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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg4135 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4135 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
DI
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. ABBONDANDOLO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini
n. 46,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. ABBONDANDOLO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini
n. 46,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato l'11/03/2024
1 e , chiedevano Parte_1 Controparte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Bacoli l'08/07/2013, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano che dalla loro unione non erano nati figli.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti all'udienza cartolare del 18/03/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione, che qui di seguito si trascrivono:
“1. I predetti coniugi vivranno, come già vivono da anni per volontà concorde, separatamente, avendo peraltro già cambiato concordemente la loro residenza;
2. L'immobile riferito al precedente domicilio coniugale, appartamento in P.zza dell'Immacolata n. 26 Napoli, è già in proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
che pertanto permane nella esclusiva disponibilità, godimento e proprietà di
[...]
quest'ultimo;
3. Entrambi i coniugi sono stabilmente occupati con contratto a tempo indeterminato e pienamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni determinazione sul mantenimento e/o sulle spese TUTTE dichiarando che non sussistono differenti rapporti patrimoniali da regolare;
4. Non vi sono veicoli iscritti in Pubblici registri né immobili in proprietà comune né rapporti di debito in obbligazione solidale;
5. I coniugi, infine, fin d'ora si riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio nazionale e/o all'estero la nuova residenza.
6. I coniugi infine concordano che le spese e competenze legali di cui al presente atto di separazione e a quello successivo per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio cederanno a totale carico del sig. che con la sua Parte_1
sottoscrizione in tal senso si obbliga.”
2 Raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Collegio rileva che con sentenza di separazione n° 238/2024 pubblicata in data 22/07/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano la pronuncia divorzile alle medesime condizioni rese in separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
BACOLI il 08/07/2013 (atto n.40, parte II, s. B, sez. AR, reg. Atti
Matrimonio anno 2013);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di BACOLI per la trascrizione, le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4135 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
DI
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. ABBONDANDOLO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini
n. 46,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. ABBONDANDOLO ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini
n. 46,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato l'11/03/2024
1 e , chiedevano Parte_1 Controparte_1
pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Bacoli l'08/07/2013, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano che dalla loro unione non erano nati figli.
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti all'udienza cartolare del 18/03/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione, che qui di seguito si trascrivono:
“1. I predetti coniugi vivranno, come già vivono da anni per volontà concorde, separatamente, avendo peraltro già cambiato concordemente la loro residenza;
2. L'immobile riferito al precedente domicilio coniugale, appartamento in P.zza dell'Immacolata n. 26 Napoli, è già in proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
che pertanto permane nella esclusiva disponibilità, godimento e proprietà di
[...]
quest'ultimo;
3. Entrambi i coniugi sono stabilmente occupati con contratto a tempo indeterminato e pienamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni determinazione sul mantenimento e/o sulle spese TUTTE dichiarando che non sussistono differenti rapporti patrimoniali da regolare;
4. Non vi sono veicoli iscritti in Pubblici registri né immobili in proprietà comune né rapporti di debito in obbligazione solidale;
5. I coniugi, infine, fin d'ora si riconoscono la piena libertà di fissare nel territorio nazionale e/o all'estero la nuova residenza.
6. I coniugi infine concordano che le spese e competenze legali di cui al presente atto di separazione e a quello successivo per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio cederanno a totale carico del sig. che con la sua Parte_1
sottoscrizione in tal senso si obbliga.”
2 Raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il Collegio rileva che con sentenza di separazione n° 238/2024 pubblicata in data 22/07/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano la pronuncia divorzile alle medesime condizioni rese in separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
BACOLI il 08/07/2013 (atto n.40, parte II, s. B, sez. AR, reg. Atti
Matrimonio anno 2013);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di BACOLI per la trascrizione, le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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