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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/05/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2413/2024 r.g. e vertente
tra
(p.i. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Natale Previti per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 C.F._1 Pt_1 dell'avv. Chiara Pollicino che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro - pubblico impiego - straordinario.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 22 marzo 2024 adiva questo giudice del lavoro e, CP_1
premesso di aver prestato servizio presso il Corpo di Polizia Metropolitana di negli anni 2018 Pt_1
e 2019, inquadrato nella categoria B6, chiedeva ingiungersi nei confronti della datrice di lavoro il pagamento in proprio favore della somma di 1.114,66 euro, oltre interessi e rivalutazione, per aver svolto nel periodo luglio – dicembre 2018 lavoro straordinario diurno (55 ore e 30 minuti), notturno e festivo (23 ore), non retribuito.
La domanda veniva accolta con decreto n. 288/2024 del 26 marzo 2024, avverso il quale l'ingiunta ha proposto opposizione con ricorso del 2 maggio 2024. Nella resistenza del lavoratore, sostituita l'udienza del 6 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'Amministrazione opponente, con le ultime note di udienza, ha prodotto una formale rinuncia all'azione, chiedendo la compensazione delle spese di lite in considerazione del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale.
Com'è noto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza della pretesa, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima e a queste condizioni determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (v. tra le tante Cass. n. 33761/2019, n. 19845/2019, n. 23749/2011).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nonostante le differenze tra i due istituti, ad entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., per la quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr.
Cass. n. 5250/2018, n. 21707/2006; conf. n. 26064/2022).
Di conseguenza, in mancanza di diverso accordo, l'opponente va condannata al pagamento delle spese processuali, che ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, applicando i minimi in considerazione della serialità, in 1.029,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta, dichiara estinto il giudizio di opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna la a pagare le spese del giudizio, liquidate in 1.029,5 euro, oltre spese Controparte_2
generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 7.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro