Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 10/06/2025, n. 11324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11324 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11324/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4285 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni 51;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza presentata dal sig.-OMISSIS-in data 05/07/2024 nel procedimento n. P-RM/L/Q/2023/-OMISSIS- finalizzata alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno tra lo stesso e il proprio datore di lavoro sig. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso e considerato:
- con ricorso, notificato il 24.3.2025 e depositato il 4.4.2025, il ricorrente ha agito per far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza volta ad ottenere la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno;
- l’amministrazione ha prodotto in giudizio il provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello Unico Immigrazione, emesso in data 19.2.2024, con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso in precedenza concesso e contestualmente è stata rigettata la domanda di autorizzazione all’ingresso proposta in favore del ricorrente;
- non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, richiesta da parte ricorrente con la memoria depositata in data 26.5.2025, non essendovi stato un provvedimento integralmente satisfattivo per il ricorrente;
ritenuto che il ricorso deve invece essere respinto in quanto l’amministrazione resistente aveva già provveduto sull’istanza prima della proposizione del ricorso;
considerato che ragioni equitative e la peculiarità della vicenda consentono di compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO