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Sentenza 14 settembre 2022
Sentenza 14 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/09/2022, n. 27027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27027 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 7203-2017 proposto da: CONSORZIO ARTIGIANO PIEVE EMANUELE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio dell'avv. Laura Tricerri, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Valeriani, con indicazione delle pec, come da procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro FIN METAL DI G NA & C s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola Di Rienzo 69, presso lo studio dell'avv. Federica Rosati, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Stella e Rita Roberto, con indicazione delle pec, come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27027 Anno 2022 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 14/09/2022 Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 4380/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 25/11/2016 e notificata in data 17/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dr. Corrado Mistri che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine per il suo rigetto;
letta la memoria del Consorzio. FATTI DI CAUSA 1.Con atto notificato in data 11/4/03, NM di G. CO & C. s.n.c. convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano il Consorzio artigiano di Pieve UE, chiedendo l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 cod.civ., della delibera resa dal Comitato direttivo dello stesso Consorzio in data 23/4/98 con cui le era stato assegnato un capannone sito in Fizzonasco, via degli Artigiani n. 15, dichiarandosi disponibile al pagamento del relativo prezzo di cui all’art.8 della convenzione stipulata tra Consorzio e Comune. Come riportato nella sentenza qui impugnata, era successo che, in data 19/3/1986 il Consorzio aveva stipulato una convenzione con il Comune di Pieve UE con cui aveva ottenuto la concessione del diritto di superficie sulle aree comprese nel Piano per gli insediamenti produttivi e aveva perciò realizzato un insediamento edilizio costituito da capannoni. In data 16/1/97, il Consorzio aveva ceduto e assegnato a NM, al prezzo di £.273.356.150 il diritto di superficie, per la medesima durata indicata in convenzione (90 anni) avente ad oggetto il capannone sito in Fizzonasco e già occupato dalla Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -3- società (di questo capannone era stata poi trasferita la piena proprietà in data 31/5/1999). Con successiva convenzione del 9/7/01, il Comune di Pieve UE cedeva al Consorzio la proprietà delle aree sulle quali aveva già concesso il diritto di superficie nel 1986; in data 10/12/01, il Consorzio trasferiva conseguentemente a NM l’area su cui sorgeva il capannone già trasferito. In data precedente e, cioè, il 3/6/97, NM aveva chiesto al Consorzio l’acquisizione di un secondo capannone in Fizzonasco, adiacente al primo, oggetto del presente giudizio. Con la delibera del 23/4/98, di cui era stata chiesta l’esecuzione ex art. 2932 cod.civ., il Consiglio direttivo del Consorzio aveva assegnato questo secondo capannone, richiedendo successivamente, in data 6/5/99, garanzie economiche alla società assegnataria;
quest’ultima aveva perciò provveduto a versare £.20.000.000 a titolo di acconto sul maggior dovuto, ma il Consorzio, tuttavia, non aveva più provveduto al trasferimento, costringendola all’azione ex art. 2932 cod.civ.. Costituendosi nell’incardinato giudizio, il Consorzio convenuto negò che fosse mai stato stipulato alcun contratto preliminare di vendita, non risultando determinato né determinabile il prezzo;
precisò che il capannone in questione era stato effettivamente assegnato alla NM a seguito però di successiva delibera dell'assemblea ordinaria del 12/11/1998, con nuove condizioni, previste dall'art. 8 della menzionata convenzione tra il Consorzio ed il Comune e cioè che la NM dovesse cedere mq 100 del capannone che già aveva ad un altro consorziato (Pompe Gur); aggiunse quindi che in data 6/10/1999 la stessa assemblea, preso atto che la società non aveva rispettato le condizioni indicate, revocò l'assegnazione del capannone, con provvedimento non impugnato dalla NM. Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -4- Espletata l'istruttoria, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9127/06, rigettò la domanda di NM, ritenendo che nessun contratto preliminare o definitivo fosse stato concluso tra le parti, perché «né la delibera del Comitato Direttivo in data 23.4.98, [...] né la delibera assembleare 12 novembre 1998 [...] presentavano i requisiti minimi ed essenziali per essere ritenute come proposte negoziali complete, suscettibili cioè di dar vita a un contratto per effetto della semplice accettazione della controparte.». Adita in appello da NM, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2104/09 pubblicata in data il 24.7.2009, confermò il rigetto della domanda, condannando la società al pagamento delle spese del grado;
motivò la sua decisione ritenendo «non soltanto indeterminati, ma anche non oggettivamente determinabili» tanto l'oggetto del preteso contratto, quanto il relativo prezzo da corrispondere. NM di G. CO & C. s.n.c. propose ricorso per cassazione per quattro motivi, a cui il Consorzio resistette formulando ricorso incidentale. Con sentenza n. 5160 del 2012, la Seconda sezione di questa Corte, accogliendo i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo e quarto e rigettando il ricorso incidentale, cassò la sentenza d’appello con rinvio alla Corte di Milano in diversa composizione. Per quel che qui rileva, questa Corte ribadì, in particolare, che, per principio consolidato, «il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. a fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -5- diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege» con ciò dovendosi considerare atto astrattamente idoneo anche la delibera azionata. Quindi, rilevò, in accoglimento del primo motivo di ricorso, che la Corte d’appello aveva escluso che il prezzo, oggettivamente non riportato dalla delibera azionata, non fosse determinabile nel corso del giudizio perché aveva ritenuto erroneamente che la convenzione del Consorzio con il Comune, relativa alla cessione dei diritti di superficie fosse decaduta al momento delle delibere del comitato direttivo in parola, ciò che invece non era accaduto, atteso che la nuova convenzione era intervenuta soltanto successivamente. Su questo presupposto, ritenne pure fondato il motivo di ricorso secondo cui la Corte territoriale aveva errato a non ammettere l'attività istruttoria richiesta, finalizzata alla determinazione del prezzo di assegnazione. 2. Riassunto il giudizio da NM, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n.4380/2016, pubblicata in data 25/11/2016 e notificata in data 17/1/2017, in riforma della sentenza del Tribunale e in accoglimento della domanda, ha disposto, in favore di NM, il trasferimento ex art.2932 cod.civ. dell’immobile sito in Fizzonasco, alla via Artigiano 15 di cui alla delibera di assegnazione resa dal Comitato direttivo del Consorzio del 23/4/1998 al prezzo già rivalutato di E.70.707,19. Ha considerato la Corte territoriale che con la delibera del 23/4/98 era stata decisa all’unanimità l’assegnazione del capannone a NM e che, dopo il pagamento dell’acconto, da parte della società assegnataria, come concordato nell’assemblea del 6/10/99, vi era stata autorizzazione al rogito;
ha aggiunto che la delibera azionata era titolo idoneo in quanto per l’art. 24 dello statuto al Comitato direttivo – che quella Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -6- delibera aveva assunto – era devoluta la gestione e l’amministrazione del Consorzio, «con specificazione tra gli altri del potere di stabilire la realizzazione degli insediamenti produttivi, come competenza esclusiva, nonché di provvedere agli acquisti e alle vendite»; all’assemblea, invece, secondo l’art.19 dello stesso statuto, «sembra[va]no esser compresi compiti di indirizzo per la realizzazione degli scopi del Consorzio e l’approvazione dei rendiconti, ma non quelli tecnicamente operativi come l’assegnazione di immobili»; ha escluso pertanto che l’assemblea, con la delibera del 6/10/99 opposta dal Consorzio, avesse potuto validamente revocare l’assegnazione prima disposta dal Comitato direttivo con la delibera azionata. Quanto alla mancanza di un prezzo determinato, la Corte territoriale, preso atto che la Cassazione lo aveva ritenuto astrattamente determinabile in relazione alla vigenza della prima convenzione con il Comune, lo ha ritenuto concretamente determinabile – e lo ha determinato – in riferimento all’art.9 dello statuto, secondo cui il prezzo di alienazione dei complessi immobiliari per le attività artigianali doveva avvenire nella misura risultante dalla somma dei costi sostenuti rivalutati in base agli indici ISTAT e all’importo riportato in bilancio al 31/12/06 quale costo di costruzione;
ha, infatti, affermato che dall’analisi della nota integrativa, risultava che indicato in Euro 72.083,00 era certamente il costo del capannone per cui è giudizio in quanto unico capannone ancora in proprietà del Consorzio, la cui vendita era stata «bloccata da un’azione giudiziale di un consorziato»; dal costo così indicato ha quindi detratto l’acconto di Euro 10.330,00 già versato ed ha rivalutato il risultato alla data della decisione secondo indici ISTAT, così determinando il prezzo. Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -7- Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, affidandolo a cinque motivi, illustrati con successiva memoria;
NM ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza - violazione degli artt. 112 cod.proc.civ. e 132 n. 4 cod.proc.civ. - omessa pronuncia su una specifica eccezione fatta valere da una parte – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 360 cod.proc.civ. n. 4)», il Consorzio ha lamentato l’omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione preliminare di inammissibilità del mutamento di domanda in sede di rinvio: in citazione introduttiva, NM aveva chiesto il trasferimento del capannone al prezzo «determinato dall’art.8 della convenzione stipulata tra Consorzio e Comune», laddove in rinvio lo ha chiesto al «prezzo determinato, pari al costo di costruzione esposto nel bilancio al 31/12/2006 del Consorzio» ovvero a quello «altrimenti determinabile in giudizio». 1.2 Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2932 cod.civ., nonché dell'art. 40 L. 28.2.1985 n. 47 e dell'art. 46 D.P.R.
6.6.2001 n. 380, per avere dato esecuzione in forma specifica alla delibera consiliare 23.4.1998 pur in mancanza di elementi essenziali e indefettibili (specificazione dei dati identificativi catastali e di concessione edilizia, indicazione confini) - (art.360 cod.proc.civ. n. 3)», il Consorzio ha sostenuto che la delibera consortile non costituiva titolo idoneo al trasferimento coattivo in quanto priva di qualsiasi dato di identificazione catastale del bene assegnando, nonché della concessione edilizia alla sua costruzione;
la Corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato l’eccezione specificamente proposta sul punto, ma la questione non può Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -8- essere trascurata in sede di legittimità in quanto comunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. 1.3 Con il terzo motivo, rubricato «violazione degli artt. 2932, 1325, 1326, 1334, 1335 cod.civ. per avere attribuito alla delibera consiliare 23.4.1998 natura di dichiarazione recettizia con efficacia obbligatoria esterna al Consorzio (art. 360 n. 3 cod.proc.civ.)», il ricorrente ha sostenuto che la Corte milanese, soffermandosi sui ruoli rispettivi dell’Assemblea e del Comitato direttivo, abbia erroneamente trascurato che l’unico organo consortile dotato di rappresentanza esterna era, per l’art.22 dello statuto, il Presidente e che il Comitato direttivo non aveva potere di accettare una proposta contrattuale (quella formulata da NM), né poteri contrattuali e che la delibera azionata aveva natura ed efficacia unicamente «interne». 1.4 Con il quarto motivo, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – omessa valutazione circa il titolo dell'asserita assegnazione in rapporto al diritto disponibile del Consorzio - (art. 360 cod.proc.civ. n. 5)», il ricorrente ha lamentato che la delibera azionata fosse pure carente dell’indicazione del titolo di asserita assegnazione dell’immobile consortile, atteso che non era specificato se l’immobile dovesse essere assegnato in proprietà, in uso, in usufrutto, con patto di riservato dominio, in leasing o in locazione e le differenti possibilità di assegnazione erano previste dall’art. 4 dello Statuto;
ha sostenuto che non sarebbe stato considerato, quale fatto decisivo, che all’epoca in cui era stata assunta la delibera azionata, nella vigenza della prima convenzione, il Consorzio era titolare soltanto del diritto di superficie, perché la proprietà dell’area di sedime era stata acquistata soltanto nel 2001 con la seconda convenzione;
tale fatto era stato considerato dalla Corte di legittimità laddove Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -9- aveva stabilito la vigenza della prima convenzione;
la Corte milanese, nonostante la specifica eccezione sul punto, avrebbe tuttavia del tutto omesso di motivare su questa ragione di infondatezza della domanda di trasferimento della proprietà. 1.5 Con il quinto motivo, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – omessa valutazione del comportamento concludente di FIN.METAL (art. 360 cod.proc.civ. n.5)», il ricorrente ha infine sostenuto che la Corte territoriale avrebbe interamente trascurato il comportamento della FIN.METAL successivo alla assunzione della delibera azionata, del tutto incompatibile con la volontà di attribuire a questa delibera un valore vincolante: in particolare, sarebbe rilevante che nella delibera assembleare del 12/11/98, il rappresentante di NM non rivendicò di avere un diritto all’assegnazione già perfezionatosi e acconsentì a condizionare l’assegnazione alla cessione di circa cento mq del capannone già acquistato alla terza Pompe GVR di Vagliani. 2.1 Il primo motivo è infondato. Come riportato nel controricorso, i criteri indicati in atto di riassunzione erano gli stessi già riportati nelle conclusioni dell’atto di appello, in cui esplicitamente NM si era dichiarata disponibile al pagamento del prezzo predeterminato «pari al costo di costruzione esposto nel bilancio al 31/12/2006 del Consorzio […] o al costo altrimenti determinabile in giudizio.» Nella sentenza qui impugnata, il Giudice del rinvio, preso atto che per la Corte di legittimità il prezzo era determinabile e che sul punto era necessario svolgere attività istruttoria, ha ricavato i criteri dagli elementi probatori raccolti e, in particolare, dalle norme statutarie (l’art.9, secondo cui l’alienazione delle unità immobiliari doveva avvenire al prezzo risultante dalla somma dei Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -10- costi sostenuti per la costruzione, rivalutato in base agli indici ISTAT) e dal bilancio. In conseguenza, non può ravvisarsi alcun mutamento di domanda atteso che era stato rappresentato sin dal primo grado che in delibera il prezzo dell’assegnazione non era mancante, ma determinabile con un’attività delle parti di tipo meramente attuativo e ricognitivo, in riferimento al criterio statutario;
al giudice del rinvio è stata perciò rimessa l’istruzione sul punto e la quantificazione: in tal senso, allora, certamente non è stata modificata nei suoi elementi costitutivi la domanda di esecuzione coattiva dell’obbligo di contrarre. 2.2 Il secondo motivo è da un canto infondato e d’altro canto inammissibile. Come riportato nella sentenza qui impugnata, la Corte di legittimità aveva già statuito, cassando la sentenza d’appello di rigetto della domanda di NM, che la delibera costituiva idoneo titolo al trasferimento della proprietà e aveva rinviato al giudice del merito soltanto la determinazione del prezzo. Il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto nel senso che non può riesaminare questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa. La Corte d’appello, infatti, ha esplicitamente affermato che «la ricostruzione operata dal Consorzio» in merito alla inidoneità della delibera a costituire valida promessa di pagamento perché «carente degli elementi essenziali» non era «rispettosa della sentenza di rinvio» (così nella sentenza impugnata). Ebbene, il profilo dell’erroneità del mancato rilievo della assenza dei dati identificativi catastali e della concessione edilizia in Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -11- quanto questione sempre rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità è infondato in diritto perché nella fattispecie operava, come rilevato dalla Corte territoriale, l’effetto preclusivo della pronuncia di Cassazione: «nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, […] operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 636 del 14/01/2019 (Rv. 652396 - 01). Unica possibilità per il ricorrente per ottenere lo scrutinio del profilo sarebbe stata quella di rappresentare che la questione non fosse stata oggetto di esame da parte della Corte di legittimità in quanto esplicitamente assorbita: sul punto, tuttavia, il ricorso difetta del tutto di autosufficienza perché il ricorrente si è limitato a riportare soltanto le sue difese in sede di giudizio di rinvio ed in tal senso è perciò anche inammissibile. Peraltro e in ogni caso, come rilevato dalla controricorrente, in sede di rinnovazione dell’atto di citazione e, specialmente, nelle conclusioni, i dati identificativi sono stati precisamente indicati, ai fini della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica, così come in citazione è stata riportata la data della concessione ad edificare tutto il comparto produttivo. 2.3 Il terzo motivo è inammissibile perché fondato su una diversa interpretazione delle clausole statutarie che individuano le competenze degli organi del Consorzio. Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -12- La censura della mancanza di efficacia «esterna» della delibera azionata implica, infatti, una diversa individuazione della competenza del Comitato direttivo che l’ha adottata. Sul punto, tuttavia, deve considerarsi che l’interpretazione dell’atto costitutivo e dello statuto di un ente, così come quella di ogni atto contrattuale, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito in quanto richiede l'accertamento della volontà degli stipulanti (Sez. 1, Sentenza n. 26683 del 13/12/2006): pertanto, questa interpretazione è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire quale ragionamento logico abbia seguito il giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche;
in tal caso, tuttavia, è necessaria, ai fini dell’ammissibilità della censura, che siano specificamente indicati i canoni di interpretazione in concreto non osservati che fondano come unica possibile l’interpretazione alternativa proposta in impugnazione, escludendo la plausibilità di quella offerta dal giudice. Nella specie, invece, il ricorrente ha formulato il suo motivo di ricorso limitandosi a contrapporre una interpretazione dei poteri del Comitato direttivo differente da quella sviluppata dal giudice del merito. 2.4 Anche il quarto motivo è infondato. Come già esposto nell’esame del secondo motivo di ricorso, la Corte di legittimità aveva già statuito, cassando la sentenza d’appello di rigetto della domanda di NM, che la delibera costituiva idoneo titolo al trasferimento della proprietà e aveva rinviato al giudice del merito soltanto la determinazione del prezzo;
come detto, ciò implica la preclusione di una nuova discussione sia degli Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -13- enunciati contenuti nella sentenza di legittimità sia dei loro necessari presupposti in fatto e in diritto. Peraltro, comunque la censura si fonda su un dato non univocamente significativo (la titolarità del solo diritto di superficie) perché non si confronta con la possibilità che sia trasferito in «proprietà separata» il diritto del superficiario su di una preesistente costruzione, distinguendolo dalla «proprietà superficiaria», esito dell’esercizio della concessione a edificare sul suolo altrui: questa possibilità, invero, è stata esaminata e ammessa in giurisprudenza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1844 del 13/02/1993, Sez. 2, Sentenza n. 2100 del 04/02/2004), in riferimento al dibattito dottrinale sul punto, vivace proprio all’epoca di adozione della delibera. La cosiddetta «proprietà separata» riguarderebbe la sola costruzione cui le parti si sono riferite nel titolo e sarebbe quindi di per sé priva dello jus ad aedificandum e cioè del diritto di superficie in senso stretto, insito invece nella proprietà superficiaria: in tal caso, quindi, l’acquirente acquisterebbe un diritto reale frazionario (di natura dominicale) limitato al periodo di esistenza della costruzione. Non è necessario ai fini di questa decisione sindacare la correttezza dogmatica della tripartizione tra diritto di superficie, proprietà superficiaria e proprietà separata: la precisazione suesposta è utile soltanto in tesi per affermare la non decisività del fatto che il Consorzio all’epoca della delibera azionata fosse soltanto titolare del diritto di superficie sull’area. Si vuol dire insomma che la qualificazione dell’oggetto del titolo (e, perciò, della delibera), quale diritto di superficie o cosiddetto diritto di proprietà separata si è risolta comunque in un giudizio di merito: questo giudizio sarebbe stato censurabile in cassazione in Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -14- riferimento alla violazione dei canoni interpretativi, ma in tal senso il ricorrente non ha formulato una critica idonea. 2.5 Anche il quinto motivo è da un canto infondato e d’altro canto inammissibile. La Corte d’appello ha escluso in radice, ai fini della ricostruzione della sussistenza di una promessa vincolante per l’ente, la rilevanza delle due delibere assembleari del 12/11/98 e, poi, del 6/10/99, fondando la sua decisione sulla diversa competenza dei due organi statutari, l’assemblea e il Comitato direttivo. Prospettando l’omessa valutazione del comportamento del rappresentante di NM in assemblea, il ricorrente mira ad una diversa valutazione dei fatti, evidentemente preclusa al giudice di legittimità che non ha il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito: soltanto a quest’ultimo, tuttavia, spetta «il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020). 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese in applicazione del principio di soccombenza. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -15- totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove questo dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Consorzio artigiano di Pieve UE, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di NM di G. CO & C. s.n.c., liquidandole in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ove dovuto, a carico del ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall’art. 1 co. 17° l. 228/12. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
- ricorrente -
contro FIN METAL DI G NA & C s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola Di Rienzo 69, presso lo studio dell'avv. Federica Rosati, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Stella e Rita Roberto, con indicazione delle pec, come da procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27027 Anno 2022 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 14/09/2022 Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 4380/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 25/11/2016 e notificata in data 17/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2022 dal consigliere dr. PATRIZIA PAPA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dr. Corrado Mistri che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o in subordine per il suo rigetto;
letta la memoria del Consorzio. FATTI DI CAUSA 1.Con atto notificato in data 11/4/03, NM di G. CO & C. s.n.c. convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano il Consorzio artigiano di Pieve UE, chiedendo l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 cod.civ., della delibera resa dal Comitato direttivo dello stesso Consorzio in data 23/4/98 con cui le era stato assegnato un capannone sito in Fizzonasco, via degli Artigiani n. 15, dichiarandosi disponibile al pagamento del relativo prezzo di cui all’art.8 della convenzione stipulata tra Consorzio e Comune. Come riportato nella sentenza qui impugnata, era successo che, in data 19/3/1986 il Consorzio aveva stipulato una convenzione con il Comune di Pieve UE con cui aveva ottenuto la concessione del diritto di superficie sulle aree comprese nel Piano per gli insediamenti produttivi e aveva perciò realizzato un insediamento edilizio costituito da capannoni. In data 16/1/97, il Consorzio aveva ceduto e assegnato a NM, al prezzo di £.273.356.150 il diritto di superficie, per la medesima durata indicata in convenzione (90 anni) avente ad oggetto il capannone sito in Fizzonasco e già occupato dalla Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -3- società (di questo capannone era stata poi trasferita la piena proprietà in data 31/5/1999). Con successiva convenzione del 9/7/01, il Comune di Pieve UE cedeva al Consorzio la proprietà delle aree sulle quali aveva già concesso il diritto di superficie nel 1986; in data 10/12/01, il Consorzio trasferiva conseguentemente a NM l’area su cui sorgeva il capannone già trasferito. In data precedente e, cioè, il 3/6/97, NM aveva chiesto al Consorzio l’acquisizione di un secondo capannone in Fizzonasco, adiacente al primo, oggetto del presente giudizio. Con la delibera del 23/4/98, di cui era stata chiesta l’esecuzione ex art. 2932 cod.civ., il Consiglio direttivo del Consorzio aveva assegnato questo secondo capannone, richiedendo successivamente, in data 6/5/99, garanzie economiche alla società assegnataria;
quest’ultima aveva perciò provveduto a versare £.20.000.000 a titolo di acconto sul maggior dovuto, ma il Consorzio, tuttavia, non aveva più provveduto al trasferimento, costringendola all’azione ex art. 2932 cod.civ.. Costituendosi nell’incardinato giudizio, il Consorzio convenuto negò che fosse mai stato stipulato alcun contratto preliminare di vendita, non risultando determinato né determinabile il prezzo;
precisò che il capannone in questione era stato effettivamente assegnato alla NM a seguito però di successiva delibera dell'assemblea ordinaria del 12/11/1998, con nuove condizioni, previste dall'art. 8 della menzionata convenzione tra il Consorzio ed il Comune e cioè che la NM dovesse cedere mq 100 del capannone che già aveva ad un altro consorziato (Pompe Gur); aggiunse quindi che in data 6/10/1999 la stessa assemblea, preso atto che la società non aveva rispettato le condizioni indicate, revocò l'assegnazione del capannone, con provvedimento non impugnato dalla NM. Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -4- Espletata l'istruttoria, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9127/06, rigettò la domanda di NM, ritenendo che nessun contratto preliminare o definitivo fosse stato concluso tra le parti, perché «né la delibera del Comitato Direttivo in data 23.4.98, [...] né la delibera assembleare 12 novembre 1998 [...] presentavano i requisiti minimi ed essenziali per essere ritenute come proposte negoziali complete, suscettibili cioè di dar vita a un contratto per effetto della semplice accettazione della controparte.». Adita in appello da NM, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 2104/09 pubblicata in data il 24.7.2009, confermò il rigetto della domanda, condannando la società al pagamento delle spese del grado;
motivò la sua decisione ritenendo «non soltanto indeterminati, ma anche non oggettivamente determinabili» tanto l'oggetto del preteso contratto, quanto il relativo prezzo da corrispondere. NM di G. CO & C. s.n.c. propose ricorso per cassazione per quattro motivi, a cui il Consorzio resistette formulando ricorso incidentale. Con sentenza n. 5160 del 2012, la Seconda sezione di questa Corte, accogliendo i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo e quarto e rigettando il ricorso incidentale, cassò la sentenza d’appello con rinvio alla Corte di Milano in diversa composizione. Per quel che qui rileva, questa Corte ribadì, in particolare, che, per principio consolidato, «il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. a fine di ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, deve ritenersi applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra ipotesi dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -5- diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa sorgere ex lege» con ciò dovendosi considerare atto astrattamente idoneo anche la delibera azionata. Quindi, rilevò, in accoglimento del primo motivo di ricorso, che la Corte d’appello aveva escluso che il prezzo, oggettivamente non riportato dalla delibera azionata, non fosse determinabile nel corso del giudizio perché aveva ritenuto erroneamente che la convenzione del Consorzio con il Comune, relativa alla cessione dei diritti di superficie fosse decaduta al momento delle delibere del comitato direttivo in parola, ciò che invece non era accaduto, atteso che la nuova convenzione era intervenuta soltanto successivamente. Su questo presupposto, ritenne pure fondato il motivo di ricorso secondo cui la Corte territoriale aveva errato a non ammettere l'attività istruttoria richiesta, finalizzata alla determinazione del prezzo di assegnazione. 2. Riassunto il giudizio da NM, la Corte d’appello di Milano, con sentenza n.4380/2016, pubblicata in data 25/11/2016 e notificata in data 17/1/2017, in riforma della sentenza del Tribunale e in accoglimento della domanda, ha disposto, in favore di NM, il trasferimento ex art.2932 cod.civ. dell’immobile sito in Fizzonasco, alla via Artigiano 15 di cui alla delibera di assegnazione resa dal Comitato direttivo del Consorzio del 23/4/1998 al prezzo già rivalutato di E.70.707,19. Ha considerato la Corte territoriale che con la delibera del 23/4/98 era stata decisa all’unanimità l’assegnazione del capannone a NM e che, dopo il pagamento dell’acconto, da parte della società assegnataria, come concordato nell’assemblea del 6/10/99, vi era stata autorizzazione al rogito;
ha aggiunto che la delibera azionata era titolo idoneo in quanto per l’art. 24 dello statuto al Comitato direttivo – che quella Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -6- delibera aveva assunto – era devoluta la gestione e l’amministrazione del Consorzio, «con specificazione tra gli altri del potere di stabilire la realizzazione degli insediamenti produttivi, come competenza esclusiva, nonché di provvedere agli acquisti e alle vendite»; all’assemblea, invece, secondo l’art.19 dello stesso statuto, «sembra[va]no esser compresi compiti di indirizzo per la realizzazione degli scopi del Consorzio e l’approvazione dei rendiconti, ma non quelli tecnicamente operativi come l’assegnazione di immobili»; ha escluso pertanto che l’assemblea, con la delibera del 6/10/99 opposta dal Consorzio, avesse potuto validamente revocare l’assegnazione prima disposta dal Comitato direttivo con la delibera azionata. Quanto alla mancanza di un prezzo determinato, la Corte territoriale, preso atto che la Cassazione lo aveva ritenuto astrattamente determinabile in relazione alla vigenza della prima convenzione con il Comune, lo ha ritenuto concretamente determinabile – e lo ha determinato – in riferimento all’art.9 dello statuto, secondo cui il prezzo di alienazione dei complessi immobiliari per le attività artigianali doveva avvenire nella misura risultante dalla somma dei costi sostenuti rivalutati in base agli indici ISTAT e all’importo riportato in bilancio al 31/12/06 quale costo di costruzione;
ha, infatti, affermato che dall’analisi della nota integrativa, risultava che indicato in Euro 72.083,00 era certamente il costo del capannone per cui è giudizio in quanto unico capannone ancora in proprietà del Consorzio, la cui vendita era stata «bloccata da un’azione giudiziale di un consorziato»; dal costo così indicato ha quindi detratto l’acconto di Euro 10.330,00 già versato ed ha rivalutato il risultato alla data della decisione secondo indici ISTAT, così determinando il prezzo. Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -7- Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio, affidandolo a cinque motivi, illustrati con successiva memoria;
NM ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con il primo motivo, rubricato «nullità della sentenza - violazione degli artt. 112 cod.proc.civ. e 132 n. 4 cod.proc.civ. - omessa pronuncia su una specifica eccezione fatta valere da una parte – violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 360 cod.proc.civ. n. 4)», il Consorzio ha lamentato l’omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione preliminare di inammissibilità del mutamento di domanda in sede di rinvio: in citazione introduttiva, NM aveva chiesto il trasferimento del capannone al prezzo «determinato dall’art.8 della convenzione stipulata tra Consorzio e Comune», laddove in rinvio lo ha chiesto al «prezzo determinato, pari al costo di costruzione esposto nel bilancio al 31/12/2006 del Consorzio» ovvero a quello «altrimenti determinabile in giudizio». 1.2 Con il secondo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2932 cod.civ., nonché dell'art. 40 L. 28.2.1985 n. 47 e dell'art. 46 D.P.R.
6.6.2001 n. 380, per avere dato esecuzione in forma specifica alla delibera consiliare 23.4.1998 pur in mancanza di elementi essenziali e indefettibili (specificazione dei dati identificativi catastali e di concessione edilizia, indicazione confini) - (art.360 cod.proc.civ. n. 3)», il Consorzio ha sostenuto che la delibera consortile non costituiva titolo idoneo al trasferimento coattivo in quanto priva di qualsiasi dato di identificazione catastale del bene assegnando, nonché della concessione edilizia alla sua costruzione;
la Corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato l’eccezione specificamente proposta sul punto, ma la questione non può Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -8- essere trascurata in sede di legittimità in quanto comunque rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. 1.3 Con il terzo motivo, rubricato «violazione degli artt. 2932, 1325, 1326, 1334, 1335 cod.civ. per avere attribuito alla delibera consiliare 23.4.1998 natura di dichiarazione recettizia con efficacia obbligatoria esterna al Consorzio (art. 360 n. 3 cod.proc.civ.)», il ricorrente ha sostenuto che la Corte milanese, soffermandosi sui ruoli rispettivi dell’Assemblea e del Comitato direttivo, abbia erroneamente trascurato che l’unico organo consortile dotato di rappresentanza esterna era, per l’art.22 dello statuto, il Presidente e che il Comitato direttivo non aveva potere di accettare una proposta contrattuale (quella formulata da NM), né poteri contrattuali e che la delibera azionata aveva natura ed efficacia unicamente «interne». 1.4 Con il quarto motivo, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – omessa valutazione circa il titolo dell'asserita assegnazione in rapporto al diritto disponibile del Consorzio - (art. 360 cod.proc.civ. n. 5)», il ricorrente ha lamentato che la delibera azionata fosse pure carente dell’indicazione del titolo di asserita assegnazione dell’immobile consortile, atteso che non era specificato se l’immobile dovesse essere assegnato in proprietà, in uso, in usufrutto, con patto di riservato dominio, in leasing o in locazione e le differenti possibilità di assegnazione erano previste dall’art. 4 dello Statuto;
ha sostenuto che non sarebbe stato considerato, quale fatto decisivo, che all’epoca in cui era stata assunta la delibera azionata, nella vigenza della prima convenzione, il Consorzio era titolare soltanto del diritto di superficie, perché la proprietà dell’area di sedime era stata acquistata soltanto nel 2001 con la seconda convenzione;
tale fatto era stato considerato dalla Corte di legittimità laddove Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -9- aveva stabilito la vigenza della prima convenzione;
la Corte milanese, nonostante la specifica eccezione sul punto, avrebbe tuttavia del tutto omesso di motivare su questa ragione di infondatezza della domanda di trasferimento della proprietà. 1.5 Con il quinto motivo, rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – omessa valutazione del comportamento concludente di FIN.METAL (art. 360 cod.proc.civ. n.5)», il ricorrente ha infine sostenuto che la Corte territoriale avrebbe interamente trascurato il comportamento della FIN.METAL successivo alla assunzione della delibera azionata, del tutto incompatibile con la volontà di attribuire a questa delibera un valore vincolante: in particolare, sarebbe rilevante che nella delibera assembleare del 12/11/98, il rappresentante di NM non rivendicò di avere un diritto all’assegnazione già perfezionatosi e acconsentì a condizionare l’assegnazione alla cessione di circa cento mq del capannone già acquistato alla terza Pompe GVR di Vagliani. 2.1 Il primo motivo è infondato. Come riportato nel controricorso, i criteri indicati in atto di riassunzione erano gli stessi già riportati nelle conclusioni dell’atto di appello, in cui esplicitamente NM si era dichiarata disponibile al pagamento del prezzo predeterminato «pari al costo di costruzione esposto nel bilancio al 31/12/2006 del Consorzio […] o al costo altrimenti determinabile in giudizio.» Nella sentenza qui impugnata, il Giudice del rinvio, preso atto che per la Corte di legittimità il prezzo era determinabile e che sul punto era necessario svolgere attività istruttoria, ha ricavato i criteri dagli elementi probatori raccolti e, in particolare, dalle norme statutarie (l’art.9, secondo cui l’alienazione delle unità immobiliari doveva avvenire al prezzo risultante dalla somma dei Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -10- costi sostenuti per la costruzione, rivalutato in base agli indici ISTAT) e dal bilancio. In conseguenza, non può ravvisarsi alcun mutamento di domanda atteso che era stato rappresentato sin dal primo grado che in delibera il prezzo dell’assegnazione non era mancante, ma determinabile con un’attività delle parti di tipo meramente attuativo e ricognitivo, in riferimento al criterio statutario;
al giudice del rinvio è stata perciò rimessa l’istruzione sul punto e la quantificazione: in tal senso, allora, certamente non è stata modificata nei suoi elementi costitutivi la domanda di esecuzione coattiva dell’obbligo di contrarre. 2.2 Il secondo motivo è da un canto infondato e d’altro canto inammissibile. Come riportato nella sentenza qui impugnata, la Corte di legittimità aveva già statuito, cassando la sentenza d’appello di rigetto della domanda di NM, che la delibera costituiva idoneo titolo al trasferimento della proprietà e aveva rinviato al giudice del merito soltanto la determinazione del prezzo. Il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto nel senso che non può riesaminare questioni che costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa. La Corte d’appello, infatti, ha esplicitamente affermato che «la ricostruzione operata dal Consorzio» in merito alla inidoneità della delibera a costituire valida promessa di pagamento perché «carente degli elementi essenziali» non era «rispettosa della sentenza di rinvio» (così nella sentenza impugnata). Ebbene, il profilo dell’erroneità del mancato rilievo della assenza dei dati identificativi catastali e della concessione edilizia in Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -11- quanto questione sempre rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità è infondato in diritto perché nella fattispecie operava, come rilevato dalla Corte territoriale, l’effetto preclusivo della pronuncia di Cassazione: «nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, […] operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità» (Sez. 1 - , Ordinanza n. 636 del 14/01/2019 (Rv. 652396 - 01). Unica possibilità per il ricorrente per ottenere lo scrutinio del profilo sarebbe stata quella di rappresentare che la questione non fosse stata oggetto di esame da parte della Corte di legittimità in quanto esplicitamente assorbita: sul punto, tuttavia, il ricorso difetta del tutto di autosufficienza perché il ricorrente si è limitato a riportare soltanto le sue difese in sede di giudizio di rinvio ed in tal senso è perciò anche inammissibile. Peraltro e in ogni caso, come rilevato dalla controricorrente, in sede di rinnovazione dell’atto di citazione e, specialmente, nelle conclusioni, i dati identificativi sono stati precisamente indicati, ai fini della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica, così come in citazione è stata riportata la data della concessione ad edificare tutto il comparto produttivo. 2.3 Il terzo motivo è inammissibile perché fondato su una diversa interpretazione delle clausole statutarie che individuano le competenze degli organi del Consorzio. Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -12- La censura della mancanza di efficacia «esterna» della delibera azionata implica, infatti, una diversa individuazione della competenza del Comitato direttivo che l’ha adottata. Sul punto, tuttavia, deve considerarsi che l’interpretazione dell’atto costitutivo e dello statuto di un ente, così come quella di ogni atto contrattuale, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito in quanto richiede l'accertamento della volontà degli stipulanti (Sez. 1, Sentenza n. 26683 del 13/12/2006): pertanto, questa interpretazione è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire quale ragionamento logico abbia seguito il giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche;
in tal caso, tuttavia, è necessaria, ai fini dell’ammissibilità della censura, che siano specificamente indicati i canoni di interpretazione in concreto non osservati che fondano come unica possibile l’interpretazione alternativa proposta in impugnazione, escludendo la plausibilità di quella offerta dal giudice. Nella specie, invece, il ricorrente ha formulato il suo motivo di ricorso limitandosi a contrapporre una interpretazione dei poteri del Comitato direttivo differente da quella sviluppata dal giudice del merito. 2.4 Anche il quarto motivo è infondato. Come già esposto nell’esame del secondo motivo di ricorso, la Corte di legittimità aveva già statuito, cassando la sentenza d’appello di rigetto della domanda di NM, che la delibera costituiva idoneo titolo al trasferimento della proprietà e aveva rinviato al giudice del merito soltanto la determinazione del prezzo;
come detto, ciò implica la preclusione di una nuova discussione sia degli Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -13- enunciati contenuti nella sentenza di legittimità sia dei loro necessari presupposti in fatto e in diritto. Peraltro, comunque la censura si fonda su un dato non univocamente significativo (la titolarità del solo diritto di superficie) perché non si confronta con la possibilità che sia trasferito in «proprietà separata» il diritto del superficiario su di una preesistente costruzione, distinguendolo dalla «proprietà superficiaria», esito dell’esercizio della concessione a edificare sul suolo altrui: questa possibilità, invero, è stata esaminata e ammessa in giurisprudenza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 1844 del 13/02/1993, Sez. 2, Sentenza n. 2100 del 04/02/2004), in riferimento al dibattito dottrinale sul punto, vivace proprio all’epoca di adozione della delibera. La cosiddetta «proprietà separata» riguarderebbe la sola costruzione cui le parti si sono riferite nel titolo e sarebbe quindi di per sé priva dello jus ad aedificandum e cioè del diritto di superficie in senso stretto, insito invece nella proprietà superficiaria: in tal caso, quindi, l’acquirente acquisterebbe un diritto reale frazionario (di natura dominicale) limitato al periodo di esistenza della costruzione. Non è necessario ai fini di questa decisione sindacare la correttezza dogmatica della tripartizione tra diritto di superficie, proprietà superficiaria e proprietà separata: la precisazione suesposta è utile soltanto in tesi per affermare la non decisività del fatto che il Consorzio all’epoca della delibera azionata fosse soltanto titolare del diritto di superficie sull’area. Si vuol dire insomma che la qualificazione dell’oggetto del titolo (e, perciò, della delibera), quale diritto di superficie o cosiddetto diritto di proprietà separata si è risolta comunque in un giudizio di merito: questo giudizio sarebbe stato censurabile in cassazione in Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -14- riferimento alla violazione dei canoni interpretativi, ma in tal senso il ricorrente non ha formulato una critica idonea. 2.5 Anche il quinto motivo è da un canto infondato e d’altro canto inammissibile. La Corte d’appello ha escluso in radice, ai fini della ricostruzione della sussistenza di una promessa vincolante per l’ente, la rilevanza delle due delibere assembleari del 12/11/98 e, poi, del 6/10/99, fondando la sua decisione sulla diversa competenza dei due organi statutari, l’assemblea e il Comitato direttivo. Prospettando l’omessa valutazione del comportamento del rappresentante di NM in assemblea, il ricorrente mira ad una diversa valutazione dei fatti, evidentemente preclusa al giudice di legittimità che non ha il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito: soltanto a quest’ultimo, tuttavia, spetta «il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020). 3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese in applicazione del principio di soccombenza. Si applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o Ric. 2017 n. 07203 sez. S2 - ud. 06-04-2022 -15- totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove questo dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il Consorzio artigiano di Pieve UE, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di NM di G. CO & C. s.n.c., liquidandole in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l’impugnazione, ove dovuto, a carico del ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall’art. 1 co. 17° l. 228/12. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda