CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2096/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.890/22 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 17.2.2022,
TRA rappresentato e difeso da avv.ti U. Canetti e L. Parte_1
Bartolomeo
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., non Controparte_1 costituita in persona del legale rapp.te. p.t., non Controparte_2 costituito
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c. l'odierno appellante aveva agito nei confronti della e Parte_2 del rappresentando di aver svolto, quale Controparte_2 infermiere in servizio presso il presidio ospedaliero “Capilupi” di
Capri, lavoro straordinario anche notturno e festivo oltre le ore annue massime previste per legge, di aver svolto turni di lavoro che arrivavano, talvolta, anche alle 30 ore consecutive di lavoro spesso senza godere di alcun riposo giornaliero e di alcun riposo compensativo settimanale;
di aver subito, a causa dei massacranti turni di lavoro e della impossibilità di fruire correttamente dei riposi giornalieri e settimanali spettanti, gravi danni e pregiudizi derivanti da compromissioni al suo diritto di godere sia dei giusti riposi a tutela della sua salute (reintegrazione delle energie psico – fisiche), sia del diritto a dedicare il giusto tempo alla propria famiglia ed alle attività c.d. “realizzatrici della persona umana”, con conseguente compromissione dello svolgimento sereno sia della propria vita lavorativa che di quella familiare e sociale.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto al percepimento di differenze retributive per lavoro straordinario effettuato, anche oltre le ore annue massime previste per legge, e non retribuito per il periodo e per le somme di cui ai conteggi allegati;
accertare e dichiarare, previo l'accertamento delle ore di lavoro straordinario effettuate indicate in turni di lavoro e in fogli di presenza, e specificati nei conteggi allegati, non riconosciute in busta paga dal 2010 al
30.6.2016, il diritto a percepire le differenze retributive dovute per mancata fruizione dei riposi giornalieri, settimanali e annui e per mancata fruizione dei riposi compensativi spettanti per legge, per il periodo e per le somme di cui ai conteggi allegati;
condannare, per l'effetto di quanto sopra, le convenute, in solido, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad €
138.002,94 così come strutturato, dettagliato ed esplicato nei conteggi allegati e per le imputazioni di cui a punti precedenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Previo accertamento del pag. 2/8 mancato rispetto del lavoro straordinario svolto e del mancato godimento dei riposi giornalieri, settimanali e annui nonché dei dovuti riposi compensativi, condannare, inoltre, le convenute in solido, al risarcimento del danno per usura psico-fisica ai sensi dell'art. 2946 c.c., da quantificarsi in via equitativa e secondo i parametri sanzionatori previsti per legge, nell'importo che il
Giudice vorrà stabilire con sentenza motivata (vedasi Cass.
14710/2015) in ragione del “superlavoro” effettuato. Ordinare alle convenute, previo accoglimento delle suesposte domande - laddove ciò non fosse già avvenuto dal 25 novembre del 2015 a seguito dell'entrata in vigore della L. 161/2014 - di recepire ed applicare i principi relativi al rispetto del corretto orario di lavoro ed al godimento dei dovuti riposi giornalieri, settimanali ed annui, come previsti dalle normative citate nel presente ricorso, in favore del ricorrente, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1 eccepiva la nullità della domanda per violazione dell'art. 414
c.p.c. nonché la prescrizione delle avverse pretese;
nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa, sostenendo che l'articolazione oraria dei turni era stata predisposta in base a specifiche richieste dei sindacati dei lavoratori e mai da questi contestata, al fine di rendere meno usurante lo svolgimento della prestazione di lavoro nel presidio ospedaliero sito sull'isola di
Capri; sosteneva di aver pagato il lavoro straordinario, derivante dalla suddetta articolazione oraria, con le maggiorazioni previste dal CCNL di settore;
contestava i conteggi elaborati dal ricorrente;
eccepiva l'assenza di specifiche allegazioni e prove del danno da usura psico – fisica subito dall'istante.
Il eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva che eventuali violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro pag. 3/8 commesse nei confronti del personale sanitario non medico del comparto fossero imputabili solo ed esclusivamente all'azienda
; deduceva, inoltre, l'insussistenza dei requisiti Parte_2 sanitari necessari per ottenere il risarcimento del danno da parte dello Stato.
Il GL, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del convenuto e rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, CP_2 rigettava la domanda di risarcimento da usura psico-fisica per le carenze assertive ed asseverative dell'esposizione in fatto del ricorso ed accoglieva parzialmente, previa CTU, la domanda di condanna al pagamento dello straordinario eseguito, applicando la prescrizione fino al 19 dicembre 2012, condannando la CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente della complessiva
[...] somma di euro 1.813,71, oltre accessori.
Ha proposto appello il limitatamente al parziale Pt_1 accoglimento della domanda in ordine al pagamento delle differenze retributive per lo straordinario autorizzato e non autorizzato.
L'appellante ha ritenuto che la CTU svolta in primo grado fosse viziata dal fatto che il Tribunale, in maniera apodittica e priva di motivazioni di sorta, avesse – nel conferire l'incarico al CTU – stabilito di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato”, donde il CTU aveva applicato la mera maggiorazione per lavoro ordinario con l'indennità prevista per il lavoro notturno, invece che la maggiorazione dello straordinario notturno (30%); ha contestato il mancato riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario non autorizzato trattandosi di prestazioni orarie imposte dall'ente datore di lavoro mediante la predisposizione di turni di lavoro mensili;
ha dedotto che il quesito dato al CTU di considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato non era comprensibile;
ha contestato la mancata pag. 4/8 applicazione da parte del dell'art. 2126 cc per lo straordinario prestato ma definito “non autorizzato”, rilevando che alle somme già liquidate dovevano essere aggiunte quelle di euro € 3.904,31 ed
€ 5.420,61 per un totale di euro 9.324,92, chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accertare, dichiarare e ritenere il diritto a vedersi riconosciuta la somma complessiva di cui alla CTU eseguita in primo grado pari ad €15.450,82 (di cui €1.813,71 già riconosciuti nell'impugnata sentenza), o, in subordine, la minore somma di €11.138,63 (di cui
€1.813,71 già riconosciute nell'impugnata sentenza ed €9.324,92 per i motivi sopra esposti).
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, con decreto presidenziale del 5.3.25 era disposta la trattazione scritta per l'udienza del 10.4.25; all'esito della udienza del
10.4.25 il Collegio rinviava alla udienza del 22.5.25 onerando parte appellante del deposito della prova della notificazione dell'appello.
Alla udienza del 22.5.25 in assenza di note di udienza, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art.
pag. 5/8 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24,
n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del
2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare
l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 10.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto presidenziale del pag. 6/8 5.3.25, non ha depositato l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 10.4.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione delle appellate non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.5.25
pag. 7/8 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2096/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.890/22 del Tribunale di Napoli − Sez. lavoro pubblicata il 17.2.2022,
TRA rappresentato e difeso da avv.ti U. Canetti e L. Parte_1
Bartolomeo
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., non Controparte_1 costituita in persona del legale rapp.te. p.t., non Controparte_2 costituito
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c. l'odierno appellante aveva agito nei confronti della e Parte_2 del rappresentando di aver svolto, quale Controparte_2 infermiere in servizio presso il presidio ospedaliero “Capilupi” di
Capri, lavoro straordinario anche notturno e festivo oltre le ore annue massime previste per legge, di aver svolto turni di lavoro che arrivavano, talvolta, anche alle 30 ore consecutive di lavoro spesso senza godere di alcun riposo giornaliero e di alcun riposo compensativo settimanale;
di aver subito, a causa dei massacranti turni di lavoro e della impossibilità di fruire correttamente dei riposi giornalieri e settimanali spettanti, gravi danni e pregiudizi derivanti da compromissioni al suo diritto di godere sia dei giusti riposi a tutela della sua salute (reintegrazione delle energie psico – fisiche), sia del diritto a dedicare il giusto tempo alla propria famiglia ed alle attività c.d. “realizzatrici della persona umana”, con conseguente compromissione dello svolgimento sereno sia della propria vita lavorativa che di quella familiare e sociale.
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto al percepimento di differenze retributive per lavoro straordinario effettuato, anche oltre le ore annue massime previste per legge, e non retribuito per il periodo e per le somme di cui ai conteggi allegati;
accertare e dichiarare, previo l'accertamento delle ore di lavoro straordinario effettuate indicate in turni di lavoro e in fogli di presenza, e specificati nei conteggi allegati, non riconosciute in busta paga dal 2010 al
30.6.2016, il diritto a percepire le differenze retributive dovute per mancata fruizione dei riposi giornalieri, settimanali e annui e per mancata fruizione dei riposi compensativi spettanti per legge, per il periodo e per le somme di cui ai conteggi allegati;
condannare, per l'effetto di quanto sopra, le convenute, in solido, al pagamento in suo favore dell'importo complessivo pari ad €
138.002,94 così come strutturato, dettagliato ed esplicato nei conteggi allegati e per le imputazioni di cui a punti precedenti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o in quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Previo accertamento del pag. 2/8 mancato rispetto del lavoro straordinario svolto e del mancato godimento dei riposi giornalieri, settimanali e annui nonché dei dovuti riposi compensativi, condannare, inoltre, le convenute in solido, al risarcimento del danno per usura psico-fisica ai sensi dell'art. 2946 c.c., da quantificarsi in via equitativa e secondo i parametri sanzionatori previsti per legge, nell'importo che il
Giudice vorrà stabilire con sentenza motivata (vedasi Cass.
14710/2015) in ragione del “superlavoro” effettuato. Ordinare alle convenute, previo accoglimento delle suesposte domande - laddove ciò non fosse già avvenuto dal 25 novembre del 2015 a seguito dell'entrata in vigore della L. 161/2014 - di recepire ed applicare i principi relativi al rispetto del corretto orario di lavoro ed al godimento dei dovuti riposi giornalieri, settimanali ed annui, come previsti dalle normative citate nel presente ricorso, in favore del ricorrente, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1 eccepiva la nullità della domanda per violazione dell'art. 414
c.p.c. nonché la prescrizione delle avverse pretese;
nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa, sostenendo che l'articolazione oraria dei turni era stata predisposta in base a specifiche richieste dei sindacati dei lavoratori e mai da questi contestata, al fine di rendere meno usurante lo svolgimento della prestazione di lavoro nel presidio ospedaliero sito sull'isola di
Capri; sosteneva di aver pagato il lavoro straordinario, derivante dalla suddetta articolazione oraria, con le maggiorazioni previste dal CCNL di settore;
contestava i conteggi elaborati dal ricorrente;
eccepiva l'assenza di specifiche allegazioni e prove del danno da usura psico – fisica subito dall'istante.
Il eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva;
nel merito deduceva che eventuali violazioni della normativa relativa all'orario di lavoro pag. 3/8 commesse nei confronti del personale sanitario non medico del comparto fossero imputabili solo ed esclusivamente all'azienda
; deduceva, inoltre, l'insussistenza dei requisiti Parte_2 sanitari necessari per ottenere il risarcimento del danno da parte dello Stato.
Il GL, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del convenuto e rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, CP_2 rigettava la domanda di risarcimento da usura psico-fisica per le carenze assertive ed asseverative dell'esposizione in fatto del ricorso ed accoglieva parzialmente, previa CTU, la domanda di condanna al pagamento dello straordinario eseguito, applicando la prescrizione fino al 19 dicembre 2012, condannando la CP_1
al pagamento, in favore del ricorrente della complessiva
[...] somma di euro 1.813,71, oltre accessori.
Ha proposto appello il limitatamente al parziale Pt_1 accoglimento della domanda in ordine al pagamento delle differenze retributive per lo straordinario autorizzato e non autorizzato.
L'appellante ha ritenuto che la CTU svolta in primo grado fosse viziata dal fatto che il Tribunale, in maniera apodittica e priva di motivazioni di sorta, avesse – nel conferire l'incarico al CTU – stabilito di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato”, donde il CTU aveva applicato la mera maggiorazione per lavoro ordinario con l'indennità prevista per il lavoro notturno, invece che la maggiorazione dello straordinario notturno (30%); ha contestato il mancato riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario non autorizzato trattandosi di prestazioni orarie imposte dall'ente datore di lavoro mediante la predisposizione di turni di lavoro mensili;
ha dedotto che il quesito dato al CTU di considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato non era comprensibile;
ha contestato la mancata pag. 4/8 applicazione da parte del dell'art. 2126 cc per lo straordinario prestato ma definito “non autorizzato”, rilevando che alle somme già liquidate dovevano essere aggiunte quelle di euro € 3.904,31 ed
€ 5.420,61 per un totale di euro 9.324,92, chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza, accertare, dichiarare e ritenere il diritto a vedersi riconosciuta la somma complessiva di cui alla CTU eseguita in primo grado pari ad €15.450,82 (di cui €1.813,71 già riconosciuti nell'impugnata sentenza), o, in subordine, la minore somma di €11.138,63 (di cui
€1.813,71 già riconosciute nell'impugnata sentenza ed €9.324,92 per i motivi sopra esposti).
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, con decreto presidenziale del 5.3.25 era disposta la trattazione scritta per l'udienza del 10.4.25; all'esito della udienza del
10.4.25 il Collegio rinviava alla udienza del 22.5.25 onerando parte appellante del deposito della prova della notificazione dell'appello.
Alla udienza del 22.5.25 in assenza di note di udienza, la Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art.
pag. 5/8 291 c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24,
n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del
2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare
l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 10.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto presidenziale del pag. 6/8 5.3.25, non ha depositato l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 10.4.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione delle appellate non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.5.25
pag. 7/8 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 8/8