il contenuto di detto documento, la convenuta ha spiegato come “in data 21.01.2015, alle ore 08:38 la signora ha Pt_1 effettuato una prima operazione di acquisto di azioni CA OP LLUR (evidenza verde); - nella stessa data, alle ore 09:19, ha revocato l'ordine di acquisto (evidenza blu); - sempre in data 21.01.2015, alle ore 09:21, la signora ha effettuato una nuova operazione di acquisto di Pt_1 azioni CA OP LLUR (evidenza gialla); - in data 23.01.2015, alle ore 07:54, la signora ha effettuato un'altra operazione di Pt_1 acquisto di azioni CA OP LLUR (evidenza arancione). Per tutte le operazioni la valutazione Mifid di adeguatezza ha definito l'operazione adeguata al profilo della Cliente, con rischio ricadente nel range ammissibile per la stessa (si vedano le evidenze in giallo e arancione”.
Di tali deduzioni, che non hanno costituito oggetto di specifica contestazione, vi è anche un riscontro documentale, emergendo in particolare dall'esame del citato documento n. 8 che tutte le operazioni di acquisto (evidenziate con i colori verde, giallo ed arancione), sono connotate dalla dicitura “ adeguatezza mifid”, che precede le diciture “raccolta LLordine “ e “ otp corretta su dispositiva”, potendosi pertanto ragionevolmente ritenere, sulla base di un ragionamento logico deduttivo fondato sulla suindicata sequenza temporale, che l'acquisto dei titoli, concluso mediante l'utilizzo di password dispositiva attraverso la digitazione di un codice OTP direttamente dall'attrice, sia stata preceduta dalla valutazione di adeguatezza LLoperazione a cui ha fatto seguito l'ordine impartito dalla cliente, così come riportato nel documento in att.
Le superiori conclusioni in ordine al corretto adempimento, da parte della banca, agli obblighi informativi posti a suo carico, sono poi ulteriormente rafforzate sia dalle modalità stessa di esecuzione degli ordini mediante l'utilizzo del canale internet, che denota una certa padronanza della materia e
10 LLutilizzo del sistema (trattandosi infatti di operazioni effettuate in autonomia dal cliente che impartisce direttamente gli ordini di acquisto alla banca,) sia dall'avere la stessa attrice effettuato, giova ribadire, come in precedenza anche successivamente all'acquisto dei titoli oggetto di causa, ulteriori operazioni di investimento, dimostrando così una rinnovata fiducia verso lo stesso istituto.
In un contesto di questo tipo ed anche a fronte delle specifiche allegazioni della convenuta e delle prove documentali offerte, l'attrice non ha allegato né specificato in che cosa sarebbe quindi consistito l'inadempimento della convenuta, attraverso una pur sintetica ma comunque necessaria e circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe in concreto omesso di fornire e che, se avesse ricevuto, l'avrebbero determinata ad astenersi dal compimento delle operazioni di investimento.
Ed infatti l'attrice si è per lo più limitata, nel proprio atto introduttivo, ad allegare del tutto genericamente le fattispecie astrattamente configurabili a carico della convenuta, richiamando le norme e i relativi orientamenti giurisprudenziali, laddove nella memoria ex articolo 83 comma 6 n. 1 ha sostanzialmente ribadito il proprio assunto, mentre nella memoria ex articolo 183 comma 6 n.
2. c.p.c., maturate le preclusioni assertive, ha formulato richieste istruttorie fondate su fatti non tempestivamente allegati e comunque irrilevanti ai fini della decisione, quale, in particolare, la circostanza di avere utilizzato per effettuare gli investimenti i proventi della vendita di un immobile;
la richiesta di esibizione documentale è invece inammissibile in quanto volta ad ottenere documentazione (quella relativa al controvalore dei titoli nel corso del rapporto), della cui prova era onerata la stessa attrice in ordine alla richiesta di risarcimento danni, comunque non preceduta (prima LLinstaurazione del giudizio), dalla richiesta ex articolo 119TUB che è intervenuta solo in corso di causa (cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 cpc di parte attrice) ed in ogni caso irrilevante in assenza di condotte omissive configurabili a carico della banca.
Per tali assorbenti motivi le domande devono essere respinte (ivi compresa quella sull'asserita annullabilità del contratto, del tutto genericamente formulata in assenza di qualsivoglia specifica allegazione in merito alla sussistenza dei relativi presupposti), del tutto generiche essendo in ogni caso anche le allegazioni in merito ai danni subiti.
In conclusione, in virtù di quanto sin qui esposto ritiene il Tribunale che non
11 sussistano i presupposti per l'accoglimento delle domande.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria. assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande.
2) CO l'attrice, alle spese di lite, che liquida in favore della convenuta., in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1595/2017 promossa da
(C.F. ) con l'Avv. Parte_1 C.F._1
GI DE ES
ATTORE contro
(C.F ) con l'Avv. GIANNI Controparte_1 P.IVA_1
SOLINAS CONVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 2.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1 in giudizio , in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore esponendo che:
• in data 21.1.2015 e in data 23.1.2015 ha eseguito due ordini di acquisto di titoli della CA OP LLUR e del Lazio, rispettivamente per euro 3.056,46 e per euro 39.749,66, per il tramite della banca convenuta (quale intermediario) ed utilizzando il canale telematico (cfr.
1 doc. n. 1);
• tali titoli hanno perso completamente il loro valore a causa delle note vicende che hanno colpito la CA OP LLUR e del Lazio;
• tali ordini di investimento sarebbero nulli in assenza di forma scritta del contratto- quadro prevista ad substantiam dall'articolo 23 TUF;
• in ogni caso la convenuta avrebbe violato gli obblighi informativi posti a carico LLintermediario e, in particolare gli articoli 21, 28 e 29 del regolamento Consob 11522/1988, con conseguente configurabilità di un'ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento;
• avrebbe dunque diritto al risarcimento dei danni per il corrispondente importo investito;
, costituendosi in giudizio a mezzo del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ha instato per il rigetto delle domande attoree, deducendo in particolare che:
• il contratto quadro è stato stipulato per iscritto, così come quello accessorio relativo all'attivazione dei servizi via internet, su espressa richiesta della stessa attrice, non potendosi pertanto nella specie ravvisare alcuna nullità contrattuale;
• l'attrice era ben consapevole degli acquisti posti in essere e del grado di rischio degli investimenti ordinati, come risultante dal modulo sull'adeguatezza del profilo finanziario sottoscritto dalla cliente in data 10.02.2012, documento che aveva evidenziato un profilo di rischio definito “dinamico”, nonché dagli specifici prospetti informativi relativi ai singoli ordini di investimento via via effettuati on- line e dalle relative dichiarazioni di presa visione, avendo perciò posto in essere operazioni adeguate al proprio profilo di investitore, anche in considerazione LL esperienza specifica in materia, avendo infatti già in precedenza effettuato operazioni di acquisto di titoli azionari e obbligazionari e in fondi di investimento ed altresì continuato ad effettuare operazioni di tale tipo anche successivamente all'acquisto dei titoli per cui è causa;
• in ogni caso, non vi sarebbe alcuna prova dei danni lamentati dall'attrice, né del nesso causale con l'inadempimento posto a carico
2 della convenuta, del tutto generiche essendo le allegazioni attoree sul punto.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale, previo rigetto delle istanze istruttorie formulate dall' attrice.
All'udienza del 2.7.2025 le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni.
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, per le causali tutte dedotte nella narrativa del presente atto: In via istruttoria: ammettere la prova testimoniale e l'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 6° comma n. 2 c.p.c. Nel merito: • accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento degli ordini di acquisto e/o contratti di investimento indicati in atti (doc. 1 e 2), e, per l'effetto, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore l'importo investito e le spese sostenute per l'investimento, pari ad euro 42.806,12, nonché a risarcire allo stesso attore il danno dal medesimo subito consistente nel lucro cessante, pari al valore medio dei rendimenti degli strumenti finanziari presenti nel paniere di riferimento – consistente in un paniere di titoli aventi caratteristiche simili a quello oggetto del contratto - nel periodo in cui le parti sono state legate dal contratto di investimento, lucro cessante da determinarsi in corso di causa;
• in via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione degli ordini di acquisto e/o contratti di investimento indicati in atti (doc. 1 e 2) per inadempimento della CA, e, per l'effetto, condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore l'importo investito e le spese sostenute per l'investimento, per euro 42.806,12, nonché a risarcire allo stesso attore il danno dal medesimo subito consistente nel lucro cessante, pari al valore medio dei rendimenti degli strumenti finanziari presenti nel paniere di riferimento – consistente in un paniere di titoli aventi caratteristiche simili a quello oggetto del contratto - nel periodo in cui le parti sono state legate dai contratti di investimento, lucro cessante da determinarsi in corso di causa;
• condannare comunque la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per i motivi dedotti in atti, patrimoniali e non patrimoniali e comunque di ogni
3 tipo e natura, nella misura che emergerà in corso di causa e comunque in quella ritenuta equa e di giustizia, somma che si indica fin d'ora in euro 50.000,00 con minimo di euro 42.806,12, od in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la violazione, da parte della CA, LLobbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., e, per l'effetto, condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore l'importo investito e le spese sostenute per gli investimenti (doc.1 e doc.2), con detrazione di quelle ricevute, nonché a risarcire allo stesso attore il danno dal medesimo subito consistente nel lucro cessante, pari al valore medio dei rendimenti degli strumenti finanziari presenti nel paniere di riferimento – consistente in un paniere di titoli aventi caratteristiche simili a quello oggetto dei contratti - nel periodo in cui le parti sono state legate dal contratto di investimento, lucro cessante da determinarsi in corso di causa. Vinte le spese, oneri accessori inclusi.
Per parte convenuta, come da note conclusive del 31.12.2024 e, dunque:
“In via principale: - rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa, comunque, tutte le domande avanzate dalla signora Parte_1 in quanto infondate in fatto e diritto;
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità con conseguente obbligo da parte della banca di restituire gli importi di cui agli acquisti, dichiarare
– in conseguenza di tale nullità – l'obbligo in capo all'Attore di restituire i titoli acquistati oggetto di dichiarazione di nullità o, ove già venduti, il controvalore ricavata dalla vendita degli stessi al momento della vendita o il valore attuale dei titoli ove maggiore;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di risoluzione e/o di risarcimento del danno e, comunque, di ogni domanda avversaria, determinare il danno tenendo conto del ricavato derivante dalla vendita dei titoli nonché di quanto ricavato da cedole, dividendi ed altri accrediti, dando ingresso anche eventualmente ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta opportuna sulla base dei criteri che verranno individuati dal Tribunale, quale sia l'effettivo lucro conseguito dall'Attrice mediante gli investimenti oggetto di contestazione, con necessario confronto tra tale risultato e quello che il cliente avrebbero ricavato lasciando le disponibilità nel conto corrente. In ogni caso: - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
4 Tanto premesso, giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che nel presente giudizio l'attrice ha in primo luogo chiesto dichiararsi la nullità, e/o l'annullamento degli ordini di acquisto effettuati e, in via subordinata, la risoluzione degli ordini di acquisto per inadempimento della banca o, comunque, condannarsi la banca al risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, patrimoniali e non patrimoniali di ogni tipo e natura, nella misura che emergerà in corso di causa o in quella comunque ritenuta equa e di giustizia.
In particolare, a fondamento delle suindicate domande, l'attrice ha lamentato in primo luogo la mancanza del contratto quadro, la cui forma scritta è prevista a pena di nullità dall'articolo 23 TUF.
Come noto, infatti, la predetta disposizione prevede che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la CA d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
L'assunto è infondato in quanto smentito dalla documentazione in atti.
Ed infatti la banca ha prodotto il contratto- quadro del 11.05.2011 che disciplina in modo specifico i servizi di investimento in strumenti finanziari offerti dalla banca, la cui sottoscrizione, da parte LLattrice, non ha costituito oggetto di contestazione.
Ed in particolare, il suddetto contratto, denominato “contratto di prestazione servizi di investimento persone fisiche” (cfr. doc. n. 3), è comprensivo delle condizioni generali del servizio, delle specifiche informazioni sulla banca (cap. 1), dei servizi finanziari offerti e del rischio di investimenti in strumenti finanziari (cap. 2), nonchè della salvaguardia degli strumenti finanziari (cap.3).
Ed inoltre, è documentalmente provato che la stessa attrice ha concluso per iscritto, sempre in data 11.05.2011, anche il contratto accessorio relativo
5 all'attivazione del servizio internet per effettuare ordini di acquisto direttamente on-line, completo di tutte le condizioni giuridiche ed economiche del servizio e del relativo documento di sintesi, anch'esso regolarmente sottoscritto dalla stessa (cfr. doc. n. 4).
Alcuna nullità è pertanto nella specie ravvisabile a tale titolo in relazione agli ordini di acquisto per cui è causa, quale effetto riflesso LLasserita nullità del contratto quadro di cui, giova ribadire, la convenuta ha fornito prova scritta.
Né la forma scritta a pena di nullità per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento si riferisce ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite LLintermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (cfr. Cass.18122/2020, cfr. Cass. n.23489 del 26/08/2021, ordinanza n. 21993 del 12/07/2022).
Ciò premesso e venendo alle ulteriori domande, l'attrice ha poi lamentato l'inadempimento, da parte della convenuta, degli obblighi informativi cui la stessa è tenuta ai sensi degli artt. 21, 28 e 29 del D.lgs. n. 58 (TUF) e del regolamento Consob n. 11522/1998.
Orbene, devesi innanzitutto evidenziare che -come enunciato con chiarezza dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sent. nr. 26724/2007)- la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.
6 Ed infatti, la violazione delle norme di condotta richiamate dalla stessa attrice (artt. 21, 23 e ss. D.lgs 58/98 e artt. 28 e 29 Reg. Consob 11522/98), può determinare, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, la risoluzione del contratto quadro di intermediazione finanziaria, o anche dei singoli contratti esecutivi degli ordini di acquisto in relazione alla singola operazione contestata secondo la giurisprudenza di legittimità più recente rispetto al più tradizionale orientamento che ammetteva invece la possibilità di risoluzione del solo contratto quadro rispetto al quale le successive operazioni si ponevano come momenti attuativi, ancorché di natura negoziale, ovvero a responsabilità precontrattuale o contrattuale, come si è già detto.
Passando dunque alle domande attoree, ritiene il Tribunale che non ne sussistano i presupposti.
L'attrice ha dedotto l'inadempimento della banca convenuta, la quale avrebbe dovuto informarla della non adeguatezza LLinvestimento, con la conseguenza che essa sarebbe responsabile del danno cagionato ai sensi LLart. 21, lett. a (che impone ai soggetti abilitati ex art. 1 lett. r di
“comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”) e lett. b (che impone di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”) del T.U.F.
In attuazione delle succitate norme di legge di cui all'art. 21, lettere a) e b) del T.U.F., il Regolamento CONSOB n. 11522/1998 ha previsto l'obbligo dei soggetti abilitati di “chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio” e di consegnargli “il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” (art. 28, 1° comma); il 2° comma stabilisce, altresì, che “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento
o disinvestimento”.
Il successivo art. 29 dispone poi che “gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non
7 adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”(1° comma).
Se è dunque vero che, a tal fine, “gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati” (2° comma) è anche vero che la non adeguatezza LLoperazione deve essere comunque segnalata dagli intermediari, i quali devono fornire all'investitore chiare informazioni anche delle “ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e solo “qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione … possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto” (art. 29, 3° comma).
Ciò che può mutare è soltanto il quomodo LLassolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento, nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all'impiego del denaro in valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore.
Questo essendo il quadro normativo e tenuto conto che, ai sensi del succitato art. 23, 6° comma, del T.U.F., spetta all'intermediario l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta, si osserva in primo luogo che nel caso in esame risulta depositato in atti da parte della convenuta, oltre al già citato contratto quadro, comprensivo delle informazioni sui rischi generali (cap. 2 cit.), anche l'analisi del profilo della cliente in data 10.2.2012 (cfr. doc. n. 5 di parte convenuta).
Emerge in particolare, dalla lettura del suddetto documento, del quale l'attrice si è assunta la paternità con la relativa sottoscrizione che non ha costituito oggetto di contestazione, che la stessa ha dichiarato (avendo siglato le apposite caselle dattiloscritte):
- di avere una conoscenza di base delle caratteristiche e dei rischi di prodotti finanziari semplici e strutturati il cui rendimento dipenda in modo facilmente comprensibile dai principali indici finanziari o tassi di cambio (FTSE MIB, DOW JONES, EURO7DOLLARO, PETROLIO) e non dipenda invece in modo anche complesso dall'andamento di indici
8 finanziari poco conosciuti ed anche più complessi e dei fonti Hedge;
- di non avere conoscenze specifiche in ambito finanziario e di aggiornarsi saltuariamente sul punto;
- di avere come obiettivo quello della crescita rilevante dei propri investimenti e di essere favorevole all'assunzione di un rischio rilevante in un orizzonte temporale di lungo periodo, accettando oscillazioni rilevanti del valore complessivo degli investimenti, dipendente dall'evoluzione dei mercati finanziari;
- di avere una situazione economica stabile o in crescita;
- di avere una capacità di risparmio importante (orientativamente più del 10% del reddito complessivo;
- di riconoscersi nel profilo finanziario identificato in base alle suddette informazioni come “dinamico”.
Orbene, essendo l'attrice orientata verso investimenti che potessero assicurare una crescita rilevante dei propri investimenti, assumendosi anche un rischio rilevante in base all'oscillazione dei mercati finanziari ed avendo effettuato direttamente tramite il canale on- line gli investimenti stessi, non appaiono sussistenti elementi per poter ritenere che gli stessi fossero inadeguati ovvero che il risparmiatore non sia stato informato sulle conseguenze delle operazioni.
Peraltro, non può non evidenziarsi che - dagli estratti conto titoli prodotto dalla convenuta- risulta che l'attrice, oltre agli ordini per cui è causa, ha acquistato nel tempo anche altri numerosi strumenti finanziari azionari e obbligazionari e ciò sia in epoca antecedente che in epoca coeva e successiva all'acquisto dei due titoli per cui è causa, come si evince dagli estratti conto relativi all'anno 2013 e, successivamente, agli anni 2015-2017 (cfr. doc 6 e 7 di parte convenuta-
In considerazione di ciò, non può dunque ritenersi che all'attrice non siano state fornite adeguate informazioni sull'acquisto dei titoli oggetto di causa, in quanto già in possesso di tutte le informazioni la cui conoscenza era necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.
Quanto, poi, alle particolari modalità di acquisto dei singoli ordini di
9 investimento on-line (che come si è già detto non necessitano di forma scritta ad substantiam), contrariamente all'assunto difensivo LLattrice la banca convenuta ha fornito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, specifiche allegazioni in ordine alle modalità di esecuzione del servizio, avendo in particolare indicato che il sistema è costruito in modo da effettuare, prima di ogni singola operazione, l'analisi della relativa adeguatezza, come si evince dalla stampa internet in atti contenente la tracciatura LLoperatività della cliente nelle date di acquisto dei titoli in contestazione, del 21.01.2015 e del 23.01.2015 (cfr. doc n 8).
Ed in particolare, esplicando il contenuto di detto documento, la convenuta ha spiegato come “in data 21.01.2015, alle ore 08:38 la signora ha Pt_1 effettuato una prima operazione di acquisto di azioni CA OP LLUR (evidenza verde); - nella stessa data, alle ore 09:19, ha revocato l'ordine di acquisto (evidenza blu); - sempre in data 21.01.2015, alle ore 09:21, la signora ha effettuato una nuova operazione di acquisto di Pt_1 azioni CA OP LLUR (evidenza gialla); - in data 23.01.2015, alle ore 07:54, la signora ha effettuato un'altra operazione di Pt_1 acquisto di azioni CA OP LLUR (evidenza arancione). Per tutte le operazioni la valutazione Mifid di adeguatezza ha definito l'operazione adeguata al profilo della Cliente, con rischio ricadente nel range ammissibile per la stessa (si vedano le evidenze in giallo e arancione”.
Di tali deduzioni, che non hanno costituito oggetto di specifica contestazione, vi è anche un riscontro documentale, emergendo in particolare dall'esame del citato documento n. 8 che tutte le operazioni di acquisto (evidenziate con i colori verde, giallo ed arancione), sono connotate dalla dicitura “ adeguatezza mifid”, che precede le diciture “raccolta LLordine “ e “ otp corretta su dispositiva”, potendosi pertanto ragionevolmente ritenere, sulla base di un ragionamento logico deduttivo fondato sulla suindicata sequenza temporale, che l'acquisto dei titoli, concluso mediante l'utilizzo di password dispositiva attraverso la digitazione di un codice OTP direttamente dall'attrice, sia stata preceduta dalla valutazione di adeguatezza LLoperazione a cui ha fatto seguito l'ordine impartito dalla cliente, così come riportato nel documento in att.
Le superiori conclusioni in ordine al corretto adempimento, da parte della banca, agli obblighi informativi posti a suo carico, sono poi ulteriormente rafforzate sia dalle modalità stessa di esecuzione degli ordini mediante l'utilizzo del canale internet, che denota una certa padronanza della materia e
10 LLutilizzo del sistema (trattandosi infatti di operazioni effettuate in autonomia dal cliente che impartisce direttamente gli ordini di acquisto alla banca,) sia dall'avere la stessa attrice effettuato, giova ribadire, come in precedenza anche successivamente all'acquisto dei titoli oggetto di causa, ulteriori operazioni di investimento, dimostrando così una rinnovata fiducia verso lo stesso istituto.
In un contesto di questo tipo ed anche a fronte delle specifiche allegazioni della convenuta e delle prove documentali offerte, l'attrice non ha allegato né specificato in che cosa sarebbe quindi consistito l'inadempimento della convenuta, attraverso una pur sintetica ma comunque necessaria e circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe in concreto omesso di fornire e che, se avesse ricevuto, l'avrebbero determinata ad astenersi dal compimento delle operazioni di investimento.
Ed infatti l'attrice si è per lo più limitata, nel proprio atto introduttivo, ad allegare del tutto genericamente le fattispecie astrattamente configurabili a carico della convenuta, richiamando le norme e i relativi orientamenti giurisprudenziali, laddove nella memoria ex articolo 83 comma 6 n. 1 ha sostanzialmente ribadito il proprio assunto, mentre nella memoria ex articolo 183 comma 6 n.
2. c.p.c., maturate le preclusioni assertive, ha formulato richieste istruttorie fondate su fatti non tempestivamente allegati e comunque irrilevanti ai fini della decisione, quale, in particolare, la circostanza di avere utilizzato per effettuare gli investimenti i proventi della vendita di un immobile;
la richiesta di esibizione documentale è invece inammissibile in quanto volta ad ottenere documentazione (quella relativa al controvalore dei titoli nel corso del rapporto), della cui prova era onerata la stessa attrice in ordine alla richiesta di risarcimento danni, comunque non preceduta (prima LLinstaurazione del giudizio), dalla richiesta ex articolo 119TUB che è intervenuta solo in corso di causa (cfr. doc. n. 2 allegato alla memoria ex articolo 183 comma 6 n 2 cpc di parte attrice) ed in ogni caso irrilevante in assenza di condotte omissive configurabili a carico della banca.
Per tali assorbenti motivi le domande devono essere respinte (ivi compresa quella sull'asserita annullabilità del contratto, del tutto genericamente formulata in assenza di qualsivoglia specifica allegazione in merito alla sussistenza dei relativi presupposti), del tutto generiche essendo in ogni caso anche le allegazioni in merito ai danni subiti.
In conclusione, in virtù di quanto sin qui esposto ritiene il Tribunale che non
11 sussistano i presupposti per l'accoglimento delle domande.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria. assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande.
2) CO l'attrice, alle spese di lite, che liquida in favore della convenuta., in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Grosseto, il 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
(Provvedimento sottoscritto con firma digitale)
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