Articolo 27 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 26Articolo 32
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22 marzo 1913
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25 marzo 2012
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29 agosto 2017
Art. 27.

Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.

((Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni))
Entrata in vigore il 29 agosto 2017