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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39464 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Giuliano Carmen Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , contumace Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria;
- accertare e dichiarare che il predetto immobile non è comodamente divisibile ed un eventuale frazionamento comporterebbe eccessivo dispendio economico non opportunamente conveniente, essendo l'immobile essenzialmente, una casa di vacanze e, dunque utilizzato per una minima parte dell'anno; per l'effetto,
- disporre con ordinanza o, in caso di contestazione, con sentenza, ed a norma dell'art. 569, comma terzo, c.p.c., la vendita dell'intero bene immobile e così precisamente composto:
- Immobile sito nel Comune di Tizzano Val Parma e composto da un'abitazione di 9.5 vani, Cat. A4, mq totali 266 e da una pertinenza magazzino/autorimessa, Cat. C6, mq 67;
- ripartendo il ricavato in parti uguali tra i due fratelli Pt_1
- porre le spese a carico del convenuto, alla luce della condotta tenuta, ex art. 12bis, Dlgs 28/2010
“Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione”;
- Disporre la condanna del convenuto al pagamento in favore di parte attrice di una somma equitativamente determinata;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
1 *
Per Controparte_1
Contumace.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha avanzato nei confronti del fratello domanda di scioglimento della Parte_1 Controparte_1
comunione del complesso immobiliare così accatastato:
L'attrice non ha chiesto l'attribuzione del bene, bensì la sua vendita giudiziale.
Il convenuto è rimasto contumace.
E' stata disposta una CTU, a seguito della quale è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda di scioglimento della comunione è fondata.
Ai sensi dell'art. 1116 c.c. alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione ereditaria, tra le quali si rinviene l'art. 718 c.c. che consente a ciascun coerede di chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità secondo le modalità previste agli artt. 726 e 728 c.c..
2 Rilevato che per l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione, sentenza n. 14756/2016 “In tema di scioglimento della comunione, l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva
e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'"extrema ratio" voluta dal legislatore”, si osserva che nel caso di specie nessuna delle parti ha chiesto l'attribuzione l'intero immobile a una delle due, con relativa attribuzione della quota corrispondente alla proprietà dell'altra.
Ebbene, l'art. 720 c.c., derogando all'art. 718 c.c., prevede che “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui funzionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia, o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione precisa che “In tema di divisione, deve intendersi per “comoda divisibilità” di un bene non tanto la mera possibilità di una sua materiale ripartizione tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione da cui derivi a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale, perdendo il minimo possibile dell'originario valore indotto dall'essere elemento di una entità unitaria, non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti. La relativa indagine, pertanto, deve essere effettuata in concreto, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, ed evitando, per contro, che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero” (cfr. Cass. sentenza n. 4233/1987).
Sicché, a fronte della CTU, le cui conclusioni si condividono integralmente in quanto suffragate da rigorosi criteri tecnici e adeguate argomentazioni logiche, emerge che l'immobile sopra menzionato oggetto di comunione fra le parti non è divisibile.
Posto che l'attrice non ha richiesto l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile, lo scioglimento della comunione tra le parti non può che avvenire tramite la vendita.
3 Pertanto, il Tribunale pronuncia sentenza non definitiva, con cui dispone lo scioglimento della comunione tra le parti mediante vendita dell'immobile sopra citato, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine di determinare le modalità della vendita stessa.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra e sul compendio Parte_1 Controparte_1
immobiliare meglio indicato in motivazione, mediante vendita senza incanto dell'immobile;
2) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 9 giugno 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Giuliano Carmen Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , contumace Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria;
- accertare e dichiarare che il predetto immobile non è comodamente divisibile ed un eventuale frazionamento comporterebbe eccessivo dispendio economico non opportunamente conveniente, essendo l'immobile essenzialmente, una casa di vacanze e, dunque utilizzato per una minima parte dell'anno; per l'effetto,
- disporre con ordinanza o, in caso di contestazione, con sentenza, ed a norma dell'art. 569, comma terzo, c.p.c., la vendita dell'intero bene immobile e così precisamente composto:
- Immobile sito nel Comune di Tizzano Val Parma e composto da un'abitazione di 9.5 vani, Cat. A4, mq totali 266 e da una pertinenza magazzino/autorimessa, Cat. C6, mq 67;
- ripartendo il ricavato in parti uguali tra i due fratelli Pt_1
- porre le spese a carico del convenuto, alla luce della condotta tenuta, ex art. 12bis, Dlgs 28/2010
“Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione”;
- Disporre la condanna del convenuto al pagamento in favore di parte attrice di una somma equitativamente determinata;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
1 *
Per Controparte_1
Contumace.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha avanzato nei confronti del fratello domanda di scioglimento della Parte_1 Controparte_1
comunione del complesso immobiliare così accatastato:
L'attrice non ha chiesto l'attribuzione del bene, bensì la sua vendita giudiziale.
Il convenuto è rimasto contumace.
E' stata disposta una CTU, a seguito della quale è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
La domanda di scioglimento della comunione è fondata.
Ai sensi dell'art. 1116 c.c. alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione ereditaria, tra le quali si rinviene l'art. 718 c.c. che consente a ciascun coerede di chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità secondo le modalità previste agli artt. 726 e 728 c.c..
2 Rilevato che per l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione, sentenza n. 14756/2016 “In tema di scioglimento della comunione, l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c., pur tendenzialmente soggetta alle preclusioni processuali, può essere avanzata per la prima volta in corso di giudizio, e anche in grado di appello, ogni volta che le vicende soggettive dei condividenti o quelle attinenti alla consistenza oggettiva
e qualitativa della massa denotino l'insorgere di una situazione di non comoda divisibilità del bene, così da prevenirne la vendita, che rappresenta l'"extrema ratio" voluta dal legislatore”, si osserva che nel caso di specie nessuna delle parti ha chiesto l'attribuzione l'intero immobile a una delle due, con relativa attribuzione della quota corrispondente alla proprietà dell'altra.
Ebbene, l'art. 720 c.c., derogando all'art. 718 c.c., prevede che “se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui funzionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia, o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto”.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione precisa che “In tema di divisione, deve intendersi per “comoda divisibilità” di un bene non tanto la mera possibilità di una sua materiale ripartizione tra gli aventi diritto, quanto la sua concreta attitudine ad una ripartizione da cui derivi a ciascun partecipante, o gruppo di partecipanti, un bene il quale, perdendo il minimo possibile dell'originario valore indotto dall'essere elemento di una entità unitaria, non abbia neppure a subire particolari limitazioni funzionali o condizionamenti. La relativa indagine, pertanto, deve essere effettuata in concreto, con riguardo alla possibilità di attribuire a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, ed evitando, per contro, che rimanga in qualche modo pregiudicato l'originario valore del cespite, ovvero che ai partecipanti vengano assegnate porzioni inidonee alla funzione economica dell'intero” (cfr. Cass. sentenza n. 4233/1987).
Sicché, a fronte della CTU, le cui conclusioni si condividono integralmente in quanto suffragate da rigorosi criteri tecnici e adeguate argomentazioni logiche, emerge che l'immobile sopra menzionato oggetto di comunione fra le parti non è divisibile.
Posto che l'attrice non ha richiesto l'attribuzione dell'intera proprietà dell'immobile, lo scioglimento della comunione tra le parti non può che avvenire tramite la vendita.
3 Pertanto, il Tribunale pronuncia sentenza non definitiva, con cui dispone lo scioglimento della comunione tra le parti mediante vendita dell'immobile sopra citato, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine di determinare le modalità della vendita stessa.
La regolamentazione delle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra e sul compendio Parte_1 Controparte_1
immobiliare meglio indicato in motivazione, mediante vendita senza incanto dell'immobile;
2) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Milano il 9 giugno 2025
Il giudice
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