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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 13107/24 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pacini n. 65, C.F.: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Biancavilla, Via G. Verne 17, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Pappalardo che la rappresenta e difende per procura in atti;
- parte attrice -
contro
, nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...] rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Luciano Ciulla;
pagina 1 di 4 - convenuta -
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15/11/2022 Parte_1
proponeva opposizione con contestuale domanda riconvenzionale
[...]
avverso il d.i. n°3389/22 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 26/7/22 notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c. in data 28/9/22 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €.124.158,80 a titolo di compensi professionali di avvocato;
in particolare, con la detta domanda riconvenzionale veniva chiesto quanto segue: “accertare il danno subito dall'odierna opponente in conseguenza della proliferazione dei giudizi e della incompletezza della domanda, quantificato in € 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata e detraendo detto importo ai compensi quantificati all'avv.
. CP_1
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della detta domanda riconvenzionale di controparte.
Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la suindicata domanda riconvenzionale, precisandosi che costituiscono oggetto di separato giudizio le domande giudiziali della di CP_1
pagina 2 di 4 pagamento dei propri asseriti compensi professionali di avvocato da parte della
. Parte_1
Ciò premesso, nel merito la domanda giudiziale in esame va rigettata.
L'attrice ha esposto che il proprio marito e dante causa Controparte_2
aveva conferito alla convenuta l'incarico professionale aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione dei beni in comproprietà con il fratello CP_3
promuovendo il giudizio n. 1736/17 R.G. innanzi al tribunale di
[...]
Catania; si lamenta che solo successivamente la convenuta ha promosso per conto di e dell'attrice altri tre giudizi specificati in comparsa Controparte_2
ed aventi ad oggetto richieste di fruttificazione dei beni indivisi nei confronti di secondo la prospettazione dell'attrice, ciò avrebbe Controparte_3
comportato una “proliferazione di più cause” in danno della stessa, che si sarebbe dovuta evitare promuovendo le dette domande di fruttificazione nell'ambito della originaria causa di divisione immobiliare.
In realtà, nella specie non appare sussistere un errore professionale in quanto,
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, vi è autonomia tra il procedimento di divisione e l'azione di rendiconto. Più esattamente, nell'ambito dei rapporti tra coeredi la resa dei conti può essere inserita nel procedimento divisorio, ai sensi dell'art.723 c.c. con la finalità di definire i rapporti interni inerenti la comunione, ma può svolgersi anche indipendentemente dal giudizio di divisione: si tratta, infatti, di un obbligo a se stante, fondato sul presupposto della gestione di affari altrui condotto da uno dei partecipanti (vd. Cass. n.18857/18 che ha previsto quanto segue: “Tra
pagina 3 di 4 coeredi la resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c., può anche costituire un obbligo a sé stante rispetto alla divisione ereditaria. Di conseguenza l'azione di rendiconto può essere autonomamente proposta”). Del resto, si rileva che il giudizio iscritto al n. r.g. 3267/2021 con cui ha Parte_1
chiesto i frutti civili che si ricavano dall'asse ereditario de quo, è stato riunito per connessione con il giudizio originario n. 1736/17 di divisione immobiliare;
da ciò si ricava anche che nessun danno è stato subito dall'attrice. In definitiva si è trattato di una legittima scelta processuale, pur dovendosi sottolineare che nella prassi la domanda di fruttificazione viene proposta unitamente alla connessa domanda di divisione immobiliare.
Tenuto conto di quanto appena detto, della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono peraltro gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13107/24
R.G.:
1) rigetta la domanda attrice;
2) compensa per intero le spese processuali.
Così deciso il 25 gennaio 2025
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 13107/24 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Pacini n. 65, C.F.: , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Biancavilla, Via G. Verne 17, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Pappalardo che la rappresenta e difende per procura in atti;
- parte attrice -
contro
, nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...] rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv. Luciano Ciulla;
pagina 1 di 4 - convenuta -
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La causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 gennaio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15/11/2022 Parte_1
proponeva opposizione con contestuale domanda riconvenzionale
[...]
avverso il d.i. n°3389/22 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 26/7/22 notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c. in data 28/9/22 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di €.124.158,80 a titolo di compensi professionali di avvocato;
in particolare, con la detta domanda riconvenzionale veniva chiesto quanto segue: “accertare il danno subito dall'odierna opponente in conseguenza della proliferazione dei giudizi e della incompletezza della domanda, quantificato in € 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata e detraendo detto importo ai compensi quantificati all'avv.
. CP_1
La convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della detta domanda riconvenzionale di controparte.
Preliminarmente, si osserva che il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente la suindicata domanda riconvenzionale, precisandosi che costituiscono oggetto di separato giudizio le domande giudiziali della di CP_1
pagina 2 di 4 pagamento dei propri asseriti compensi professionali di avvocato da parte della
. Parte_1
Ciò premesso, nel merito la domanda giudiziale in esame va rigettata.
L'attrice ha esposto che il proprio marito e dante causa Controparte_2
aveva conferito alla convenuta l'incarico professionale aveva ad oggetto lo scioglimento della comunione dei beni in comproprietà con il fratello CP_3
promuovendo il giudizio n. 1736/17 R.G. innanzi al tribunale di
[...]
Catania; si lamenta che solo successivamente la convenuta ha promosso per conto di e dell'attrice altri tre giudizi specificati in comparsa Controparte_2
ed aventi ad oggetto richieste di fruttificazione dei beni indivisi nei confronti di secondo la prospettazione dell'attrice, ciò avrebbe Controparte_3
comportato una “proliferazione di più cause” in danno della stessa, che si sarebbe dovuta evitare promuovendo le dette domande di fruttificazione nell'ambito della originaria causa di divisione immobiliare.
In realtà, nella specie non appare sussistere un errore professionale in quanto,
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, vi è autonomia tra il procedimento di divisione e l'azione di rendiconto. Più esattamente, nell'ambito dei rapporti tra coeredi la resa dei conti può essere inserita nel procedimento divisorio, ai sensi dell'art.723 c.c. con la finalità di definire i rapporti interni inerenti la comunione, ma può svolgersi anche indipendentemente dal giudizio di divisione: si tratta, infatti, di un obbligo a se stante, fondato sul presupposto della gestione di affari altrui condotto da uno dei partecipanti (vd. Cass. n.18857/18 che ha previsto quanto segue: “Tra
pagina 3 di 4 coeredi la resa dei conti, di cui all'art. 723 c.c., può anche costituire un obbligo a sé stante rispetto alla divisione ereditaria. Di conseguenza l'azione di rendiconto può essere autonomamente proposta”). Del resto, si rileva che il giudizio iscritto al n. r.g. 3267/2021 con cui ha Parte_1
chiesto i frutti civili che si ricavano dall'asse ereditario de quo, è stato riunito per connessione con il giudizio originario n. 1736/17 di divisione immobiliare;
da ciò si ricava anche che nessun danno è stato subito dall'attrice. In definitiva si è trattato di una legittima scelta processuale, pur dovendosi sottolineare che nella prassi la domanda di fruttificazione viene proposta unitamente alla connessa domanda di divisione immobiliare.
Tenuto conto di quanto appena detto, della natura della causa e delle ragioni della decisione, ricorrono peraltro gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 13107/24
R.G.:
1) rigetta la domanda attrice;
2) compensa per intero le spese processuali.
Così deciso il 25 gennaio 2025
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
pagina 4 di 4