Art. 61. Recupero spese 1. I servizi aggiuntivi sono offerti a pagamento al pubblico ai sensi della normativa vigente.
2. Si considerano servizi aggiuntivi:
a) l'erogazione di informazioni bibliografiche di cui all'art. 34, terzo comma;
b) la vendita di pubblicazioni ed altro materiale informativo di cui all'art. 42;
c) la fornitura di riproduzioni di cui all'art. 45, primo comma;
d) i servizi relativi al prestito, di cui agli articoli 51, settimo comma, e 53, quinto comma;
e) i servizi di carattere generale, previsti dall' art. 4, comma primo, lettera b), della legge 14 gennaio 1993, n. 4 .
3. Il canone dovuto per l'uso dei locali della biblioteca di cui all'art. 44, secondo comma, del presente regolamento, e' determinato dai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali e deve essere corrisposto dal concessionario prima dell'inizio dell'uso, ai sensi dell' art. 4, quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4 .
4. Le somme dovute da enti, associazioni, fondazioni o privati per la fornitura dei servizi indicati nei commi precedenti devono essere versate secondo le modalita' stabilite dall' art. 4, quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4 , dal regolamento di attuazione di detta legge, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171 , dal tariffario approvato con decreto ministeriale 8 aprile 1994. Note agli articoli 34 , 42 , 44 , 45 , 47 , 51 , 53 , 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171 , e' stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della predetta legge n. 4/1993 .
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Si considerano servizi aggiuntivi:
a) l'erogazione di informazioni bibliografiche di cui all'art. 34, terzo comma;
b) la vendita di pubblicazioni ed altro materiale informativo di cui all'art. 42;
c) la fornitura di riproduzioni di cui all'art. 45, primo comma;
d) i servizi relativi al prestito, di cui agli articoli 51, settimo comma, e 53, quinto comma;
e) i servizi di carattere generale, previsti dall' art. 4, comma primo, lettera b), della legge 14 gennaio 1993, n. 4 .
3. Il canone dovuto per l'uso dei locali della biblioteca di cui all'art. 44, secondo comma, del presente regolamento, e' determinato dai competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali e deve essere corrisposto dal concessionario prima dell'inizio dell'uso, ai sensi dell' art. 4, quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4 .
4. Le somme dovute da enti, associazioni, fondazioni o privati per la fornitura dei servizi indicati nei commi precedenti devono essere versate secondo le modalita' stabilite dall' art. 4, quinto comma, della legge 14 gennaio 1993, n. 4 , dal regolamento di attuazione di detta legge, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171 , dal tariffario approvato con decreto ministeriale 8 aprile 1994. Note agli articoli 34 , 42 , 44 , 45 , 47 , 51 , 53 , 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171 , e' stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della predetta legge n. 4/1993 .
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il tariffario per la determinazione di canoni, corrisposti e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero per i beni culturali e ambientali.