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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Vittoria in via Giovanni Donzelli n. 60, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Delania
Moscato che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria
Patrizia Nobile, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 23.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria il 07.10.1989, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, dell'anno 1989; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Vittoria, 30.12.1995), (Vittoria, Per_1 Per_2
04.03.1992, (Vittoria, 30.12.1998) e (Vittoria, 15.11.2004), i primi tre Persona_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e che con- Parte_1 Parte_2 traevano matrimonio in Vittoria in data 07.10.1989 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del citato Comune al n. 4, parte I, Ufficio 2, anno 1989;
2. i coniugi vivranno separati e avranno facoltà di fissare la residenza ove preferiscono;
3. la figlia vivrà insieme alla madre presso l'abitazione coniugale sita in Vittoria nella Per_4 via G. Donzelli 60 – p.1;
4. il Sig. si obbliga a corrispondere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, alla Parte_2
Sig.ra un assegno mensile di euro 350,00, a titolo di mantenimento per la figlia Parte_1
, ed euro 300,00 per il mantenimento della stessa - somme da rivalutarsi Per_4 automaticamente secondo Istat - oltre alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive
e ricreative, ecc..) che saranno necessarie per la figlia e che la madre si premurerà di documentare;
5. i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere, avendo già definito ogni altro rapporto patrimoniale;
6. i coniugi danno il loro reciproco consenso all'ottenimento del passaporto.”;
che l'udienza di comparizione del dì 23.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse della figlia e inerenti ai rapporti economici tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della stessa e appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione perso nale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio conco rdatario a Vitto ria in data 07.10.1989, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, dell'anno 1989;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 175/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Vittoria in via Giovanni Donzelli n. 60, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Delania
Moscato che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria
Patrizia Nobile, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 23.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Vittoria il 07.10.1989, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, dell'anno 1989; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Vittoria, 30.12.1995), (Vittoria, Per_1 Per_2
04.03.1992, (Vittoria, 30.12.1998) e (Vittoria, 15.11.2004), i primi tre Persona_3 Per_4 maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 30.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e che con- Parte_1 Parte_2 traevano matrimonio in Vittoria in data 07.10.1989 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del citato Comune al n. 4, parte I, Ufficio 2, anno 1989;
2. i coniugi vivranno separati e avranno facoltà di fissare la residenza ove preferiscono;
3. la figlia vivrà insieme alla madre presso l'abitazione coniugale sita in Vittoria nella Per_4 via G. Donzelli 60 – p.1;
4. il Sig. si obbliga a corrispondere, entro i primi cinque giorni di ogni mese, alla Parte_2
Sig.ra un assegno mensile di euro 350,00, a titolo di mantenimento per la figlia Parte_1
, ed euro 300,00 per il mantenimento della stessa - somme da rivalutarsi Per_4 automaticamente secondo Istat - oltre alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive
e ricreative, ecc..) che saranno necessarie per la figlia e che la madre si premurerà di documentare;
5. i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere, avendo già definito ogni altro rapporto patrimoniale;
6. i coniugi danno il loro reciproco consenso all'ottenimento del passaporto.”;
che l'udienza di comparizione del dì 23.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse della figlia e inerenti ai rapporti economici tra le parti non sono in contrasto con gli interessi della stessa e appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione perso nale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio conco rdatario a Vitto ria in data 07.10.1989, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, dell'anno 1989;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vittoria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti