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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
GN LU NA, EL
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 468/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 45/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2
e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- disporre l'acquisizione di consulenza tecnica d'ufficio per un migliore appuramento dei fatti in discussione e quindi:
- accogliere l'appello riformando in toto la decisione dei giudici di prime cure e dichiarando così la totale illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e di ogni atto prodromico o successivo
- in via di subordine accogliere l'appello rideterminando la pretesa tributaria, in materia di imposte dirette, addizionali, IVA e contributi previdenziali, nonché sanzioni amministrative sulla scorta delle diverse determinazioni degli imponibili che codesta Corte ritenesse di dover effettuare
- in via di ulteriore subordine non applicare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della norma in base alle previsioni di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo numero 472/1997 e articolo 10 commi
2 e 3 della legge numero 212/2000
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la signora Ricorrente_1 nata a Napoli in [...] nascita_1 ha impugnato la sentenza numero 45/2025 - pronunciata in data 29 febbraio 2024 e depositata in segreteria in data 10 febbraio 2025 - con la quale la seconda sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento numero TW9016101248 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Sassari per l'anno d'iposta 2016, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Con detto atto l'ufficio aveva determinato in capo alla siignora Ricorrente_1, titolare di ditta che si occupava di trasporto passeggeri a mezzo motonave, ai sensi degli articoli 41 bis del dpr numero 600/1973 e 1, 24 e 25 del decreto legislativo numero 446/1997, un maggiore imponibile di euro 78.840,00 da cui scaturivano maggiori importi irpef per 31.004,00 euro, addizionale regionale per 970,00 euro, addizionale comunale per
630,00 euro e irap per 2.310,00 euro mentre, ai sensi dell'articolo 54 comma 5 del dpr numero 633/1972, aveva determinato un maggiore imponibile per 67.970,00 da cui scaturiva una maggiore iva per 29.732,00 euro oltre sanzioni e interessi.
Veniva rilevata l'applicazione di aliquote iva non coerenti con l'attività - antieconomica - dichiarata.
La contribuente proponeva, quindi, appello per i seguenti motivi:
1) violazione di legge: difetto di motivazione della sentenza per mancata analisi delle memorie illustrative del contribuente e per mancata estromissione delle intempestive memorie dell'ufficio
2) violazione di legge: difetto di motivazione della sentenza per mancata analisi di tutti i motivi di ricorso
3) violazione e falsa applicazione di legge - Vizio di omessa e/o carente motivazione - Errata applicazione delle previsioni di cui al dpr numero 633/1972 in riferimento all'aliquota ordinaria del 22% su prestazioni di trasporto marittimo
4) violazione e falsa applicazione di legge - Vizio di omessa e/o carente motivazione - Incomprensibile ed errata metodologia ricostruttiva reddituale adottata dall'ufficio
5) asserita contestazione sulla quantificazione delle sanzioni (eccezione in realtà mai formulata)
6) omessa/carente motivazione – ulteriori motivi di ricorso non accolti al fine di chiedere la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento della pretesa tributaria.
L'Amministrazione finanziaria si è ritualmente costituita in giudizio con atto di controdeduzioni al fine di chiedere il rigetto dell'appello.
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In primis vanno respinti i motivi di appello con riferimento al difetto di motivazione della sentenza.
I giudici del primo grado hanno ritenuto sufficienti le argomentazioni esposte negli atti di costituzione in giudizio tant'è che in sentenza non vengono evidenziati i contenuti delle memorie successive.
I giudici, infatti, non sono obbligati a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti bensì a vagliarle nel loro complesso e a indicare gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento e l'iter logico giuridico seguito per giungere alle conclusioni (Corte Cassazione ordinanza numero 23026 in data 28 luglio
2023).
L'attività esercitata dalla contribuente non ha a oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone ma fornisce un servizio che deve essere definito più “complesso” ovvero un servizio di trasporto comprensivo di altre prestazioni aventi finalità turistiche ricreative come servizio di ristoro con sedute e tavoli nel salone interno, servizio di bar ed escursioni a terra.
Le gite in barca con intrattenimenti a bordo e visite a terra, anche se svolte nel raggio di cinquanta chilometri, non rappresentano un mero trasporto marittimo bensì una prestazione complessa dove, di fatto, il trasporto di passeggeri assume un carattere meramente strumentale all'offerta di servizi con finalità turistico – ricreativa.
L'impresa, insomma, non si obbliga unicamente a trasferire, verso corrispettivo, i propri clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto, ma si impegna a fornire un diverso e più articolato servizio.
I corrispettivi sono, pertanto, da assoggettare ad aliquota iva ordinaria.
Il reddito d'impresa esiguo - euro 19.558,00 a fronte di euro 47.094,00 di spese per lavoro dipendente rientrati in un totale di componenti negativi per euro 147.139,00 - è sicuramento indice di antieconomicità della gestione.
I giudici hanno tenuto conto dei rilievi evidenziati nel processo verbale e contraddittorio nel quale emerge che la contribuente aveva smarrito tutte le fatture attive, il registro manuale dei corrispettivi e alcuni dei blocchetti dei biglietti .
Tali omissioni hanno determinato la inattendibilità delle scritture legittimando l'accertamento induttivo.
Le contestazioni circa la metodologia utilizzata, inoltre, non è supportata da alcuna valida argomentazione sia per quanto riguarda la quantità di pasta somministrata per porzione sia per quanto riguarda il numero delle giornate lavorative sia, infine, per quanto attiene ai biglietti emessi.
Quanto alle sanzioni va precisato che si tratta di contestazione formulata per la prima volta in appello e che l'applicazione è stata operata a norma di legge.
Con riferimento al contraddittorio va rammentato che non ne sussiste la violazione nelle ipotesi di verifiche in loco, come nella fattispecie in esame.
Nella fase di controllo, inoltre, la signora Ricorrente_1 ha sempre interloquito con i funzionari della Guardia di Finanza, producendo le sue difese e partecipando, di fatto, a un costante e continuo contraddittorio volto a concludere il processo verbale di constatazione che è stato notificato alla contribuente in data 20 luglio 2018.
Non vi era, dunque, ragione di allegare nuovamente all'avviso di accertamento un atto legalmente gia' conosciuto.
E', per contro, da accogliere l'appello sulla omessa contabilizzazione di contributi in conto capitali per
14.722,00 euro.
L'ufficio ha genericamente contestato “l'omessa contabilizzazione di contributi in conto capitali per euro 14.722,00” mentre nel processo verbale di constatazione ha fatto riferimento alla diversa fattispecie di contributi in conto impianti.
I contributi in conto impianti o in conto capitali (che sono due cose ben diverse fra loro) sono in effetti tassabili in alcuni casi ma esistono tuttavia delle ipotesi in cui per previsione di legge ne rimangono esclusi, circostanza che comporta un'analisi compiuta della norma di riferimento.
Nella fattispecie in esame l'ufficio accertatore condivide quanto verbalizzato e constatato dai verbalizzanti ma, poi, dà veste giuridica diversa al contributo, definendolo, appunto, contributo in conto capitali.
Appare, conseguentemente, del tutto evidente l'omessa e contraddittoria motivazione dell'avviso di accertamento e di conseguenza la nullità dello specifico rilievo.
Motivazione che, soprattutto laddove assolutamente carente o ancor più laddove si appalesa anche contraddittoria, non può essere integrata o modificata in sede contenziosa.
La relativa ripresa deve, quindi, essere annullata con conseguente parziale accogliento dell'appello.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Parte soccombente viene condannata alla rifusione di 2/3 (due terzi) delle spese del giudizio così come quantificate in dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma la sentenza di primo grado, annulla parzialmente la pretesa tributaria limitatamente alla omessa contabilizzazione di contributi in conto capitali per euro 14.722,00 (euro quattordici mila sette cento venti due virgola zero). Respinge nel resto l'appello e conferma per il restante importo la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione di 2/3 (due terzi) delle spese del giudizio che liquida, per i 2/3, in euro 4.500,00 (euro quattro mila cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il EL dr. Luisa
NN CA Il Presidente dr. Gianluigi Dettori
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
GN LU NA, EL
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 468/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 45/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SASSARI sez. 2
e pubblicata il 10/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW9016101248.2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- disporre l'acquisizione di consulenza tecnica d'ufficio per un migliore appuramento dei fatti in discussione e quindi:
- accogliere l'appello riformando in toto la decisione dei giudici di prime cure e dichiarando così la totale illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato e di ogni atto prodromico o successivo
- in via di subordine accogliere l'appello rideterminando la pretesa tributaria, in materia di imposte dirette, addizionali, IVA e contributi previdenziali, nonché sanzioni amministrative sulla scorta delle diverse determinazioni degli imponibili che codesta Corte ritenesse di dover effettuare
- in via di ulteriore subordine non applicare le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza della norma in base alle previsioni di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo numero 472/1997 e articolo 10 commi
2 e 3 della legge numero 212/2000
- con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio
Appellato:
CHIEDE:
- il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto la signora Ricorrente_1 nata a Napoli in [...] nascita_1 ha impugnato la sentenza numero 45/2025 - pronunciata in data 29 febbraio 2024 e depositata in segreteria in data 10 febbraio 2025 - con la quale la seconda sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari, decidendo in merito all'avviso di accertamento numero TW9016101248 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Sassari per l'anno d'iposta 2016, respingeva il ricorso e condannava parte soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Con detto atto l'ufficio aveva determinato in capo alla siignora Ricorrente_1, titolare di ditta che si occupava di trasporto passeggeri a mezzo motonave, ai sensi degli articoli 41 bis del dpr numero 600/1973 e 1, 24 e 25 del decreto legislativo numero 446/1997, un maggiore imponibile di euro 78.840,00 da cui scaturivano maggiori importi irpef per 31.004,00 euro, addizionale regionale per 970,00 euro, addizionale comunale per
630,00 euro e irap per 2.310,00 euro mentre, ai sensi dell'articolo 54 comma 5 del dpr numero 633/1972, aveva determinato un maggiore imponibile per 67.970,00 da cui scaturiva una maggiore iva per 29.732,00 euro oltre sanzioni e interessi.
Veniva rilevata l'applicazione di aliquote iva non coerenti con l'attività - antieconomica - dichiarata.
La contribuente proponeva, quindi, appello per i seguenti motivi:
1) violazione di legge: difetto di motivazione della sentenza per mancata analisi delle memorie illustrative del contribuente e per mancata estromissione delle intempestive memorie dell'ufficio
2) violazione di legge: difetto di motivazione della sentenza per mancata analisi di tutti i motivi di ricorso
3) violazione e falsa applicazione di legge - Vizio di omessa e/o carente motivazione - Errata applicazione delle previsioni di cui al dpr numero 633/1972 in riferimento all'aliquota ordinaria del 22% su prestazioni di trasporto marittimo
4) violazione e falsa applicazione di legge - Vizio di omessa e/o carente motivazione - Incomprensibile ed errata metodologia ricostruttiva reddituale adottata dall'ufficio
5) asserita contestazione sulla quantificazione delle sanzioni (eccezione in realtà mai formulata)
6) omessa/carente motivazione – ulteriori motivi di ricorso non accolti al fine di chiedere la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento della pretesa tributaria.
L'Amministrazione finanziaria si è ritualmente costituita in giudizio con atto di controdeduzioni al fine di chiedere il rigetto dell'appello.
All'udienza in data 12 gennaio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
In primis vanno respinti i motivi di appello con riferimento al difetto di motivazione della sentenza.
I giudici del primo grado hanno ritenuto sufficienti le argomentazioni esposte negli atti di costituzione in giudizio tant'è che in sentenza non vengono evidenziati i contenuti delle memorie successive.
I giudici, infatti, non sono obbligati a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti bensì a vagliarle nel loro complesso e a indicare gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento e l'iter logico giuridico seguito per giungere alle conclusioni (Corte Cassazione ordinanza numero 23026 in data 28 luglio
2023).
L'attività esercitata dalla contribuente non ha a oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone ma fornisce un servizio che deve essere definito più “complesso” ovvero un servizio di trasporto comprensivo di altre prestazioni aventi finalità turistiche ricreative come servizio di ristoro con sedute e tavoli nel salone interno, servizio di bar ed escursioni a terra.
Le gite in barca con intrattenimenti a bordo e visite a terra, anche se svolte nel raggio di cinquanta chilometri, non rappresentano un mero trasporto marittimo bensì una prestazione complessa dove, di fatto, il trasporto di passeggeri assume un carattere meramente strumentale all'offerta di servizi con finalità turistico – ricreativa.
L'impresa, insomma, non si obbliga unicamente a trasferire, verso corrispettivo, i propri clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto, ma si impegna a fornire un diverso e più articolato servizio.
I corrispettivi sono, pertanto, da assoggettare ad aliquota iva ordinaria.
Il reddito d'impresa esiguo - euro 19.558,00 a fronte di euro 47.094,00 di spese per lavoro dipendente rientrati in un totale di componenti negativi per euro 147.139,00 - è sicuramento indice di antieconomicità della gestione.
I giudici hanno tenuto conto dei rilievi evidenziati nel processo verbale e contraddittorio nel quale emerge che la contribuente aveva smarrito tutte le fatture attive, il registro manuale dei corrispettivi e alcuni dei blocchetti dei biglietti .
Tali omissioni hanno determinato la inattendibilità delle scritture legittimando l'accertamento induttivo.
Le contestazioni circa la metodologia utilizzata, inoltre, non è supportata da alcuna valida argomentazione sia per quanto riguarda la quantità di pasta somministrata per porzione sia per quanto riguarda il numero delle giornate lavorative sia, infine, per quanto attiene ai biglietti emessi.
Quanto alle sanzioni va precisato che si tratta di contestazione formulata per la prima volta in appello e che l'applicazione è stata operata a norma di legge.
Con riferimento al contraddittorio va rammentato che non ne sussiste la violazione nelle ipotesi di verifiche in loco, come nella fattispecie in esame.
Nella fase di controllo, inoltre, la signora Ricorrente_1 ha sempre interloquito con i funzionari della Guardia di Finanza, producendo le sue difese e partecipando, di fatto, a un costante e continuo contraddittorio volto a concludere il processo verbale di constatazione che è stato notificato alla contribuente in data 20 luglio 2018.
Non vi era, dunque, ragione di allegare nuovamente all'avviso di accertamento un atto legalmente gia' conosciuto.
E', per contro, da accogliere l'appello sulla omessa contabilizzazione di contributi in conto capitali per
14.722,00 euro.
L'ufficio ha genericamente contestato “l'omessa contabilizzazione di contributi in conto capitali per euro 14.722,00” mentre nel processo verbale di constatazione ha fatto riferimento alla diversa fattispecie di contributi in conto impianti.
I contributi in conto impianti o in conto capitali (che sono due cose ben diverse fra loro) sono in effetti tassabili in alcuni casi ma esistono tuttavia delle ipotesi in cui per previsione di legge ne rimangono esclusi, circostanza che comporta un'analisi compiuta della norma di riferimento.
Nella fattispecie in esame l'ufficio accertatore condivide quanto verbalizzato e constatato dai verbalizzanti ma, poi, dà veste giuridica diversa al contributo, definendolo, appunto, contributo in conto capitali.
Appare, conseguentemente, del tutto evidente l'omessa e contraddittoria motivazione dell'avviso di accertamento e di conseguenza la nullità dello specifico rilievo.
Motivazione che, soprattutto laddove assolutamente carente o ancor più laddove si appalesa anche contraddittoria, non può essere integrata o modificata in sede contenziosa.
La relativa ripresa deve, quindi, essere annullata con conseguente parziale accogliento dell'appello.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Parte soccombente viene condannata alla rifusione di 2/3 (due terzi) delle spese del giudizio così come quantificate in dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna, sezione terza, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma la sentenza di primo grado, annulla parzialmente la pretesa tributaria limitatamente alla omessa contabilizzazione di contributi in conto capitali per euro 14.722,00 (euro quattordici mila sette cento venti due virgola zero). Respinge nel resto l'appello e conferma per il restante importo la pretesa tributaria. Condanna parte soccombente alla rifusione di 2/3 (due terzi) delle spese del giudizio che liquida, per i 2/3, in euro 4.500,00 (euro quattro mila cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2026 Il EL dr. Luisa
NN CA Il Presidente dr. Gianluigi Dettori