Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale - in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Rita Paola Terrama-
gra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12928/2022 R.G. promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] ( c.f. ), elettivamente domiciliati
[...] C.F._2
in Palermo, via G. La Farina n. 3, presso lo studio dell'Avv. Luca Mandalari che li rappresen-
ta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attori
CONTRO
Avv. (c.f. ), nella qualità di Amministratore di so- Controparte_1 C.F._3
stegno provvisorio della sig.ra , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), come da provvedimenti di nomina del 3.10.2022 e di estensione dei C.F._4
poteri del 14.10.2022, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Houel n. 24, presso lo studio dell'Avv. Dario Coglitore, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa
avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
Conclusioni delle parti : come da note di trattazione scritta, depositate per l'udienza di preci-
sazione delle conclusioni del 19.12.2024 e atti ivi richiamati.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.10.2022 e pro- Parte_1 Parte_2
prietari dell'unità immobiliare di primo piano dell'edificio condominiale sito in Palermo, via
F. Crispi n. 258, hanno convenuto in giudizio , proprietaria degli appartamenti Controparte_2
siti al terzo e al quarto piano dello stesso stabile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati nella somma complessiva di Euro 8.191,97, o in quella mag-
giore o minore ritenuta di giustizia, oltre al danno morale da quantificarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, premettendo che in data 17.11.2017 avevano diffidato il Con-
dominio ad effettuare interventi manutentivi urgenti sul retroprospetto del fabbricato stante la condizione di ammaloramento del torrino ascensore e dei balconi ivi aggetanti, esponevano gli attori che, in pari data, i Vigili del Fuoco avevano constatato il distacco di porzioni di in-
tonaco dal prospetto interno del fabbricato e lo stato di ammaloramento dei balconi di
3°,4°,5°,6° e 7° piano, inibendo loro “ l'uso del terrazzo sottostante al dissesto salvo che ven-
gano disposti opportune opere di protezione, a tutela dell'incolumità delle persone” (all. 5 at-
to di citazione). A seguito di tale intervento e dei provvedimenti assunti dal Comune di Palermo con l'ordinanza n.11 del 21.2.2018 (all.6), proseguono i coniugi , il Parte_3 CP_3
e i soli proprietari degli appartamenti di 5°,6° e 7° piano , avevano posto in essere le
[...]
opere provvisionali di messa in sicurezza, mentre nessun lavoro era stato eseguito nei balconi di 3° e 4° piano di proprietà , come riscontrato, con nota del 18.2.2019, dall'Ufficio edi- CP_2
lizia pubblica del Comune di Palermo che, in ragione di ciò, aveva confermato il divieto di uso della terrazza.
Solo in data 3.2.2020, la provvedeva a realizzare, nel balcone di 4° piano, interventi Pt_4
provvisionali. Persistendo, tuttavia, lo stato pericolo derivante dal balcone di 3° piano, gli odierni attori avviavano procedimento cautelare ex art. 1172 c.c. definito con ordinanza del
29.10.2021 che ordinava ad “di eseguire tutte le opere necessarie alla rimo- Controparte_2
zione della situazione di pericolo denunciata in ricorso e al ripristino delle condizioni di
normale fruizione dell'immobile dei ricorrenti, come descritte nel computo metrico allegato
alla relazione di consulenza depositata il 14 settembre 2021 ” (all.12) con la condanna della resistente a rifondere le spese legali . All'ordinanza, rimasta inadempiuta, ha infine, fatto se-
guito in data 4.5.2022, il provvedimento di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c..
Tanto premesso e ritenendo accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta, i co-
niugi chiedevano, pertanto, il pagamento della somma euro 7.125,51, come preci- Parte_1
sato con la memoria ex art. 183 comma 6, n.2, comprensiva delle spese (euro 4.257,80) per l'installazione della tettoia, dei compensi al tecnico (euro.1.560,00 ) e del danno, quantificato in euro euro 1.307,71 conseguente al mancato utilizzo per il periodo anteriore alla realizza-
zione,in data 19.12.2019, del manufatto, oltre al danno morale per lo stress derivante dalla vi-
cenda. Si è costituita l'avv. , nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1 [...]
ed eccependo, in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, ha CP_2
chiesto nel merito il rigetto della pretesa risarcitoria.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa – istruita documentalmente - all'udienza del 19.12.2024 , sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle con-
clusioni delle parti, è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sul rilievo che, originandosi il danno dallo stato di ammaloramento di parti comuni del fabbricato, tali dovendosi considerare i “frontalini” dei balconi, chiamato a risponderne è
il in quanto custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.. CP_4
L'assunto non è condivisibile.
I c.d. frontalini, ovvero le parti verticali della soletta del balcone aggettante, “possono essere
beni comuni , ma solo se svolgono in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione
estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali della facciata” che contribuiscono all'armonia del fabbricato nel suo complesso (ex multis, Cass.civ. 14.12.2017,
n.30071; Cass.civ. 2.3.2018, n.5014; Cass. civ. 12.3.2020, n.7042).
Nel caso di specie, come ben si evince dalla documentazione fotografica allegata alla relazio-
ne di CTU redatta dall'ing. nel giudizio cautelare e alla perizia di parte a firma dell'ing Per_1
(all.ti 14 e 11 atto di citazione), non è sostenibile che i frontali dei balconi si connoti- Per_2
no quali componenti essenziali del decoro o dell'aspetto architettonico incidenti sull'estetica dell'edificio condominiale idonei ad imprimere al fabbricato stesso una determinata, armonica fisionomia o una propria specifica identità. Trattasi, infatti, di balconi di comunissime caratteristiche costruttive al pari dell'edificio - ag-
gettanti sul prospetto interno in evidente stato di degrado e alterato, nella sua originaria strut-
tura, da una imponente chiusura verandata - i cui frontali, privi di qualsiasi decorazione o fre-
gio artistico, assolvono ,all'evidenza, unicamente ad una funzione protettiva della soletta.
I frontalini in questione, pertanto, non possono considerarsi parti comuni ex art. 1117 c.c., ma devono ritenersi di proprietà esclusiva del singolo condomino, al pari dei balconi ( ex multis,
Cass. civ. 8.6.2020, n.10848) con conseguente configurabilità in capo al proprietario dell'appartamento cui accedono della responsabilità custodiale per i danni derivanti da tali porzioni dei balconi stessi.
Va, pertanto, affermata la legittimazione passiva di , proprietaria degli appar- Controparte_2
tamenti dai quali protendono i balconi carenti di interventi manutentivi.
La domanda, da sussumersi nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., è fondata nei limi-
ti di seguito esposti.
Giova rammentare che, sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giu-
risprudenza di legittimità (compendiata da Cass., Sez. Un., 30.6.2022, n. 20943 ed ulterior-
mente precisata da Cass. 24.1.2024, n. 2376 e Cass. 27.4.2023, n. 11152),
la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento)
o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento.
Sotto il profilo probatorio, dunque, spetta al danneggiato provare, oltre al rapporto custodia- le, il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il custode, per liberarsi, deve dimostrare che l'evento sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore esterno che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso auto-
nomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, interrompe il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Nel caso, risulta documentalmente provato che, alla data 18.2.2019 (all.
7- relazione Ufficio
Edilizia Pubblica Comune di Palermo), lo stato di pericolo accertato dai Vigili del Fuoco -
indotto dalla condizione di dissesto di parti comuni e di quasi tutti i balconi del prospetto in-
terno del e a motivo del quale, sin dal novembre del 2017, Controparte_5
fu inibito agli attori di utilizzare il terrazzo di loro proprietà - era stato solo in parte elimina-
to, persistendo il rischio di distacco di porzioni di intonaco dai balconi di terzo e quarto piano di proprietà di rispetto ai quali alcuna opera provvisionale era stata posta in Controparte_2
essere.
All'esito delle indagini tecniche disposte nel 2021 nel procedimento per danno tenuto, defini-
to con l'ordinanza sopra citata, il CTU, dopo aver dato atto che a “l'intradosso dei balconi ed
il relativo frontalino dei piani 4° (proprietà ), 5°, 6° e 7°, sono stati messi in sicurezza CP_2
[……….] così come ulteriori porzioni di intonaco dei prospetti del corpo scale dell'edificio
condominiale, la struttura del balcone di piano terzo invece, presenta su tutta la superficie
del frontalino, lesioni e porzioni di intonaco distaccato con i ferri a vista. Alcune parti dei
marmi perimetrali erano rotte, determinando così conseguenti infiltrazioni e ammaloramenti
del frontalino [……..] I ferri dell'armatura della soletta del balcone che restano scoperti, de-
terminano un costante aggravio della condizione di manutenzione e conservazione del manu-
fatto…... Tale situazione inficia altresì di conseguenza la capacità statica dello stesso solaio del balcone…… Ad avviso dello scrivente persiste una situazione di potenziale pericolo di
danno grave e prossimo nel tempo, per l'incolumità di persone e cose sottostanti il balcone di
piano terzo. ……….Si evidenzia altresì che, oltre i possibili danni arrecabili dalla caduta di
porzioni di intonaco del frontalino del balcone di piano 3°, lo scrivente ritiene che anche dal
piano 4° possano derivare possibili danni e/o potenziali situazioni di pericolo”.
Alla stregua di tali emergenze, deve ritenersi dimostrata la relazione di fatto tra la convenuta e
la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa, e l'evento di danno,
quale esplicazione della concreta potenzialità dannosa della res custodita (Cass., n.2480/2018;
Cass., n. 2480/2023; Cass. n.11152/2023 cit.).
Occorre, quindi, individuare e determinare quali siano, tra quelli lamentati, i danni risarcibili agli attori, ovvero i pregiudizi rispetto ai quali può ritenersi provato il nesso eziologico con l'evento.
Va certamente riconosciuto il ristoro del danno patrimoniale, sub specie di “danno emergen-
te”, costituito dagli esborsi pari a complessivi euro 5.817.80 (documentati dalle fatture in atti)
sostenuti dagli attori per l'installazione della tettoia a protezione del rischio di caduta di por-
zioni di intonaco dai balconi (euro 4.257,80) e per i relativi compensi professionali (eu- CP_2
ro.1.560,00 ) corrisposti all'ing. , trattandosi di conseguenza immediata e Controparte_6
diretta del fatto dannoso cagionato dalla cosa in custodia. Tale somma va maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dei singoli pagamenti al saldo.
In tali limiti la domanda può trovare accoglimento.
Non può, infatti, ritenersi risarcibile il preteso danno “da mancato godimento della terrazza”. Deve, in primo luogo osservarsi che il divieto di utilizzo della detta porzione dell'immobile attoreo - come pacificamente emerge dalla documentazione sopra richiamata - fu posto, in origine, in considerazione della condizione di dissesto di parti comuni e dei balconi del retro-
prospetto dell'edificio ovvero, anche di parti di fabbricato estranee alla respon- CP_7
sabilità custodiale che gli attori contestano, in via esclusiva, alla convenuta. Nel contempo, è
da rilevare come non possa stabilirsi, con certezza, quando i proprietari dei balconi di 5°,6° e
7° abbiano provveduto all'eliminazione dello stato di pericolo, attestata dall'Ufficio Edilizia
Pubblica solo in data 18.2.2019, unitamente alla permanenza del rischio con riferimento alle strutture della e conseguente conferma del provvedimento interdittivo dell'uso della CP_2
terrazza.
E', però, da rilevare che, autorizzata dallo stesso Ufficio, sin dall'anzidetta data del
18.2.2019, la “collocazione di una struttura in ferro e tettoia a condizione che venga certifica-
ta da un proprio tecnico in ordine al livello di sicurezza della stessa struttura e alla mancan-
za di pericolo per la sicurezza delle persone, al fine di poter riutilizzare la terrazza” ,
l'assunto dei coniugi circa l'installazione del manufatto in data Parte_3
19.12.2019 è smentito dalla relazione del proprio consulente, ing. . Costui, nel riferire CP_6
del sopralluogo effettuato il 29.7.2019, dà atto che “la Committenza si è fatto carico di far
eseguire delle opere di protezione provvisionali consistenti in una struttura in ferro e pannelli
di copertura di tipo isopan opportunamente dimensionata e verificata dal sottoscritto, in mo-
do da eliminare momentaneamente il pericolo, assicurando la protezione delle persone che
usufruiscono della terra terrazza dalla caduta dei calcinacci provenienti dai balconi del 3° e
del 4° piano. Tale struttura potrà essere rimossa a spese della sig.ra per la ristruttura- Pt_4
zione dei balconi” (All.10) Ora se, in generale, “la compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella spe-
cie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio - CP_7
sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio” (Cass.civ. n. 6321/2021), è pur sempre necessario fornire la prova dell'esistenza e dell'entità di tale danno.
Gli attori non hanno ottemperato all'onere di cui erano gravati : non hanno infatti dimostrato di aver patito alcun concreto e rilevante pregiudizio dal mancato godimento della terrazza,
considerato, peraltro, che si tratta di spazio esterno all'abitazione del quale gli attori, come ac-
certato dal proprio consulente, tornarono a fruire quantomeno nel luglio del 2019 (cioè pochi mesi dopo che i diversi proprietari dei balconi provvidero all'eliminazione dello stato di peri-
colo).
Quanto al reclamato danno morale, "(..) la gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore
per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla le-
sione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia mi-
nima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensivi-
tà, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone
un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno
attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza,
con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in
cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati
da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)" (Cass.civ., Sez. Un.
11.11.2008, n.26972).
Non possono, dunque, ritenersi meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in me-
ri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità: esattamente quanto genericamente allegato dagli attori nel reclamare il risarcimento del danno morale as-
seritamente patito in conseguenza dell'impossibilità di godere appieno del loro immobile.
La domanda,va pertanto,rigettata.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese processuali, segue alla soccombenza, la condanna di al pagamento , in favore degli attori, in solido, delle spese di lite Controparte_2
che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre spese forfettarie, c.p.a e iva., secondo i pa-
rametri tariffari minimi di cui al D.M. n.147/2022, in considerazione della natura della con-
troversia e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione di-
sattesa, in parziale accoglimento delle domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , con l'atto di citazione notificato il 3.10.2022, così
[...] Controparte_2
provvede:
- condanna , in persona dell'amministratore di sostegno, Avv. Controparte_2 Controparte_8
[...
, al pagamento in favore di e in solido, della somma di Parte_1 Parte_2
euro 5.817.80, oltre interessi legali;
- condanna la convenuta, al pagamento delle spese di lite e le liquida in complessivi euro
2.540,00 oltre spese forfettarie, c.p.a e iva.
Così deciso in Palermo l'8 maggio 2025 Il Giudice
Rita Paola Terramagra
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.