Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9320/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura Messina, in funzione di Giudice d'appello, ha emesso la seguente SENTENZA d' APPELLO nella causa iscritta al numero 9320-2023 R.G.
PROMOSSA DA nato a [...] l'[...] (cod. fisc.: Parte_1
), ivi residente, elettivamente domiciliato in Catania, Via C.F._1
Monsignor Ventimiglia n. 228 presso lo studio dell'avv. Claudio Fiume (cod. fisc.:
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, ammesso al C.F._2
Patrocinio a spese dello Stato;
Appellante CONTRO Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
(cod. fisc. : ), con sede in Ficarazzi (PA), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, Viale Cadorna is. 212 presso lo studio dell'avv. Luigi Munafò (cod. fisc.:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._3
Appellata
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 45/2023 del Giudice di Pace di Paternò CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
“-In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
n.45/2023 del Giudice di Pace di Paternò a definizione del giudizio n. 48/2022 R.G.;
-nel merito: annullare/revocare/modificare con la più ampia formula i capi descritti della sentenza impugnata in quanto errati, nonché emessi in violazione di legge, per tutto quanto argomentato in parte motiva;
pagina 1 di 11
- in ogni caso espungere dall'importo precettato tutte le somme relative a spese e compensi legali già incassati dall'appellato a seguito dell'avvenuto riparto delle somme rinvenienti dalla proc. Esec. Imm. N. 1201/1996 R.G.E.I.;
- per l'effetto annullare il precetto azionato dichiarando non dovuto l'importo in esso contenuto;
- riformare il capo di sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di lite;
- quanto sopra, con la condanna dell'appellante alle spese ed ai compensi di entrambi i gradi di giudizio ex d.m. 55/2014, tenendo in debito conto la proposta transattiva formulata in data 13.09.2021; Per : Controparte_2
“-preliminarmente, ritenere e dichiarare la inammissibilità, la improcedibilità e la infondatezza nel merito per violazione dell'art. 342 c.p.c. così come modificato dalla legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012, legge che ha convertito il decreto legge n. 83/2012, per i motivi indicati al numero 1 della (…) narrativa;
-nel merito, ritenere e dichiarare improponibile, inammissibile e/o comunque rigettare con qualsiasi statuizione l'appello proposto da (…) e, Parte_1 conseguentemente, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata;
-dare atto che l'appellata ripropone espressamente tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado
-emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale
-con vittoria di spese e compensi.” MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto di appello introduttivo del presente grado di giudizio, Parte_1 ha chiesto l'integrale riforma della sentenza n. 45/2023, pubblicata il 18.02.2023, con la quale il Giudice di Pace di Paternò ha rigettato l'opposizione al precetto notificato all'appellante dalla Controparte_3
(in seguito, per brevità, o Federazione).
[...] CP_2
L'appellante, in particolare, ha censurato la sentenza impugnata nel punto in cui questa ha rigettato la doglianza riguardante l'erroneità dell'importo precettato, in quanto determinato ricomprendendo i compensi di cinque precedenti atti di precetto andati perenti e con applicazione di tariffari non più vigenti, ratione temporis. A sostegno dell'impugnazione l'attore ha, altresì, contestato quanto affermato dal Giudice di pace in ordine al valore dell'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione nel pagina 2 di 11 corso della procedura esecutiva immobiliare, inter partes, n. 1201/1996 R.G.E.I., assumendo, quindi, che ad essa potesse riconoscersi solo efficacia endoprocessuale. Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_2 violazione dell'art. 342 c.p.c. e contestando i motivi di gravame. All'udienza di trattazione del 5.12.2024 le parti hanno richiesto che la causa venisse rinviata ai fini della decisione. Il giudice, quindi, ha disposto in conformità, fissando i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza dell'8.05.2025 le parti hanno insistito nei rispettivi scritti difensivi. Il Giudice, quindi, ha assunto la causa in decisione.
****
▪La decisione, con riguardo alla proposta impugnazione, postula una breve premessa in fatto. Su istanza della il Giudice di Pace di Paternò, con decreto n. 244/2011 CP_2
(dichiarato esecutivo il 24.01.2012), ha ingiunto a il pagamento Parte_1 dell'importo di € 3.972,54, oltre interessi e spese di procedura monitoria. Dagli atti di causa emerge che con atto di precetto notificato in data 6.06.2012, in forza del suddetto titolo, la ha intimato al il pagamento dell'importo CP_2 Parte_1 di € 5.928,91, di cui € 4.705,57 a titolo di sorte capitale, interessi e spese della procedura monitoria e la restante parte a titolo di compensi di precetto. La creditrice avrebbe, di seguito, notificato atto di pignoramento presso terzi (il condizionale è d'obbligo, non essendo stata fornita prova della notifica), rivelatosi infruttuoso. In data 6.06.2013, la F.I.G.C. ha, quindi, notificato al un nuovo atto di Parte_1 precetto con il quale gli ha intimato il pagamento dell'importo di € 6.856,46, indicando la sorte capitale in € 5.928,91 (all'evidenza, corrispondente al totale precettato in data 6.06.2012) ed a questa aggiungendo gli interessi frattanto maturati (€ 160,54) i compensi di precetto (€ 517,01) e le spese del pignoramento presso terzi in precedenza redatto (autoliquidate in € 250,00). Successivamente alla notifica dell'atto di precetto, su iniziativa della creditrice, veniva eseguito pignoramento mobiliare, rivelatosi infruttuoso. In data 2.10.2013 la ha notificato un ulteriore atto di precetto con il quale ha CP_2 intimato al il pagamento dell'importo di € 7.441,72, indicando la sorte Parte_1 capitale in € 6.856,46 (corrispondente al totale precettato in data 6.06.2013), aggiungendovi gli interessi frattanto maturati (€ 57,29) i compensi di precetto (€ 517,01) e le spese del precedente pignoramento mobiliare (€ 10,96). L'appellata ha anche allegato atto di pignoramento presso terzi recante un riferimento al precetto notificato nell'Ottobre 2013, senza prova della sua notificazione. In data 13.01.2014 la ha notificato un altro atto di precetto con il quale ha CP_2 intimato al il pagamento dell'importo di € 8.095,52 di cui € 7.441,72 a Parte_1
pagina 3 di 11 titolo di sorte capitale (corrispondente al totale precettato in data 2.10.2013) oltre interessi (€ 62,69), compensi di precetto (€ 521,11) e spese di un precedente atto di pignoramento presso terzi (autoliquidate in € 70,00). Agendo in forza del d.i. n. 244/2011 e sul presupposto dell'avvenuta notifica – in data 13.01.2014 – di precetto di pagamento dell'importo di € 8.095,52, la ha CP_2 notificato all'appellante atto di pignoramento immobiliare, posto a fondamento della procedura esecutiva iscritta al n. 287/2014 R.G.E.I. Tale procedura è stata riunita ad altra più risalente, a carico dello stesso e Parte_1 di altro soggetto, iscritta al n. 1201/1997 R.G.E.I.. Nel corso della suddetta procedura, successivamente alla vendita dei beni staggiti, la ha precisato l'ammontare del proprio credito in € 8.305,16, come emerge CP_2 dall'allegato progetto di distribuzione. Con ordinanza ex art. 598 c.p.c. resa il 16.07.2020 il Giudice dell'esecuzione ha approvato il piano di riparto redatto dal Professionista delegato;
per l'effetto, stante la parziale incapienza del ricavato, alla Federazione è stato liquidato l'importo
€3.356,23, oltre alle spese ed ai compensi della procedura, quantificati in € 2.875,48. Di conseguenza, con atto di precetto notificato in data 20.12.2021 la ha CP_2 intimato al il pagamento della somma di € 5.609,77, di cui € 4.948,93, a Parte_1 titolo di “sorte capitale residua”, € 29,25 a titolo di interessi, ed € 631,59 a titolo di spese e compensi di precetto (erroneamente indicate nel totale in € 612,46). Con riguardo alla determinazione della sorte capitale residua, come si evince dall'atto di precetto, questa è data dalla differenza tra l'importo di € 8.305,16, indicato a credito della nel piano di riparto approvato nella procedura esecutiva CP_1 immobiliare n. 1201/1997 R.G.E., e l'ammontare liquidato all'appellata all'esito dell'espropriazione immobiliare, a titolo di capitale (€ 3.356,23). Avverso il suddetto atto di precetto ha proposto opposizione. Parte_1
A sostegno dell'opposizione il debitore ha dedotto:
-l'omessa notifica del titolo esecutivo,
-l'erroneità dell'importo precettato, in quanto determinato non tenendo conto dell'avvenuta soddisfazione del credito a titolo di spese di esecuzione,
- l'erroneità dell'importo precettato in quanto determinato mediante conteggio dei compensi di precedenti atti di precetto andati perenti, nonché con l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari,
- la violazione dei tariffari vigenti in ordine ai compensi di precetto,
- la mancata elezione di domicilio nel luogo dell'esecuzione. Con sentenza n. 45/2023, pubblicata il 18.02.2023, il Giudice di Pace di Paternò, innanzi al quale è stato incardinato il giudizio di opposizione, ha rigettato le domande proposte dal , condannandolo al pagamento delle spese processuali. Parte_1
pagina 4 di 11 Il Giudice di Pace, in particolare, aderendo alle difese della – dopo aver CP_1 rigettato le doglianze sussumibili nel rimedio dell'opposizione formale - ha rilevato che fosse preclusa al debitore la contestazione dell'ammontare del credito in quanto
“incontrovertibilmente accertato dall'ordinanza distributiva non contestata”. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace, chiedendone l'integrale riforma. L'appellante ha contestato la sentenza impugnata nel punto in cui questa ha rigettato la doglianza riguardante l'erroneità dell'importo precettato, in quanto determinato ricomprendendo i compensi di cinque precedenti atti di precetto andati perenti e con applicazione di tariffari non più vigenti ratione temporis ed, in ogni caso, indicando importi esorbitanti. A sostegno dell'impugnazione l'attore ha, altresì, contestato l'affermazione del Giudice di pace secondo cui l'ordinanza distributiva adottata dal Giudice dell'esecuzione nel corso della procedura esecutiva immobiliare, inter partes, avrebbe efficacia di pronuncia di accertamento in ordine all'entità del credito vantato dalla Federazione, idonea ad acquisire stabilità. Costituendosi in giudizio l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ed ha contestato, nel merito, i motivi di impugnazione.
▪ In via preliminare, contrariamente a quanto sostenuto dalla , va CP_1 dichiarata l'ammissibilità dell'appello. Seppure, in talune sue parti, l'atto introduttivo del presente grado riproponga le difese già articolare innanzi al Giudice di Pace, questo permette, in ogni caso, di individuare in modo esauriente gli specifici capi della sentenza impugnati, ponendo argomentazioni da contrapporre alla motivazione della decisione, così da rendere possibile alle controparti la difesa e a questo Tribunale la cognizione.
▪Ancora in via preliminare, va osservato che l'appello investe esclusivamente i capi della sentenza con i quali il giudice di pace ha rigettato quelle doglianze qualificabili in termini di opposizione all'esecuzione, proposte dal . L'appello non Parte_1 riguarda, invece, i capi di sentenza con i quali è stata rigettata l'opposizione formale (in relazione ai quali, in effetti, non è ammessa impugnazione nel merito, ai sensi dell'art. 618 c.p.c.).
▪ L'appello proposto è fondato e va accolto nei termini che seguono. Come emerge dalla documentazione allegata e come è pacifico tra le parti, la
, al fine di vedere soddisfatto il credito risultante da d.i. n. 244/2011 del CP_1
Giudice di Pace di Paternò, (prima di intraprendere un'esecuzione immobiliare) ha notificato più precetti ed ha tentato più pignoramenti, mobiliari o presso terzi, rivelatisi infruttuosi.
pagina 5 di 11 La creditrice ha, tuttavia, ritenuto di dover inserire nei vari precetti in rinnovazione i compensi professionali e le spese maturate in relazione alle precedenti intimazioni ed ai pignoramenti negativi. Procedendo in tal modo, la creditrice, è giunta a determinare il proprio credito in € 8.095,52, così quantificato nell'atto di precetto notificato il 13.01.2014, preordinato all'avvio dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 287/2014 R.G.E.I., riunita ad altra più risalente, nel corso della quale la ha partecipato alla distribuzione CP_1 del ricavato della vendita per un credito – sorto unicamente in dipendenza del d.i.n. 244/2011 – specificato in € 8.305,16 ( a fronte di una sorte capitale, risultante dal titolo, pari ad € 3.972,54, oltre spese di procedura monitoria). Siffatta determinazione del credito è senz'altro illegittima. Non appare dubitabile che il creditore, con il precetto in rinnovazione, non possa richiedere le spese ed i compensi di un precedente atto di precetto andato perento o di un pignoramento rivelatosi infruttuoso. In tal senso, il Decidente intende dare continuità al granitico orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario;
tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate” (Cass. Civ. Sez. III sent. n. 8298/2011). Ed ancora: in tema di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo cui non sia seguita l'istanza del creditore procedente per l'accertamento dell'obbligo di quest'ultimo, trova applicazione la regola generale, dettata in tema di estinzione del procedimento, dall'art. 310 cod. proc. civ. - secondo la quale le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, - così come richiamata dall'art. 632, ultimo comma, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall'art.12 della legge n.302 del 1998), con la conseguenza che, in forza del combinato disposto del ricordato art.310, dell'art. 632 u.c. e dell'art.567 cod. proc. civ. (come modificato dall'art.1 della citata legge 302/98), il creditore procedente sopporta le spese del processo tutte le volte che la causa estintiva di questo sia ricollegabile esclusivamente alla sua volontà, per aver egli rinunziato agli atti o per essere rimasto inattivo (Cass. Civ. sez. III sent. n. 19184/2003).
pagina 6 di 11 Va, tuttavia, precisato che l'opposizione proposta dal non attiene all'atto di Parte_1 precetto notificato in data 13.01.2014 (preordinato all'esecuzione immobiliare n. 287/2014 R.G.E.I., riunita alla n. 1201/1997 R.G.E.I.) o alle precedenti intimazioni. Le doglianze dell'opponente riguardano, invece, l'atto di precetto notificato in data 20.12.2021 nel quale ha trovato continuità il criterio di quantificazione del credito mediante conteggio dei compensi e delle spese afferenti a precedenti esecuzioni negative. Nell'intimazione opposta, infatti, la ha quantificato il credito CP_1 per sorte capitale in € 4.948,93, determinato per differenza tra l'ammontare di € 8.305,16 – risultante da piano di riparto approvato nelle procedure immobiliari riunite, ma determinato con le modalità sopra descritte - e l'ammontare di € 3.356,23, versato alla all'esito delle procedure esecutive riunite. CP_1
A fronte delle doglianze dell'opponente, l'argomento speso dalla al fine CP_1 di sostenere la correttezza dell'atto di precetto attiene all'efficacia dell'ordinanza ex art. 598 c.p.c., resa dal G.E. nel procedimento n. 1201/1997 R.G.E.I., con la quale è stato dichiarato esecutivo il piano di riparto. La creditrice opposta ha sostenuto, in particolare che il proprio credito nell'ammontare risultante dal piano di riparto si sarebbe stabilizzato per effetto dell'approvazione del piano di riparto e della mancata proposizione di opposizione formale. Aderendo al superiore argomento, il Giudice di prime cure ha affermato che le somme azionate in precetto (…) sono pacificamente ed incontestatamente dovute a seguito del provvedimento del G.E. ex art. 512 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1201/1997 R.G.. In realtà – come osservato dalla Controparte_3
– resta precluso al debitore contestare quanto ormai
[...] incontrovertibilmente accertato dall'ordinanza distributiva non contestata. All'affermazione del Giudice di Pace va, in primo luogo, replicato che il provvedimento del G.E. non è stato reso a seguito di controversia distributiva ex art. 512 c.p.c.., ma ai sensi dell'art. 598 c.p.c., in considerazione della sussistenza di un accordo tra i creditori, in ordine al piano di riparto. Ed ancora, va rilevato - contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata – che al provvedimento di approvazione del piano di riparto non possa riconoscersi l'efficacia di una pronuncia di accertamento in ordine all'ammontare del credito, in misura superiore a quella risultante dal titolo esecutivo, utilizzabile al di fuori del processo esecutivo nel quale è stato reso. In tal senso, va data continuità al principio di diritto enunciato da risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 596 e 598 c.p.c. è insuscettibile di giudicato, avendo natura di ordinanza, ed è dotato di operatività limitata all'ambito del procedimento pagina 7 di 11 esecutivo (c.f.r. Cass. Civ. sent. n. 87/1980, già fatto proprio da questo Ufficio con sentenza n. 3439/2018). Il suddetto principio è stato ribadito più recentemente dalla Suprema Corte che ha affermato che “quando il giudice dell'esecuzione, in sede di distribuzione del ricavato, determina qual è il capitale da soddisfare e liquida i relativi interessi, lo fa in funzione di stabilire quanta parte della somma ricavata spetta al creditore. Effetto di questa determinazione è dunque quello di costituire base per il pagamento, non di dar luogo ad un giudicato sul risultato della determinazione operata” (in motivazione: Cass. Civ. Sez. III sent. n. 10126/2003). Ed ancora, da ultimo, la Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo (Cass. Civ. Ord. n. 24571/2018). In ragione di quanto sopra, va escluso che l'ordinanza di approvazione del piano di riparto, emessa nelle procedure esecutive immobiliari riunite, abbia l'efficacia di una pronuncia di accertamento del credito della per un ammontare ulteriore CP_1 rispetto a quello risultante dal titolo. Ne consegue che, in ragione della parziale incapienza della procedura esecutiva immobiliare, alla è soltanto consentito di azionare l'originario titolo CP_1 esecutivo (d.i. n. 244/2011) al fine di soddisfare il credito da esso risultante, in relazione al quale la pregressa esecuzione è risultata parzialmente satisfattiva. Stante quanto sopra, va affermato che, ai fini della regolarità dell'atto di precetto, l'importo di € 3.356,23 (liquidato all'esito dell'esecuzione immobiliare) doveva esser detratto all'ammontare complessivo del credito effettivamente nella titolarità della federazione (derivato da d.i. n. 244/2011), quantificabile in € 5.533,47 così determinato:
€ 3.972,54 per sorte capitale liquidata nel titolo,
€ 343,25 per interessi calcolati sul superiore importo con decorrenza dal 25.02.2011 al 30.04.2019,
€ 649,75 per spese del procedimento monitorio,
€ 46,82 per interessi legali su compensi di procedimento monitorio, a decorrere dalla definitività del d.i. e fino al 30.04.2019;
pagina 8 di 11 € 521,11 per compensi e spese di precetto (da considerarsi cristallizzati in considerazione dalla mancata proposizione di opposizione all'esecuzione, su iniziativa del debitore, entro la conclusione dell'esecuzione immobiliare). Il decidente ritiene, con riguardo alla distribuzione del ricavato della vendita immobiliare, che l'importo di € 2.875,48, liquidato dal Giudice dell'Esecuzione e corrisposto alla attenga alle sole spese del processo esecutivo (anche in CP_1 considerazione del riferimento all'art. 2770 c.c. contenuto nel progetto di distribuzione) e non riguardi, quindi, le spese ed i compensi del precetto per la cui soddisfazione va utilizzato quanto liquidato dal G.E. a titolo di capitale. Va, ulteriormente, precisato che mediante la liquidazione dell'importo di € 3.356,23, sono stati innanzitutto soddisfatti i crediti a titolo di spese, successivamente quelli per interessi ed infine quelli per capitale (e soltanto in parte). E ciò a mente dell'art. 1194 comma 1, c.c., per cui “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore”. Sul punto si osserva, infatti, che quando il debitore paga solo parzialmente il proprio debito, le somme da questi versate al creditore devono considerarsi – se non c'è stato un diverso accordo – imputate prima a saldare gli interessi del debito e le spese e, solo dopo, il capitale. L'autorizzazione, da parte del creditore, a imputare la somma pagata alla sorte capitale, e non agli accessori, deve risultare in forma espressa e per iscritto. Dunque, il debitore non può, di propria spontanea iniziativa, considerare il pagamento effettuato come volto a saldare, in primo luogo, il capitale (in tal senso: Cass. sent. n. 17661/2002). Ne deriva che, all'esito dell'espropriazione immobiliare, il credito della CP_1 rimasto insoddisfatto ammontava ad € 2.177,24 (quale differenza tra l'importo di € 5.533,47 e l'importo di € 3.356,23) a solo titolo di sorte capitale risultante da d.i. n. 244/2011. Su tale importo vanno calcolati gli interessi al tasso legale con decorrenza dall'1.05.2019 e fino alla data di notifica dell'atto di precetto opposto, che sono pari ad € 12,94. In conformità a quanto sostenuto dall'appellante, i compensi del precetto opposto vanno calcolati applicando lo scaglione per le cause di valore inferiore agli € 5.200,00 ex d.m. n. 55/2014 (all'epoca vigente) e sono pari ad € 196,98. In ragione di quanto sopra, l'atto di precetto opposto va dichiarato invalido per la parte eccedente gli € 2.387,16. Mentre, in relazione a questo importo, l'intimazione va ritenuta ancora efficace. Alla fattispecie va, infatti, applicato il principio di diritto ripetutamente enunciato dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione,
pagina 9 di 11 ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. Civ. Sez. I Ord. 20238/2024) Per quanto esposto l'impugnazione proposta da va accolta, Parte_1 dovendo dichiararsi, in riforma della sentenza n. 45/2023 del Giudice di Pace di Paterno, l'illegittimità dell'atto di precetto notificato il 20.12.2021, su iniziativa della per l'importo eccedente gli € 2.387,16. CP_2
▪In ordine al pagamento delle spese processuali, stante l'accoglimento del gravame, tenuta, tuttavia, in considerazione la circostanza che l'appellante ha dichiarato come dovuto l'importo di € 1.258,89, inferiore a quello determinato dal Giudicante (non condividendosi quanto sostenuto dal in ordine alla imputazione delle Parte_1 spese di esecuzione), va disposta la compensazione di 1/3 delle spese processuali del doppio grado, condannando l'appellata al pagamento della restante parte, in favore dell'opponente, quanto alle spese del primo grado (non risultando che la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche con riguardo al giudizio innanzi al Giudice di Pace) ed in favore dell'Erario, quanto alle spese del secondo grado. La liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'appellante – come già esposto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato - verrà effettuata con separato decreto. Va, invece, rigettata la domanda di condanna dell'appellata al risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Al fine di giustificare la superiore domanda, l'appellante assume che la abbia rifiutato un'offerta transattiva mediante pagamento dell'importo CP_1 di € 1.000, superiore alla somma effettivamente dovuta. Al riguardo va osservato che la somma offerta è nettamente inferiore al dovuto, per cui, con riguardo all'appellata, non si ravvisa la sussistenza di una condotta processuale connotata da mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, così provvede: 1) in riforma della sentenza n. 45/2023 del Giudice di Pace di Paterno, dichiara che la Parte_2
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo eccedente gli €
[...]
2.387,16; 2) compensa tra le parti il pagamento di un terzo delle spese processuali di entrambi i gradi e condanna la Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] rifondere alla controparte la restante parte liquidata, con riguardo al primo grado di giudizio - in favore di - in € 608,70, oltre rimborso spese Parte_1
pagina 10 di 11 generali, IVA e C.p.a. e con riguardo al presente grado - in favore dell'Erario stante l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato – in € 1.701,00 oltre rimborso spese generali IVA e C.p.a. e oltre spese prenotate a debito. Catania, 29/5/2025 Il Giudice Laura Messina
pagina 11 di 11