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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1013/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2025
DA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GRAMOSTINI VITTORIO
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BEDOGNI ELENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e , celebrato nel Parte_1 Controparte_1 comune di Borgoforte (MN) il giorno 25/09/1993, trascritto nei registri di Stato
Civile di detto Comune al n. 11 parte II serie A - anno 1993, ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI 1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) I coniugi dichiarano che i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono stati compiutamente definiti e risolti.
3) Spese legali a carico del sig. … (omissis) … “. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
BORGOFORTE ora N) il 25/09/1993 ed ivi trascritto al Parte_2 numero 11, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1993;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGOFORTE ora
[...]
di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Pt_2
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
2 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1013/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 27/02/2025
DA
( ) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GRAMOSTINI VITTORIO
E
) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BEDOGNI ELENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e , celebrato nel Parte_1 Controparte_1 comune di Borgoforte (MN) il giorno 25/09/1993, trascritto nei registri di Stato
Civile di detto Comune al n. 11 parte II serie A - anno 1993, ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI 1) I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) I coniugi dichiarano che i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono stati compiutamente definiti e risolti.
3) Spese legali a carico del sig. … (omissis) … “. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
BORGOFORTE ora N) il 25/09/1993 ed ivi trascritto al Parte_2 numero 11, Parte II, Serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1993;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGOFORTE ora
[...]
di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Pt_2
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
2 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10/04/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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