TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 8946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8946 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 20256 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a Torre Annunziata il 28/10/1978, rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Antonio Rosario BONGARZONE e Paolo ZINZI, designati nell'atto di conferimento del mandato alla soc. “ Parte_2
[...]
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pubblico impiego - carta del docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Gli avv.ti A. R. Bongarzone e P. Zinzi, per la ricorrente: “…accertare e di- chiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta car- ta docente caricandone il relativo importo di euro 500,00 per poterne fruire
1 nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di li- te da distarsi per anticipo fattone”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 3 giugno 2025, , premes- Parte_1
so di essere dipendente a tempo determinato del del Controparte_1 merito come docente e di essere inserita nelle graduatorie provinciali di Roma per gli anni scolastici 2023/2024 – 2025/2026, ha esposto che in precedenza ha altresì lavorato per il detto come docente in virtù di contratto a CP_1 tempo determinato efficace nel periodo dal 10/10/2022 al 30/06/2023, senza fruire della carta elettronica del docente.
Tanto premesso, ha quindi dedotto che è illegittima l'esclusione dei do- centi con contratto a tempo determinato dalla fruizione del beneficio della car- ta elettronica del docente in ragione della previsione normativa di cui all'art. 1
L. 107/2015, commi 121, 122 e 124; e che il Consiglio di Stato, con la senten- za n. 1842/2022, e la Corte di giustizia europea, con l'ordinanza emessa nella causa C-450/21, hanno ribadito tale illegittimità in quanto il sistema di esclu- sione collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 oltre che con i principi dell'ordinamento comunitario.
La ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , benché ritualmente citato con atto notificato il 16 giugno CP_1
2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Corte di Cassazione – pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023 – con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termi-
2 ne delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, com- ma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in for- ma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema pro- prio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle do- cenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dal- le graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pre- giudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del confe- rimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
3 telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della respon- sabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dal- la data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. - Pertanto, poiché dalla documentazione prodotta risulta che la ricor- rente è iscritta nelle graduatorie provinciali di Roma per il triennio 2024 –
2026, ed è quindi ancora interna al sistema scolastico, stante l'attualità dell'interesse di entrambe le parti all'adempimento nella forma della attribu- zione della Carta (v., anche su tale questione, Cass. n. 29961/2023, punto 16 della motivazione), ha diritto di fruire del beneficio della c.d. Carta docente per l'anno scolastico 2022/2023.
3. - Deve quindi condannarsi il convenuto alla attribuzione, a favore del- la ricorrente, della Carta docente per il detto anno scolastico, secondo il siste- ma proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre inte- ressi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione fino al soddisfo.
4. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo per controversie di valore fino ad €1.100,00. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese
4 generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e con- tributo unificato versato come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 3 giugno 2025, respinta ogni Parte_1
altra richiesta, così provvede:
1. - condanna il alla attribuzione della Controparte_1
Carta docente, a favore di , per l'anno scolastico Parte_1
2022/2023, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispon- dente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio fino al soddisfo;
2. - condanna il al pagamento, in favo- Controparte_1
re della società “ , quale antistataria, delle Parte_2
spese di lite che liquida in complessivi €296,00#, di cui €39,00# per spe- se generali ed €258,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributo uni- ficato versato di €21,50.
Roma, 17 settembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
5