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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21110/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21110 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli affari Civili Contenziosi, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. PERRINO MARIA GRAZIA ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Pietro D'Asaro nr.13, giusta procura in atti
Appellante
Contro
, n.q. di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
D'ANGELO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Unità d'Italia nr. 4, giusta procura in atti
Appellato – Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 1581/2019 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data
07.05.2019.
Conclusioni: come in atto di citazione in appello per l'attore; come in comparsa conclusionale per parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza nr. 1581/2019 resa il 07.05.2019 il Giudice di Pace di Palermo ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno formulata da , condannando Parte_1 [...]
n.q. di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al Controparte_2
pagina 1 di 3 pagamento di € 10.009,52 per i danni patiti dall'attore a seguito di sinistro stradale occorso il giorno
05.09.2016.
L'odierno appellante ha interposto gravame deducendo l'erroneità della pronuncia di prime cure per omessa liquidazione del danno morale, nonché per il rigetto della domanda di liquidazione dell'onorario del proprio CTP per la partecipazione alle operazioni di consulenza, ed ha concluso domandando la riforma parziale della sentenza gravata e, dunque, la condanna di controparte al pagamento di € 1.921,80 ovvero della minor somma ritenuta di giustizia, oltre al rimborso di € 200,00 per l'assistenza da parte del proprio CTP alle operazioni di consulenza, con condanna alle spese del presente grado di giudizio in favore del procuratore antistatario.
n.q. di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha Controparte_2 contestato le doglianze attoree ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello; ha inoltre proposto appello incidentale, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva, l'erronea ricostruzione del fatto storico, l'insussistenza del nesso di causalità, la responsabilità concorrente del pedone e la decisione sulle spese di lite.
Entrambi gli appelli sono infondati e vanno rigettati.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata da la CP_3
quale sostiene che non sarebbe stata fornita alcuna prova del verificarsi del sinistro cagionato da vettura rimasta non identificata e, quindi, la sua estraneità al processo.
Il D'OS ha infatti provato, attraverso la prova per testi assunta nel corso del primo grado del giudizio, di essere stato urtato da un veicolo poi datosi alla fuga: è poi comprensibile che, nell'immediatezza del fatto, egli non abbia avuto la prontezza di segnare il numero di targa, né il diritto al risarcimento del danno può essere legato alla presentazione di una denuncia/querela contro ignoti – che non rappresenta una condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento esperita nei confronti dell'impresa designata dal FGVS - (Cass. sez. VI civile, ord. n.10545/18).
Inoltre, il consulente nominato d'ufficio ha spiegato in modo adeguato e condivisibile che non necessariamente il dolore conseguente alla lesione del tendine di IL è immediato e severa, sicché ha trovato compiuta spiegazione la condotta dell'appellante che si è recato al pronto soccorso soltanto il giorno successivo all'evento.
Analogamente è infondata la doglianza del relativa al mancato riconoscimento del danno Parte_1
morale apparendo del tutto congrua ed adeguata la motivazione sul punto fornita dal primo giudice, che ha sottolineato come la modesta entità delle lesioni non giustificava la liquidazione di una ulteriore somma rispetto a quella già liquidata per danno biologico – mancando peraltro al riguardo precipue allegazioni -.
pagina 2 di 3 Risulta poi che il primo giudice ha liquidato e posto a carico della convenuta soccombente le spese della consulenza di parte, ritenendo superflue quelle ulteriormente richieste per la mera partecipazione del CTP alle operazioni peritali con motivazione esaustiva e condivisibile. La circostanza poi che dette spese siano state liquidate come spese mediche invece che come spese processuali, come sarebbe stato più corretto fare giusta pacifico principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite, con sentenza nr.
16990/2017, non risulta avere alcuna refluenza, posto che, comunque, le spese sono state ricomprese nel complessivo risarcimento.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese vanno compensate.
Sussistono per entrambe le parti i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza nr. 1581/2019 resa dal Giudice di Pace di Palermo il giorno Controparte_2
07.05.2019 che, per l'effetto, conferma;
compensa le spese del giudizio.
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante e dell'appellante incidentale, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
Palermo, 25 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21110 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli affari Civili Contenziosi, vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. PERRINO MARIA GRAZIA ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Pietro D'Asaro nr.13, giusta procura in atti
Appellante
Contro
, n.q. di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1 della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
D'ANGELO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Unità d'Italia nr. 4, giusta procura in atti
Appellato – Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza nr. 1581/2019 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data
07.05.2019.
Conclusioni: come in atto di citazione in appello per l'attore; come in comparsa conclusionale per parte appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza nr. 1581/2019 resa il 07.05.2019 il Giudice di Pace di Palermo ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno formulata da , condannando Parte_1 [...]
n.q. di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al Controparte_2
pagina 1 di 3 pagamento di € 10.009,52 per i danni patiti dall'attore a seguito di sinistro stradale occorso il giorno
05.09.2016.
L'odierno appellante ha interposto gravame deducendo l'erroneità della pronuncia di prime cure per omessa liquidazione del danno morale, nonché per il rigetto della domanda di liquidazione dell'onorario del proprio CTP per la partecipazione alle operazioni di consulenza, ed ha concluso domandando la riforma parziale della sentenza gravata e, dunque, la condanna di controparte al pagamento di € 1.921,80 ovvero della minor somma ritenuta di giustizia, oltre al rimborso di € 200,00 per l'assistenza da parte del proprio CTP alle operazioni di consulenza, con condanna alle spese del presente grado di giudizio in favore del procuratore antistatario.
n.q. di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha Controparte_2 contestato le doglianze attoree ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello; ha inoltre proposto appello incidentale, lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva, l'erronea ricostruzione del fatto storico, l'insussistenza del nesso di causalità, la responsabilità concorrente del pedone e la decisione sulle spese di lite.
Entrambi gli appelli sono infondati e vanno rigettati.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata da la CP_3
quale sostiene che non sarebbe stata fornita alcuna prova del verificarsi del sinistro cagionato da vettura rimasta non identificata e, quindi, la sua estraneità al processo.
Il D'OS ha infatti provato, attraverso la prova per testi assunta nel corso del primo grado del giudizio, di essere stato urtato da un veicolo poi datosi alla fuga: è poi comprensibile che, nell'immediatezza del fatto, egli non abbia avuto la prontezza di segnare il numero di targa, né il diritto al risarcimento del danno può essere legato alla presentazione di una denuncia/querela contro ignoti – che non rappresenta una condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento esperita nei confronti dell'impresa designata dal FGVS - (Cass. sez. VI civile, ord. n.10545/18).
Inoltre, il consulente nominato d'ufficio ha spiegato in modo adeguato e condivisibile che non necessariamente il dolore conseguente alla lesione del tendine di IL è immediato e severa, sicché ha trovato compiuta spiegazione la condotta dell'appellante che si è recato al pronto soccorso soltanto il giorno successivo all'evento.
Analogamente è infondata la doglianza del relativa al mancato riconoscimento del danno Parte_1
morale apparendo del tutto congrua ed adeguata la motivazione sul punto fornita dal primo giudice, che ha sottolineato come la modesta entità delle lesioni non giustificava la liquidazione di una ulteriore somma rispetto a quella già liquidata per danno biologico – mancando peraltro al riguardo precipue allegazioni -.
pagina 2 di 3 Risulta poi che il primo giudice ha liquidato e posto a carico della convenuta soccombente le spese della consulenza di parte, ritenendo superflue quelle ulteriormente richieste per la mera partecipazione del CTP alle operazioni peritali con motivazione esaustiva e condivisibile. La circostanza poi che dette spese siano state liquidate come spese mediche invece che come spese processuali, come sarebbe stato più corretto fare giusta pacifico principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite, con sentenza nr.
16990/2017, non risulta avere alcuna refluenza, posto che, comunque, le spese sono state ricomprese nel complessivo risarcimento.
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese vanno compensate.
Sussistono per entrambe le parti i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza nr. 1581/2019 resa dal Giudice di Pace di Palermo il giorno Controparte_2
07.05.2019 che, per l'effetto, conferma;
compensa le spese del giudizio.
Dà atto che sussistono, nei confronti dell'appellante e dell'appellante incidentale, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
Palermo, 25 febbraio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3