Art. 27.
Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.
((Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni))
Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.
((Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni))