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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/06/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 16/06/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1718/2021 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
02/10/1966, C.F. , elettivamente domiciliato in Via Aldo C.F._1
Moro , 27 98031 Capizzi ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
ANTONIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – cancellazione giornate agricole.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22/05/2021 il ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nel 2017 alle dipendenze della ditta agricola Cusmà CI OS per 102 giornate annue. Deduceva che da una semplice visura del proprio estratto contributivo aveva riscontrato la mancanza delle giornate agricole per detto anno ed esauriti i rimedi amministrativi proponeva ricorso affinché venisse riconosciuta la propria attività lavorativa con condanna dell' alla reiscrizione negli CP_1
elenchi agricoli del Comune di appartenenza di parte ricorrente.
Si costituiva l' , contestando gli assunti avversari, eccependo la CP_1 decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 DL 7/0, riportandosi alle conclusioni del verbale ispettivo per l'azienda agricola Cusmà CI OS e chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite prova per testi ed infine riassegnata allo scrivente ed all'udienza odierna viene decisa.
Si procederà alla decisione attraverso il principio della c.d. ragione più liquida.
Invero, in merito alle imprese non agricole che assumono lavoratori che svolgono attività agricole e all'inquadramento previdenziale e assistenziale degli stessi, l'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, così come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 dispone che: “agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da”: - “imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta”
(lett. d); - “imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività” (lett. e).
La ratio della norma consiste nel privilegiare, nelle succitate ipotesi, ai fini dell'inquadramento previdenziale, il criterio della natura oggettiva dell'attività
2 svolta dai lavoratori, capovolgendo, dunque, quello generale secondo il quale l'inquadramento del lavoratore segue la natura dell'attività economica esercitata dall'impresa dalla quale dipende.
Come, poi, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Difatti, il teste ha affermato di aver lavorato fino al Testimone_1
luglio del 2017 presso la ditta in questione e di non aver mai visto parte ricorrente.
La teste ancora, non ricorda nulla sulle circostanze lette, Testimone_2
dimostrando di non conoscere parte ricorrente.
Dunque, quest'ultima non ha fornito alcuna prova in relazione all'effettivo svolgimento della propria attività lavorativa per la ditta Cusmà.
Né, invero, la produzione documentale sopperisce a detta mancanza di prova, trattandosi di documentazione conseguente a dichiarazioni di parte ricorrente (vedi dichiarazioni fiscali) o provenienti dal datore di lavoro, parte interessata – seppur indirettamente – all'esito del presente giudizio scaturito dall'accertamento ispettivo che ha coinvolto la sua azienda.
Per tale ragione, il ricorso va rigettato.
Sulle spese si osserva quanto segue.
3 In merito all'applicazione dell'esonero ex art. 152 disp att. c.p.c. la giurisprudenza ha affermato che esso si applica quando il diritto alla prestazione previdenziale è l'oggetto della domanda giudiziale e non mera conseguenza
«indiretta ed eventuale» della domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione (Cass. n. 6572/2023).
Questo anche alla luce del già espresso orientamento (Cass. nr. 37973 del
2022) che, affrontando la medesima questione, ha affermato il principio secondo cui «il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione.
Da detta argomentazione deriva che non può applicarsi l'esonero delle spese ex art. 152 disp att c.p.c. nel caso di ricorso diretto solo alla reiscrizione negli elenchi agricoli senza l'ulteriore richiesta di qualsivoglia prestazione previdenziale.
Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento in favore dell' CP_1
delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della lite, con applicazione dei parametri minimi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
l' con ricorso depositato il 22/05/2021, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1 di lite che liquida in € 1.312,00 oltre spese generali come per legge.
Patti, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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