Ordinanza cautelare 14 giugno 2023
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/05/2025, n. 10536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10536 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05962/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5962 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IU TI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio De Paolis e Paolo Ermini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Semplificazione Pa, Ministro per la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti
SI RT, RI NI, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
RICORSO INTRODUTTIVO:
della graduatoria finale di merito profilo AMM pubblicata in data 24.02.2023 sul sito, nella parte in cui assegna al ricorrente il punteggio 26.375, dei presupposti verbali della Commissione di valutazione, della scheda di valutazione del quesito, nonché di ogni provvedimento presupposto, consequenziale o connesso;
MOTIVI AGGIUNTI:
della nuova graduatoria pubblicata il 19.04.2023.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti gli artt. 72 bis e 73, comma 3, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
col ricorso in epigrafe, comprensivo di motivi aggiunti, il ricorrente ha censurato la graduatoria finale, come anche rettificata, del concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato sulla G.U. n.104 del 31 dicembre 2021, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato, per il Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM), contestando il punteggio attribuitogli in ragione di asserito erroneo quiz situazionale e di mancata assegnazione di punteggio ulteriore per laurea magistrale;
le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso;
nella camera di consiglio del 15 aprile 2025, dato avviso alle parti, ai sensi degli artt. 72 bis e 73, comma 3, c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso in quanto notificato a controinteressati non effettivi, la causa è passata in decisione;
Considerato che:
tutti i soggetti individuati dal ricorrente come controinteressati, ai quali il ricorso è stato notificato, non possono considerarsi controinteressati effettivi, in ragione della loro collocazione in graduatoria in posizione migliore del medesimo, tale da non poter mai essere danneggiati dall’eventuale accoglimento del ricorso;
segnatamente le intimate SI RT e RI NI hanno un punteggio pari a 31,5 punti, punteggio che il ricorrente, che ha conseguito quello di 26,375 punti, non potrà mai raggiungere, tenuto conto che con la proposizione del ricorso in esame ambisce ad ottenere 1 punto in più per i titoli e 0,375 punti in più per un quiz situazionale, per un totale di 1,375 punti, che, sommati a quelli già attribuitigli, determinerebbe il punteggio di 27,75 punti;
Ritenuto che:
pertanto, il ricorso sia inammissibile, in quanto non notificato ad alcun controinteressato effettivo, in violazione dell’art. 41, comma 2, c.p.a.;
le spese di giudizio possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, in considerazione della decisione in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO